AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.82
Data decisione, Autorità:
26.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.82
mm
Lugano
26 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - in data 30 agosto
2000, , all'epoca alle dipendenze dell' a beneficio di un
contratto di lavoro di durata determinata (1 aprile-31 ottobre 2000), è
inciampata in uno zaino di un turista ed è caduta a terra, riportando la frattura
della testa del radio sinistro;
- la
__________ ha riconosciuto la propria responsabilità riguardo a questo sinistro
ed ha corrisposto le prestazioni assicurative.
L'assicurata
ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 25 settembre 2000;
- in data
21 novembre 2000, il medico curante dell'assicurata - che, nel frattempo, era
entrata alle dipendenze della __________ - ha annunciato alla __________ una
ricaduta dell'infortunio dell'agosto 2000, con inabilità lavorativa totale a contare
dal 17 novembre 2000, ricaduta finalmente assunta dall'assicuratore LAINF.
Indennità
giornaliere, corrispondenti ad un'incapacità del 100%, sono state versate sino
al 31 dicembre 2000;
- l'assicurata
ha presentato una nuova inabilità lavorativa completa a far tempo dal 27
febbraio 2002, allorquando essa controllava la disoccupazione, a causa di
disturbi localizzati all'arto superiore sinistro.
Dagli
accertamenti esperiti dalla __________ è emerso che, nel frattempo (per la
precisione, il 10 febbraio 2001), __________ era rimasta vittima di un nuovo
evento di carattere infortunistico che ha interessato sempre il braccio
sinistro.
Perciò la
__________ - dopo avere riconosciuto, in un primo tempo, il proprio obbligo a
prestazioni - ha sospeso il versamento delle indennità giornaliere (a decorrere
dal 1° settembre 2001) ed ha invitato l'__________, in qualità di assicuratore
contro gli infortuni dei disoccupati, ad assumere il caso in forza dell'art.
100 cpv. 2 OAINF;
-
da parte
sua, l'Istituto assicuratore si è rifiutato di intervenire, poiché, da un lato,
il 10 febbraio 2001, l'assicurata non sarebbe rimasta vittima di un infortunio
ai sensi di legge e, dall'altro, farebbe comunque difetto un nesso di causalità
naturale;
-
con
scritto del 21 ottobre 2003, il __________ in rappresentanza dell'assicurata ha
sollecitato l'emanazione di una decisione formale da parte della __________;
-
il 24
ottobre 2003, la __________ ha invitato l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) a decidere in merito al conflitto di competenze che la oppone
all'__________, e ciò in base all'art. 78 a LAINF;
-
con
ricorso per denegata giustizia (erroneamente denominato "petizione")
del 28 novembre 2003, , sempre patrocinata dall', ha chiesto
che l'assicuratore LAINF venga obbligato ad emettere una decisione formale
"… circa i diritti in materia di prestaziopni assicurative per infortunio
per i postumi dei traumi del 30 agosto e 10 febbraio 2001" (cfr. I);
-
con
risposta di causa del 5 gennaio 2004, la __________ ha postulato che
l'impugnativa venga respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono (cfr. V);
considerato che, - la presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98);
- secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA - legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003 - il ricorso
può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 106 cpv. 2 vLAINF, il quale prevedeva che il
ricorso può pure essere interposto se l'assicuratore, malgrado la richiesta
dell'interessato, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione;
- secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c);
-
nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB
1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
-
il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA
e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della
procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
-
dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale);
-
in una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (cfr.
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:
Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo
1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo
del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per
aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67);
-
il TFA ha stabilito, in
una sentenza pubblicata in SVR 2001
UV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106
cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo:
il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso
di questa procedura;
-
nel caso
di specie, l'assicurata sostiene di essere stata vittima di una ritardata
giustizia, per il fatto che l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe oltremodo
tardato nell'emanare la propria decisione formale circa i suoi diritti in
materia di prestazioni (cfr. I, p. 2 in fine);
-
dalle
tavole processuali emerge che __________ ha chiesto - per la prima volta - alla
__________ di emanare una decisione formale con lo scritto del 21 ottobre 2003
(cfr. doc. _);
-
in data
24 ottobre 2003, la __________ - ritenendo che quella che la oppone
all'__________ configura una contestazione pecuniaria tra assicuratori ai sensi
dell'art. 78a LAINF (cfr., a questo proposito, la sentenza pubblicata in RAMI
2003 U 472, p. 38ss. e la STCA del 7 gennaio 2004 nella causa __________ c/
__________, inc. n. __________) - ha sottoposto la fattispecie per decisione
all'UFAS (cfr. doc. _);
-
in simili
circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali
precedentemente evocati, il TCA ritiene che l'assicuratore infortuni convenuto
non si è reso colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di __________;
-
a titolo
di anticipo, la __________ ha comunque corrisposto all'assicurata, durante il
periodo 1° novembre 2002-31 ottobre 2003, indennità giornaliere corrispondenti
ad una inabilità lavorativa del 50%;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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