AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.90
Data decisione, Autorità:
03.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.90
rs/td
Lugano
3 agosto 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2003
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 23 settembre 2003 emanata
da
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23
novembre 1973, RI1 - alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________ di __________,
in qualità di muratore - è caduto da un tetto riportando la frattura del femore
destro (cfr. Fascicolo 1 CO1, doc. 1; 3).
Il caso è
stato assunto dall'CO1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
Alla
chiusura del caso, l'Istituto assicuratore LAINF, con decisione formale del 4
giugno 1976 passata in giudicato incontestata, ha assegnato all'assicurato una
rendita di invalidità del 20% a decorrere dal 25 luglio 1975 (cfr. Fascicolo 1 CO1,
doc. 27).
1.2. RI1, il 23
ottobre 2001, quando lavorava come muratore per la ditta __________ SA di __________,
è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: caduto da un ponteggio
mentre effettuava dei lavori in una casa che stava costruendo vicino alla sua
abitazione, egli si è procurato una contusione alla spalla e al polso destro (cfr.
Fascicolo 3 __________, doc. 1; 7).
In data
22 febbraio 2002 una risonanza magnetica della spalla destra ha permesso di
mettere in luce la lacerazione del sopraspinato, alterazioni infiammatorie del subscapolare,
borsite, rottura del labbro glenoidale anteriore combinato con una lesione slap
(cfr. Fascicolo 3 __________, doc. 24).
Anche per
questo secondo infortunio, l'CO1 ha ammesso la propria responsabilità.
1.3. Il 20 giugno
2002 l'assicurato ha subito un terzo evento traumatico. Mentre si trovava sulla
strada fuori dalla sua casa, una gamba ha ceduto ed egli è caduto per terra,
riportando una frattura composta del V metacarpo (cfr. Fascicolo 2 __________,
doc. 1; 2; 5).
L'Istituto
assicuratore ha assunto pure questo infortunio.
Dall'apprezzamento
medico del 17 dicembre 2002 del Dr. med. , specialista FMH in
chirurgia dell'CO1 , risulta che la frattura si è consolidata. Di
conseguenza il caso è stato chiuso con la completa guarigione clinica del
metacarpo V.
Tale
infortunio non ha causato un cambiamento dell'esigibilità lavorativa, né ha
dato diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. Fascicolo 2 CO1,
doc. 10).
1.4. Relativamente
all'infortunio del 23 ottobre 2001 (cfr. consid. 1.2.), l'CO1, il 25 novembre
2002, sulla base del rapporto del 30 luglio 2002 del Dr. med. ____________________
attinente alla visita medica di chiusura (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 51), ha
comunicato all'assicurato la chiusura del caso, in quanto una cura medica non
era più necessaria. Dal 1° febbraio 2003, allorché l'interessato ha ritrovato
una capacità lavorativa nella misura massima possibile, sono state sospese le
prestazioni di corta durata (cure e indennità giornaliere). Dal 1° gennaio 2003
al 31 gennaio 2003 fa stato una capacità lavorativa del 50% (cfr. Fascicolo 3 CO1CO1,
doc. 58).
Inoltre
con decisione formale del 5 maggio 2003, l'assicurato, tenuto conto anche dei
postumi residuali dell'infortunio del 1973 per i quali gli era stata assegnata
la precedente rendita del 20% (cfr. consid. 1.1.), è stato posto al beneficio
di una rendita di invalidità complessiva del 31%, a far tempo dal 1° febbraio
2003, nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 10% in relazione
al solo evento traumatico del 23 ottobre 2001 (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 76).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'__________ di __________ per conto
dell'assicurato (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 79 e 82), l'assicuratore LAINF, il
23 settembre 2003, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
Fascicolo 3 CO1CO1, doc. A1).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 21 dicembre 2003, RI1, sempre rappresentato dall'RA1, ha
chiesto che l'CO1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità
del 50% e un'IMI del 30% (cfr. doc. I pag. 3), argomentando:
"
(…)
Nel 1973 l'assicurato è
stato vittima di un infortunio professionale con frattura trocanterica destra.
Con decisione del 4.6.76
al signor RI1 veniva accordata una rendita del 20%.
Nel 2001 il lavoratore
subiva un ulteriore infortunio non professionale con contusioni al polso e alla
spalla destra.
Nel 2002 un ulteriore
infortunio ha interessato il V metacarpo ds.
Con decisione del 5.5.2003
la __________ ha assegnato all'assicurato una rendita del 31% e una IMI pari al
10%.
Contro questa decisione è
stata inoltrata opposizione con la quale si chiedeva un importante aumento
della % di rendita e della IMI.
L'opposizione è stata
respinta con la decisione del 23.9.2003 oggetto di questo ricorso.
(prove incarti CO1 e ____________________)
Il nostro ricorso non
contesta l'ammontare del salario assicurato, contestati sono la % di inabilità
al lavoro e di conseguenza il salario esigibile e la % di IMI.
Come risulta dal
certificato medico rilasciato in data 15.12.2003 dal Dr. medico chirurgo __________
il paziente è da ritenersi inabile al 100% al lavoro a causa dell'incidente.
Di parere diametralmente
opposto sono i pareri espressi dal medico __________ Dr. Med. __________ il
quale pur ravvisando alcune limitazioni per quanto concerne la possibilità di
lavoro conclude il suo rapporto indicando una esigibilità al lavoro quasi
completa.
Se teniamo conto delle
precedenti menomazioni che hanno comportato un'assegnazione di rendita del 20%
ci sembra oggettivamente che le conclusioni a cui giunge il perito siano
perlomeno discutibili anche alla luce del certificato medico e dei precedenti
certificati prodotti in sede di opposizione.
Riteniamo a questo punto
che un esame effettuato da un perito neutro sulla scorta di quanto dichiarato dai
medici curanti possa finalmente chiarire la capacità lavorativa residua e di
conseguenza il reddito esigibile.
Per quanto concerne la %
di IMI facciamo riferimento alla citata valutazione del medico __________ del
30.7.2002 il quale riconosce i disturbi alla spalla destra e al radio,
giudicandoli però di lieve entità.
Come visto sopra il medico
curante ritiene invece che il danno è tale da rendere impossibile la ripresa
lavorativa.
Per questa ragione si
richiede nuovamente una IMI del 30%." (Doc. I)
1.6. L'CO1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
2.1. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente
dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V
317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid.
5), i presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità si determinano
in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata
in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano
all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda
a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni
che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche
richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato
membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del
Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni
della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l'CO1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di
conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a
Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid.
1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione del grado
dell'invalidità e della menomazione dell'integrità presentate dal ricorrente.
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno
2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa
pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K
133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, da
un lato, è il tasso dell'invalidità dell'assicurato, dall'altro, il grado della
sua menomazione dell'integrità a far tempo dal 1° febbraio 2003, tornano applicabili
le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Come visto,
l'oggetto della lite è circoscritto, in primo luogo, alla questione di sapere a
quanto debba essere aumentata la rendita di invalidità del 20%, assegnata al
ricorrente dall'assicuratore convenuto a seguito dell'infortunio del 23
novembre 1973, a dipendenza dell'evento traumatico di cui lo stesso è rimasto
vittima il 23 ottobre 2001.
Più
concretamente occorre stabilire, al fine di accertare il reddito da invalido
conseguibile, in via di revisione, in quale misura egli è in grado di
esercitare un'attività alternativa a quella di muratore.
In
secondo luogo il TCA dovrà verificare il grado della menomazione dell'integrità
del ricorrente.
2.4. Rendita
d'invalidità
2.4.1. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'INSAI, indipendentemente dal fatto
che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI
1987 U 32 p. 446s.).
2.4.2. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid.
2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4.3. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.4.4. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.4.5. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.4.6. A seguito
dell’infortunio del 23 novembre 1973, l’assicurato è stato posto al beneficio
di una rendita di invalidità del 20% a contare dal 25 luglio 1975 (cfr.
Fascicolo 1 CO1 doc. 27).
L'CO1CO1
è giunto a questa decisione fondandosi sulla valutazione medica per la
determinazione di un'eventuale rendita del 7 maggio 1976 espressa dal medico __________
Dr. ____________________ (cfr. Fascicolo 1 CO1 doc. 25: " (…) Stato
dopo trauma cranico con commozione cerebrale - frattura trocanterica metafisaria
sup. femore des., osteosintetizzata - contusione dell'avambraccio des. Il
materiale osteosintetico è già stato rimosso. Permangono i seguenti reliquati:
leggero deficit motorio della coscia des. - rumori al ginocchio des. - dolori
alla caviglia des., non però oggettivabili - debolezza dell'arto inf. des. La
cura medica è già chiusa. Il RI1. Sarà messo al beneficio di una rendita
d'invalidità").
Dalle
tavole processuali emerge che, nel frattempo, l'insorgente è rimasto vittima di
due ulteriori infortuni, entrambi assunti dall'CO1CO1.
Il caso
relativo all'evento traumatico del 20 giugno 2002, che ha interessato il V
metacarpo, come esposto sopra (cfr. consid. 1.3.), è stato chiuso con la
completa guarigione clinica della frattura.
L'infortunio
avvenuto il 23 ottobre 2001, invece, ha comportato la lacerazione del
sopraspinato, alterazioni infiammatorie del subscapolare, borsite, rottura del
labbro glenoidale anteriore combinato con una lesione slap (cfr. Fascicolo 3 CO1,
doc. 24).
Alla
chiusura del caso l'Istituto assicuratore convenuto - basandosi essenzialmente
sulle risultanze della visita medica di chiusura eseguita dal Dr. med. __________,
spec. FMH in chirurgia, il 30 luglio 2002, il quale ha considerato sia i
postumi dell'evento traumatico del mese di ottobre 2001, che quelli relativi
all'infortunio del 1973 (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 51) - ha dichiarato
l'assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa non gravosa per l'arto superiore destro (cfr. doc. A1;
Fascicolo 3 CO1, doc. 76).
L'assicurato,
per contro, - riferendosi soprattutto alle certificazioni del proprio medico
curante in __________, Dott. __________, medico chirurgo e di medicina generale
- sostiene che la sua capacità lavorativa in un'attività adeguata sia
nettamente inferiore al 100% (cfr. doc. I).
Nella
presente fattispecie è innanzitutto contestata la questione relativa alla
valutazione medica dell'esigibilità lavorativa.
Il ricorrente, dal 2 gennaio al 22 gennaio 2002, è rimasto
degente presso la Clinica __________ di __________ e dal 28 gennaio all'8
febbraio 2002 in regime di clinica diurna.
Dal
relativo rapporto di uscita del 19 febbraio 2002 risulta:
"
(…)
Trattasi di un paziente
che nel mese di ottobre 2001 subisce un incidente di lavoro cadendo da un
ponteggio, si procura una frattura intraarticolare del radio dx, trattato
conservativamente con stecca di gesso per 40 giorni. Da allora persiste
un'imponenza dolorosa ed un deficit funzionale alla spalla dx, al gomito e al
polso dx. Una sindrome lombare nel quadro di turbe degenerative pre-esistenti
viene scatenata dall'incidente. Il paziente ci viene inviato per un trattamento
in regime di clinica diurna.
Assistiamo ad un buon
recupero della motilità sia a livello della spalla, che del gomito e del polso dx.
Buon miglioramento della sindrome dolorosa a livello di tutto il braccio dx.
Tuttavia persistenza di segni clinici locali.
All'uscita il paziente è
capace di elevare il braccio dx fino a 90°, abduzione possibile fino a 80°.
Rimane ancora deficitaria sia la rotazione interna che esterna alta della
spalla dx. La forza muscolare a livello della spalla dx è globalmente M 4.
Assistiamo inoltre ad un buon recupero della motilità a livello del gomito e
del polso dx. Buon recupero della forza muscolare a questi livelli.
Dal punto di vista lombare
permangono dei lievi formicolii a livello della coscia dx posteriormente e
della gamba dx posteriormente.
Sospetti per un Morbo di Sudek
abbiamo eseguito delle radiografie alle mani bilat. in data 15.01. e
05.02.2002, che non mostrano segni di demineralizzazione. Il paziente rifiuta
un esame di scintigrafia (che lo potrebbe escludere strumentalmente e
formalmente). Abbiamo probatoriamente istituito un trattamento sintomatico di Miacalcic
la cui efficacia sarà da rivalutare a distanza di qualche settimana.
In data 08.02.2002 dimettiamo
il paziente al proprio domicilio." (Fascicolo 3 CO1, doc. 27)
Il 15
maggio 2002 l'assicurato è stato visitato, su indicazione dell'CO1, dal Dr. med.
__________ i, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico, indicando che
l'inabilità lavorativa era del 100%, ha precisato:
"
(…)
Diagnosi: stato dopo possibile frattura non
dislocata distale con tendinopatia di De Quervain secondaria, rottura
sopraspinato spalla dx
Procedere: in presenza di un pz
altamente dimostrativo e con una limitazione funzionale passiva come nel caso
presente, ritengo che un intervento di riparazione della cuffia e acromio-plastica
non presenti che infime chances di portare a un miglioramento della
sintomatologia (necessità di fatto di una intensiva fisioterapia post-op).
Parlo al pz di possibilità di trattamento con medicina alternativa di tipo
agopuntura che però rifiuta categoricamente.
Rimango con il
dubbio di una netta accentuazione della sintomatologia dimostrata durante la
visita odierna. Dal punto di vista puramente teorico un intervento sarebbe
indicato a condizione però di avere una buona mobilità preoperatoria una compliance
che permette di eseguire una buona riabilitazione post-operatoria."
(Fascicolo 3 CO1, Doc. 38)
Visto che
durante la visita medica circondariale del 17 giugno 2002 l'insorgente accusava
dolori diffusi al solo sfiorare della cute e che, conseguentemente, vi era una
sospetta fibromialgia, il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, medico __________, ha chiesto un consulto da parte del Dr. med. __________,
spec. FMH medicina interna e reumatologia (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 45).
Il Dr. med.
__________, il 16 luglio 2002, si è così espresso in merito allo stato di
salute del ricorrente:
"
(…)
Il paziente presenta
quindi uno stato dopo caduta il 23.10.2001 in cui si è procurato delle lesioni
organiche chiare, in particolare rottura della cuffia dei rotatori con una
lesione del labbro anteriore, nonché una frattura intramurale del polso dx.
Non ho potuto esaminare il
polso dx in data odierna poiché ingessato per una frattura recente.
La spalla dx è
praticamente inesaminabile, vi è senz'altro un'accentuazione della
sintomatologia poiché i dolori non sono quelli tipici per una rottura della
cuffia dei rotatori (la mobilità passiva in questo caso soprattutto in
elevazione non dovrebbe provocare dolori), non si può neanche ritenere però la
diagnosi di capsulite retrattile poiché la una mobilità passiva è migliore di
quella attiva.
Inoltre vi è un'estensione
chiara della sintomatologia al polso ma anche all'emitorace anteriore e
posteriore dx con dolori anche solo allo sfiorare della pelle (la camicia
farebbe ugualmente male).
Il polso dx non ha potuto
essere esaminato in data odierna, la frattura intraarticolare è senz'altro
guarita, non sono in grado di giudicare la presenza o meno di una tendinite di
De Quervain. Epicondilalgia mediale e laterale dx.
I resti dei punti di fibromialgia
sono tuttavia indolenti, ragione per la quale non si può porre una diagnosi
chiara di fibromialgia, tuttalpiù dei dolori tendomiotici.
Naturalmente a questo
punto è difficile fare la differenza esatta tra l'accentuazione del paziente e
i disturbi realmente collegati alle lesioni organiche esistenti, soprattutto
alla spalla.
La presa a carico di
questi pazienti è difficile se non impossibile, le terapie conservative hanno
già dimostrato la loro inefficacia.
Mi domando se non sia più
logico a questo punto definire un'incapacità lavorativa teorica legata in
particolare alla rottura della cuffia dei rotatori mentre il resto dei dolori
potrebbero essere messi in maniera preponderante in relazione con tendomiosi
non direttamente collegabili con i postumi infortunistici." (Fascicolo 3 CO1CO1
doc. 45)
Il 30
luglio 2002 ha, quindi, avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del Dr.
med. __________, il quale ha indicato:
"
(…)
DIAGNOSI
-
Disturbi funzionali della spalla, del polso e
della gamba destra.
-
Stato dopo una caduta del 23.10.2001 con
contusione della spalla
destra, con lesione della cuffia rotatoria e
frattura a livello del radio
distale destro, ambedue trattate
conservativamente.
Diagnosi assicurativa
Rendita __________ del 20% dal 4.6.1976.
CONCLUSIONI
Soggettivamente
l'assicurato si lamenta di dolori alla spalla, al polso, alla mano e alla gamba
destra.
Oggettivamente si
trova una periartropatia omero-scapolare destra con segni di retrazione capsulare.
È difficile valutare la mobilità in quanto vi è
una scarsa collaborazione da parte del paziente.
Radiologicamente
troviamo una lesione transmurale del muscolo sovraspinato destro.
La mobilità del polso destro è completa.
Come minimi esiti troviamo radiologicamente un
piccolo sperone in corrispondenza con la corticale del radio distale e lieve
irregolarità della cartilagine articolare sul decorso dell'estensione intrarticolare
della frattura.
Frattura del metacarpo V completamente guarita
senza segni per un'inclinazione patologica con asse fisiologico.
La vecchia frattura del femore destro è
completamente consolidata.
La diafisi femorale è normale con 135° di
angolazione.
Non ci sono segni di artrosi dell'anca destra.
Anche le articolazioni sacro-iliache sono nella
norma.
Attualmente il paziente non ha bisogno di cure
speciali per la spalla e il braccio destro, rispettivamente la gamba destra. Se
dovesse ancora accusare dolore alla spalla deve assumere medicamenti anti-infiammatori.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
Nel suo lavoro di muratore può ancora spesso
sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta
portare pesi di 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi e di rado anche portare
pezzi di 10-25 kg.
Non è più in grado di portare pesi di 25-45 kg
all'altezza dei fianchi.
Talvolta può sollevare pesi sopra l'altezza del
petto fino a 5 kg.
Il paziente può maneggiare attrezzi di leggera
entità, talvolta di media entità, ma non più di pesante o molto pesante entità.
Il paziente non può svolgere lavori sopra la
testa.
Spesso è in grado di eseguire lavori in posizione
inginocchiata o con la flessione delle ginocchia.
Può spesso mantenere la posizione seduta/in piedi
di lunga durata.
Il paziente ancora oggi può camminare spesso fino
a 50 metri e camminare oltre i 50 metri.
Può percorrere solo talvolta lunghi tragitti e
camminare su terreno accidentato.
Talvolta riesce a salire le scale, ma di rado
utilizzare le scale a pioli."
(Fascicolo 3 CO1 doc. 51)
All'opposizione
interposta contro la decisione formale del 5 maggio 2003, con cui l'CO1CO1,
basandosi sul rapporto di chiusura del Dr. med. __________, ha ritenuto
l'assicurato abile al lavoro in attività leggere per tutto il giorno (cfr. consid.
1.4.), il ricorrente ha allegato il certificato medico del 19 maggio 2003 del
Dr. __________, medico chirurgo e di medicina generale, consultato dal medesimo
in __________, del seguente tenore:
"
Certifico che il sig. RI1 lamenta dolore alla
spalla dx in esiti di trauma contusivo.
Tale dolore limita notevolmente i movimenti
attivi tanto da compromettere in maniera rilevante l'esecuzione di normali atti
della vita quotidiana." (Fascicolo 3 CO1 doc. 79)
Il 18
novembre 2003 l'assicurato è stato sottoposto a una perizia ordinata
dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino a cura del Dr. med.
____________________.
Il perito
ha diagnosticato, da un lato, dei disturbi con ripercussioni sulla capacità di
lavoro, e meglio "una sindrome algica dell'arto superiore destro in
presenza di stato dopo contusione della spalla destra con rottura della cuffia
dei rotatori e lesione slap del labbro anteriore, con trattamento conservativo
(23.10.'01); lombalgie in presenza di discopatie multiple di grado moderato e spondilartrosi
L4/S1 bilaterale; periartropatia dell'anca destra in stato dopo frattura troncatero-diafisaria
a destra il 23.11.'73 trattata con osteosintesi il 29.11.'73";
dall'altro, delle problematiche senza influsso sulla capacità lavorativa, ossia
uno "stato ansiodepressivo con disturbi delle funzioni superiori, frattura
del quinto metacarpo destro con residuo dito adductus il 20.06.2002" (cfr.
Fascicolo 3 CO1 doc. 85).
Inoltre
per quanto riguarda la valutazione generale, la prognosi e le conseguenze sulla
capacità di lavoro, egli si è così espresso:
"
(…)
Il paziente presenta
quindi 3 problematiche. La problematica principale risiede nella sintomatologia
di dolori di tutto l'arto superiore destro incentrati alla spalla, in stato
dopo caduta il 23.10.01 con lesione della cuffia dei rotatori e del labbro anteriore
di tipo slap.
Durante la stessa caduta
si è procurato una frattura intra-articolare del polso destro.
I dolori attuali all'arto
superiore destro tuttavia non sono riconducibili con chiarezza ad una patologia
osteo-articolare evidente. Ne è prova il dolore provocato al solo sfioramento
della pelle, in una zona ampia, comprendente la parete toracica anteriore e
posteriore. L'esame clinico a questi livelli è molto difficile.
Contrariamente a quanto si
potrebbe aspettare in un braccio che praticamente il paziente non utilizza, non
vi è nessuna atrofia muscolare e la funzionalità sembra conservata.
Clinicamente ed anamnesticamente
non vi è però una diagnosi di fibromialgia i dolori essendo incentrati in
questa regione.
Come seconda problematica
presenta dei dolori lombari secondo lui apparsi dopo la caduta il 23.10.01, ma
apparentemente già presenti in precedenza, cosa dimostrata dal fatto che è
stata effettuata in data 15.02.2000 una TAC lombare. Questi dolori sono in
relazione con una triplice discopatia in vero molto moderata e non progrediente.
che si potrebbe definire quasi normale per una persona di questa età.
Come terzo problema
presenta una periartropatia dell'anca destra secondo me senza relazione
evidente con la frattura subita al femore destro nel 1973.
Inoltre sono da notare,
secondo il paziente e l'entourage famigliare, delle difficoltà delle funzioni
superiori in particolare della memoria, messi lui in relazione con l'incidente
del 23.10.01 anche se non vi è stato un trauma cranico certo a quel momento. In
assenza di una patologia organica questo potrebbe essere da mettere sul conto
di uno stato depressivo senz'altro più importante di quello annunciato dal
paziente e che meriterebbe di una presa a carico di tipo specialista.
Per quel che concerne la
problematica osteo-articolare, sicuramente una professione come quella di
muratore non può più essere effettuata neanche in misura parziale.
Da un punto di vista medico-teorico,
il paziente potrebbe invece essere abile in misura limitata, a sapere in misura
di circa il 70% (a causa dell'associata problematica lombare) in un lavoro che
permetta frequenti spostamenti da in piedi a seduto; eviti lavori in posizione
non ergonomiche del rachide lombare (flessione, estensione e rotazione); eviti
di sollevare pesi superiori a 10 kg (limitatamente al braccio sinistro); eviti
lavori fini e qualsiasi lavoro al di sopra dell'orizzontale col braccio destro.
B. CONSEGUENZE SULLA
CAPACITÀ DI LAVORO
2.1.
Il paziente non può più
fare il muratore.
2.2.
Il paziente può ancora
fare lavori in cui possa cambiare frequentemente posizioni da in piedi a seduto
e camminare. Seduto può stare per un massimo di 20 min., in piedi fermo per
qualche minuto, camminare se lentamente per circa mezzora. Evitare posizioni
non ergonomiche del rachide in flessione, rotazione ed estensione. Evitare di
sollevare occasionalmente carichi superiori ai 10 kg, in maniera ripetuta ai 5
kg ma solo con il braccio sinistro.
C. CONSEGUENZE SULLA
CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
No.
3.1.
Sì, il paziente può
svolgere attività leggere con frequenti spostamenti da seduto (massimo 20 min.)
a in piedi (massimo qualche minuto) a camminare se lentamente (fino a 30 min.).
Evitare posizioni non ergonomiche del rachide in iperestensione, flessione e
rotazione. Evitare di sollevare carichi superiori ai 10 kg in maniera
occasionale, ai 5 in maniera ripetuta e solo con il braccio sinistro. Evitare
di sollevare pesi e evitare lavori fini con il braccio destro.
Evitare di lavorare con il
braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente ed in maniera ripetuta sopra
i 45° di abduzione-elevazione.
Potrebbe trattarsi di un
lavoro di controllo, benzinaio, piccolo chiosco, o qualsiasi lavoro di
ufficio." (Fascicolo 3 CO1, doc. 85)
Infine
con l'atto ricorsuale l'assicurato ha trasmesso al TCA un'ulteriore
attestazione medica del 15 dicembre 2003 del Dr. __________, secondo cui:
"
(…) il sig. RI1 nato il 11/05/1946 in esiti di
frattura del radio dx contusione al gomito e spalla dx in seguito ad incidente
occorso sul lavoro, presenta una impotenza dolorosa e deficit funzionale alla
spalla dx gomito e polso dx; al momento è da ritenersi inabile al lavoro al
100%." (Doc. A3)
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame
del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata
resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003
pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre
2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I
561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74;
DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC
1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF
112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5
consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. RAMI 2001 pag. 101; STFA
del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella
causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17
febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non
pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC
1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996
nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nel caso
di specie il rapporto peritale del 18 novembre 2003 del Dr. ____________________
e il certificato del 15 dicembre 2003 del Dr. __________ sono stati allestiti
posteriormente all'emissione della decisione impugnata. Essi, tuttavia, sono
stati allegati con l'intento di acclarare lo stato di salute dell'assicurato in
relazione all'infortunio del 23 ottobre 2001 e, quindi, precedente
all'emanazione del provvedimento contestato. Pertanto tali referti sono
rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in
evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente
alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U
299/02).
2.4.7. Con il
proprio ricorso l'assicurato mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a
cui è pervenuto il medico __________ dell'CO1, e ciò con particolare
riferimento alle valutazioni del Dr. __________ del 19 maggio 2003,
rispettivamente del 15 dicembre 2003, secondo cui a causa del deficit
funzionale alla spalla destra e al polso destro egli sarebbe inabile al lavoro
al 100%.
Sempre
secondo il ricorrente, tenendo conto delle precedenti menomazioni che hanno
comportato l'assegnazione di una rendita del 20%, oggettivamente le conclusioni
a cui giunge il medico di circondario sono perlomeno discutibili (cfr. doc. I ;
consid. 1.5.).
In tale
contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr.
anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
In questo
contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici
dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente
in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.
STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996
nella causa A., U 49/95).
Nella
medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a
delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è
alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,
pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19
aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.
1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
In
proposito va comunque rilevato che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
2.4.8. Nella fattispecie in esame, attentamente vagliata la
documentazione medica presente all'inserto, il TCA è dell'avviso che il referto
del 30 luglio 2002 del Dr. ____________________ (cfr. Fascicolo 3 CO1CO1 doc.
51; consid. 2.4.6.) possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamata a rendere, senza che si riveli necessario dare seguito al
provvedimento probatorio preteso dall'insorgente (esame da parte di un perito
neutro, cfr. doc. I).
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.
1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il
rapporto del 30 luglio 2002 del Dr. med. __________ non contiene in effetti
contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in
particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Per
quanto concerne la perizia 18 novembre 2003 allestita dal Dr. med. __________ per
conto dell'AI, va invece sottolineato che il medico, nella sua valutazione
dell'abilità lavorativa, ha tenuto conto anche di fattori extra-infortunistici.
Infatti
lo specialista ha espressamente indicato che l'assicurato potrebbe essere abile
nello svolgimento di attività leggere in misura limitata di circa il 70% a
causa dell'associata problematica lombare, che il medesimo ha ritenuto in
relazione con una triplice discopatia molto moderata e non progrediente che si
potrebbe definire quasi normale per una persona di questa età. Il Dr. med. __________,
al riguardo, ha precisato che il ricorrente potrebbe esercitare un lavoro che
permetta frequenti spostamenti da in piedi a seduto; deve inoltre evitare
lavori in posizioni non ergonomiche del rachide lombare (flessione, estensione,
rotazione), di sollevare pesi superiori a 10 Kg, lavori fini e qualsiasi lavoro
al di sopra dell'orizzontale col braccio destro. Secondo il dottor __________ anche
la periartropatia all'anca destra presentata dall'assicurato è senza relazione
evidente con la frattura al femore destro nel 1973 (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc.
85; consid. 2.4.3.).
In
proposito va ricordato che la nozione di invalidità utilizzata nell'AI
corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli
infortuni (cfr. DTF 126 V 291 consid. 2a=Pratique VSI 2001 pag. 79segg.).
Tuttavia
nell'ambito dell'AI, ai fini della determinazione dell'eventuale grado di
invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di eziologia morbosa e non
soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, dei postumi
dell'infortunio in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento traumatico
(cfr. STCA del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).
In ogni
caso è utile evidenziare che, a prescindere totalmente dalle limitazioni dovute
ai problemi lombari, il perito ritiene l'assicurato abile a esercitare attività
leggere.
Gli impedimenti
funzionali presentati dall'assicurato relativamente all'arto superiore destro
sono, del resto, quelli che si riscontrano, normalmente, in assicurati che
hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in sostanza, si tratta
dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo
relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA del
23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella
causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U
296/99).
Relativamente,
poi, ai disturbi alla gamba destra conseguenti all'infortunio del 1973 per i
quali al ricorrente è stata assegnata una rendita di invalidità del 20%, va
evidenziato che tali problemi non gli hanno comunque impedito di continuare a
svolgere l'attività di muratore. In effetti quando il 23 ottobre 2001
all'assicurato, che stava montando un ponteggio per dei lavori di costruzione
vicino alla sua abitazione, è occorso l'evento traumatico in questione, egli
lavorava presso la __________ SA di __________ quale muratore. Egli, nel 2001,
percepiva un salario di poco inferiore a quanto avrebbe guadagnato senza
infortunio (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 1; 64).
A tale
proposito va pure osservato che il Dr. med. ____________________, nella sua
perizia del 18 novembre 2003, ha valutato che a quel momento i disturbi
all'anca destra erano dovuti a una periartropatia senza relazione evidente con
la frattura del femore destro del 1973 (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 85).
Quanto al
parere del Dr. __________, il quale sostiene che dei deficit funzionali alla
spalla destra, al gomito e al polso destri conseguenti a un incidente occorso
sul lavoro hanno provocato un'inabilità lavorativa totale dell'assicurato (cfr.
doc. A3; Fascicolo 3 CO1 doc. 79; consid. 2.4.3.), il TCA constata che tale
certificazione è alquanto laconica. In particolare, il medico non ha
assolutamente indicato per quali motivi ritiene che il ricorrente sia incapace
al lavoro al 100%, né ha specificato di quali deficit funzionali si tratti.
Va poi
ancora ricordato che le attestazioni del medico curante, benché specialista,
hanno un valore probatorio ridotto, a causa del rapporto di fiducia che lo lega
al paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, pag. 113ss.= AJP 1/2002 pag. 83; DTF 125 V
353 consid. 3b/cc).
Inoltre
le certificazioni del Dr. __________ sono insostenibili alla luce di quanto il
TFA, rispettivamente, questo TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe,
riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto
praticamente monco di una mano:
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen
eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)"
(STFA succitata, consid. 3b).
In una
sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta
Corte ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata,
vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora
esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non
comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si
tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non
comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente
posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure
considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile
buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.
35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re
W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.
3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.
4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285 consid. 3).
(STFA succitata,
consid. 4.7).
Infine,
in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa
Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo
dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un
assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e
ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°,
abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino
all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in
corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il
medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato
nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro
al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di
rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e
contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente,
sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo
l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid.
2.6.).
Questa
Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli
assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in
generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr.
RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e
nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in
questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori
ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In simili
condizioni questo Tribunale deve concludere che, da un lato, l'assicurato non
può più svolgere la sua originaria professione di muratore, ma, dall'altro, è
totalmente abile in attività che presentino le caratteristiche dettate,
segnatamente, dal Dr. __________ (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 51, consid.
2.4.6.).
2.4.9. Per quanto
attiene alla commisurazione dell'invalidità (cfr. art. 18 LAINF; 16 LPGA),
giova ricordare che l'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura
in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di
menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende
più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità
di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato
di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità".
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4.10. Per quanto
concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano
all'incarto (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 64, 65), l'assicurato avrebbe
guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U
467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima né dell'infortunio del
novembre 1973, né dell'evento traumatico dell'ottobre 2001, un importo di fr.
61'660.--/anno (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 65), così come deciso dall'CO1 nella
decisione formale del 5 maggio 2003 (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 76). Tale
importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato.
Nella
decisione su opposizione, tuttavia, è stato erroneamente indicato un reddito da
non invalido di fr. 59'714.95 (cfr. doc. A1). Verosimilmente si tratta di una
svista, poiché nonostante tale importo corrisponda in realtà al reddito che il
ricorrente avrebbe conseguito nel 2001 se fosse stato completamente sano (cfr.
Fascicolo 3 CO1 doc. 64, 67), l'Istituto assicuratore convenuto l'ha menzionato
in riferimento al 2003 (cfr. doc. A1).
2.4.11. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto
segue.
Trattandosi
della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da
manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro
equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Nel passato, questi parametri
sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata
in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr.,
a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e
giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT
II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del
suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha
invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no.
55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale
delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale
ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli
infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti
dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;
11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21
giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2
luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/
M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U
256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;
19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U
91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001
nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U
235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella
causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…)
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi
della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze
del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L.
c/ INSAI, p. 4ss.)
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a
sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze …, p.
604-605).
Tale questione è stata
invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 +
U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui
il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre
un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome
ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid.
4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti
affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base
dei salari DPL:
"
(…).
Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund
hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht
fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen
die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht,
wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben
werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des
bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist,
ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf
der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b;
AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf
zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer
Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte
Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat
der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch,
zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über
die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden
dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über
den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil
entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens
hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem
verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in
Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und
Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige
Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer
Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die
SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile
mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person
Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122
lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.).
Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens
und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im
Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid
damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall
den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich
abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die
Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es
Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung
zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an
Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE
vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Al
riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi
scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623.
2.4.12. Partendo dalla
constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per
tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti,
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella
causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,
pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente
confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001
nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente
il parere dell'allora direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti
stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. Vbis).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che
nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che
riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo
aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale
occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il
paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique
VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed
in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di
trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella
causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella
sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto
dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag.
485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W.
citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata
in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno,
eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che,
secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla
tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta
di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux
sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux
salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas
question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et
des hommes. (…)"
(STCA succitata - la
sottolineatura è del redattore).
In una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha
inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei
dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie
ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad
esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza
che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA
del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile
l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale"
(TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr.
consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische
Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht,
ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der
Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde
gelegt worden sind").
Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I
226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha
valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone
Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In una
sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha
ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori
regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) -
(…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per
l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".
In
un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha
ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto
determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto
ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una
determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più
precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato
in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile
applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi
regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27
marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid.
4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid.
4.4.).
Il
TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza
del
20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT
II-2003, p. 618-621.
Pertanto
quanto allegato dall'CO1 nella risposta di causa, relativamente al fatto che il
TFA farebbe capo unicamente ai dati statistici federali ad esclusione di quelli
regionali (cfr. doc. III), non corrisponde al vero.
2.4.13. Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'CO1 ha compiuto in
sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai
medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado
di esercitare, e meglio servicemann per la pulizia di veicoli nuovi e
d'occasione presso il garage __________ SA di __________, operaio di fabbrica
presso la __________ SA di __________, aiuto orologiaio presso la __________ SA
di __________o, bobinatore presso la __________ SA di __________ e cassiere di
negozio do-it presso __________ di __________, i dipendenti di tali ditte
percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 42'783.-- (cfr.
Fascicolo 3 CO1 , doc. 65).
Alla luce
della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL
prodotte in causa sono numericamente sufficienti.
Nondimeno,
con riferimento all'esigenza di rappresentatività della DPL e dei dati salariali
ad essa connessi, l'assicuratore infortuni convenuto ha omesso di fornire
informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di
conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario
massimo e minimo, così come sul salario medio.
Di
conseguenza, nel caso di specie, le DPL dell'CO1 non possono essere utilizzate
per determinare il reddito da invalido (cfr. ad esempio, in questo senso, RAMI
2004 pag. 284, STFA del 31 ottobre 2003 nella causa A., U 15/02, consid. 4.2;
STFA del 26 febbraio 2004 nella causa Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
c/ M., U 208/02, consid. 3.1. oltre a numerose altre sentenze pubblicate nel
sito internet dell'Alta Corte).
2.4.14. In concreto,
in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in
assenza di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e,
concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002
(l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Conformemente
alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai
valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr.
consid. 2.4.12.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella
tabella TA13.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 5-2004, p. 94), esso ammonta a fr. 4'272.16
mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. . 4'272.16 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento - in realtà, per l'adeguamento 2003 si ha a disposizione un dato,
certo parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione
percentuale dei salari in termini nominali fra il primo semestre del 2002 ed il
primo semestre del 2003, cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique,
6-2004, p. 91 - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 51'983.64.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF convenuto a titolo di reddito da invalido,
42'783.-- (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 65; consid. 2.4.13.), è inferiore del 17.70%
rispetto al dato che è scaturito dall'applicazione della tabella TA13.
Il TCA
concorda con tale quantificazione (in questo contesto cfr. DTF 126 V 75 e SVR
2002 IV 19, p. 57ss.).
Del
resto, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha
ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere,
nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era
stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non
necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa
Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00,
ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere
che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche
nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti
pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte
sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n.
35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul
reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di
nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del
lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una
capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue
condizioni di salute.
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 42'783.-- (fr. 51'983.64 decurtati del 17.70%) al reddito che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.
61'660.-- (cfr. consid. 2.4.10.) - risulta essere del 30.61%, arrotondato al
31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR
2004 UV Nr. 11 pag. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44 in cui il TFA ha
stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il
risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per
eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera
secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel
senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista
temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in
questione).
Nella
misura in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha riconosciuto a RI1 una
rendita di invalidità del 31%, il ricorso da lui interposto va respinto.
2.5. Indennità
per menomazione all'integrità
2.5.1. Se al momento
dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi dell'art.
24 LAINF portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità
(cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 121).
2.5.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa
come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1
dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4. L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.5.5. Nel caso di
specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato, in
relazione all'evento traumatico del 23 ottobre 2001, un'indennità per menomazione
all'integrità del 10%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal Dr. med.
__________ in occasione della visita medica di chiusura del 30 luglio 2002,
secondo cui:
"
REPERTO
Come esiti importanti e
durevoli dopo contusione della mano destra e frattura del radio distale intrarticolare
destro del 23.10.2001, ambedue trattate conservativamente, in data odierna
riscontriamo una periartropatia omero scapolare con una certa capsulite tetrattile.
Al polso destro troviamo
lievi disturbi funzionali con una frattura però completamente guarita senza
esiti significativi nell'articolazione radio-carpale.
La frattura del V
metacarpo destro è completamente guarita.
VALUTAZIONE
10%
GIUSTIFICAZIONE
I disturbi alla spalla
destra e al radio destro sono funzionalmente da paragonare ad uno stato dove
esiste una peri-artrosi omero-scapolare di modica entità.
Secondo la tabella 1.2
dell'OAINF un tale danno dà diritto a un'indennità per menomazione
all'integrità del 10%." (Fascicolo 3 CO1, doc. 50)
L'assicurato
sia con l'opposizione, che con il ricorso ha postulato l'assegnazione di un'IMI
del 30% (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 79, 82; I; consid.1.5.)
Il TCA
osserva che l'insorgente non ha però avanzato il benché minimo argomento a
fondamento della sua pretesa.
Il solo
riferimento alle attestazioni del medico curante, Dott. ____________________,
appare fuori luogo, nella misura in cui tale medico non si è pronunciato in
merito all'entità della menomazione all'integrità di cui è portatore
l'assicurato.
La tesi
difesa dall'insorgente, secondo il quale egli sarebbe portatore di una
menomazione all'integrità fisica del 30%, si rivela infondata, ritenuto, da una
parte, che la frattura del polso destro è completamente guarita senza esiti
nell'articolazione radio carpale. I lievi disturbi funzionali non danno diritto
a un'IMI (cfr. Tabella1.2.edizioni INSAI 1990).
Inoltre,
sempre a proposito di disturbi alla spalla, va ricordato che un'indennità di
tale entità non viene neppure accordata in presenza di un'articolazione gleno-omerale
in cui è stata impiantata una protesi con un pessimo risultato funzionale (la
tabella n. 5.2 edita dalla Divisione medica dell'INSAI indennizza infatti
questa fattispecie con una IMI del 25%).
La
pretesa dell'assicurato appare parimenti infondata alla luce del fatto che la
medesima tabella n. 5.2 prevede, per un'articolazione gleno-omerale completamente
bloccata (artrodesi), la corresponsione di una IMI del 25%.
Secondo
la tabella 1.2., infine, in caso di periartrite omero scapolare grave viene
attribuita un'IMI del 25%.
A mente
del TCA, le menomazioni all'integrità citate sono più gravi rispetto a quella
di cui è portatore l'assicurato.
In tale
contesto va ribadito che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi
menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella
causa C., inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno
2002, U 14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso, fattori quali l'età, la professione e le sofferenze
soggettive patite dall'assicurato, non possono essere presi in considerazione
nella valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità.
Dal
rapporto del Dr. med. __________ del 30 luglio 2002 risulta che, da un punto di
vista oggettivo, l'assicurato presenta dei disturbi alla spalla destra e al
radio destro corrispondenti a una periartropatia omero scapolare con segni di retrazione
capsulare. Il ricorrente non presenta invece un'atrofia della cuffia dei
rotatori. L'elevazione della spalla è di circa 110° come pure l'abduzione,
rotazione esterna circa 30°, interna di 60°. Il medico di circondario ha precisato
che, perlomeno quando il paziente è distratto, si riesce a mobilizzare il
braccio sopra l'orizzontale. Egli ha poi indicato che il ricorrente talvolta
può sollevare pesi sopra l'altezza del petto fino a 5 Kg, mentre non può più
svolgere lavori sopra la testa (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 51).
Dal canto
suo il Dr. med. __________, nella sua perizia del 18 novembre 2003 allestita
all'attenzione dell'AI, ha evidenziato che in attivo l'abduzione dell'arto
superiore destro è "limitata a 45°, anteflessione a 45°, rotazione
esterna tuttavia conservata a 55° (!)". Lo specialista ha però
puntualizzato che non vi è atrofia muscolare del braccio e la funzionalità
sembra conservata. Inoltre egli ha indicato che il ricorrente deve evitare di
lavorare con il braccio destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera
ripetuta sopra i 45° di abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 CO1, doc. 85).
Il TCA
ritiene, nella presente fattispecie, di non avere valide ragioni per scostarsi
dalle indicazioni relative ai disturbi presentati dall'assicurato espresse dal
Dr. med. __________.
In tale
contesto va sottolineato che il Dr. med. __________, precisando nel suo
rapporto peritale che la funzionalità dell'arto superiore destro del ricorrente
sembra conservata e che l'assicurato deve evitare di lavorare con il braccio
destro sopra l'orizzontale occasionalmente e in maniera ripetuta sopra i 45° di
abduzione-elevazione, ha implicitamente rilevato che la funzione di tale
braccio non è totalmente impossibile sia sopra i 45°, che sopra l'orizzontale.
In una
sentenza del 26 febbraio 2002 nella causa R. (inc. n. 35.2001.29, consid.
2.3.5.), riguardante un assicurato, anch'egli rimasto vittima di una lesione
traumatica della cuffia dei rotatori, posto al beneficio di un'IMI del 12.5% in
presenza di una spalla destra la cui mobilità era fortemente limitata (100° in
elevazione e 90° in abduzione), il TCA si è così espresso:
"
(…)
Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI
effettuata dal medico di circondario, paragonando il quadro clinico
dell'assicurato a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr.
doc. 104 e 157), meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui
l'assicurato - benché non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in
lavori da compiere sopra l'altezza delle spalle - è comunque in grado di
alzarlo al di là dell'orizzontale.
Al ricorrente, che pretende avere diritto a
un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra
l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata
procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica
dell'INSAI prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un
impedimento totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i
90°. Ciò che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una
limitazione funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.
D'altro canto, però, non può essere ignorato che,
per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione -
di cui è portatore R., sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di
V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza
di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la
spalla destra di R. raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc.
103, p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente
riconosciuta anche dal medico di circondario dell'INSAI (cfr. XXV:
"Condivido pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure
confermare il fatto che i due casi da lei citati si trovano effettivamente
verso gli estremi contrapposti di una periatropatia della spalla di media
entità" - la sottolineatura è del redattore).
Il dottor C. ha nondimeno precisato che, per
prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare
del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per,
citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una
tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo
margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo
spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo
postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza
considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).
Questa Corte constata, da parte sua, come la
dottrina riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a
seconda delle particolarità del caso di specie, il grado della menomazione
all'integrità:
" Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch
5 teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage
darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff.
1 Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder
grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise,
eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder
121/2% usw. zu wählen."
(W. Gilg/H. Zollinger, Die Integritätsentschädigung,
Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th. Frei, Die Integritätsentschädi-
gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfall- versicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito della possibilità di scostarsi dai
valori indicativi contenuti nelle tabelle edite dalla Divisione medica dell'INSAI:
"Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten also auch nur für den
"Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen Abweichungen
zulässig sind").
D'altro canto, anche la giurisprudenza federale ha già avuto modo di
pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V 218ss. concernente un
assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale del dito indice destro
- la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'INSAI:
"(…).
… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24. Juni
1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur 17 der
Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten
Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der
SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des
Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den
Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit
der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand
nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er
liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im
Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen
Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch Dr. med. R.,
Spezialarzt FMH für Chirurgie und Chef der Gruppe Unfallmedizin der SUVA,
bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte die
Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der
funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen
lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine
Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen
(Bericht vom 9. Juli 1986).
(…).
… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von der
Einschätzung des Integritätsschadens durch die SUVA, welche sich im Rahmen der
Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche
Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde,
eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten"
(DTF succitata, consid. 3a e 5).
Nel caso di specie, è stato accertato che la
menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella
dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso
di R. è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla
mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr.
tabella INSAI 1.2).
Tutto ben considerato, in ossequio a quanto
stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire
l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto
assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.
Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio
2002 del dottor C. (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile",
graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il
rischio di cadere nell'arbitrio."
(STCA succitata)
Inoltre
il TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa D. (U196/02) ha
stabilito un'IMI del 12,5% nel caso di un assicurato che aveva subito la
lesione del sopraspinato e del tendine del bicipite e che presentava una
diminuzione della forza di abduzione - abduzione attiva possibile fino a 105°,
flessione attiva fino a 110°.
Il Dr. med.
__________ ha indicato che sia l'elevazione, che l'abduzione della spalla
destra dell'assicurato sono di circa 110° (cfr. Fascicolo 3 CO1 doc. 51),
corrispondenti a 20° sopra l'orizzontale.
Pertanto,
alla luce di quanto esposto e tenuto conto che la Tabella 1.2. prevede un'IMI
del 15% per una spalla mobile fino all'orizzontale (ossia il cui movimento è
completamente impedito sopra i 90°) e del 10% se la mobilità raggiunge i 30°
sopra l'orizzontale, occorre concludere che nel caso di specie sono realizzati
i presupposti per porre l'assicurato al beneficio di un'IMI del 12,5%.
Alla
medesima conclusione si giunge peraltro anche considerando quanto certificato
dal Dr. med. __________. Infatti, come precedentemente esposto, dal consiglio
rivolto all'insorgente di evitare di lavorare con il braccio destro sopra
l'orizzontale occasionalmente e in maniera ripetuta sopra i 45° di
abduzione-elevazione (cfr. Fascicolo 3 CO1doc. 85), va dedotto che l'assicurato
poteva comunque utilizzare l'arto superiore destro al di sopra dei 90°.
In simili
condizioni, in applicazione di quanto indicato dalla Tabella 1.2 relativamente
a una spalla mobile fino a 30° sopra l'orizzontale e a una mobile fino
all'orizzontale, si giustifica in concreto l'assegnazione di un'IMI del 12,5%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 23 settembre 2003 dell'CO1 è annullata.
§§ L'CO1 è condannato a
versare all'assicurato un'IMI del 12,5%.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO1
verserà all'assicurato l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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