projekte
35.2004.21 ΓÇó Case struck off after withdrawal of appeal
35.2004.21Übriges Gericht01.09.2004Withdrawn
RI1 appealed an accident-insurance opposition decision before the Cantonal Insurance Court of Ticino. After the insurer CO1 filed its response, the appellant’s representative withdrew the appeal by letter of 31 August 2004 and requested that the case be removed from the docket. The court held that the dispute had become moot and ordered the case struck off the roll. It further decided that no court fees or costs would be collected.
Withdrawal of an appeal before the social insurance court renders the proceedings moot; the court strikes the case off the roll and, absent a contrary basis, may decide that no court fees or expenses are charged. The order is procedural and does not address the merits of the challenged administrative decision (consid. implicit).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2004.21
Data decisione, Autorità: 01.09.2004, TCA
Titolo: stralcio della causa per ritiro del ricorso
Raccomandata
Incarto n. 35.2004.21
dc/gm
Lugano 1 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 9 aprile 2004 interposto da
RI1 rappr. da: RA1
contro
la decisione del 12 gennaio 2004 emanata da
CO1 rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 3 maggio 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
esaminati in particolare l'attestato del dott. __________ (doc. D), quello del dott. __________ (doc. XI 1) e quello del dott. __________ (doc. G);
vista la lettera 31 agosto 2004 del rappresentante dell'assicurata del seguente tenore:
" Abbiamo preso atto della risposta di causa (recte: lettera, n.d.r.) CO1 18 agosto 2004.
Effettivamente, come risulta dall'esaustivo rapporto medico del Dr. __________ è evidente che la ricorrente è inabile al lavoro in misura completa, tuttavia i disturbi accusati attualmente dalla ricorrente, pur essendo stati originati dall'attività professionale, sono oggi imputabili a malattia.
Premesso quanto sopra, ritiriamo il ricorso contro la decisione su opposizione CO1, proprio perché la nostra assistita non è riuscita a presentare documentazione medica atta a dimostrare che gli attuali importanti disturbi accusati dalla signora RI1 risultano essere in rapporto di causalità sicuro o almeno probabile con l'attività professionale di tagliatrice svolta al momento dell'insorgenza dell'inabilità.
Chiediamo lo stralcio della causa dai ruoli" (cfr. Doc. XXI);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
non si prelevano né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster