AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2000.128
Data decisione, Autorità:
11.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00128
ir/MB/sc
Lugano
11 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 settembre 2000
emanata da
Istituto assicurazioni sociali,
Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ e
la figlia __________ sono entrate in Svizzera il 5 agosto 1999. Alla prima è
stato assegnato un permesso di dimora temporaneo L valido fino al 4 febbraio
2000, alla seconda un permesso di dimora B valido fino al 31 gennaio 2001. In
seguito al matrimonio contratto con __________ il __________ 2000, __________
ha ottenuto un permesso B (doc. _).
1.2. Con effetto
dal 1. marzo 2000 I__________ e la figlia __________ sono assicurate contro le
malattie presso la Cassa malati __________ (doc. _).
In
precedenza le interessate avevano concluso un'assicurazione per le spese di
cura con la __________, società di assicurazione viaggi (doc. _).
1.3. Con
decisione 28 agosto 2000 l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha stabilito
che l'affiliazione all'assicurazione malattia di __________ e della figlia
__________ è tardiva, che il ritardo non è giustificabile, che il rapporto
assicurativo con la Cassa malati __________ inizia con il 1. Marzo 2000, ma che
l'inizio teorico dell'obbligo assicurativo risale al 5 agosto 1999. L'Ufficio
competente ha quindi concluso che l'assicuratore deve riscuotere il supplemento
di premio per l'affiliazione tardiva ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAMal, il cui
ammontare viene fissato sulla base della situazione finanziaria dell'assicurato
(doc. _).
1.4. In data 26
settembre 2000 l'UAM ha parzialmente accolto il reclamo presentato
dall'assicurata in data 30 agosto 2000, statuendo quanto segue:
"
(…)
- L'inizio
teorico dell'obbligo d'assicurazione resta pure confermato al 5 agosto 1999.
Tuttavia in ragione
della situazione di ritardo giustificabile, l'assicuratore presso il quale sono
iscritte le opponenti non è tenuto ad applicare alcun supplemento di premio
ai sensi dell'art. 8 OAMal per __________ mentre che per __________ solamente
dal mese di gennaio 2000. (…)" (Doc. _, pag. _)
con
le seguenti motivazioni:
"
Considerato che a __________ il permesso è stato
intimato amministrativamente solo nel mese di dicembre 1999, si deve ritenere
parzialmente giustificabile il ritardo di affiliazione.
Per quanto concerna la figlia, __________, il
permesso è stato intimato amministrativamente solo nel mese di febbraio 2000 e
quindi il ritardo di affiliazione si deve ritenere totalmente
giustificabile."
(Doc. _, pag. _)
La
decisione su reclamo è stata intimata per posta semplice (VI).
1.5. Con scritto
28 settembre 2000, indirizzato all'IAS, e pervenuto a questa autorità il 2
ottobre seguente, __________ ha ribadito che, per tutta la durata del soggiorno
in Svizzera, sua moglie __________ e la figlia __________ disponevano di una
copertura assicurativa, allegando a titolo di prova le polizze assicurative
concluse presso l'__________.
Il 19
ottobre 2000 l'UAM ha comunicato al marito della ricorrente che
l'assicurazione __________ non è autorizzata a esercitare l'assicurazione
sociale contro le malattie (doc. _).
1.6. Con ricorso
6 novembre 2000 indirizzato al TCA __________, ha impugnato la decisione su
reclamo, asserendo di aver dovuto concludere un'assicurazione presso la
__________ affinché la sua futura moglie, con la figlia, potessero entrare in
Svizzera. In seguito questa assicurazione è stata rinnovata in data 11 novembre
1999. Alla scadenza la moglie e la figlia hanno concluso un'assicurazione
obbligatoria ai sensi della LAMal. L'interessato non ritiene quindi che vada
versato alcunché in seguito all'asserita affiliazione tardiva.
1.7. Con risposta
di causa del 29 novembre 2000 l'istituto delle assicurazioni sociali ha
proposto, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso, in via
subordinata, di respingerlo. Delle motivazioni del ricorso si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
1.8. Pendente
causa questa Corte ha sottoposto alcuni quesiti all'Ufficio stranieri. Le
risultanze sono state trasmesse alle parti, che si sono espresse in data 3 e 4
aprile 2001.
in
diritto
in
ordine
2.1. In via
preliminare va esaminata l'eccezione di intempestività del ricorso sollevata
dalla convenuta.
Al
riguardo va precisato che, delle questioni relative al controllo dell'obbligo
assicurativo e all'affiliazione d'ufficio si occupano i Cantoni (art. 6 LAMal;
art. 10 OAMal; art. art. 6ss, 11ss, 19 LCAMal). Le norme di diritto materiale
configurano diritto cantonale d'esecuzione non autonomo. La procedura è retta
dal diritto cantonale (cfr. Eugster, Krankenversicherung, in U. Meyer-Blaser,
Soziale Sicherheit, Basilea 1998, p. 12 N 24; cfr. anche SVR 2001 KV no. 4 e
SVR 1998 KV no.19 e SVR 1998 KV no.16).
L'art. 76
LCAMal prevede che
"
1Contro le decisioni emesse in virtù della
presente legge, è data facoltà di reclamo all’ organo amministrativo che le ha
emesse entro 30 giorni dalla notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1,
è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30
giorni dalla notificazione.
…..
4È applicabile la Legge di procedura per le cause
amministrative."
2.2. In concreto
il ricorso è stato presentato l'8 novembre 2000, mentre la decisione è datata
26 settembre 2000 e quindi il gravame parrebbe di primo acchito tardivo.
Tuttavia il provvedimento, per ammissione dell'istanza competente a
pronunciarlo, non è stato notificato per raccomandata (VI).
In
proposito va rilevato che la decisione è un atto giuridico che va notificato.
Non è però necessario che il destinatario ne accusi ricevuta. Di conseguenza la
decisione produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta regolare notifica.
Un provvedimento va in particolare considerato notificato se è giunto nella
sfera di ricezione dell'interessato o di una persona autorizzata a riceverla.
Poco importa che l'interessato prenda conoscenza o meno del suo contenuto
(Pratique VSI 1993 pag. 115 consid. 4b, DTF 113 Ib 297 consid. 2a, DTF 109 Ia
18 consid. 4).
La prova
della notifica così come dell'istante in cui essa è avvenuta è a carico
dell'amministrazione (C. Zünd, Kommentar Zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 103 N 35 e
giurisprudenza citata).
In casu
la convenuta non ha potuto dimostrare (V; VI) il momento della notifica, in
quanto la decisione è stata inviata per posta semplice (cfr. DTF 121 V 6; E.
Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss). Il
ricorso non può quindi essere considerato tardivo.
Del
resto, a titolo abbondanziale, va rilevato che in data 8 ottobre 2000 la
convenuta ha ricevuto uno scritto del marito della ricorrente che contestava
chiaramente la decisione su reclamo.
Già
questo scritto, per i suoi contenuti, doveva essere considerato tempestivo
ricorso ed essere trasmesso all'autorità competente, per esame e giudizio (DTF
120 V 415).
Il
ricorso è pertanto ricevibile.
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l'affiliazione di __________ all'assicurazione
obbligatoria per le cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, va considerata
tardiva in virtù dell'art. 5 cpv. 2 LAMal e quindi l'assicuratore malattia deve
chiedere un supplemento sul premio. Il ritardo intervenuto nell'affiliazione di
_____ è stato infatti considerato scusabile
dall'autorità competente nella decisione impugnata.
Secondo
l'art. 3 LAMal
"
1 Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2 Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per
i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.
3 Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo
prolungato;
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera".
L'art. 1
OAMal precisa in proposito che
1 Le persone
domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile
svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della
legge.
2 Sono inoltre
tenuti ad assicurarsi:
a. gli stranieri con permesso di dimora ai sensi dell’articolo 5
della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri (LDDS), valevole almeno tre mesi" …
Una
persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni
e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123
III 100).
L' art. 5
LAMal prevede poi che
"
1 Se
l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio
federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate
nell’articolo 3 capoverso 3."
Per
l'art. 7 OAMal infine
"
1 I cittadini
svizzeri che eleggono domicilio in Svizzera dopo aver soggiornato all’estero
come pure gli stranieri con permesso di dimora o di domicilio ai sensi
dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a sono tenuti ad assicurarsi entro tre mesi
dal giorno in cui si sono annunciati presso il competente ufficio di controllo
degli abitanti. Se l’adesione all’assicurazione è tempestiva, l’assicurazione
inizia dal giorno della notifica del suddetto annuncio."
2.4. In DTF 125
V 76ss il TFA ha evidenziato, in relazione alle summenzionate norme, che, per
le persone domiciliate in Svizzera (giusta gli art. 23 ss. CCS) l'inizio
dell'assicurazione coincide con l'elezione di domicilio. Per gli stranieri che
non costituiscono un domicilio in Svizzera ai sensi della normativa rammentata
e che sono al beneficio di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora valido
almeno tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal giorno della notifica
dell'annuncio di dimora presso il competente ufficio di controllo degli
abitanti.
Nel caso
esaminato il TFA ha concluso che la ricorrente, cittadina straniera, entrata in
Svizzera per sposare un cittadino svizzero da cui ha avuto un figlio e che ha
in seguito ottenuto un permesso di dimora, andava considerata domiciliata in
Svizzera secondo l'art. 23ss. CCS in quanto intenzionata a stabilirsi
durevolmente in Svizzera. Ai fini dell'inizio dell'assicurazione in quel caso
facevano quindi stato gli art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 prima frase LAMal e non
l'art. 3 cpv. 3 LAMal e le relative disposizioni escutive.
In
concreto l'inizio dell'assicurazione coincideva quindi con l'acquisizione del
domicilio e pertanto con l'entrata in Svizzera.
2.5. Il caso
esaminato dal TFA è sostanzialmente identico a quello sottoposto a questa
Corte. In effetti __________ è entrata in Svizzera con la figlia __________ nel
mese di agosto 1999 per risiedere presso il futuro marito. La ricorrente si è
sposata nel __________ 2000. In simili condizioni si può affermare che dalla
sua entrata in Svizzera l'interessata era intenzionata a stabilirsi
durevolmente in Svizzera dove si trovava pure il centro delle proprie relazioni
(figlia e fidanzato) e dei propri interessi (cfr. DTF 123 III 100; DTF 125 V
78).
In simili
condizioni __________ va considerata domiciliata in Svizzera dal 5 agosto 1999,
data dell'entrata in questo paese. L'obbligo assicurativo è quindi sorto a
partire da questa data ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAMal.
Poiché
non risulta che le ricorrenti si sono assicurate ai sensi della LAMal, entro il
5 novembre 1999 (tre mesi dall'acquisizione del domicilio), ci si trova
confrontati, come indicato dall'amministrazione, con un'affiliazione tardiva
secondo l'art. 5 cpv. 2 LAMal (cfr. p. 2 del ricorso secondo cui
l'assicurazione obbligatoria è stata sottoscritta alla scadenza
dell'assicurazione conclusa con la __________ nel mese di febbraio 2000).
La conclusione
dell'assicurazione per le cure con l'assicurazione __________ non può infatti
essere considerata un'affiliazione valida ai sensi di legge in quanto
l'assicuratore non è autorizzato a esercitare l'assicurazione malattia sociale
(art. 13 LAMal).
Su
questo punto il ricorso è infondato.
2.6. Per l'art. 5
cpv. 2 LAMal tuttavia
"
In caso d’affiliazione tardiva, l’assicurazione
inizia dal giorno dell’affiliazione. L’assicurato deve pagare un supplemento di
premio se il ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce
i tassi indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell’assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del
ritardo.
Secondo
l'art. 8 OAMal
"
1 Il
supplemento di premio in caso d’affiliazione tardiva, previsto nell’articolo 5
capoverso 2 della legge, è riscosso per una durata pari al doppio di quella del
ritardo d’affiliazione. Esso è compreso tra il 30 ed il 50 per cento del
premio. L’assicuratore stabilisce il supplemento secondo la situazione
finanziaria dell’assicurato. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo
gravoso per l’assicurato, l’assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30
per cento, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze
del ritardo."
2.7. Nella
decisione su reclamo l'IAS ha ritenuto parzialmente scusabile l'affiliazione
tardiva adducendo che
"
a __________ il permesso è stato intimato
amministrativamente solo nel dicembre 1999, mentre alla figlia solo nel mese di
febbraio".
A titolo
di giustificazione il marito dell'assicurata adduce il fatto che fino a
febbraio la moglie era assicurata contro le malattie presso l'__________, in
quanto la conclusione di questa assicurazione era stata pretesa dalle autorità
amministrative al momento della sua entrata in Svizzera.
La
dichiarazione dell'interessato è credibile.
In
effetti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. d dell'Ordinanza federale concernente
l'entrata e la notifica degli stranieri (OEnS; RS 142.211) essi devono tra
l'altro disporre di mezzi sufficienti per provvedere al loro sostentamento
durante il transito o il soggiorno in Svizzera, o essere in grado di
procurarsi, in modo legale, tali mezzi.
Inoltre
in base all'art. 6 cpv. 1 Oens "per il controllo delle circostanze del
soggiorno di uno straniero, l’autorità competente in materia di permessi può
richiedere la dichiarazione di garanzia firmata da una persona solvibile fisica
o giuridica (garante) in Svizzera".
In tal
caso "il garante s’impegna a rimborsare le spese scoperte per il
sostentamento, inclusi infortunio e malattia, nonché per il rimpatrio,
occasionate alla comunità dal soggiorno dello straniero. La dichiarazione di
garanzia è irrevocabile (art. 7 OEns).
Quanto
sostenuto dal ricorrente è inoltre chiaramente comprovato dal documento redatto
dall'Ambasciata svizzera di __________ alla sua attenzione in data 23 aprile
1999 e prodotto pendente causa di ricorso (X, doc. _). Dallo scritto risulta in
particolare che, alfine di ottenere il visto d'entrata in Svizzera per
__________, è stato chiesto all'assicurato di far fronte ai costi per il suo
soggiorno segnatamente di concludere un'assicurazione per la copertura dei
costi di malattia e infortunio per la durata dello stesso.
2.8. In concreto
va deciso se la sottoscrizione di un'assicurazione per le cure come quella in
discussione, voluta in base alle disposizioni di polizia degli stranieri, possa
essere considerato un motivo che scusa l'affiliazione tardiva.
Va quindi
definito il concetto di "ritardo giustificabile" ai sensi dell'art. 5
cpv. 2 LAMal.
La legge
va interpretata sulla base del suo testo letterale. Secondo la giurisprudenza
si può derogare dal senso letterale di un testo chiaro, tramite
interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai
lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica
della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime
il vero senso della disposizione in oggetto (DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF
118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1993 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF
117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische
Verwaltungsrecht- sprechung, no. 21b IV).
Se il
testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni,
conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli
elementi che vanno considerati ossia dai lavori preparatori, dallo scopo della
norma, dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora
tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib
191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF
116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).
Il
concetto di "ritardo giustificabile" non appare chiaro e necessita
quindi di essere interpretato.
In
proposito nel messaggio del Consiglio federale concernente la revisione
dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991 viene precisato che (p. 50):
"
(…)
Se l'interessato si assicura o è assicurato d'ufficio (giusta
l'art. 6 cpv. 2) dopo il termine di tre mesi, l'assicurazione non è
retroattiva; essa inizia a decorrere dal giorno dell'affiliazione. Le spese
delle cure fornite prima di questa data saranno pertanto a carico
dell'assicurato. Non si possono esigere premi arretrati, ma l'assicuratore
imporrà all'assicurato che si è affiliato tardivamente un premio più elevato
rispetto a quello degli altri suoi assicurati. Egli fissa personalmente
l'importo del supplemento di premio attenendosi ai limiti fissati dal Consiglio
federale, abilitato a stabilirne i tassi indicativi. Questi devono tenere conto
del livello dei premi di tutti gli assicuratori che operano nella regione in
questione e della durata del ritardo, vale a dire, rispettivamente, dei costi
dell'assicurazione delle cure medico‑sanitarie nella regione e della
misura in cui l'interessato non ha dato il proprio contributo alla solidarietà
con gli altri assicurati. Se il ritardo è da ricondurre a un impedimento
grave, quale una malattia o un infortunio, non viene prelevato un premio più
elevato. Se il ritardo non è scusabile ma il pagamento del supplemento di
premio risulta gravoso per l'interessato, l'assicuratore deve ridurlo tenendo
equamente conto della situazione (finanziaria, familiare, ecc.)
dell'assicurato e delle circostanze del ritardo (ad esempio l'ignoranza della
lingua).
L'articolo 5 capoverso 2 seconda frase avrà senza dubbio un
effetto dissuasivo per chiunque è tentato di abusare del sistema aderendovi
soltanto al momento in cui necessita di cure onerose o quando manifesta
maggiore predisposizione alla malattia. Casi del genere dovrebbero comunque
essere rari, poiché presuppongono che l'interessato si sia sottratto al
controllo e all'affiliazione d'ufficio (cfr. art. 6). Inoltre, coloro che non
si sottopongono tempestivamente all'assicurazione obbligatoria incorrono in
sanzioni penali (art. 83)."
Dal
tenore del messaggio risulta che il Consiglio federale non ha concretizzato il
concetto in esame, limitandosi a rilevare – a titolo meramente esemplativo -
che sono scusabili i ritardi riconducibili ad impedimenti gravi quali malattia
e infortuni. L’esecutivo federale fa riferimento ad un impedimento grave tale
da essere d’ostacolo oggettivo ad una affiliazione tempestiva. La severità
della condizione posta discende chiaramente dallo scopo della nuova LAMal che
vuole applicato significativamente il principio della solidarietà tra
assicurati.
L'elenco
dei motivi rammentati nel messaggio (introdotto dall’espressione “quali”) non
va considerato esaustivo. Altri fattori, secondo questa Corte, potrebbero
infatti giustificare un'affiliazione tardiva.
Neppure
la dottrina approfondisce il concetto. Maurer (Das neue
Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1996, p. 39) indica unicamente
che il premio supplementare va considerato un vero e proprio supplemento
punitivo ("Strafzuschlag"). Da qui discende che l'omissione in cui
incorre l'assicurato non può trovare giustificazione nell'ignoranza della legge
(DTF 113 V 88) o nel mancato intervento di controllo dello Stato (cfr. TCA
25.4.2000 in re E.J, inc. 36.99.173 ancora sub judice).
La
questione non merita comunque particolare approfondimento e non impone
soluzione in questa sede avendo il ricorrente implicitamente sollevato la
violazione del principio della buona fede, per il fatto di avere dato seguito
alle richieste di copertura assicurativa come alle indicazioni dell’ambasciata
svizzera a __________, a giustificazione del ritardo.
2.9. Secondo la
giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979
pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid 3a; DTF 118 Ia 254 consid 4b;
DTF 118 V 76 consid 7; DTF 117 Ia 287 consid 2b, 418 consid 3b e sentenze ivi
citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss; STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA
3 settembre 1993 in re A.Z) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif,
vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag.
108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss)
affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui
l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario
alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e
concreta;
2.- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere
ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.
3.- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti
essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta
l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4;
104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz.
Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
4.- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento
che gli è pregiudizievole.
5.- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione
è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a;
111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55; STFA 10.9.1996 in re S. riguardante
una modifica dei regolamenti interni di una cassa).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF
121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI
2000 p. 223).
Secondo
questa Corte la buona fede dell'assicurato può, se adempiute le condizioni
rammentate, giustificare un’affiliazione tardiva ed impedire quindi
l’applicazione del supplemento di premio punitivo (“Strafzuschlag”).
2.10. In concreto,
alla luce dello scopo perseguito con l'introduzione dell'istituto del
supplemento sul premio, tendente da un lato ad evitare eventuali abusi e
dall’altro – soprattutto - a sopperire al fatto che, durante la mancata
affiliazione, l'interessato non ha contribuito alla solidarietà tra gli
assicurati, e richiamata in particolare la giurisprudenza sulla buona fede,
questa Corte ritiene che non si possa ammettere un comportamento scusabile del
ricorrente, agente in vece della moglie, di natura diversa da quella non già
ammessa dall’IAS in sede di reclamo. Non va infatti dimenticato come, nella
decisione impugnata e differentemente dalla decisione dell’UAM del 28 agosto
2000, l’istituto resistente ha ammesso un “ritardo giustificabile” ed ha
imposto un supplemento di premio per __________ dal gennaio 2000 e nessun
supplemento di premio per __________.
In
concreto dagli atti risulta che l'insorgente si è assicurata per le cure
mediche relative a malattia o infortunio presso la __________ - e non presso un
istitituto assicurativo autorizzato ad eseguire la LAMal - al momento
dell'entrata in Svizzera, il fatto non è contestato ed è comprovato dalla
documentazione prodotta. La polizza è stata poi rinnovata alla sua scadenza.
La
conclusione del contratto assicurativo in esame da parte del futuro marito
della ricorrente è riconducibile all'indicazione fornitagli espressamente
dall'ambasciata svizzera a __________ in data 23 aprile 1999 (X, allegato _).
L'informazione, oltre a riferisi chiaramente ad una situazione concreta e
individuale, cioè alla copertura dei costi eventualmente causati da malattia e
infortunio durante il soggiorno in Svizzera dell'interessata, è stata fornita
da un'autorità competente in materia. In effetti il rilascio dei visti
d'entrata avviene di regola per il tramite delle ambasciate. In tali
circostanze il marito della ricorrente poteva in ogni caso ritenere autorizzata
quell'autorità a fornire una simile informazione.
L'indicazione
fornita dall'organo in esame era inoltre senz'altro atta a ispirare fiducia e
rispettivamente a indurre, come è avvenuto, il destinatario ad adottare un
comportamento pregiudizievole e meglio a limitarsi inizialmente a concludere,
invece di un contratto assicurativo ai sensi della LAMal dalla sua entrata in
Svizzera (consid. 2.4), la citata polizza e a prolungarne gli effetti alla sua
scadenza. Nel frattempo infine la legge non è mutata.
In simili
condizioni la buona fede della ricorrente dev'essere protetta fino al
__________ 2000, data del matrimonio con __________, in seguito al quale, in
data 11 febbraio 2000, ha ricevuto il permesso B annuale (XVII). In effetti
solo fino a quel momento la dichiarazione dell'Ambasciata di __________ poteva
essere propria a ispirare fiducia, in quanto si riferiva chiaramente alla
copertura assicurativa relativa ad un soggiorno di durata limitata, che
presupponeva una susseguente uscita dalla Svizzera (cfr. X e allegato _), non
anche a quella relativa ad un soggiorno divenuto a tempo indeterminato in vista
del matrimonio celebrato con __________ il __________ 2000, che ha permesso
all'assicurata di ottenere, in data 11 febbraio 2000 il permesso B.
Al
momento della conclusione del matrimonio tra l'invitante e l'invitata, avvenuto
il __________ 2000, un obbligo di affiliazione appariva quindi manifesto ed insufficiente
– per il rispetto della legge - era la copertura per malattia ed incidente
imposta dall’Ambasciata Svizzera.
Visto quanto sopra, l'affiliazione tardiva di __________ va
considerata scusabile solo fino alla data del matrimonio, in base al quale ha
ottenuto il permesso B, con effetto retroattivo a quella data (XVII). Di
conseguenza la ricorrente non deve essere astretta a pagare il supplemento di
premio per il mese di gennaio 2000, ma solo per il mese di febbraio.
In simili
condizioni il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la decisione su reclamo
modificata nel senso indicato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su reclamo è modificata nel senso che l'assicuratore malattia è
tenuto ad applicare un supplemento di premio ad __________ a seguito di
affiliazione tardiva unicamente per il mese di febbraio 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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