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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.63
Data decisione, Autorità:
02.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00063
grw/nh
Lugano
2
giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 18 marzo 1999 di
__________,
contro
la decisione del 5 marzo 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.12.1998,
l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________, __________, __________,
chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro
le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto,
il 5.3.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso
__________ ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:
" ... Allegato alla presente
vi invio la dichiarazione d'imposta 1999/2000, dove potrete constatare il mio
reddito imponibile molto inferiore a quello che considerate nella vostra
lettera del 5 marzo 1999.
Sono molto delusa
della vostra decisione, ma spero che possiate prendere nuovamente in
considerazione la mia richiesta di sussidio, in quanto il mio reddito non
supera assolutamente i fr. 22'000.-. " (I)
1.3. In risposta, l'IAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito (III).
1.4. Con replica 22 aprile 1999,
la ricorrente ha chiesto al TCA
" di verificare il calcolo dal
quale risulta il superamento dei limiti di reddito..." (V)
In duplica, l'IAS ha
ribadito la richiesta di reiezione del gravame (VIII).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato,
con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le
persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E.
18.11.1997)
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle
classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. In concreto, risulta in modo
incontrovertibile dalla notifica di tassazione che, nel biennio di riferimento,
la ricorrente, persona sola ai sensi dell'art 26 LCAMal, ha avuto un reddito
imponibile pari a fr. 25.065 .-, dunque, un reddito determinante di fr.
26.000.- .
Si tratta, dunque, di un
reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al
sussidio delle persone sole.
La ricorrente non
contesta tali dati ma sostiene che essi non corrispondono alla sua attuale
reale situazione finanziaria.
Le censure della
ricorrente non possono trovare accoglimento.
Infatti, come risulta dal
rapporto della Commissione della gestione del Gran Consiglio al messaggio 10
novembre 1992 relativo alla modifica della LCAM, per ovviare alla circostanza
secondo cui "i dati fiscali non sempre - e non necessariamente - danno
un'immagine fedele della realtà economica più recente" (p. 10), la LCAM ha
posto quale "dato acquisito" (cfr rapporto p. 11) unicamente:
" il ricorso alla tassazione
intermedia, quale specchio della situazione economica più vicina alla realtà.
Ciò potrà servire, in modo particolare, in caso di mutazioni (matrimonio,
separazione, decesso di un congiunto, inizio o cessazione dell'attività
lucrativa,...).
In queste
circostanze, la correzione del sussidio (o la nascita del diritto oppure la
revoca ) ha effetto a partire dalla data in cui viene definito l'inizio
dell'assoggettamento intermedio. In assenza di tassazione intermedia, le uniche
mutazioni che verranno considerate in tempi reali saranno quelle attinenti
all'obbligo assicurativo stesso, ossia nascite, elezioni di residenza, decessi
e trasferimenti di domicilio (o di dimora o fine di permesso stagionale)."
(cfr rapporto p.
11).
D’altra parte, l’art 67
RegLCAM non prevede la possibilità di fare astrazione dai dati fiscali nei casi
come quello della ricorrente.
Pertanto, ritenuto che il
reddito imponibile supera il limite posto per il diritto al sussidio, la
decisione impugnata è conforme alla legislazione cantonale applicabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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