AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.58
Data decisione, Autorità:
02.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00058
grw/nh
Lugano
2
giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 12 marzo 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 22 febbraio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.12.1998,
l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ () chiedeva il sussidio per
l'assicurazione contro le malattie per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto,
il 22.2.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso
__________, rappr. da __________, ha riproposto la propria richiesta
affermando quanto segue:
" ... Tale decisione è basata
unicamente sulle cifre "fredde" della mia notifica di tassazione,
senza tenere il minimo conto del lato umano della fattispecie.
Il massiccio
aumento del mio reddito imponibile è ovviamente dovuto all'aumento del valore
locativo, quella "micidiale tassa" (per adoperare l'espressione
coniata dall'on. __________, Deputato al Gran Consiglio) e dal quale non traggo
alcun beneficio materiale - anzi ... Infatti il mio reddito e f f e t t i v
o della sostanza è stato ridotto di ben 13% dall'ultimo biennio e sono stato
obbligato di chiedere un aumento del mutuo sulla ns. casa per pagare le
imposte, assicurazioni ed altre fatture (ved. allegato).
Cito pure dalla
lettera scritta dall'on. P. Martinelli in risposta ad un'interrogazione
parlamentare dell'on. __________ "... La Divisione delle contribuzioni ha
comunque dato disposizione ai propri uffici di tassazione affinché il valore
locativo sia determinato con criteri di prudenza ...". Purtroppo questo
non è successo per quanto indennità per menomazione dell'integrità concerne dal
momento che il mio ufficio di tassazione ha applicato la cifra massima consona
alla legge.
Per questi motivi
(già esposti all'Ufficio dell'assicurazione malattia) chiedo che la sua
decisione sia riesaminata.
Nella mia veste di
"nuovo povero" spero di poter contare sulla vs. comprensione e passo
a salutarvi con la massima stima." (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato,
con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le
persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E.
18.11.1997)
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30 LCAMal).
Per il 1999, il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni
per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla
tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1
lett. a D.E. 20.11.1998 CdS).
Giusta gli art 32 cpv 1 LCAMal
e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con reddito imponibile nullo
o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo la tassazione fiscale
applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione
il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro
sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv 2 di detto disposto, é dato, in
questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i
fr. 55.000.-.
2.3. In concreto, non é contestato
che, per il periodo determinante, il ricorrente ha avuto un reddito
imponibile nullo.
Applicabile al caso é,
dunque, di principio l’art 32 cpv 1 LCAMal: determinante per l’esistenza del
diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo mantenimento.
Nella richiesta di
sussidio, l’istante ha indicato __________ come persona che provvede al suo
sostentamento (doc 1).
La notifica di tassazione
di __________ indica, per il biennio 1997/98, un reddito imponibile di fr.
58.853.- ed una sostanza imponibile di fr. 615.525 da cui, in applicazione
dell’art 30 LCAMal, un reddito determinante di fr. 87.000.- (V).
Un reddito, dunque,
superiore al limite fissato dall’art 32 cpv 2 LCAMal.
Pertanto, ritenuto che
considerazione di natura politica o sociale non sono determinanti se non hanno
trovato codificazione legislativa, la decisione impugnata non può che essere
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster