AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.85
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00085
mm
Lugano
21
giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 10 maggio 1999 e del 15 giugno
1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 24 marzo 1999 e del 12 maggio 1999 emanate da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 giugno 1998,
__________ () ha chiesto il sussidio previsto dalla legge di applicazione della
legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) per l’anno 1999.
La sua istanza é stata
respinta il 30 ottobre 1998.
Uguale sorte ha avuto il
reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Avverso la decisione su
reclamo 24 marzo 1999, __________, patrocinato dal lic. iur. __________, é
tempestivamente insorto innanzi a questo TCA, sostenendo, in particolare,
quanto segue:
“...
la situazione finanziaria del signor __________
risulta talmente drammatica che né la notifica di tassazione 21 settembre 1998
(doc. B) né la susseguente notifica di tassazione intermedia 8 febbraio 1999
(doc. NN), possono costituire un valido parametro di riferimento per decidere
se accordare o meno il sussidio in rassegna. Si chiede pertanto a codesto
Tribunale delle assicurazioni di non basarsi sulla notifica di tassazione
intermedia 8 febbraio 1999 (doc. NN) per prendere la sua decisione in merito al
presente ricorso, ma bensì di fondare il proprio giudizio sui dati che verranno
principalmente esposti al punto 4 che segue e che mettono per l’appunto in
chiara evidenza la vera e triste situazione finanziaria del signor __________
durante il periodo 1997-1998” (I, p. 3s.).
L’assicurato ha, altresì,
evidenziato il fatto che - pur essendo stato esplicitamente sollecitato - l’IAS
aveva omesso d’esprimersi in merito al diritto all’assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di reclamo.
1.3. Il 12 maggio 1999, l’ICAS ha
provveduto ad emanare una nuova decisione su reclamo (doc. 13), che annulla e
sostituisce quella datata 24 marzo 1999.
In questa sede, l’autorità
amministrativa ha nuovamente negato il diritto al sussidio per l’anno 1999,
così come il diritto all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
1.4. Con risposta di causa 8
giugno 1999, l’ICAS ha postulato un integrale reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.5. Con atto 15 giugno 1999 (V),
diretto contro la decisione 12 maggio 1999 dell’ICAS, __________ ha, di nuovo,
chiesto d’essere posto al beneficio del sussidio per l’anno 1999, dando per
riprodotte “... tutte le allegazioni di fatto e le tesi di diritto già esposte
nel precedente ricorso 10 maggio 1999 ...” (V, p. 3). L’assicurato ha, altresì
chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio,
contestando la manifesta infondatezza del reclamo 1° dicembre 1998.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Diritto al sussidio per
l’assicurazione malattie per l’anno 1999
2.2.1. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32’000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i fr. 20’000.--.
Con decreto esecutivo del
18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal,
ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22’000.-- per le persone sole e di fr. 34’000.-- per le famiglie (cfr art. 1
lett. c D.E. 18.11.1997).
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie
(art 30 LCAMal).
Per il 1999, il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
2.2.2. In concreto, non é contestato
che, nel biennio di riferimento, il ricorrente - persona sola ai sensi
dell’art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal - ha avuto un reddito imponibile pari a fr.
22’346.-- (cfr. decisione su reclamo 8 febbraio 1999 (doc. NN)), dunque, un
reddito determinante, in forza dell’art. 30 in initio LCAMal, di fr.
23’000.--.
Si tratta, quindi, di un
reddito imponibile superiore, seppur di poco, al limite fissato dalla legge per
il diritto al sussidio delle persone sole (fr. 22’000.--).
2.2.3. Il ricorrente sostiene, ciò
nondimeno, d’aver diritto al sussidio, in quanto i dati fiscali non
corrisponderebbero alla sua attuale situazione finanziaria, definita come
catastrofica.
Pur se comprensibile, la
censura sollevata da __________ non può trovare accoglimento.
Infatti, come risulta dal
rapporto della Commissione della gestione del Gran Consiglio al messaggio 10
novembre 1992 relativo alla modifica della LCAM, per ovviare alla circostanza
secondo cui "i dati fiscali non sempre - e non necessariamente - danno
un'immagine fedele della realtà economica più recente" (p. 10), la LCAM ha
posto quale "dato acquisito" (cfr. rapporto, p. 11) unicamente:
" Il ricorso alla tassazione
intermedia, quale specchio della situazione economica più vicina alla realtà.
Ciò potrà servire, in modo particolare, in caso di mutazioni (matrimonio,
separazione, decesso di un congiunto, inizio o cessazione dell'attività
lucrativa, ...).
In queste
circostanze, la correzione del sussidio (o la nascita del diritto oppure la
revoca) ha effetto a partire dalla data in cui viene definito l'inizio
dell'assoggettamento intermedio. In assenza di tassazione intermedia, le uniche
mutazioni che verranno considerate in tempi reali saranno quelle attinenti
all'obbligo assicurativo stesso, ossia nascite, elezioni di residenza, decessi
e trasferimenti di domicilio (o di dimora o fine di permesso stagionale)".
D’altra parte, l’art. 67
RegLCAM (tenore in vigore nel 1996) non prevede la possibilità di fare
astrazione dai dati fiscali nei casi come quello dell’insorgente.
Pertanto, ritenuto che il
reddito imponibile supera il limite posto per il diritto al sussidio, la
decisione impugnata è conforme alla legislazione cantonale applicabile.
2.3. Diritto all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di reclamo
innanzi all’ICAS
L’art. 76 LCAMal prevede
che alla procedura di reclamo in materia, segnatamente, di sussidio per
l’assicurazione malattie, così come, del resto, alla susseguente procedura
giudiziaria innanzi al TCA, torna applicabile la legge di procedura per le
cause amministrative (LPamm).
L’art. 30 cpv. 1 LPamm
recita, da parte sua, che gli istanti od i ricorrenti privati possono essere
dispensati dal pagamento delle spese e dalle prestazioni di anticipi, qualora
giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l’istanza o
il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostante
di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il patrocinio
gratuito (cpv. 2). Il cpv. 3 prevede, infine, che valgono per il resto le norme
del titolo XII del CPC.
Così come già si deduce
dal suo tenore letterale, l’art. 30 LPamm istituisce, seppur implicitamente
(“gli istanti”), il diritto all’assistenza giudiziaria anche nell’ambito di
procedure amministrative non contenziose (cfr. Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, p. 154, n. 1d ad art. 30 LPamm), aspetto
quest’ultimo che, comunque, non é oggetto di contestazione fra le parti.
Tale diritto é, del resto,
pure stato riconosciuto - entro stretti limiti materiali e temporali - dalla
giurisprudenza del TFA (DTF 114 V 228ss.; cfr., pure, Borghi/Corti, op. cit.,
p. 152, n. 1b ad art. 30 LPamm; Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und
unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991,
p. 127ss.).
D’altro canto, le
condizioni a cui il diritto all’assistenza giudiziaria é subordinato giusta
l’art. 30 LPamm, risultano essere, in sostanza, le medesime esatte dalla
giurisprudenza federale: l’assistenza di un avvocato deve apparire necessaria o
comunque indicata, il richiedente deve trovarsi nel bisogno e, infine, le sue
conclusioni non devono sembrare avere esito sfavorevole (DTF 121 I 323 consid.
2a, 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
A mente di questa Corte -
così come correttamente osservato dall’ICAS - quest’ultimo presupposto non é
affatto soddisfatto nella fattispecie concreta.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona
ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione
delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, p. 42, n. 4 ad art. 157; Borghi/Corti, op. cit., p. 156, n. 2b ad
art. 30 LPamm).
A tal proposito si osserva
che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,
il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di
essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA 29 giugno 1994
in re A. D., 5 agosto 1998 in re T., ambedue inedite).
In casu,
l’inammissibilità del reclamo appare più che evidente, e ciò per il semplice
fatto che __________ presenta un reddito imponibile superiore al limite fissato
dalla legge per il diritto al sussidio.
A ragione, quindi, l’ICAS
ha respinto la domanda intesa ad ottenere la concessione dell’assistenza
giudiziaria, senza che occorra qui esaminare se siano soddisfatti gli altri
requisiti, i medesimi dovendo essere adempiuti cumulativamente.
2.4. Diritto all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio nell’ambito della presente procedura
ricorsuale
Le considerazioni
sviluppate al precedente considerando, debbono logicamente valere, mutatis
mutandis, in relazione alla questione di sapere se l’assicurato ha o meno
il diritto di beneficiare dell’assistenza nell’ambito della presente procedura
giuridiziaria.
La conclusione non può,
pertanto, che essere la medesima: essendo il processo manifestamente privo di
esito favorevole, l’istanza tendente all’ottenimento dell’assistenza
giudiziaria va senz’altro respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria é respinta.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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