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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.139
Data decisione, Autorità:
03.07.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00139
36.2000.00030
grw/nh
Lugano
3 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso/petizione del 5
ottobre 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 6 settembre 1999 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
-
è assicurato contro le malattie presso l’__________.
La sua
copertura comprende, oltre all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, l’assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni
speciali), l’assicurazione integrativa di cura medica per prevenzione e
medicina complementare, l’assicurazione integrativa ospedaliera (reparto
semiprivato), l’assicurazione d’indennità ospedaliera (fr. 12.- al giorno) e,
infine, l'assicurazione per cure di lunga durata con periodo d'attesa di 720
giorni).
- Dal 24 al
27 maggio 1999 l'assicurato è rimasto degente all'Ospedale regionale di
__________ dove ha subito un intervento di cataratta.
Dimesso
dall'Ospedale regionale, l'assicurato è entrato alla Clinica __________ dove è
rimasto sino al 27 giugno 1999.
- L’__________
ha assunto i costi della degenza all'ospedale regionale.
Per la
degenza alla Clinica __________, la cassa ha riconosciuto il caso come acuto
dal 27 maggio al 30 maggio 1999. Per il periodo successivo, ha considerato la
degenza come un ricovero per convalescenza.
-
Con
ricorso/petizione 5.10.1999, , rappr. dal fratello __________ (VI),
ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione 6.9.1999 e la condanna
dell’ “all'assunzione dei costi della degenza alla Clinica __________
quale caso acuto anche per il periodo successivo al 31.5.1999" (I).
-
Con
risposta 2 novembre 1999 l’__________ ha postulato la reiezione del gravame.
-
Il 10
marzo 2000 la giudice delegata ha posto alcune domande al Servizio di aiuto
domiciliare del __________ (VII) e al dott. __________ (VIII).
Gli
interpellati hanno risposto il 13 marzo 2000 (IX) e il 15 marzo 2000 (XI).
La parte
convenuta ha preso posizione in merito il 5 aprile 2000 (XIII).
Il
ricorrente è rimasto silente.
-
Il 25
maggio 2000, alla presenza delle parti, è stata sentita , infermiera
presso l' (XVI).
-
Il 20
giugno 2000, sempre alla presenza delle parti, è stato sentito quale teste il
dott. __________ (XX).
-
Conclusa
l'audizione testimoniale e dopo discussione, la giudice delegata ha proposto
alle parti di concludere transattivamente la vertenza nei seguenti termini:
"
… Dopo discussione, tenuto conto del fatto che
le affezioni psichiche del signor __________ rendevano particolarmente
laboriosa e a rischio l'organizzazione della sua presa a carico a domicilio in
assenza dei famigliari, e preso atto che questa difficoltà di organizzazione è
stata confermata in sede d'udienza anche dal Dottor __________ che, nel suo
rapporto alla cassa, non aveva tenuto conto delle affezioni psichiche del
paziente di cui non era a conoscenza, la giudice delegata propone alle parti
che la vertenza venga chiusa con il seguente accordo:
- l'__________ prenderà a carico i
costi della degenza di __________ fino al 15 giugno 1999 compreso. …" (XX
pag. 4)
- La parte
ricorrente ha espresso la sua adesione alla proposta transattiva già
all'udienza:
"
… La parte ricorrente si dichiara già sin d'ora d'accordo
con la proposta di cui sopra. …" (XX pag. 4)
La cassa
convenuta, cui era stato assegnato un termine di 10 giorni per esprimersi, con
atto 30 giugno, ha dichiarato quanto segue:
"
in riferimento all'oggetto a margine nonché alla
proposta transattiva formulata lo scorso 20 giugno 2000 in sede di udienza le
comunico la formale accettazione della stessa da parte della scrivente
assicurazione." (XXI)
Ciò rilevato, richiamati gli art. 23 LPTCA
e 351 e seg. CPC;
decreta 1.
le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota
alle parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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