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Numero d'incarto:
36.1999.3
Data decisione, Autorità:
22.03.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00003
grw/nh
Lugano
22
marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 1999 di
contro
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, - che, con ricorso 11.1.1999,
__________ ha adito lo scrivente TCA contestando l'operato della cassa malati
__________ (cfr I);
-
che l'art 80 LAMal prevede
che, se un assicurato non accetta una risoluzione dell'assicuratore,
quest'ultimo deve emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere
dall'esplicita domanda dell'assicurato;
-
che, giusta l'art 85
LAMal, tali decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo
opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate;
-
che, giusta l'art 86
LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta
in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione,
l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su
opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal;
-
che, dunque, l'opposizione
é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art
46 LPA; cfr, per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, p. 286; S.J. 1997 p. 452ss);
-
che, in assenza di
disposizioni transitorie specificamente relative alle norme procedurali, gli
art 80ss LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in vigore anche se le
vertenze cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando ancora la LAMal non
era in vigore (cfr, per l'immediata applicabilità dei rimedi di diritto, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., p. 52);
-
che, in concreto, sulla
questione portata all'attenzione del tribunale l'assicuratore non ha ancora
emesso una decisione
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono inviati alla
__________ affinché si esprima, nel più breve termine possibile, sulla
questione sollevata dall'assicurata mediante una decisione formale.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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