AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.109
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00109
mm
Lugano
20 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________, __________,
contro
la decisione del 4 settembre 2000 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di febbraio 2000, __________ ha chiesto il sussidio per
l'assicurazione malattie previsto dalla LCAMal per l'anno 2000.
La sua
istanza è stata respinta in data 28 aprile 2000.
Uguale
sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale provvedimento.
1.2. Contro la
decisione su reclamo 4 settembre 2000 è tempestivamente insorto l'interessato,
rappresentato dal __________, affermando, segnatamente, quanto segue:
"
(…).
Le disposizioni legali stabiliscono che in caso
di forte diminuzione del reddito è possibile far astrazione dal reddito
determinante (vale a dire biennio 1997-1998) e utilizzare il reddito degli anni
in oggetto. Per logica il ricorrente ritiene che il reddito degli anni in
oggetto non può che essere la notifica di tassazione del biennio successivo in
quanto un confronto non può che avvenire utilizzando gli stessi elementi.
Viceversa l'Istituto delle assicurazioni sociali utilizza per la riconversione il reddito lordo 2000, vale a dire dei parametri
diversi dalla notifica di tassazione determinante (1997-1998).
Questa situazione è a mente del ricorrente
illogica. Se la procedura ordinaria utilizza il
reddito imponibile per la determinazione del diritto al sussidio, vale a dire
un reddito lordo dal quale vengono dedotti diversi elementi (spese
professionali, oneri assicurativi, figli a carico, ecc.), sembrerebbe logico
che si utilizzino gli stessi parametri per la procedura straordinaria (vale a
dire nel caso in cui vi sono state delle forti oscillazioni del reddito
imponibile). Così non è il caso per l'Istituto delle assicurazioni sociali, il
quale in casi di situazioni straordinarie utilizza altri parametri" (I).
1.3. In risposta,
l'IAS ha postulato un'integrale reiezione del gravame con i seguenti argomenti:
"
Trattasi di una situazione in cui, sulla scorta
degli accertamenti effettuati, risulta applicabile
l'art. 2 lett. m) DE 27.10.1999.
La normativa in oggetto prevede la possibilità di
definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di
diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa
è stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale
applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la
definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica
più recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della
propria condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.
Il ricorrente ha inoltrato la richiesta di
sussidio per l'anno 2000 e il reddito lordo annuo dello stesso accertato a
decorrere dal 1° gennaio 2000 ammonta complessivamente a fr. 56'784.-- (salario
mensile lordo = fr. 4'368.-- per 13 mensilità; cfr. allegati al documento _),
il che risulta essere inferiore al reddito lordo del lavoro esposto ai fini
della notifica di tassazione 1997/1998 (reddito lordo = fr. 61'734.--, cfr.
doc. _).
Il reddito lordo mensile medio della controparte
ammonta a fr. 4'732.-- (fr. 56'784 : 12) il che, dopo la relativa conversione
in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione
(art. 52 cpv. 2 Reg. LCAM), risulta essere superiore al limite che conferisce
il diritto al sussidio.
A titolo abbondanziale si specifica che la
notifica di tassazione 1999/2000 risulterà applicabile per la definizione del
sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2001" (III).
1.4. In replica,
__________ ha avuto modo di puntualizzare la sua tesi ricorsuale:
"
A mente del ricorrente le argomentazioni
dell'Istituto assicurazioni sociali e il regolamento a cui si fa riferimento
prevede una disparità di trattamento tra i parametri usati normalmente per
determinare il diritto al sussidio cassa malati (notifica di tassazione) e gli
assicurati che rientrano in situazioni "particolari ed eccezionali" (reddito
lordo).
Ora come tutti sanno la notifica di tassazione è
di fatto il "reddito netto" percepito durante un determinato biennio
da un determinato contribuente. Per la determinazione di questo reddito netto
si sommano tutti i redditi dovuti dal lavoro, da
attività indipendenti e dalla sostanza. A questa somma si deducono tutta una
serie di deduzioni stabilite dalla legge tributaria, deduzioni che in parte
corrispondono alle deduzioni sociali del salario (contributi di legge
effettivi), agli oneri per la cassa malati ( contributi effettivi) e delle
deduzioni forfetarie legate alle normali e consuete spese professionali.
Di conseguenza, e lo ripetiamo, un reddito netto che bene o male corrisponde alla
realtà (ad eccezione delle spese per l'affitto che non vengono tenute in
considerazione dalla nostra legge tributaria, ma ciò travalica la materia del
ricorso in oggetto).
In casi particolari la normativa prevede la
possibilità di effettuare un calcolo diverso dalla notifica di tassazione. Ciò
avviene quando avvengono delle modifiche importanti del reddito del
contribuente. E qui sorge il problema. Casa si intende per reddito? Reddito
netto o reddito lordo? A mente del ricorrente sembrerebbe alquanto logico
utilizzare quale parametri gli stessi punti di riferimento. Per poter
determinare se un determinato contribuente ha avuto una modifica tale del suo
reddito da giustificare un'astrazione della notifica di tassazione determinante
si devono utilizzare gli stessi parametri. È un principio elementare. Viceversa
la normativa sembrerebbe che faccia riferimento al reddito lordo. Questa
normativa deve assolutamente venire modificata ed è questa la ragione del
presente ricorso. Infatti, il riferimento al reddito lordo è fuori luogo e non
appropriato (…)" (V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, in forza
dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000,
verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi
limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le
famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia
più recente e relativa all'anno di competenza;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure
dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza, per
la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr.
200'000.-- per le famiglie.
(art. 30
LCAMal).
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (cfr. D.E. 27.10.1999).
2.3. In concreto, l'IAS ha accertato autonomamente il
reddito determinante conformemente all'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999. Secondo
quest'ultima disposizione - entrata in vigore il 1° gennaio 2000, a modifica
dell'art. 67 Reg. LCAM del 18 maggio 1994 - l'IAS procede autonomamente
all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della
tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.
Va
osservato che dalla tassazione fiscale relativa al biennio 1997/1998 -
applicabile di principio in forza degli artt. 30 lett. a LCAMal e 1 lett. a
D.E. 27.10.1999 - risulta un reddito lordo pari a
fr. 61'734.-- (cfr. doc. _). Fondandosi sui dati forniti dall'insorgente stesso
(cfr. doc. _), l'autorità convenuta ha stabilito che il reddito lordo
realizzato da __________ nel 2000, è di fr. 56'784.-- (fr. 4'368.-- x 13 mesi),
donde una diminuzione dell'8% circa.
L'IAS -
ammessa l'esistenza di una "diminuzione importante" ai sensi
dell'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999 - ha trasformato il reddito lordo mensile
medio di fr. 4'732.-- in imponibile annuo, in applicazione delle tabelle di
conversione elaborate dall'Istituto convenuto in collaborazione con
l'Amministrazione delle contribuzioni (cfr. art. 3 cpv. 1 D.E. 27.10.1999).
Secondo
tali tabelle, l'entrata lorda di cui beneficia l'insorgente corrisponde ad un reddito
imponibile annuo di oltre fr. 40'000.--.
Trattasi,
manifestamente, di un reddito superiore a quello fissato dall'Esecutivo
cantonale quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr.
34'000.--): __________ non può pertanto pretendere di essere messo al beneficio
del sussidio per l'assicurazione contro le malattie.
Tanto in
sede di ricorso quanto in sede di replica,
__________ ha sostanzialmente rimproverato all'IAS d'aver
negato il diritto al sussidio basandosi sul reddito lordo conseguito nel
2000, anziché su quello imponibile, così
come sarebbe stato il caso qualora il reddito determinante fosse stato fissato
in virtù dell'art. 30 LCAMal.
L'obiezione
sollevata dal ricorrente non può essere affatto condivisa
da questa Corte.
In
effetti, l'autorità amministrativa convenuta ha, in realtà, utilizzato il
reddito lordo afferente all'anno 2000 - raffrontandolo con quello desunto dalla
tassazione fiscale 1997/1998 - unicamente per decidere dell'applicabilità, in
casu, dell'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999 (concretamente, per stabilire se
si fosse o meno in presenza di una "diminuzione importante").
Il
diritto al sussidio è stato, per contro, determinato dopo aver trasformato il
reddito lordo mensile in reddito imponibile annuo, facendo uso delle tabelle per la conversione del
reddito lordo accertato in reddito imponibile (cfr. art. 3 D.E. 27.10.1999).
Per il
resto, sul reddito così definito non è possibile, per il principio della
legalità, operare altre deduzioni (cfr. STCA 10 giugno 1998 in re __________ c/
IAS).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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