AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.89
Data decisione, Autorità:
29.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.89
mm/sc
Lugano
29 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 16 ottobre 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
ottobre 1985, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
tecnico edile e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'__________ -
ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra nello scendere da una
scala.
Il dott.
__________, in occasione della consultazione del 5 novembre 1985, ha
diagnosticato una insufficienza legamentare alla caviglia destra nonché uno
stato dopo distorsione (cfr. doc. _).
L'Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
1.2. Il 9 agosto
2002 __________ è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico,
notificato all'__________ soltanto nel corso del mese di novembre 2002 (doc.
_).
Durante
una passeggiata in montagna, egli è scivolato lungo un ripido pendio ed è
andato a sbattere con i piedi in avanti contro una roccia. I piedi si sono
girati all'interno e l'assicurato ha accusato per un attimo un fortissimo dolore
(cfr. doc. _).
In data
12 novembre 2002, egli ha consultato il PD dott. __________, chirurgo
ortopedico, il quale ha diagnosticato una instabilità post-traumatica del
retropiede bilaterale e proposto un'osteotomia sopramalleolare di valgizzazione
bilaterale ed una plastica legamentare fibulo-talare anteriore (cfr. doc. _),
intervento effettivamente eseguito all'inizio del mese di gennaio 2003 (cfr.
doc. _).
1.3. Con
decisione formale del 1° aprile 2003, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio
obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi annunciatigli il 14 novembre
2002, difettando un nesso di causalità naturale con l'infortunio dell'agosto
2002 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ per conto dell'assicurato (cfr.
doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 16 giugno 2003, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione.
L'Agenzia
di __________ è tuttavia stata invitata a valutare se i disturbi all'estremità
inferiore destra potessero essere una naturale conseguenza dell'infortunio del
7 ottobre 1985 e, se del caso, ad emanare una nuova decisione formale (cfr.
doc. _).
La
decisione su opposizione del 16 giugno 2003 è cresciuta in giudicato
incontestata.
1.4. Il 23 luglio
2003, l'__________ ha rilasciato una decisione formale mediante la quale ha
negato l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi
lamentati dall'assicurato al piede destro e l'evento traumatico del 7 ottobre
1985 (cfr. doc. _).
L'opposizione
interposta contro di essa (cfr. doc. _) è stata respinta in data 16 ottobre
2003 (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 19 dicembre 2003, __________, patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto l'allestimento di una perizia medica giudiziaria e
l'annullamento della decisione su opposizione del 16 ottobre 2003,
argomentando:
"
(…).
Contrariamente a quanto sostiene la __________,
non è vero che nel caso concreto non vi sarebbe un nesso causale tra
l'infortunio 9 agosto 2002 e/o l'infortunio 7 ottobre 1985, ed il danno alla
salute.
L'assicurato non ha mai riscontrato di avere
subito un grave incidente in giovane età (18 anni), come si legge nella
sentenza al considerando N. 3.
L'unico incidente che avrebbe potuto causare una
frattura, è quello del 7 ottobre 1985, e dove la caviglia era stata ingessata.
Arbitraria è pertanto la considerazione della
__________, poiché non è fondata da nessuna prova.
Si parla di "sospetto di danno
preesistente", successo quando l'assicurato aveva 18 anni (!), e senza
indicare un preciso riferimento.
Secondo quanto sostiene il dottor __________,
l'assicurato aveva una vecchia frattura alla fibula in alto a destra, e più
precisamente una frattura al Maisonneuve.
Il dottor __________ specialista in ortopedia ha
accertato quanto segue:
" L'ortoradiogramma
eseguito in seguito alla nostra richiesta in data 29.11.2002, ha mostrato una
vecchia frattura consolidata della fibula alta, la quale corrisponde ad una
vecchia frattura con malunione in vaurs.
L'indicazione
pre-operatorie, instabilità cronica del retro piede, con distorsioni recidive,
è quindi a mio parere post-traumatica."
Con lo scritto 3 giugno 2003 il dottor __________
aveva riferito che:
" non
vedo oltre ad un trauma, un'altra causa che potrebbe causare una tale
angolazione dell'osso."
Per il dottor __________, medico circondario, vi
sarebbe invece una deformazione dell'osso congenitale, ma non molto
probabilmente di una vecchia frattura diretta.
Secondo questi medici una frattura Maisonneuve
non permetterebbe di continuare la vita normalmente per alcune settimane.
Molto probabilmente, la lieve differenza
dell'angolo della tibio-tarsica, è dovuta ad una variante della norma, quindi
ad una malattia (cfr. decisione punto N. 2 pag. 3).
Si tratta di un'affermazione di parte e che non
può essere accettata.
La differenza dell'arto non può che essere dovuta
ad una frattura, e si chiede che vengano effettuati ulteriori accertamenti
medici e oggettivi.
Il 7 ottobre 1985 il signor __________ ha avuto
dei forti dolori, ed è probabile che in questa circostanza, egli ha subito una
frattura, la quale ha comportato un cambiamento dell'arto.
(…).
- Addirittura si
arriva a sostenere che l'assicurato avrebbe avuto un danno preesistente,
subentrato quando aveva 18 anni.
Di questa circostanza non vi è nessuna prova, né
nessuna parvenza negli atti di causa.
Incredibile come si possa arrivare ad una simile
conclusione.
Il dottor __________ è uno specialista in
ortopedia alla Clinica __________, e non una persona qualsiasi: il suo rapporto
è direttamente opposto a quello della __________.
Si rende pertanto necessaria alla fattispecie una
completazione dell'istruttoria, e ciò per il tramite di un perito designato da
questo Tribunale." (I)
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In data 14
gennaio 2004, l'assicurato ha ribadito la necessità che il TCA abbia ad
ordinare una perizia medica (V).
1.8. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il PD dott. __________, il quale è stato
invitato a rispondere ad alcuni quesiti attinenti all'eziologia dei disturbi
accusati dall'insorgente (cfr. VI).
La sua
risposta è pervenuta il 29 gennaio 2004 (VII).
Le parti
hanno formulato le loro osservazioni al riguardo (cfr. IX e X).
1.9. __________
ha presentato una nuova richiesta di perizia giudiziaria il 23 febbraio 2004
(XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al riguardo
va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via di
principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360
consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto
si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR
2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto
luogo il 7 ottobre 1985 e oggetto della presente lite è il diritto a
prestazioni a far tempo dal mese di novembre 2002, tornano applicabili le
disposizioni della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.3. La lite è
circoscritta alla questione a sapere se i disturbi accusati da __________ al
piede destro, oggetto dell'annuncio di infortunio del 14 novembre 2002,
costituiscono o meno una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'infortunio
occorsogli il 7 ottobre 1985.
La
questione riguardante la causalità con il sinistro del 9 agosto 2002 è stata
oggetto della decisione su opposizione del 16 giugno 2003, nel frattempo
cresciuta in giudicato, e non può più essere ridiscussa in questa sede.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato.
Rilevante
é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001
nella causa H., U 122/00).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7. Riguardo
alla questione concernente l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra i
disturbi all'estremità inferiore destra e l'infortunio del 7 ottobre 1985, il
TCA constata che fra gli atti di causa figurano alcuni pareri medici
contrastanti fra loro.
Da un
canto, vi è il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, autore dell'intervento operatorio del 2 gennaio 2003 (cfr. doc.
_), secondo il quale __________ era portatore di una frattura consolidata della
fibula alta, la quale corrisponderebbe ad una vecchia frattura con malunione in
varus.
Il dott.
__________ ha inoltre indicato che la causa del citato reperto deve
necessariamente essere ricercata in un trauma, anche se è certo che la
diagnosticata malformazione non può essere la conseguenza dell'infortunio del 9
agosto 2002 (cfr. rapporto 3.6.2003 accluso al doc. _).
Il medico
curante dell'assicurato ha ribadito la propria tesi con la certificazione del
21 agosto 2003 (allegato al doc. _: "L'ortogramma eseguito in seguito alla
nostra richiesta in data 29.11.2002 ha mostrato una vecchia frattura
consolidata della fibula alta, la quale corrisponde ad una vecchia frattura con
malunione in varus. L'indicazione pre-operatoria, instabilità cronica del
retropiede, con distorsioni recidive, è quindi a mio parere
post-traumatica").
Dall'altro,
vi sono i medici fiduciari dell'__________ - nell'ordine, il dott. __________,
il dott. __________ ed il dott. __________, tutti e tre spec. FMH in chirurgia
ortopedica - i quali hanno valutato il reperto evidenziato grazie
all'ortoradiogramma del 29 novembre 2002 quale deformazione dell'osso di natura
costituzionale:
"
L'assicurato durante la sua vita ha subito
innumerevoli storte alla caviglia destra e alla caviglia sinistra.
Non si ricorda però un evento prima del 1985 alla
caviglia destra dove era sempre coinvolta la sinistra.
In un esame clinico il dr. __________ ha notato
una vecchia frattura alla fibula in alto a destra, secondo lui si tratta di una
frattura Maisonneuve.
Ha notato inoltre una certa differenza
dell'angolo della tibio-tarsica e quindi ha confermato e proposto una valgizzazione
sopra-malleolare.
VALUTAZIONE
La frattura Maisonneuve secondo la definizione è
associata con una lesione legamentare tra la fibula e la tibia distalmente con
conseguente dislocazione in questa articolazione, un cosiddetto mal
allineamento.
La frattura è da valutare come grave perché già
in pochi anni si è formata un'artrosi.
In questo caso la situazione è però calma,
l'assicurato non ricorda neppure di aver subìto un trauma.
Siamo quindi probabilmente in presenza di una
deformazione dell'osso congenitale, oppure, ma non molto probabilmente, di una
vecchia frattura diretta.
Sia una frattura diretta che una frattura
Maisonneuve non permette di continuare la vita normalmente per alcune
settimane.
Molto probabilmente la lieve differenza
dell'angolo della tibio-tarsica è dovuta a una variante della norma e quindi a
una malattia.
L'intervento eseguito dal dr. __________ non era
dovuto a un'insufficienza legamentare.
Di conseguenza l'intervento per correzione della
tibia è stato eseguito a causa di uno stato morbido." (doc. _)
"
(…)
L'ortogramma del 29.11.2002 mostra una lieve
asimmetria della fibula all'altezza della transizione tra il III prossimale e
quello medio, con asse in varo della fibula distale. Il tipo di radiografie,
vista la tecnica utilizzata, non permette tuttavia di prendere posizione
sull'origine di tale deformazione.
Con riferimento agli atti a nostra disposizione
una frattura di Maisonneuve in occasione dell'evento del 7.10.1985 appare ben
poco probabile, ritenuto che una frattura fresca della fibula è suscettibile di
generare dolori locali: non vi è assolutamente nessun riferimento in questo
senso negli atti a nostra disposizione.
Nel referto del 13.11.2002 il dr. __________
descrive un asse in varo del retro-piede a destra di 8° e a sinistra di 10°. Si
tratta di una differenza addirittura situata all'interno del margine di errore
della metodica di misurazione. Il dr. __________, in effetti, propone
addirittura un intervento da ambo i lati.
Considerata quindi la bilateralità e la simmetria
dei referti, l'asse "sbagliato" della tibio-tarsica destra non può
essere ricondotto con il grado della probabilità preponderante a una
deformazione fibulare presente unicamente sul lato destro.
Con riferimento agli atti a nostra disposizione
non vi è alcun elemento che possa far sospettare anche minimamente una lesione
del tipo Maisonneuve in occasione della distorsione del 7.10.1985"
(doc. _)
"
(…).
Somit zum Unfall von 1985: Hier hat es sich gemäss
Aktenlage (Berichte des Ospedale __________, beziehungsweise Dr. __________) um
eine Distorsion des rechten OSG gehandelt. Es wird eine laterale perimalleolare
Schwellung beschrieben sowie ein Schmerz an der Insertion an der Insertion des
Ligamentum fibulo-talare anterius. Radiologisch wird eine leichte ligamentäre
Instabilität beschrieben. Die Beweglichkeit des rechten OSG war offensichtlich
frei. Druckschmerzen gab es nur über dem Ligamentum fibulo-talare. In der
Anamnese beschreibt Dr. __________ ausserdem eine starke tibiotarsale
Distorsion im Alter von 18 Jahren, die eine Gipsbehandlung notwendig gemacht
habe. In der Folge davon hätte er dann noch mehrfache OSG-Distorsionen
durchgemacht, dies nicht nur rechts sondern auch links. In den letzten zwei
Jahren vor dem neuen Unfall (gemeint ist 1985) habe er wenig Beschwerden
gehabt, lediglich eine gewisse Tendenz zur Schwellung des Knöchels.
Diese Akten lassen den Schluss zu, dass sich am
7.10.1985 wohl eine OSG-Distorsion mit Bandläsion des Ligamentum fibulo-talare
anterius rechts ereignet hat, allerdings wohl kaum eine Maisonneuve-Fraktur, da
die beschriebene Klinik hierzu in keinem Falle passt. Ausserdem besteht
anamnestisch der Verdacht auf einige Vorschädigungen dieses OSG seit dem 18.
Lebensjahr. Ob sich eventuell damals eine Maisonneuve-Fraktur ereignet hat,
kann aufgrund der vorliegenden Akten nicht mit Sicherheit rekonstruiert werden.
Leider gibt es von der proximalen Fibula keine
Standardröntgenaufnahmen, die eine genauere Betrachtung der Fibula erlauben
würden. Auf den Relativ kleinen Bildern der Achsenausmessung zeigt sich wohl
eine gewisse Valusstellung der rechten Fibula im Vergleich zur Linken mit
Verdickung am Übergang proximal zum mittleren Drittel, aber ob dies
postraumatischer Natur oder doch eher anlagemässig so ist, kann nicht abschliessend
beurteilt werden. Dies ist allerdings auch irrelevant für die
Gesamtbeurteilung, denn es liegen beidseits deutliche Varusbeinachsen vor,
rechts etwas mehr als links, allerdings nur im Femur begründet; die Tibiaachsen
sind praktisch symmetrisch. Auffallend dann die varusgeneigten
Sprunggelenksflächen. Der Varuswinkel beträgt zur Horizontalen rechts 9° links
aber 11°, ist hier also sogar noch etwas ausgeprägter als rechts. Links hat
hingegen aufgrund der Röntgenaufnahmen nie eine skelettäre Verletzung stattgefunden.
Damit ist anzunehmen, dass mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit diese Varusfehlstellungen beider
Sprunggelenksebenen verbunden mit den Varusbeinachsen beidseits somit
anlagebedingt also konstitutionell sind und nicht posttraumatisch. Eine ossäre
Achskorrektur supramalleolar, die hier tatsächlich beidseits erwogen werden
kann, kann allerdings nicht wegen der Folgen der beiden Unfälle gemacht werden,
sondern muss als eigentliche Korrektur der vorbestehenden Varusfehlstellungen
interpretiert und finanziert werden.
Die Unfallversicherung ist für die Achskorrektur
supramalleolar rechts (wie auch links, wo dies noch vorgesehen ist) nicht
zuständig und somit auch nicht Haftbar, denn der Unfallkausalzusammenhang ist
wie aus den obigen, Ausführungen erhellt, äusserst fraglich, meines Erachtens
nicht einmal möglich"
(doc. _).
2.8. Nel corso
del mese di gennaio 2004, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al
quale sono stati sottoposti i seguenti quesiti destinati a chiarire la natura
del danno alla salute di cui ha sofferto il ricorrente:
"
(…)
Con particolare riferimento al suo referto del 3
giugno 2003 - nel quale lei ha indicato che il reperto evidenziato grazie
all'ortoradiogramma del 29 novembre 2002 corrisponde ad una vecchia frattura
con malunione in varus - la invitiamo, entro il termine di 20 giorni a
contare dalla ricezione della presente, a rispondere ai seguenti quesiti:
-
Tenuto conto del fatto che un reperto analogo è stato oggettivato
anche all'arto inferiore sinistro (cfr. suo certificato 13.11.2002), per
quali ragioni lei escluderebbe che si possa trattare di una deformazione
congenita dell'osso piuttosto che di un postumo infortunistico?
-
A suo avviso, la situazione descritta dal dott. __________ in
occasione del consulto del 5 novembre 1985 (cfr. rapporto del 6.11.1985, qui
accluso) - quindi a distanza di circa un mese dall'infortunio del 7 ottobre
1985 - era o meno compatibile con la diagnosi di frattura fresca Maisonneuve?
Voglia, in ogni caso, motivare la sua
risposta. (…)" (VI)
Questa la
risposta fornita dal PD __________ il 26 gennaio 2004:
"
(…)
Ho ricevuto la sua lettera del 21.01.2004 alle
cui domande posso rispondere come segue:
-
non escludo una deformazione congenita. Non è neanche escluso un,
o addirittura molteplici traumi tipo distorsione, con probabile frattura
dell'arto inferiore destro. Ripeto che si tratta molto probabilmente di una
situazione patologica post-traumatica basata su una predisposizione morfologica
e di traumi aggiuntivi.
-
La situazione descritta dal Dr. __________ non mi sembra
compatibile con una diagnosi di frattura fresca Maisonneuve.
Motivazione: l'affermazione che si tratta di una frattura
sopravvenuta nel 1985 non corrisponde al mio pensiero. Ci sono invece forti sospetti
di un trauma che include una frattura, probabilmente tipo Maisonneuve,
contratta all'età di 18/20 anni, cioè nel 1964-66, trattata con gesso.
Conclusione:
a mio avviso si tratta di una predisposizione morfologica patologica, con una
probabile frattura la quale ha aumentato l'instabilità del piede destro, alla
quale sono seguite diverse distorsioni.
In breve, si tratta di uno status post-traumatico
rilevante sopra un terreno patologico congenito." (VII)
Grazie a
questo accertamento si è dunque potuto precisare l'opinione del dott.
__________ nel senso che anche secondo questo specialista l'infortunio
dell'ottobre 1985 non può essere considerato responsabile della nota
malformazione ossea.
2.9. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Come
visto, nella concreta evenienza, tutti gli specialisti in chirurgia ortopedica
che si sono interessati al caso di , quindi il Prof. dott. __________
ed i tre medici di fiducia dell', hanno escluso che il reperto
oggettivato a livello dell'estremità inferiore destra fosse una naturale
conseguenza dell'evento infortunistico del 7 ottobre 1985 (cfr., in
particolare, VII: "La situazione descritta dal Dr. __________ non mi
sembra compatibile con una diagnosi di frattura fresca Maisonneuve.
Motivazione: l'affermazione che si tratta di una frattura sopravvenuta nel
1985 non corrisponde al mio pensiero" e doc. _: "Con riferimento
agli atti a nostra disposizione non vi è alcun elemento che possa far
sospettare anche minimamente una lesione del tipo Maisonneuve in occasione
della distorsione del 7.10.1985" - la sottolineatura è del redattore).
Pertanto
- data l'univocità delle tesi espresse - questo Tribunale ritiene di potere
concludere che fra la patologia oggetto dell'intervento chirurgico del 2
gennaio 2003 e l'evento infortunistico del 7 ottobre 1985 non è stata
dimostrata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante
(cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), l'esistenza
di un nesso di causalità naturale, senza che si riveli peraltro necessario
procedere ad ulteriori provvedimenti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.
SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.
P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Volendo
verificare l'ipotesi secondo cui il danno presentato da __________ risalga ad
un epoca precedente il 1985, questa Corte constata che il dott. __________, nel
suo rapporto del 26 gennaio 2004 (VII), ha sostenuto che l'assicurato ha
riportato una frattura, probabilmente di tipo Maisonneuve, all'età di 18/20
anni, ossia nel 1964/1966, responsabile di un peggioramento direzionale di una
situazione patologica preesistente (predisposizione morfologica patologica).
A
prescindere dal fatto che questa tesi si fonda su dei semplici sospetti (cfr.
VII: "Ci sono invece forti sospetti di un trauma …") - ciò che non
può bastare a considerarla dimostrata con un sufficiente grado di
verosimiglianza - va osservato che l'assicurato medesimo ha costantemente
sostenuto che ad essere infortunata, allorquando aveva 18 anni, è stata la
caviglia sinistra (e non la destra).
lo ha fatto valere in occasione di un incontro con un ispettore
dell'__________, avvenuto in data 6 dicembre 2002:
"
(…)
All'epoca giocava a calcio. Nei boys del
__________ durante una partita a __________ ho subito per la prima volta una
lesione alle caviglie. Secondo me deve trattarsi della caviglia sinistra. Ero
destro nel colpire ma ricordo che ero stato preso in mezzo da due avversari e
di sicuro mi hanno preso il piede di appoggio, appunto quello sinistro.
(…).
Discrepanza con il rapporto del dott.
__________ nel caso __________? Erano già passati
20 anni non ero sicuro. Non so per quale motivo abbia dichiarato la caviglia
destra. Sarà stata una riflessione del momento. Non è che sia stata fatta una
discussione in dettaglio.
(…).
Continuavo con il gioco del calcio. Avevo
iniziato a fasciare la caviglia prima di ogni allenamento o partita. Però da
quel fatto la caviglia sinistra era parecchio instabile. Diverse distorsioni
durante le partite oppure su terreno sconnesso.
Mai un dottore. Mi curavo da solo. In pochi
giorni ritornavo come prima.
La caviglia si girava sempre all'interno." (doc. _)
Lo ha
ancora ribadito in sede di ricorso 19 dicembre 2003:
"
(…).
L'assicurato non ha mai riscontrato di avere
subito un grave incidente in giovane età (18 anni), come si legge nella
sentenza al considerando N. 3.
L'unico incidente che avrebbe potuto causare una
frattura è quello del 7 ottobre 1985 e dove la caviglia era stata ingessata.
(…).
Addirittura si arriva a sostenere che
l'assicurato avrebbe avuto un danno preesistente, subentrato quando aveva 18
anni.
Di questa circostanza non vi è nessuna prova, né
nessuna parvenza negli atti di causa.
Incredibile come si possa arrivare ad una simile
conclusione. (…)" (I)
Il PD
dott. __________, sempre nella sua certificazione del 26 gennaio 2004, ha anche
affermato che non può essere nemmeno escluso che la frattura dell'arto
inferiore destro sia stata provocata da molteplici traumi tipo distorsione
(cfr. VII).
Ora,
dalle tavole processuali si evince che, oltre a quelli occorsigli nel 1964,
1985 e 2002, __________ non è stato in grado di documentare alcun altro evento
specifico che avrebbe interessato gli arti inferiori.
È vero
che, in occasione dell'audizione del 6 dicembre 2002, egli ha dichiarato di non
poter negare, citiamo: "… di aver avuto qualche distorsione anche a destra
prima del 1985. Giocando a calcio o spostandomi sui cantieri. Mai però
da dover consultare un medico, rispettivamente perché non volevo andare da un
medico. La prima volta concreta nel 1985. Ricordo il fatto del 7 ottobre.
(…)" (cfr. doc. _).
Ciò è
tuttavia irrilevante, nella misura in cui l'assicurato non è stato in grado di
ricordare alcun avvenimento specifico che abbia presentato le
caratteristiche di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF (cfr., in questo
senso, RDAT 1998, p. 327; STCA del 28 settembre 2001 nella causa N.-P., inc. n.
__________ e del 13 gennaio 1999 nella causa S. Assicurazioni SA/I., inc. n.
__________).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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