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Numero d'incarto:
36.2000.106
Data decisione, Autorità:
19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00106
ir/nh
Lugano
19 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2000
di
__________,
contro
la decisione del 28 luglio 2000 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
ha postulato all’ICAS la concessione del sussidio per l’assicurazione contro la
malattia riferito agli anni 1999 e 2000 rilevando modifica sostanziale delle
sue fonti di reddito.
Le sue
istanze sono state respinte il 30 giugno 2000, quella riferita alla richiesta
di sussidio per l’anno 2000, ed il 31 luglio 2000 l’istanza di sussidio per
l’anno 1999.
Sorte
uguale ha avuto il reclamo interposto contro la decisione 30 giugno 2000 evaso
negativamente il 28 luglio 2000. Agli atti non è consegnata copia del reclamo
contro la decisione del 31 luglio 2000 riferita al sussidio richiesto per
l’anno 1999, decisione questa che non risulta essere stata impugnata mediante reclamo.
1.2. Contro la
decisione 28 luglio 2000 riferita quindi al sussidio richiesto per
l’assicurazione per le malattie per l’anno 2000 é insorto __________
affermando, in particolare, di avere postulato la concessione dei sussidi per
l’assicurazione per le malattie riferiti agli anni 1999 e 2000 siccome, a
seguito del matrimonio contratto il ______ 1999
e la nascita della figlia __________ del _______ 1999, la situazione economica
sarebbe notevolmente peggiorata (il 30% in meno). In particolare i redditi
conseguiti nel 1999 ammonterebbero a CHF 93'294.- e quelli del 2000 a CHF
63'200.-. Nelle sue conclusioni __________ postula sostanzialmente il riesame
della decisione alla luce dei redditi conseguiti.
1.3.Con risposta 13 ottobre 2000 l'IAS ha postulato la reiezione del
gravame osservando come l’autorità fiscale non abbia ancora intimato alcuna
notifica di tassazione a seguito del matrimonio contratto. Secondo l’Istituto
tornerebbe allora applicabile l’art. 2 lett. C) DE 27 ottobre 1999. Il reddito
imponibile risultante dalla documentazione prodotta e convertito ammonterebbe a
CHF 4'828,10. Nella sua presa di posizione l’IAS rammenta a __________ la sua
possibilità di domandare il riesame della decisione “… non appena in possesso
della prima notifica di tassazione emessa quale persona coniugata”.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. __________
ha postulato la concessione del sussidio per l’assicurazione delle malattie
riferito all’anno 2000, unico qui in discussione come al chiaro tenore
dell’impugnativa, in data 11 maggio 2000 quando i fatti principali che
apparentemente potevano giustificarla si sono avverati nel corso del 1999
(matrimonio e nascita della bambina). Va osservato comunque come la moglie del
ricorrente abbia cessato la sua attività lavorativa presso il precedente datore
di lavoro __________ iniziando nuova attività lavorativa a tempo parziale con
remunerazione più che dimezzata __________ ad inizio 2000. Anche __________ ha
iniziato nuova attività lavorativa nel corso del 2000 presso la __________ con
introiti inferiori rispetto a quanto percepito in precedenza. Da evidenziare
ancora come non sia intervenuta una tassazione intermedia in conseguenza del
matrimonio contratto. L’istanza va ritenuta presentata nei termini di cui
all’art. 45 Reg. LCAM alla luce delle riduzioni salariali invocate dal
ricorrente.
2.3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.--
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.
Con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, con effetto al
1° gennaio 2000 ed in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le famiglie (cfr.
art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia
più recente e relativa all'anno di competenza;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure
dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza, per
la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr.
200'000.-- per le famiglie (art. 30 LCAMal).
Per
il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é
rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale
1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza
(cfr. D.E. 27.10.1999).
2.4. Nel caso in
esame in sede di ricorso __________ ha essenzialmente rimproverato all'autorità
amministrativa d'aver omesso di considerare che i redditi conseguiti
congiuntamente dai signori __________ nel corso del 1999 ammontavano a oltre
CHF 93'200.- mentre quelli conseguiti nel corso del 2000 sono stati di CHF
63'200.- con una diminuzione di oltre il 30%.
Questa circostanza, unita alla nascita della bambina avvenuta il 22 novembre
1999 ed alla nuova attività lucrativa esercitata a __________, avrebbero
comportato un aumento delle spese ed avrebbe comportato la maturazione del
diritto al sussidio.
Alla luce
del rimprovero mosso l’IAS ha proceduto ad accertare autonomamente il reddito
determinante conformemente all'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999. Secondo
quest'ultima disposizione - entrata in vigore il 1° gennaio 2000, a modifica
dell'art. 67 Reg. LCAM del 18 maggio 1994 - l'IAS procede autonomamente
all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della
tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili.
Fondandosi
sui dati forniti dall'insorgente stesso (cfr. documentazione acclusa all’inc.
IAS), l'Istituto ha stabilito che il reddito lordo realizzato dall'assicurato
nel 2000, è stato di fr. 57’937.-- (cfr. conteggio presentato in sede di
risposta di causa 13 ottobre 2000, la cui correttezza non è affatto stata
contestata dal ricorrente).
Va da sé,
a questo punto, che l'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999 non può certo trovare qui
applicazione, giacché il reddito lordo mensile riferito al 2000 è fissato in
oltre CHF. 4'820.-, parametro che, alla luce delle tabelle di conversione del
reddito lordo in reddito determinante emanate sulla scorta dell’art. 72 Reg.
LCAM valide per il 1999/2000, indica un reddito imponibile di CHF 38'000.-
annui.
Si tratta
di un reddito superiore a quello fissato dall'Esecutivo cantonale quale limite
massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--): __________
non può, pertanto, pretendere di essere messo al beneficio del sussidio per
l'assicurazione contro le malattie. Come rettamente rammenta l’IAS, se date le
premesse di legge, il ricorrente potrà domandare una revisione della decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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