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Numero d'incarto:
36.2000.103
Data decisione, Autorità:
15.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00103
grw/nh
Lugano
15 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2000
di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, - che, con
ricorso 6 settembre 2000, __________ ha chiesto la condanna della __________
alla prosecuzione del versamento nelle sue mani delle indennità assicurate
senza riduzione alcuna anche dopo il 1.12.2000 (I);
-
giusta
l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente
a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle
parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli
assicurati e gli assicuratori definiti agli art 11, 12 e 13 LAMal;
-
che
l'art. 75 cpv. 1 LCAMal dispone che " le contestazioni degli assicuratori
tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni
complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami
d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi
della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni";
-
che la
"__________" non è una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione
ai sensi dell'art 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare
l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art 13 LAMal e,
perciò, da una parte, la sua attività non sottostà a tale legge e, d'altro
canto, la sua attività non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da
parte dello scrivente TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
-
che essa
è, invece, una compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti
degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle
condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA);
-
che,
competente per il contenzioso sui diritti invocati dalle parti è la
giurisdizione ordinaria (B. Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo
1985, p. 21) e non il TCA;
-
che,
pertanto, il ricorso in esame risulta irricevibile per mancanza di competenza
rationae materiae.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
Gli atti
sono inviati, per competenza, alla Pretura di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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