AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.76
Data decisione, Autorità:
07.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.76
mm/sc
Lugano
7 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2003
di
contro
la decisione del 12 agosto 2003 emanata
da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso: __________
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
agosto 1993, __________ - alle dipendenze del Ristorante __________ in qualità
di ausiliario di cucina e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni
presso la __________ - è rimasto vittima di una distorsione al ginocchio
destro, riportando la rottura completa del legamento crociato anteriore e la
lesione parziale del legamento collaterale mediale.
Nel mese
di novembre 1993, __________ è stato sottoposto ad un intervento artroscopico
di plastica legamentare.
La
__________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Il 14 giugno
2001, __________ - passato, nel frattempo, alle dipendenze della ditta __________
in qualità di addetto all'imballaggio e, perciò, assicurato contro gli
infortuni presso l'__________ - ha subito una nuova distorsione al ginocchio
destro.
In
occasione dell'esame artroscopico del 22 giugno 2001, il dott. __________ gli
ha diagnosticato una rottura completa del corno anteriore del menisco interno,
una importante sinovite, nonché una condropatia rotulea di II°/III° grado.
Il caso è
stato assunto dall'__________.
L'assicurato
ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 10 dicembre 2001
(cfr. doc. _ ).
1.3. Nel corso
del mese di gennaio 2002, l'assicurato ha presentato una riacutizzazione dei
disturbi al ginocchio destro, accompagnata da inabilità lavorativa parziale e
dalla necessità di sottoporsi a delle ulteriori cure mediche.
1.4. Con
decisione formale dell'8 ottobre 2002, l'Istituto assicuratore ha negato, con
effetto immediato, la propria responsabilità relativamente ai disturbi
localizzati al ginocchio destro, ritenuti ormai essere una naturale conseguenza
dell'evento traumatico del 31 agosto 1993, assicurato presso la __________
(cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. ), l'_________, in
data 12 agosto 2003, ha ribadito che i disturbi ancora accusati da __________
al ginocchio destro sono, citiamo: "… molto probabilmente dovuti ai
problemi della plastica legamentare insufficiente del crociato anteriore",
donde l'intervenuta estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio
del 14 giugno 2001 (cfr. doc. _).
1.5. Con ricorso
del 17 novembre 2003, la __________ ha chiesto, in via principale, la
trasmissione della causa all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, in
via subordinata, l'assegnazione di un congruo termine per motivare il ricorso nel
merito (cfr. I, p. 2), argomentando:
"
(…).
In considerazione della giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni contenuta nella sentenza del 24
settembre 2002 in re UFAS c. Nazionale/Basilese (U 187/02) si rileva che il
ricorso ai sensi dell'art. 106 LAINF non è il rimedio giuridico appropriato al
presente caso. In effetti, giusta la citata giurisprudenza, un
assicuratore-infortuni non può adire le stesse vie legali degli assicurati per
impugnare la decisione con la quale un altro assicuratore-infortuni stabilisce
di non essere soggetto nella fattispecie all'obbligo di fornire prestazioni, di
cui sarebbe competente il primo assicuratore. Se così fosse, la mancanza di
competenza come semplice elemento di motivazione del rifiuto di fornire le prestazioni
alla persona infortunata assurgerebbe, per l'assicuratore-infortuni ritenuto
competente, a contenuto vincolante ed impugnabile di una decisione, ovvero di
un atto amministrativo sovrano, il che sarebbe inammissibile (DTFA 127 180
cons. 4a).
Quando, in relazione ad un sinistro, sia
controverso quale assicuratore sia tenuto a fornire prestazioni conformemente
alla LAINF, ma non l'esistenza e l'estensione dell'obbligo, il conflitto di
competenza negativo deve per principio essere risolto applicando la procedura
prevista dagli art. 78 e 78a LAINF. Si potrà adire al tribunale cantonale delle
assicurazioni secondo l'art. 106 LAINF solo nel caso in cui un
assicuratore-infortuni neghi, dapprima in una decisione e in seguito in una
decisione su opposizione, di essere soggetto nella fattispecie all'obbligo di
fornire le prestazioni alla persona infortunata in quanto competente e la
persona interessata ricorra contro queste decisioni.
Il 1. gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000. L'art. 30 LPGA regola la questione della trasmissione delle
domande, richieste ed altri documenti da parte dell'assicuratore che non si
reputa competente a quello competente e sostituisce l'art. 78 LAINF (abrogato
dal n. 12 dell'all. alla LF 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto alle
assicurazioni sociali). Gli articoli 27-62 LPGA costituiscono delle
disposizioni di tipo formale [cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 820, paragr. g)] e sono
applicabili sin dall'entrata in vigore della legge. La giurisprudenza poc'anzi
menzionata si riferisce ad un caso d'applicazione dell'art. 78 LAINF. Tuttavia,
non vi è ragione di ritenere che detta giurisprudenza non possa continuare a
fare stato anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e segnatamente dell'art.
30 LPGA. Pertanto, la ricorrente postula l'applicazione dei principi
giurisprudenziali di cui sopra alla presente fattispecie.
Nella concreta evenienza, la parte convenuta non
era autorizzata, tramite decisione LAINF, a rimandare l'assicurato alla
ricorrente per l'erogazione delle prestazioni assicurative a partire dall'8
ottobre 2002. La __________ si sarebbe dovuta limitare a mettere fine al
versamento delle proprie prestazioni assicurative senza chiamare in causa un
precedente assicuratore-infortuni o avrebbe semmai potuto trasmettere il caso
alla __________ invitandola ad esaminare un suo eventuale obbligo d'intervento.
La procedura d'opposizione non era peraltro la via legale indicata per dirimere
il conflitto di competenza negativa fra i due istituti assicuratori. La
ricorrente ha tuttavia promosso la procedura d'opposizione a titolo
essenzialmente precauzionale, per evitare che la decisione emanata dalla
convenuta in data 8 ottobre 2002 crescesse in giudicato.
Con il presente ricorso si chiede che la causa
segua le vie legali che s'addicono al tipo di conflitto che la caratterizza e
venga pertanto trasmessa all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La
ricorrente tiene a precisare di non aver adito direttamene l'UFAS,
essenzialmente, per preservare tutti i suoi diritti e, segnatamente, onde
evitare che la decisione su opposizione del 12 agosto 2003 e la decisione
dell'8 ottobre 2002 crescano in giudicato.
Nel caso in cui codesto Tribunale non dovesse
sposare la tesi della ricorrente per quanto attiene ai rimedi giuridici
applicabili tra due assicuratori-infortuni, la ricorrente chiede che le venga
assegnato un termine adeguato per la motivazione del suo ricorso dal punto di vista
materiale." (I)
1.6. Chiamato a
prendere posizione riguardo alla pretesa incompetenza del TCA, l'__________, in
data 2 dicembre 2003, ha sostenuto quanto segue:
"
(…).
L'__________ non ha nulla in contrario se questo
Tribunale volesse dichiarare il ricorso irricevibile e rinviare la __________
all'UFAS. A mente dell'__________ una trasmissione degli atti da parte del
Tribunale non entra in considerazione visto che la __________ non si è espressa
nel merito.
L'__________ ci tiene ancora a sottolineare che,
in procedura di opposizione, la __________ non ha mosso obiezione alcuna in
merito al procedimento adottato dall'Agenzia di __________ per cui, per
economia di procedura e alfine di tutelare gli interessi dell'assicurato,
l'Istituto è entrato nel merito delle obiezioni fatte valere, limitandosi però
a confermare l'estinzione del nesso causale con la lesione assunta ex art. 9
cpv. 2 OAINF, senza più indicare a chi competeva prendere a carico gli
ulteriori disturbi lamentati dall'assicurato.
A mente dell'__________ il "ricorso"
risulterebbe in ogni caso fuori termine in quanto visto che, a mente della
giurisprudenza, nei casi in cui il termine è stabilito per mesi, esso si
calcola secondo il calendario, scadente lo stesso giorno in cui la decisione
impugnata è pervenuta al destinatario (DTF 103 V 159). Applicando tale
giurisprudenza, tenuto conto che la __________ ha dichiarato di avere ritirato
la decisione il 14.8.2003 il termine viene a scadere il 14.11.2003 e non il
17.11.2003.
L'__________, con riferimento a quanto già
sottoposto al giudizio di alcuni altri Tribunali cantonali dopo l'entrata in
vigore della LPGA, chiede che questo Tribunale abbia a pronunciarsi in merito
alla tempestività del ricorso e meglio, più precisamente, in merito al fatto di
sapere se i termini di ricorso per le decisioni su opposizione rilasciate
dall'1.1.2003 sono (ancora) sospesi dalle ferie.
Giusta l'art. 106 LAINF, in deroga all'art. 60
LPGA, per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il
termine di ricorso è di tre mesi. A mente dell'__________ la deroga di cui
all'art. 106 LAINF non concerne solo il primo capoverso dell'articolo 60 LPGA
bensì anche il secondo capoverso per cui le ferie di cui all'art. 38 cpv. 4
LPGA - a differenza di quanto enunciato nel ricorso - non sono applicabili per
le procedure in materia di assicurazione contro gli infortuni. Tale modo di
procedere viene sistematicamente seguito dal TCA-Ginevra.
L'__________ ritiene poi che le ferie previste
dal diritto cantonale non trovano più applicazione dall'entrata in vigore della
LPGA. La LPGA ha voluto semplificare e unificare la procedura. Lo scopo viene
raggiunto unicamente se in tutti i Cantoni vigono gli stessi termini e se non
ci si trova più confrontati con dei termini, per la stessa procedura, in mesi e
in giorni con le conseguenti note difficoltà di calcolo." (III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Il TCA è
preliminarmente tenuto ad esaminare la ricevibilità del ricorso presentato
dalla __________.
2.3. L'art. 78
vLAINF - disposizione legale abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio
2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) - recitava che l'assicuratore che si ritenesse incompetente deve
trasmettere senza indugio la causa a quello competente.
L'obbligo
di trasmissione imposto all'autorità amministrativa incompetente verso quella
competente, è stato ripreso all'art. 30 LPGA, giusta il quale tutti gli organi
esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,
le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la
data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.
Secondo
l'art. 78a LAINF, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali decide in
merito alle contestazioni pecuniarie tra assicuratori.
La
decisione dell'UFAS può essere impugnata davanti al Dipartimento federale
dell'Interno (cfr. RAMI 1998 U 312, p. 470), la cui decisione può essere, a sua
volta, oggetto di un ricorso di diritto amministrativo al TFA (art. 98 lett. b
OG in relazione con l'art. 128 OG).
In una
sentenza pubblicata in RAMI 2003 U 472, p. 38ss., l'Alta Corte ha precisato
quali sono i rimedi giuridici in caso di conflitti di competenza negativi tra
due assicuratori contro gli infortuni.
Secondo
il TFA, qualora, in relazione ad un determinato sinistro, sia controverso quale
assicuratore é tenuto a fornire le prestazioni legali, e non, l'esistenza e
l'estensione dell'obbligo prestativo, il conflitto negativo di competenze va
risolto applicando la procedura di cui agli artt. 78 e 78a LAINF.
Il TCA
potrà essere adito in virtù dell'art. 106 LAINF, soltanto nel caso in cui un
assicuratore contro gli infortuni neghi, dapprima con una decisione formale e,
successivamente, con una decisione su opposizione, il suo obbligo a prestazioni
nei confronti della persona assicurata in ragione di un preteso difetto di
competenza e la persona interessata ricorra contro queste decisioni:
"
2.3 Aus dem Vorstehenden ergibt sich: Ist in Bezug
auf ein bestimmtes Schadensereignis die Person
des nach UVG leistungspflichtigen Versicherers umstritten, nicht hingegen
grundsätzlich Bestehen und Umfang der Leistungspflicht, ist der negative
Kompetenzkonflikt grundsätzlich auf dem Rechtsweg gemäss Art. 78 und 78a UVG zu
lösen. Das kantonale Versicherungsgericht gemäss Art. 106 UVG kommt nur zum
Zuge, wenn ein in Betracht fallender Unfallversicherer seine Leistungspflicht
gegenüber der verunfallten Person wegen der seiner Ansicht nach fehlenden
Zuständigkeit mit Verfügung und Einspracheentscheid verneint und der Betroffene
dagegen Beschwerde erhoben hat. Im Sinne des Vorstehenden ist die Aussage in
BGE 125 V 327 Erw. 1b zu verstehen, Art. 78a UVG schliesse es nicht aus, dass der
Unfallversicherer gegenüber dem Ansprecher seine Leistungspflicht mit Verfügung
und Einspracheentscheid ablehnt und dies mit der seiner Auffassung nach
fehlenden Zuständigkeit begründet. Ob in einem solchem Fall das kantonale
Versicherungsgericht die Wahl hat, den oder die anderen ebenfalls in Frage
kommenden Unfallversicherer zum Verfahren beizuladen oder, wie hier, den am
Recht stehenden Unfallversicherer zu verpflichten, gemäss Art. 78 und 78a UVG
vorzugehen, kann im Übrigen offen bleiben. Es genügt festzustellen, dass die
Verweisung auf diesen Rechtsweg solange keine formelle Rechtsverweigerung und
noch weniger einen Nichtigkeitsgrund darstellt, als nicht alle für ein
bestimmtes Schadensereignis als Leistungspflichtige nach UVG in Frage kommenden
Unfallversicherer ihre Leistungspflicht gegenüber der verunfallten Person mit
derselben Begründung der fehlenden Zuständigkeit mit Verfügung und
Einspracheentscheid verneint haben. So präsentierte sich beispielsweise die
prozessuale Rechtslage in RKUV 2002 Nr. U 469 S. 522. Beizufügen bleibt, dass
dort, wo ein Unfallversicherer Leistungen im Zusammenhang mit einem Unfall
schon erbracht hat und diese in einem späteren Zeitpunkt mit der Begründung der
fehlenden Zuständigkeit von einem anderen Unfallversicherer zurückfordert, im
Bestreitungsfalle einzig der Rechtsweg nach Art. 78 und 78a UVG offen steht.
Mangels Passivlegitimation der versicherten Person fällt der Weg über das
kantonale Versicherungsgericht ausser Betracht (vgl. BGE 127 V 176,
insbesondere 179 f. Erw. 3b). Gemäss den vom Bundesamt eingereichten
«Empfehlungen zur Anwendung von UVG und UVV» der AD HOC-Kommission Schaden UVG
vom 2. Dezember 1996 erbringt im Übrigen bei Kompetenzstreitigkeiten unter
Unfallversicherern derjenige Versicherer, bei dem der Schadenfall zuerst
angemeldet wurde, unter voller Wahrung seiner Rückforderungsrechte
Vorleistungen und überweist die Akten im Sinne von Art. 78 UVG dem zuständigen
Versicherer."
(RAMI
succitata, consid. 2.3.).
2.4. Nella
concreta evenienza, con la decisione formale dell'8 ottobre 2002, l'__________
aveva negato, con effetto immediato, di essere tenuto a fornire ulteriori
prestazioni in relazione ai disturbi accusati da __________ al ginocchio
destro, ritenuti essere una naturale conseguenza dell'infortunio occorsogli il
31 agosto 1993, assicurato presso la __________ (cfr. doc. _).
Questa
posizione è stata ribadita nell'impugnata decisione su opposizione del 12
agosto 2003, in cui l'Istituto assicuratore convenuto ha sottolineato che, a
giudizio dei propri medici fiduciari, i disturbi al ginocchio destro andavano
molto probabilmente ricondotti ai problemi della plastica legamentare
insufficiente del crociato anteriore e, pertanto, in ultima analisi, all'evento
infortunistico assicurato dalla __________ (cfr. doc. _).
Controversa
è dunque la questione a sapere quale assicuratore LAINF, fra l'__________ e la
__________, è obbligato a corrispondere le proprie prestazioni in relazione ai
disturbi accusati dall'assicurato a decorrere dall'8 ottobre 2002.
Per
contro, non è oggetto di contestazione l'esistenza medesima dell'obbligo a
prestazioni, né la sua estensione.
Conformemente
ai dettami giurisprudenziali qui sopra ricordati (cfr. consid. 2.3), la
decisione su opposizione 12 agosto 2003 dell'__________ deve essere dichiarata
nulla, per il motivo che un assicuratore contro gli infortuni non è un organo
che detiene un potere decisionale nei riguardi di un altro assicuratore (cfr.
RAMI 2003 U 472, p. 38 consid. 3; DTF 127 V 180 consid. 4a e giurisprudenza ivi
menzionata).
Al
proposito, va ricordato che la nullità di un atto amministrativo può essere
accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad
applicare il diritto (cfr., ad esempio, DTF 127 II 48 e riferimenti).
Il
ricorso presentato dalla __________ va pertanto ritenuto irricevibile, facendo
difetto l'oggetto dell'impugnativa.
La causa
deve essere trasmessa all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali affinché
prenda una decisione ai sensi dell'art. 78a LAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
del 17 novembre 2003 é irricevibile, vista la nullità della decisione del 12 agosto 2003.
2.- La causa è
trasmessa all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali affinché prenda una
decisione ai sensi dell'art. 78a LAINF.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Terzi implicati
_ _, Via
Balestra 34B, 6600 Locarno
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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