AIUTO
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Numero d'incarto:
36.1999.129
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00129
mm
Lugano
20 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 5 agosto 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che, - __________ è
assicurata contro le malattie presso la __________ ed ha beneficiato, nel 1996,
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché di diverse
assicurazioni complementari (cfr. doc. _);
- in data
13 giugno 1997, l'assicuratore malattie ha fatto notificare all'assicurata, per
il tramite dell'UE di __________, un precetto esecutivo, mediante il quale le è
stato chiesto il pagamento di un importo di fr. 540.90, corrispondente ad un
arretrato sui premi afferenti all'assicurazione sociale obbligatoria ed alle
assicurazioni complementari per l'anno 1996 (fr. 280.--), a partecipazioni ai
costi maturate sempre nel 1996 (fr. 250.90) nonché alle spese di diffida (fr.
10.-- - cfr. doc. _).
Contro la
suddetta ingiunzione di pagamento, __________ ha sollevato opposizione;
- l'assicurata,
con atto di ricorso 26 giugno 1997, si è aggravata innanzi a questa Corte.
Con
pronunzia 22 settembre 1997, il TCA ha dichiarato irricevibile il gravame e
trasmesso gli atti alla __________ affinché procedesse nei suoi incombenti
(cfr. doc. _);
-
con
decisione formale 23 gennaio 1998, la __________ ha rigettato l'opposizione al
P.E. n. __________ (doc. _);
-
il 14
febbraio 1998, l'assicurata ha interposto opposizione contro la suddetta
decisione di rigetto (doc. _);
-
in data 5
agosto 1999, la __________ ha, in sostanza, ribadito il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. _);
-
con
tempestivo ricorso 4 settembre 1999, __________ ha chiesto l'annullamento della
querelata decisione su opposizione, facendo valere, da un canto, che, nel
frattempo, il diritto di chiedere la prosecuzione
dell'esecuzione sarebbe caduto in perenzione e, dall'altro, di non essere tenuta al pagamento delle partecipazioni
ai costi, considerato come essa abbia appositamente stipulato delle
assicurazioni complementari (cfr. I);
-
la
__________, in risposta, ha chiesto un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
IV);
-
in data 8
novembre 1999, __________ ha chiesto una proroga di 15 giorni del termine per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. VI);
-
il 15
novembre 1999, il TCA ha comunicato all'assicurata l'accoglimento della sua
istanza di proroga (cfr. VII);
-
in data
25 novembre 1999, la ricorrente ha preteso che le venisse trasmessa tutta la
documentazione agli atti (cfr. VIII);
-
con
scritto 7 dicembre 1999, questa Corte ha avvertito __________ circa la
possibilità di consultare gli atti direttamente presso la sede del Tribunale,
ciò che ha effettivamente avuto luogo in due occasioni, il 16 ed il 21 dicembre
1999 (cfr. IX);
-
il 21
dicembre 1999, il TCA ha richiamato dalla __________ la documentazione prodotta
dall'assicurata nell'ambito della procedura dipendente dal ricorso 26 giugno
1997 (X). L'assicuratore malattie convenuto ha dato seguito alla richiesta il
22 dicembre 1999 (cfr. XI);
-
in data
27 dicembre 1999, lo scrivente Tribunale ha assegnato all'assicurata un
ulteriore termine di 10 giorni per prendere visione degli atti pervenuti dalla
__________ (cfr. XIII);
-
con
scritto 7 gennaio 2000, __________ ha rinunciato a
visionare la suddetta documentazione, fintantoché la medesima non fosse stata
integralmente tradotta in lingua italiana in ossequio all'art. 203 CPC (cfr.
XIV);
-
in data
20 ottobre 2000, il TCA ha chiesto alla __________ di voler prendere posizione
riguardo all'eccezione di perenzione del diritto a richiedere la prosecuzione
dell'esecuzione (cfr. XV). La risposta è giunta il 31 ottobre 2000 (cfr. XVI);
considerato che, - in ordine la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.);
- la
richiesta di traduzione in lingua italiana della documentazione all'inserto
appare, in realtà, come priva d'oggetto.
L'impugnata
decisione su opposizione si basa sui doc. _ a __, prodotti dalla Cassa
convenuta. Vero è che alcuni di essi sono redatti in lingua tedesca; si pensa
qui, in particolare, al conteggio premi arretrati 1996 (doc. _) ed a quelli
riguardanti le partecipazioni ai costi arretrate (doc. _). Si osserva, ciò
nondimeno, che la traduzione in italiano dei succitati conteggi già figurava e
nella decisione su opposizione stessa (doc. _) e nella risposta di causa 27
ottobre 1999 (cfr. IV, p. 4 e 5), di modo che __________ è ora malvenuta a
chiederne, nuovamente, la traduzione. Gli scritti 4 dicembre 1997 (doc. _) e 17
febbraio 1998 (doc. _), da parte loro, non sono altro che delle semplici
comunicazioni interne all'amministrazione, che non rivestono la benché minima
importanza ai fini del presente giudizio;
-
l'oggetto
della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se __________ sia o meno
debitrice dei premi assicurativi, rispettivamente, delle partecipazioni ai
costi, rivendicati dalla __________;
-
l'assicurazione
contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI che é
stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova
legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che, secondo il suo art. 102
cpv. 1, regge le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e
d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute a decorrere
dalla sua entrata in vigore;
-
giusta
l'art. 12 cpv. 3 LAMal, le assicurazioni complementari offerte dalle casse
malati sono rette dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
L’art. 102 cpv. 2 LAMal recita che le disposizioni delle casse in materia di
prestazioni medico-sanitarie eccedenti quelle menzionate all’articolo 34
capoverso 1 (prestazioni statutarie, assicurazioni complementari) devono essere
adeguate al nuovo diritto entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della
presente legge. I diritti e gli obblighi degli assicurati sono retti dal
previgente diritto sino all’effettuazione dell’adeguamento;
-
trattandosi
dell’assicurazione di base, il caso di specie deve, dunque, essere esaminato
secondo la LAMal.
Per quel
che riguarda le assicurazioni complementari, questa Corte ha già avuto modo
d'appurare, nell'ambito di altre procedure ricorsuali (cfr., ad esempio, inc.
n. __________), che la __________ non aveva, nel 1996, effettuato l'adeguamento
previsto dall'art. 102 LAMal: alla fattispecie, secondo quanto suesposto, è,
pertanto, ancora applicabile la LAMI;
-
sia ai
sensi dell'art. 6bis LAMI che giusta l'art. 61 LAMal, l'assicurato è tenuto al
pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (cfr. STFA 30.6.1998 in re
M. e P. c. C.M.H., inedita);
-
l'affiliazione
dell'insorgente alla __________, per il periodo qui in discussione, non è
affatto oggetto di contestazione;
-
nel 1996,
il premio mensile globale dovuto da __________ ammontava a fr. 80.60
(annuo: fr. 967.20), tenuto conto di un sussidio cantonale per l'assicurazione
malattie pari a fr. 175.80 (cfr. doc. _);
-
con scritto 11 aprile 1997 (doc. _), __________ ha
chiesto alla __________ di voler giustificare,
dietro presentazione di un conteggio dettagliato,
il richiesto importo di fr. 280.--, siccome "… non mi risultano quote
scoperte da pagare, …". L'assicuratore vi ha provveduto il 15 aprile 1997,
trasmettendole un conteggio identico a quello che figura nell'impugnata
decisione su opposizione (cfr. doc. _);
-
in data
25 aprile 1997, l'insorgente ha comunicato alla Cassa malati che, citiamo:
"… non mi risultano quote arretrate del 1996 applicando la franchigia di
fr. 300.-- come da me richiesto. Inoltre devo precisarvi che in data 5.9.96 ho
effettuato un versamento di fr. 117.20 e non di fr. 101.20 come da voi
menzionato al punto "10.9.96"" (doc. _);
-
nel 1996,
la franchigia sull'assicurazione malattia sociale della ricorrente ammontava -
così come da lei stessa esplicitamente preteso il 24 gennaio 1996 (doc. _:
"La franchigia base qualla da me sempre avuta è di fr. 150, che forse per
un vostro errore avete scritto a fr. 300.00. Vogliate prenderne nota e
correggere la franchigia a fr. 150.00") - a fr. 150.-- (cfr. doc.
_);
-
attentamente esaminate le tavole processuali, va
rilevato come __________ non sia riuscita a provare d'aver integralmente pagato
i premi dovuti per il 1996.
Ciò
nondimeno, il conteggio dei premi assicurativi versati, che figura a pag. 4
della querelata decisione, va corretto, avendo la ricorrente dimostrato d'aver
effettuato, in data 5 settembre 1996, un pagamento di fr. 117.20, anziché di
fr. 101.20 (cfr. doc. _). Il saldo a favore della __________ è, quindi, pari a fr.
264.-- (fr. 967.20 - fr. 703.20);
-
giusta
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5);
-
secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 150 franchi per anno civile (fr. 230.-- a far tempo dal
1° gennaio 1998 - cfr. RU 1997 2435). L'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600
franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e
dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3);
-
a norma
dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a 300, 600, 1200 e 1500 franchi (a partire dal 1° gennaio
1998: fr. 400, 600, 1200 e 1500 - cfr. RU 1997 2435) per gli assicurati adulti
e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita
questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali;
-
la
documentazione versata agli atti dalla __________ - e si pensa qui,
segnatamente, ai conteggi prodotti sub doc. _ - dimostra, con un sufficiente
grado di verosimiglianza, la fondatezza della pretesa fatta valere nei riguardi
dell'insorgente. D'altro canto, __________, in sede di ricorso, non ha affatto
preteso, né tantomeno dimostrato, d'avere già corrisposto gli importi che le
vengono ora richiesti dal suo assicuratore malattie;
-
l'obiezione
secondo cui le partecipazioni ai costi avrebbero dovuto venire assunte dalle
assicurazioni complementari - obiezione più volte sollevata dall'assicurata
nella corrispondenza intercorsa con la __________ (cfr. ad esempio, doc. _) -
non può essere fatta propria dallo scrivente TCA. In effetti, le disposizioni
interne relative alle assicurazioni integrative di cui __________ beneficiava
nel 1996, non contemplano affatto una simile copertura. Esse prevedono, anzi,
l'applicabilità di principio delle disposizioni sulla partecipazione ai costi
per trattamenti ambulatoriali (cfr., ad esempio, art. 17 Reg. assicurazione
supplementare della cura medica e dei medicamenti [ed. 1.1.1995]);
-
non resta
ora che da esaminare se l'eccezione di perenzione del diritto a richiedere la
prosecuzione dell'esecuzione sollevata da
__________, è o meno fondata;
-
a norma
dell'art. 79 cpv. 1 LEF, se è stata fatta opposizione contro l'esecuzione, il
creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura
ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione
dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che
tolga espressamente l'opposizione;
-
giusta
l'art. 88 cpv. 2 LEF, il diritto del creditore di chiedere la continuazione
dell'esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto.
Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è
stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione;
-
secondo
la giurisprudenza, qualora l'esecuzione concerna una pretesa fondata sul
diritto pubblico, riguardo alla quale un'autorità amministrativa abbia deciso,
per procedura ordinaria ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LEF si deve intendere
l'esercizio della pretesa dinanzi a quest'autorità. Nell'ambito specifico delle
assicurazioni sociali, giudice ordinario giusta l'art. 79 LEF é l'autorità
amministrativa di prima istanza, l'autorità cantonale di ricorso,
rispettivamente, il TFA, i quali sono competenti a rendere la decisione
materiale di rigetto dell'opposizione (cfr. DTF 119 V 331 e riferimenti ivi
menzionati);
-
in
casu, in data 13 giugno 1997 è stato notificato all'assicurata il precetto
esecutivo n. 545681, avverso il quale essa ha interposto opposizione (cfr. doc.
_);
-
in
applicazione dell'art. 88 cpv. 2, 2a frase, LEF e della giurisprudenza
poc'anzi evocata, la decorrenza del termine di un anno per richiedere la
continuazione dell'esecuzione, è rimasta sospesa durante la procedura
amministrativa non contenziosa svoltasi innanzi all'assicuratore malattie
stesso e, del resto, lo è a tutt'oggi, a causa del ricorso 4 settembre 1999
presentato a questa Corte da __________;
-
di
conseguenza, l'eccezione di perenzione sollevata dalla ricorrente non appare
fondata;
-
infine,
non può essere dato seguito alla richiesta a che l'assicurata venga condannata
al pagamento d'interessi di mora, in assenza di una
esplicita base legale formale che ne autorizzi la riscossione (cfr., in questo
senso, RAMI 1997 p. 307s.). Tale non può, ovviamente, essere considerato l'art.
9 cpv. 2 OAMal, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 1997;
-
alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione 5 agosto
1999 della __________ merita parziale tutela. Di conseguenza, il rigetto
dell’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’UE di __________ é
confermato limitatamente all’importo di fr. 524.90 (fr. 540.90 -
fr. 16.-- [fr. 280.-- - fr. 264.--]);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
Di
conseguenza, il rigetto dell’opposizione interposta al P.E. n. __________
dell’UE di __________ é confermato limitatamente all’importo di fr.
524.90.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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