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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.20
Data decisione, Autorità:
07.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00020
grw/nh
Lugano
7
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 19 gennaio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 29.10.1998 __________
(__________) ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla
LCAMal per l'anno 1999.
La sua istanza é stata
respinta il 30.11. 1998.
Ugual sorte ha avuto il
reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Contro la decisione su
reclamo é tempestivamente insorta l’interessata affermando, in particolare,
quanto segue:
" ... Prendo atto con vivo
stupore di essere considerata quale persona sola nel senso dell'art. 26 cpv. 1
lett. b lcamal. Infatti le mie
tre figlie sono tutte maggiorenni! Peccato che ciò non significhi che siano
automaticamente indipendenti dal punto di vista finanziario. Tutte e tre sono
ancora agli studi, e non solo, abitano ancora con me, ma le devo pur mantenere.
Già non percepiscono più gli assegni mensili del mio ex-marito..., alle borse
di studio pare non abbiano diritto (visto il reddito del papà, non certo del
mio!). E' incoraggiante sapere come il nostro paese promuova e sostenga le
famiglie numerose (e magari in difficoltà). Che vada rivista la nostra politica
in materia di sussidi?
A proposito aspetto
con ansia di conoscere il contenuto del sopraccitato articolo di legge.
Va da sé che
ricorro ancora una volta contro la vostra decisione!" (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
1.4. In replica, la ricorrente ha
ribadito la richiesta di essere considerata “famiglia” precisando e
documentando che le tre figlie sono tutte ancora agli studi (V, doc B, C2, C1).
1.5. Con duplica 7.4.1999, l’ICAS
ha ribadito la propria richiesta di reiezione del gravame (IX).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato,
con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le
persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E.
18.11.1997)
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle
classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1995/1996
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (art 1 lett. a D.E. 18.11.1997 CdS).
2.3. In concreto, non é contestato
che, dalla notifica di tassazione per il biennio 1997/98 risulta un reddito
imponibile pari a fr. 30.338.-.
Dunque, in applicazione
dei parametri indicati al consid 2.2, la ricorrente ha avuto un reddito
determinante di fr. 31.000.-
2.4. Secondo la ricorrente, il
sussidio le dovrebbe essere concesso in applicazione dei limiti stabiliti per
le famiglie.
Giusta l'art. 25 a 27
LCAMal costituiscono famiglia
a) i coniugi con o senza
figli
b) i celibi o le nubili
con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18
anni;
c) il vedovo, la vedova,
il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza
giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi
compiono 18 anni.
L'art. 27 LCAMal precisa,
poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio
nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona
che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla
fine dell'anno in cui compie i 18 anni.
2.5. In casu la ricorrente convive
con tre figlie nate, rispettivamente, nel 1980, nel 1979 e nel 1975.
Ora, come visto al
considerando precedente, sono, in particolare, considerati famiglia i
divorziati con figli conviventi ma soltanto fino alla fine dell'anno in cui
questi compiono i 18 anni.
Del resto, il legislatore
ha ancora precisato che un figlio é considerato tale, ai fini dell'applicazione
della LCAM, soltanto sino al raggiungimento di tale traguardo. Da lì in poi
non é più considerato figlio.
La legge é chiara,
esplicita e non equivoca: in simili circostanze, essa va interpretata secondo
il suo tenore letterale a meno che vi siano elementi che inconfutabilmente
portano a concludere che la volontà del legislatore era diversa.
In concreto, la presenza
di tali elementi é esclusa: anzi, risulta del tutto chiaro - in particolare
dalla ripetizione dello stesso concetto nella definizione di figlio ed in
quella di famiglia - che la volontà del legislatore é quella che traspare dalla
lettera della legge.
Le figlie della ricorrente
hanno superato l'età definita dagli articoli succitati: per l'applicazione
della LCAMal, esse non sono più considerate “figlie” e la convivenza con esse
non crea più statuto di famiglia.
Correttamente, quindi,
l'amministrazione ha considerato la ricorrente persona sola.
Pertanto, ritenuto che il
reddito imponibile rilevabile dalla tassazione determinante - e precisato che
i dati derivanti da tale tassazione sono, di principio, vincolanti (Pratique
VSI 1993 pag 232 consid 4b; RCC 1992 pag 35; DTF 110 V pag 86 consid 4) - é
superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle
persone sole, la decisione impugnata va protetta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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