AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.86
Data decisione, Autorità:
23.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.86
mm/tf
Lugano
23 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 2 ottobre 2003 emanata
da
Cassa malati __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
giugno 2002, __________ - dipendente della ditta __________ e, perciò,
assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la Cassa malati __________ - è
inciampato in un tappeto ed ha riportato una distorsione al polso destro.
Il caso è
stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
Il
sinistro non ha comportato incapacità lavorativa.
La cura
medica è stata dichiarata chiusa a far tempo dal 5 agosto 2002 (cfr. doc. _).
1.2. Nel corso
del mese di marzo 2003, il medico curante dell'assicurato, dott. __________, ha
disposto una visita specialistica presso il dott. __________ in ragione della
persistenza di dolori all'estremità superiore destra infortunata (cfr. doc. _).
La
consultazione ha avuto luogo in data 21 marzo 2003 (cfr. doc. _).
1.3. Con
decisione formale del 20 maggio 2003, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio
obbligo a prestazioni a far tempo dal 5 agosto 2002, difettando, da tale data,
una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.
doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente da __________ (cfr. doc. _), la Cassa
malati __________, in data 2 ottobre 2003, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso dell'11 dicembre 2003, __________, patrocinato da
__________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata,
argomentando:
"
1.
La Cassa __________ non contesta la nozione di
infortunio relativamente all'episodio del 17.06.2002.
(…).
I certificati delle sedute fisioterapiche
dimostrano che non vi è mai stata interruzione delle cure per le conseguenze
dovute all'infortunio.
(…).
In data 3 aprile 2003, 13 maggio 2003 e 5 giugno
2003, il dott. __________ ha confermato il protrarsi dell'infortunio. Ribadiamo
in particolare il passo della lettera del 5 giugno che così recita:
"Per quanto concerne la vostra presa di
posizione devo correggere quanto segue:
Come certificato in data 09.10.2002 la cura
sembrava chiusa il 05.08.2002, questo dal lato amministrativo. Devo però
correggere questo perché il paziente soffriva ancora di disturbi al polso che
necessitavano di fisioterapia regolare e di un nuovo consulto dal Dr.
__________ dal 21 marzo in poi. Vi avevo già scritto quanto sopra nella mia
lettera del 3 aprile 2003."
(…).
In data 26 maggio 2003 il dott. __________ ha
confermato il protrarsi delle conseguenze causate dall'infortunio.
(…).
In data 9 ottobre 2003 il dott. __________ ha
certificato le cause del trauma, legandolo all'infortunio.
(…)"
(I).
1.5. In risposta,
la Cassa malati __________ ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI
1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a
tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in
cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1
consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR
2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03,
consid. 1.1).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto
luogo nel mese di giugno 2002 e oggetto della presente vertenza è l'estinzione
o meno del diritto a prestazioni a partire dal 5 agosto 2002, non tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA in vigore dal 1°
gennaio 2003, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
2.4. L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed
adeguato.
2.4.1. In caso d'infortunio,
il nesso di causalità naturale è da considerarsi dato qualora si possa
ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella
presente fattispecie, oggetto della lite è la questione a sapere se la Cassa
malati __________ era legittimata a porre termine alle proprie prestazioni a
decorrere dal 5 agosto 2002 ritenendo estinta la causalità naturale.
Più
concretamente, occorre valutare se il carpe bossu presente a livello delle
articolazioni carpo-metacarpali II e III della mano destra - patologia
diagnosticata dal dott. __________ in occasione della consultazione del 21
marzo 2003 (cfr. doc. _) - costituisca o meno una naturale conseguenza dell'evento
traumatico del 17 giugno 2002.
Si tratta
quindi di una questione di natura meramente medica che, dapprima,
l'amministrazione e, successivamente, il giudice delle assicurazioni sociali
devono decidere sulla base di attestazioni mediche specialistiche.
Ora,
dalla decisione su opposizione del 2 ottobre 2003 emerge che l'assicuratore
LAINF convenuto avrebbe negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente
alla diagnosticata patologia del polso destro, da un canto, riferendosi a non
meglio precisati "studi medici realizzati in questa materia", secondo
i quali, citiamo: "… un carpe bossu è generalmente un difetto congenito e
solo raramente d'origine accidentale. Si tratta di una gobba ossea che è
d'origine osteoartritica, cioè degenerativa. Solo un sradicamento osseo può
provocare un carpe bossu" (doc. _, p. 3) e, d'altro canto, affidandosi al
parere del proprio medico fiduciario, il quale avrebbe confermato che si tratta
di un fenomeno morboso e non di una lesione traumatica (cfr. doc. _, p. 3).
Il TCA
constata innanzitutto che, per quanto riguarda l'accenno alla dottrina medica,
la __________ non ha neppure precisato la fonte degli studi a cui essa si
sarebbe riferita.
D'altra
parte, dagli atti di causa non risulta che essa abbia effettivamente chiesto al
proprio medico di fiducia di pronunciarsi in merito all'eziologia
dell'affezione di cui soffre __________. Infatti, nessuna certificazione medica
figura fra la documentazione che l'assicuratore LAINF convenuto ha versato agli
atti di causa.
Occorre
pertanto concludere che la Cassa malati __________ non ha posto in atto tutto
quanto era necessario per delucidare compiutamente
la fattispecie, e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 47 cpv. 1 LAINF
(cfr., al riguardo, A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 261s.).
2.6. Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all’assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all’assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza
é stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993, p. 560.
L’autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
é compito dell’assicuratore accertare d’ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata é - secondo l’autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza (art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF) - costi che,
invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l’argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all’assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d’altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l’assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti. La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l’incarto rinviato
alla Cassa malati __________, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica ad
uno specialista in chirurgia della mano di sua fiducia, la natura, traumatica
oppure morbosa, dei disturbi accusati da __________ all'estremità superiore
destra.
Successivamente,
l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale.
2.7. La decisione
impugnata della __________ va comunque annullata anche per un'altra ragione.
In una
sentenza del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01, il TFA ha accertato una
violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., per il
fatto che l'assicuratore infortuni in questione aveva fatto capo, per decidere,
unicamente a generiche considerazioni espresse dal proprio medico di fiducia e
ad un parere comunicatogli telefonicamente da un secondo sanitario.
Nel caso
di specie, una violazione del diritto di essere sentito deve essere ammessa a
maggior ragione, se si considerava fatto che non esiste neppure la prova che l'assicuratore
LAINF abbia effettivamente richiesto un parere al proprio medico fiduciario.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata é annullata e l’incarto é rinviato alla
Cassa malati __________ affinché proceda ad un complemento di istruttoria ai
sensi dei considerandi e renda una nuova decisione formale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
malati __________ verserà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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