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Numero d'incarto:
36.2000.107
Data decisione, Autorità:
21.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00107
grw/nh
Lugano
21 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 13 settembre 2000
emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con ricorso
26.9.2000 __________ ha impugnato la decisione su opposizione 13.9.2000 con cui
l’__________ – cassa malati presso cui è assicurata obbligatoriamente contro le
malattie – ha rifiutato di assumere i costi del medicamento __________ che le
era stato prescritto dal medico.
La
ricorrente ha sostenuto quanto segue:
" … La
mia posizione è chiara: non abbandonerò per delle semplice questione
amministrative un trattamento farmaceutico che è stato scelto ed iniziato quando
ero ancora domiciliata ed assicurata in Francia. Non mi presterò a delle nuove
prove con nuovi medicamenti, questo potrebbe mettere in pericolo la mia salute
a causa di effetti collaterali, ne ho già fatta purtroppo esperienza quando è
stato scelto questo medicamento __________. Il dottor __________ ha rispettato
questa scelta ed ha rilasciato un certificato medico di conseguenza (vedete
vostro dossier e chiedete a __________ il risultato del suo nuovo intervento
con questo medico, che non ha comunicato).
La decisione della cassa malati __________ stabilisce quindi una
bella e buona disparità di trattamento rispetto ad altri assicurati di questa
cassa: continuerò a pagare delle tariffe e non sarò mai rimborsato per il
principale trattamento permanente che devo seguire ‑ ciò perchè un
cambiamento di domicilio Francia‑Svizzera ha portato ad un passaggio
burocratico dall'assistenza sociale francese ad un regime svizzero di cassa
malati.
Non chiedo un eccezione al regime generale, ma un trattamento
sfumato in conseguenza di un trasferimento obbligatorio: la decisione della
cassa malati __________ porta ad un'applicazione di una celata riserva medica.
Aggiungo che il medicamento francese costerebbe alla cassa malati
__________, molto meno rispetto a quello svizzero. …" (III)
1.2. Con risposta
31.10.2000 l’__________a ha postulato la reiezione del gravame ribadendo le
argomentazioni sviluppate in sede di decisione su opposizione (V)
Considerato in diritto
In
ordine
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26
ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel
merito
2.1. Secondo
l’art 24 LAMal, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume
i costi delle prestazioni definite negli art 25 - 31, secondo le condizioni di
cui agli art 32 - 34 LAMal.
Per
quanto riguarda i medicamenti, l’art 25 cpv. 1 e 2 lett. b si limita ad
affermare che l’assicurazione obbligatoria assume i costi dei medicamenti
prescritti dal medico.
Dal canto
suo, l’art 52 LAMal dispone quanto segue:
"1. Sentite le competenti commissioni e conformemente ai
principi di cui agli art. 32 cpv. 1 e 43 cpv. 6:
a.
il Dipartimento emana:
(
... )
un elenco, con tariffa,
dei preparati e delle sostanze attive e ausiliarie impiegati per la
prescrizione magistrale: la tariffa comprende anche le prestazioni del
farmacista;
(
... )
b. l'Ufficio
federale appronta un elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicamenti
confezionati, con l'indicazione dei prezzi (elenco delle specialità). Tale
elenco deve contenere anche i prodotti generici e a prezzi più vantaggiosi che
possono sostituire i preparati originali.
(...)
- Le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici
e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi
e i tassi di rimunerazione ai sensi del capoverso 1.
Il Consiglio federale designa le analisi effettuate nel
laboratorio del medico, per le quali la tariffa può essere stabilita secondo
gli articoli 46 e 48."
Forza è
constatare che né l’art 25 né l’art 52 LAMal indicano a chiare lettere che
l’obbligo degli assicuratori è limitato all’assunzione dei medicamenti compresi
nei due elenchi.
Occorre,
però, pur rilevare che la limitazione dell’obbligo contributivo in materia di
medicamenti è implicitamente contenuta nel cpv. 3 dell’art 52 ritenuto che esso
limita l’ammontare della fatturazione di medicamenti al massimo all’ammontare
dei prezzi indicati in tali elenchi: questi non possono, evidentemente,
indicare i prezzi di medicamenti che non menzionano.
In ogni
caso, non si può non rilevare che il testo letterale della legge non è del
tutto chiaro.
Occorre,
dunque, ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli
elementi che vanno considerati , e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo
della norma, dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora
tramite la relazione con altre norme (DTF 119 V 429 consid 5a; DTF 118 Ib 191
consid 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid 3 e rif. ivi citati;
DTF 116 II 415 consid 5b, 527 consid 2b e 578 consid 2b; DTF 111 V 127 consid
3b; DTF 110 V 122 consid 2d; DTF 107 V 215 consid 2b; DTF 121 V 61 consid. 3b;
DTF 119 Ia 248 consid. 7a; DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V
109; Pratique VSI 1993 pag. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons.
5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).
In
particolare, trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti, la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata (cfr. DTF
123 V 290 e seg.; DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza
e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II
247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415
consid. 5b e 527 f consid. 2b).
2.2. A proposito
dell’art 52 (allora si trattava del 44) LAMal, nel Messaggio alle Camere del 6
novembre 1991, il Consiglio federale così si è espresso:
"
per le analisi e i medicamenti si continuerà ad applicare
il sistema attuale secondo cui le prestazioni, i cui costi devono essere
assunti dagli assicuratori, figureranno in elenchi speciali. Questi saranno
approntati dal dipartimento (elenco delle analisi, elenco dei medicamenti con
tariffa) o dall’Ufficio federale (elenco delle specialità); inoltre essi
indicheranno le tariffe o i prezzi obbligatori per la fatturazione (art 44 cpv.
1 lettera a n.1 e 2 e b; cpv. 2 frase 1)...” (Messaggio pag. 93)
La
volontà di limitare l’obbligo contributivo degli assicuratori malattia ai
medicamenti contenuti negli elenchi è, poi, ancora stato esplicitato nel
commento all’art 25 (allora 19) LAMal:
"
oltre alla copertura delle analisi e dei medicamenti
che figureranno nei corrispettivi elenchi (corsivo del red) ....” (Messaggio,
pag. 59)
In questo
ambito, il legislatore, nei lavori parlamentari, non ha espresso volontà
contrarie a quelle indicate dal Consiglio federale nel suo Messaggio: questo
può, dunque, essere considerato valido e determinante strumento per l’interpretazione
della legge.
La
limitazione dell’obbligo contributivo degli assicuratori ai medicamenti
indicati nei due elenchi, oltre a scaturire implicitamente dall’art 52 cpv. 3
LAMal e dai lavori preparatori, è, peraltro, conforme allo scopo della legge
che è quello di garantire a tutti l’accesso alle prestazioni ritenute
necessarie contenendo i costi nella misura del possibile:
"
... un’assicurazione obbligatoria che prevede
premi in principio uniformi e deve dunque garantire il medesimo spettro di prestazioni
a tutti gli assicurati.
Il nuovo catalogo delle prestazioni secondo gli
art 19 a 25 LAMal è in effetti concepito come esaustivo. In altri termini , le
prestazioni non figuranti nella legge e nelle sue disposizioni esecutive
dipenderanno esclusivamente da assicurazioni complementari...” (Messaggio pag.
39)
"
... l’aumento dei costi a carico
dell’assicurazione malattia dovrebbe tuttavia restare entro limiti ragionevoli
se si tien conto delle differenti valvole di sicurezza che fanno del catalogo
di prestazioni un vero e proprio sistema integrato (essenzialmente,
designazione delle prestazioni mediante prescrizione medica, eccettuate le
prestazioni di medici e chiropratici, tripla condizione di assunzione delle
spese ai sensi dell’art 26; controllo periodico delle tecnologie onde evitare
la copertura di metodi superati)...” (Messaggio pag. 40)
Scopo
che, invece, non potrebbe essere raggiunto se fossero poste a carico
dell’assicuratore malattia tutti i medicamenti che non hanno ancora fatto
oggetto del controllo previsto agli art 29 e seg. OPre (art. 32 LAMal) (cfr.,
per un caso analogo, STCA 18.8.1998 in re A.M. c. H).
2.3. Ritenuto che
la volontà del legislatore era di riprendere, in materia di medicamenti, la
regolamentazione LAMI, può essere applicata anche dopo il 1.1.1996 (data
d’entrata in vigore della LAMal) la giurisprudenza elaborata dal TFA.
In questo
ambito, il TFA ha avuto modo di stabilire che, quando una terapia che comporta
l'assunzione di medicamenti non é scientificamente riconosciuta oppure é
scientificamente contestata, essa non é obbligatoriamente a carico delle Casse
e l'esame della questione dal profilo delle regole applicabili ai medicamenti
diventa superfluo.
La nostra
alta Corte ha, poi, ancora statuito che se un preparato non figura sulla lista
dei medicamenti e neppure le disposizioni interne della Cassa ne prevedono
l'assunzione, in nessun modo esso può fondare un obbligo assicurativo
nell'ambito della LAMI: in tale ipotesi diventa superfluo il discorso sulla
scientificità del trattamento nell'ambito del quale tale medicamento é
somministrato (DTF 106 V 36; RAMI 1981, pag. 272; RAMI 1987, pag. 29ss; DTF 107
V 168 consid 1a ; RAMI 1993 pag. 12ss; RDAT I-1994 200ss).
Secondo
la giurisprudenza costante del TFA, dunque, quando un medicamento non è
compreso nei due elenchi suddetti, i suoi costi non possono in nessun caso
essere posti a carico delle casse malati in forza della legislazione federale.
In quest’ipotesi, l'ammissione dell’efficacia terapeutica del medicamento o,
addirittura del suo carattere necessario per il trattamento di un caso
concreto, diventano inutili.
La non
inclusione di tale medicamento nei due elenchi basta da sola a negare l’obbligo
contributivo delle casse malati.
2.4. In concreto,
il medicamento __________ non figura negli Elenchi citati: in forza della
giurisprudenza citata al considerando precedente, dunque, i suoi costi non
possono essere posti a carico della cassa convenuta nell’ambito
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Ritenuto
che, in forza dell'art. 34 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori, nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria non possono assumere altri costi oltre quelli
delle prestazioni designate agli art. 25-33 LAMal, la decisione della Cassa
convenuta deve essere tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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