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Numero d'incarto:
36.2000.35
Data decisione, Autorità:
14.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00035
MB
Lugano
14 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2000
di
__________,
rappr. da: st.leg. avv. __________,
contro
la decisione del 25 gennaio 2000 emanata
da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ed ora sull’istanza 28 febbraio novembre
2001 tendente alla tassazione della nota d’onorario
richiamati, - il ricorso 25
febbraio 2000 con cui __________, rappresentata dall’avvocato __________, ha
postulato l’annullamento della decisione su opposizione 25 gennaio 2000 della
Cassa malati __________;
-
il
decreto 13 giugno 2000, con cui la Vicepresidente del TCA ha respinto la
richiesta di assumere, in via provvisionale, i costi del medicamento
Sandostatina;
-
il
decreto 13 settembre 2000 con cui __________ é stata posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
-
la
sentenza 8 novembre 2000 con cui il TCA ha respinto il ricorso di __________;
viste, - le lettere
28 febbraio e 7 marzo 2001 dell’avvocato __________ mediante la quale viene
chiesta la tassazione della sua nota professionale, pari ad un onorario di fr.
3'610.50, comprensivo di spese per fr. 275.50 e IVA per fr. 255;
considerato che, a) L’art. 87 lett. f LAMal
prevede che nella procedura di fronte al Tribunale cantonale delle
assicurazioni dev’essere garantito il diritto di patrocinio ritenuto che, se le
circostanze lo giustificano, al ricorrente é accordata l’assistenza giudiziaria
gratuita.
b) In materia
di assicurazione malattie - così come é d’altronde il caso in materia
d’assicurazione militare (cfr. art. 106 lett. g LAM) e contro gli infortuni
(cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF) - l’art. 87 lett. g LAMal prevede in modo
esplicito che le ripetibili sono determinate in relazione alla fattispecie e alle
difficoltà del processo, “senza tener conto del valore di causa” (DTF 117 V 405
consid. 2a).
In tali
materie non vi é più spazio per il diritto cantonale: l’indennità per
ripetibili é disciplinata direttamente in virtù del diritto federale. Siccome l’indennità
per ripetibili é un correlato dell’onorario dovuto al patrocinatore d’ufficio
(DTF 110 V 362 consid. 1b), non vi é più spazio per il diritto cantonale
nemmeno a quest’ultimo riguardo (sentenza 9.6.1998 del Consiglio di moderazione
in re avv. B., p. 5).
Da notare
che, secondo la succitata sentenza del Consiglio di moderazione, nelle materie
in cui il diritto federale non lascia alcuno spazio alle disposizioni cantonali
(ciò che é il caso, come visto, per l’assicurazione contro le malattie), la
tariffa dell’Ordine degli avvocati non é neppure applicabile sulle spese
(sentenza 9.6.1998 cit., p. 8).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1997 p. 319, il TFA ha avuto modo di stabilire che,
in materia di LAINF, di LAMal e LAM, l’Alta Corte esamina liberamente se la
sentenza cantonale viola il diritto federale. Per contro, nei settori in cui la
fissazione dell’ammontare dell’indennità relativa all’assistenza giudiziaria
non è regolamentata dal diritto federale, il TFA deve limitarsi ad esaminare se
l'applicazione del diritto cantonale conduce ad una violazione del diritto
federale (DTF 110 V 362 consid. 1b). In tale ambito, il TFA conferisce ai
Cantoni e alle istanze cantonali di ricorso un vasto potere di apprezzamento
(DTF 111 V 49; DTF 110 V 58 e 365; DTF 98 V 126; cfr. anche RAMI 1997 p. 321).
c) In una
sentenza pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262 il TFA ha stabilito che l’importo
di fr. 2’000 (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una
procedura davanti al TFA, è applicabile anche nell’ambito dell’assistenza
giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi
necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra Massima
istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500).
d) La
valutazione del lavoro svolto dall’avvocato avviene prendendo quale parametro
un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali
(Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend
Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 183).
Gli
elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia
all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti
preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del
ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117
Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).
e) Nel caso
concreto l'avvocato __________ ha fatturato quattordici ore di lavoro che
corrispondono ad un onorario di fr. 3'080 (XIII), a cui ha aggiunto l'IVA e le
spese.
Con
sentenza 8 novembre 2000, il TCA ha respinto il ricorso presentato
dall’assicurato, tendente all'assunzione dei costi da parte della Cassa malati
del medicamento Sandostatin, prescritto alla ricorrente quale cura per un
carcinoma mammario.
La causa,
da ritenersi importante per la ricorrente soprattutto da un punto di vista
della sua salute (cfr. RAMI 1997 p. 321), va considerata di difficoltà media
per un avvocato versato nel diritto delle assicurazioni sociali.
In
particolare la procedura ha richiesto la stesura di un ricorso di 6 pagine, di
un'istanza cautelare di 2 pagine e mezzo, di un'istanza tendente al
riconoscimento dell'assistenza giudiziaria gratuita di una pagina, nel cui
ambito il patrocinatore ha chiesto al Municipio il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria.
Dalla
fattura dettagliata risultano inoltre un contatto telefonico con un medico e
cinque lettere al cliente.
L’attività
legale si è svolta dal 25 febbraio 2000 al 12 dicembre 2000.
Alla luce
di quanto sopra esposto appare giustificato tassare la nota in fr. 2'000, a cui
vanno aggiunte le spese figuranti nella nota professionale di fr. 275.50
(XIII).
Complessivamente
la nota viene tassata in fr. 2'275.50, oltre a fr. 172.95 di IVA (7.6%).
La nota è
quindi tassata nella misura di fr. 2'448.45.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La nota 28
febbraio/7marzo 2001 dell’avvocato __________ é tassata in fr. 2'448.45.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Contro
l’ammontare dell’onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni
possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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