AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.69
Data decisione, Autorità:
02.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.69
rs/sc
Lugano
2 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2003
di
contro
la decisione del 23 luglio 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 16 maggio
2003 la ditta __________ - Impresa di costruzioni generali - di __________ ha
annunciato all'__________ che l'11 maggio 2003 il suo dipendente, __________,
era rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto a
__________ (I). Più precisamente, mentre l'assicurato stava viaggiando in
direzione di __________ (I) in sella alla sua moto, un'auto proveniente da un
parcheggio laterale è uscita improvvisamente sulla strada andando a collidere
contro il motociclo dell'assicurato (cfr. doc. _).
A causa
di tale incidente __________ ha riportato delle policontusioni (cfr. doc. _).
Al
riguardo l'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Accertata la
dinamica dell'incidente, con decisione formale del 12 giugno 2003 - confermata
con decisione su opposizione del 23 luglio 2003 (cfr. doc. ) - l'_________ ha
comunicato all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state
ridotte del 10% per negligenza grave (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 20 ottobre 2003 l'assicurato ha postulato l'annullamento
dell'impugnata decisione su opposizione e il versamento del 10% delle indennità
che non gli è stato corrisposto, osservando:
"
(…)
Il giorno 11 maggio del 2003 verso le ore 17.15,
in località di __________ esco da Via __________ per immettermi sulla S.S.
__________ che attraversa la città di __________ e prosegue per la __________.
La S.S. __________ è una strada a forte traffico
perché l'unica che collega la Svizzera con le nostre valli.
Tale strada è fortemente trafficata nel periodo
estivo, quando la zona di __________ e le valli circostanti sono visitate da
molti turisti stranieri.
Pochi metri dopo che mi sono immesso sulla statale
__________ (ca. 20), sono andato a collidere contro un'automobile guidata da un
automobilista tedesco che nel frattempo usciva dal posteggio senza darmi la
precedenza.
Come si vede dallo schizzo del verbale di
polizia, io esco da via __________ (si tratta della via più commerciale di
__________) e ho dovuto fare una svolta di 90° gradi per immettermi sulla
direzione di marcia dove intendevo andare. Appena dopo la svolta, vi è un
passaggio pedonale e dunque occorre dare precedenza ai pedoni.
Ne deriva quindi che la mia velocità di marcia
non poteva in alcun modo essere eccessiva poiché l'impatto con l'autovettura è
avvenuto a ca. 20 metri dalla svolta di via __________ da cui provengo con
partenza da fermo (la moto era posteggiata proprio all'incrocio con via
__________). Dallo schizzo del verbale, che è una riproduzione reale della
situazione planimetrica, si vede come i posteggi dall'inizio di via __________,
a quello dove era posteggiata l'autovettura, sono soltanto 3.
L'impatto con l'autovettura è avvenuto a 3.70 m.
dalla delimitazione del marciapiede e dunque quasi a ridosso della linea bianca
che demarca la carreggiata in un senso rispettivamente nell'altro.
La __________ ritiene che vi sia una mia
negligenza grave nell'aver provocato quest'incidente per l'eccessiva velocità
ma questa considerazione è fortemente contestata poiché la negligenza grave è
stata commessa dal conducente dell'automobile che si è immesso in strada senza
darmi la precedenza. Osservo che se l'automobilista avesse rispettato le regole
della circolazione stradale, rispettivamente avesse dato la precedenza come suo
obbligo, tale incidente non sarebbe affatto successo.
Del resto il conducente ha pure ricevuto una
multa per infrazione stradale commessa, mentre per quanto mi riguarda non ho
ricevuto nessun provvedimento disciplinare: nè una multa per l'eventuale
eccessiva velocità, né il ritiro di patente segno evidente che non è affatto
dimostrabile una mia colpa.
La valutazione sull'eccessiva velocità sono
soltanto delle considerazioni che si basano sullo spazio di frenata e sui danni
dalla moto stessa.
Per quanto riguarda la velocità, data la corta
distanza tra la partenza da fermo e il luogo dell'impatto, è tecnicamente
impossibile raggiungere una velocità eccessiva. E probabilmente raggiungibile
una velocità sostenuta soltanto se il mezzo viene portato al limite delle sue
capacità cosa che non è possibile nella normale circolazione stradale e poi in
un centro abitato.
Per quanto mi riguarda sono un appassionato e
proprietario di moto da quasi quarant'anni e quindi non mi considero un cultore
della velocità ma bensì coltivo invece la filosofia della moto a cui non
appartiene il gesto della velocità.
La seconda considerazione che fa dire agli agenti
della polizia dell'eccessiva velocità, è basata sui danni riportati alla mia
motocicletta. In questo caso è opportuno osservare che anche una caduta da
fermo per le caratteristiche del mezzo, provoca dei danni e dunque possono
provocarsi anche dei danni importanti quando la velocità non è eccessiva.
Per le conseguenze dell'incidente sono tutelato
dall'avv. __________ di __________ ed in questo senso sono in attesa che mi
vengano corrisposti i danni per la riparazione della motocicletta, a ulteriore
comprova che non sono io la causa dell'incidente ma la manovra errata del
conducente dell'autoveicolo che non ha rispettato l'ordine di precedenza senza
la quale ribadisco che non ci sarebbe stato nessun incidente.
In conclusione osservo che sono stato assente per
inabilità lavorativa dall'11 maggio 2003 al 15 settembre 2003, ovvero per un
periodo di ca. 4 mesi (da agosto a settembre ho lavorato al 50%). La riduzione
che la __________ che mi ha applicato è del 10% e solo sull'indennità
giornaliera, per cui non si tratta di un indennizzo salariale eccessivo.
Tuttavia ritengo di dover contestare la decisione
__________ perché mi ha considerato responsabile di un incidente di cui non
sono la causa ma il cui fattore scatenante è stata l'infrazione commessa dal
conducente del veicolo A." (Doc. _)
1.4. Nella sua
risposta del 6 novembre 2003 l'__________ ha chiesto di respingere
integralmente il ricorso e ha rilevato:
"
(…)
- In
data 11 maggio 2003 __________, __________, mentre si trovava al volante della
propria motocicletta, è stato coinvolto in un incidente della circolazione
stradale e ha riportato diverse contusioni, soprattutto a livello del ginocchio
sinistro.
Con
decisione 12 giugno 2003 l'__________, richiamato l'art. 37 cpv. 2 LAINF, ha
ridotto (per il massimo due anni) l'indennità giornaliera del 10% perché
l'incidente è imputabile all'alta velocità tenuta dall'assicurato.
Avverso
la predetta decisione l'assicurato ha formulato tempestiva opposizione
presentandosi presso gli Uffici dell'__________ in data 11 luglio 2003.
L'opposizione
è stata decisa il 23 luglio 2003 con riconferma della precedente decisione di
riduzione delle prestazioni in contanti del 10%.
L'assicurato
si rivolge ora al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sostenendo che non
gli è imputabile alcuna velocità eccessiva e che la responsabilità
dell'incidente è da addossare all'automobilista contro il quale egli si è
schiantato.
- Il
solo tema della presente vertenza è la questione a sapere se a giusta ragione
l'__________ ha operato una riduzione delle prestazioni in contanti del 10% in
forza dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
La
decisione impugnata espone chiaramente i motivi per i quali l'__________ nel
caso concreto ritiene corretta la riduzione decisa, corrispondente del resto
alla riduzione minima possibile.
Al
fine di evitare ripetizioni si danno qui per integralmente riprodotti in
particolare i considerandi da 1 a 4 della decisione impugnata.
In
base agli atti ufficiali a disposizione e segnatamente al doc. _ l'__________
ritiene che l'assicurato sia incorso in una negligenza grave poiché viaggiava a
una velocità elevata, superiore ai 40 km/h vigenti nella zona.
D'altro
canto la pretesa concolpa dell'automobilista, a proposito del quale peraltro
non sussiste alcun atto ufficiale che comprovi che gli sia stata inflitta una
multa, con ogni evidenza e in ogni caso essa non appare sufficiente per
interrompere il nesso causale adeguato." (Doc. _)
1.5. Con scritto
del 25 febbraio 2004 l'insorgente ha trasmesso al TCA, per conoscenza, l'atto
di transazione del 10 dicembre 2003 con cui l'assicuratore dell'automobile che
ha colliso con la sua moto ha liquidato i danni da lui subiti, versandogli
l'importo di EUR. 3'750.-- (cfr. doc _).
1.6. I doc. _ e _
sono stati inviati all'avv. __________ per conoscenza (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica
degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 16 giugno 2003). Nel presente caso l'infortunio in
questione ha avuto luogo l'11 maggio 2003 e la decisione su opposizione
contestata è stata emanata il 23 luglio 2003.
Tornano
quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Giusta
l'art. 21 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato ha provocato o aggravato l’evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o
definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2
prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti
dell’assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l’evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto.
L'art. 37
cpv. 2 LAINF recita - in deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l’assicurato
ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere
accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali
sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione
non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato,
all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che,
alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3
sancisce, da parte sua, sempre in deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA, che le
prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi
particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo
senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se
l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di
congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli
muore dei postumi dell’infortunio, anche le prestazioni in contanti per i
superstiti possono essere ridotte, in deroga all’art. 21 cpv. 2 LPGA, al massimo
della metà.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza
degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a
coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni
assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 144s.).
2.4. Secondo la
giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF, colui che viola una o più regole elementari di prudenza che ogni persona
ragionevole, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, avrebbe
rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose prevedibili secondo
l'andamento naturale delle cose (cfr. RDAT II-1997 p. 228 consid. 2.5.; RDAT
II- 1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF 121 V 45 consid. 3b; DTF 97 V 210 consid. 2;
105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150
consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; STFA del 17 marzo 2003 nella causa CNA c/ P.,
U 31/02; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die
Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993,
p. 145).
Per
contro, la specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede nel fatto che
l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o
di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza
prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure
la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi
oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op.
cit., p. 170).
Se i
primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,
rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne
invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,
da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è
sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto
(cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224,
consid. 2c).
Se ne
deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex
specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato
per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova
applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento
punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è
contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2
LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
2.5. Nel campo
della circolazione stradale, perché vi sia negligenza grave ai sensi dell'art.
37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si sia reso colpevole di una
violazione grave delle regole della circolazione stradale (art. 90 cifra 2
LCStr).
Già l'inosservanza
di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione
del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura
di sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni
importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza
grave (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé et
commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992, p.
76).
La
nozione di negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è infatti più
ampia rispetto a quella sancita dall'art. 90 cifra 2 LCStr, la quale implica un
comportamento senza scrupoli e particolarmente contrario alle norme, ovvero una
colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 p. 281; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V
305 consid. 2b; STFA del 17 marzo 2003 nella causa CNA c/ P., U 31/02; A.
Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, ad art. 37
LAINF, p. 171).
Non
sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella
leggera.
Quest'ultima
può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza
scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali
comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente
colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 148).
2.6. Come visto a
titolo esemplificativo al considerando precedente, il fatto di non avere
allacciato la cintura di sicurezza costituisce di massima una colpa grave che
giustifica una riduzione delle prestazioni assicurative ai sensi dell'art.
37 cpv. 2 LAINF (cfr RAMI 1986 343ss consid 2):
" ...stellt
das Nichttragen der Sicherheitsgurten grundsätzlich eine grosse Fahrlässigkeit
dar, welche eine Kürzung der Versicherungsleistungen rechtfertigt, wenn
zwischen einem solchen Verschulden und dem Unfallereignis oder seine Folgen
eine adäquater Kausalzusammenhang besteht (DTF 109 V 151 Erw 1 mit
Hinweisen)..." (RAMI 1986 347, consid 2)
Il legame
fra il mancato uso di tali cinture e le lesioni va, di regola, ritenuto dato
senza che sia necessario procedere a valutazioni particolari dei singoli casi.
Infatti, secondo il TFA, convincenti esperienze scientifiche hanno provato il
nesso di causalità adeguata fra il mancato uso delle cinture di sicurezza e le
lesioni lamentate:
" ...Wie
das Eidgenössische Versicherungsgericht in BGE 109 V 150 unter Hinweis auf
einschlägige Untersuchungen ausgeführt hat, werden Autoinsassen durch richtig
angelegte Sicherheitsgurten wirksam geschützt, sei es dass Verletzungen
überhaupt vermieden werde, sei es dass die Verletzungen weniger schwer
ausfallen als beim Nichtragen der Gurten. Und zwar gilt dies praktisch für alle
Unfallsituationen, insbesondere aber für Frontalkollisionen, welche den
höchsten Traumatisierunsgrad aufweisen, sowie für Seitenkollisionen und
Überschläge. Aufgrund der wissenschaftlich gesicherten Erfahrungen mit
Sicherheitsgurten kann daher im Regelfall auch ohne aufwendige unfalltechnische
und unfallmedizinische Untersuchungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
davon ausgegangen werden, dass Sicherheitsgurten wirksam gewesen wären und dass
Verletzungen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht oder nicht im selben
Ausmass entstanden wären. Im diesem Sinne ist der adäquate Kausalzusammenhang
zwischen dem Nichttragen der Gurten und den erlittenen Unfallfolgen als gegeben
zu betrachten, soweit aufgrund besonderer Unfallumstände nicht das Gegenteil
angenommen werden muss (BGE 109 V 154)" (RAMI 1986 354)
Dunque,
il nesso causale adeguato fra l'omissione e le lesioni deve essere presunto e
tale presunzione può essere rovesciata soltanto "se circostanze
particolari attinenti all'infortunio portano a concludere in senso
contrario".
Nella
sentenza emanata il 19 agosto 1996 nella causa R., pubblicata in RDAT I-1997
pag. 242 seg., il TCA ha deciso, sulla base di quanto stabilito dal TFA, che il
fatto di non aver allacciato la cintura di sicurezza giustifica una riduzione
delle prestazioni. Infatti per ammettere il ruolo casualmente adeguato della
negligenza grave imputabile a un assicurato, è sufficiente poter ritenere che
l'allacciamento della cintura avrebbe diminuito la gravità delle lesioni.
2.7. Per quanto
concerne l'art. 37 cpv. 3 LAINF, la nostra Alta Corte ha stabilito che una
riduzione delle prestazioni si giustificava, ai sensi di tale disposto, nel
caso in cui un automobilista ha attraversato una linea di sicurezza e in
seguito ha colliso con due altri veicoli provenienti in senso inverso provocando
la morte di due persone. Il conducente, violando gravemente le norme della
circolazione stradale, ha in effetti commesso un delitto giusta l'art. 90 cifra
2 LCStr (cfr. DTF 119 V 241ss.).
Questo
Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K. - confermata dal
TFA con decisione del 13 gennaio 1994, pubblicata parzialmente in RDAT II-1994
p. 192-193 - ha concluso che l'art. 37 cpv. 3 LAINF trovava applicazione in un
caso in cui un'assicurata, alla guida di un autoveicolo in stato di ebrietà (1.77‰),
aveva perso il controllo dell'automobile ed era uscita di strada riportando
delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli
estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCStr e si configurava penalmente quale delitto ai
sensi dell'art. 9 CP.
Il nesso
causale fra la guida in simili condizioni e la sopravvenienza dell'infortunio
era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori
(estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto e che il grado di
alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo l'esperienza, a
causare la perdita di padronanza di un veicolo.
2.8. Nell'evenienza
concreta quanto accaduto verso le ore 17.00 dell'11 maggio 2003 è descritto nel
rapporto allestito il medesimo giorno da due agenti della Polizia stradale
italiana intervenuti sul luogo del sinistro.
Da questo
documento risulta quanto segue:
"
Il giorno 11.05.2003 verso le ore 17:15 il
conducente del veicolo "A" si immetteva nel flusso della circolazione
da un parcheggio sito al km 44+143 della S.S. __________ nel Comune di
__________, senza avvedersi che da tergo provenisse il veicolo "B"
che procedeva sulla predetta Statale con direzione di marcia __________.
Quest'ultimo vista la manovra del veicolo
"A" frenava tanto da imprimere 3 m di traccia sul manto stradale, ma
a nulla sono valsi i suoi sforzi, in quanto data l'elevata velocità
riscontrabile anche dagli ingenti danni riportati ai veicoli, collideva con la
sua parte anteriore centrale del motociclo contro la parte anteriore spigolare
sinistra del veicolo "A".
L'urto di elevata intensità si è concretizzato
sulla corsia di pertinenza del veicolo "B"." (Doc. _)
Al
riguardo va puntualizzato che il veicolo "A" corrisponde
all'automobile che ha colliso con la moto dell'assicurato, indicata quale
veicolo "B".
L'assicurato
ha, dal canto suo, dichiarato alla Polizia che:
"
in data odierna solo a bordo della mia moto
percorrevo la Via __________ nel Comune di __________ in direzione __________
ovvero __________. Quando mi trovavo poi nei pressi del km 44 + 150 un veicolo
repentinamente usciva dai parcheggi, alla mia destra, invadendo completamente
la mia corsia. Frenavo ma non riuscivo a evitare un urto. A seguito ho
riportato ferite e sono stato trasportato all'ospedale dall'autolettiga."
(Doc. _).
L'__________,
fondandosi su tale rapporto di Polizia, ha ridotto, ai sensi dell'art. 37 cpv.
2 LAINF, del 10% le indennità giornaliere spettanti all'insorgente, ritenendo,
vista l'elevata velocità che gli ha impedito di evitare la collisione con la
vettura che usciva dal parcheggio, che egli avesse commesso una negligenza
grave (cfr. doc. _).
L'insorgente
contesta che la sua velocità fosse eccessiva, dato che l'impatto è avvenuto a
circa 20 metri dalla svolta di Via __________ da dove proveniva con partenza da
fermo. Sarebbe pertanto impossibile, a mente dell'assicurato, data la corta
distanza tra la partenza e il luogo dell'impatto, che egli avesse raggiunto una
velocità elevata. Inoltre il ricorrente sostiene che la negligenza grave è
stata commessa dal conducente dell'automobile che si è immesso sulla strada
principale, uscendo dal parcheggio, senza dargli la precedenza. L'assicurato ha
pure asserito che all'automobilista sarebbe stata inflitta una multa per
l'infrazione stradale menzionata, mentre lo stesso non è stato oggetto di alcun
provvedimento disciplinare. Relativamente ai danni subiti dalla moto, egli ha
affermato che da questi non può essere dedotta la velocità eccessiva, in quanto
per le caratteristiche del mezzo anche una caduta da fermo provoca dei danni e
quindi anche una velocità non elevata può causare danni importanti (cfr.
consid.1.3. ;doc. _)
2.9. Come visto
al consid. 2.5., agisce con grave negligenza colui che non rispetta quelle
elementari regole di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato
nelle stesse circostanze per evitare il realizzarsi di un danno prevedibile
secondo l'andamento normale delle cose (DTF 109 V 151ss.; RAMI 1989 U 79, p.
368ss.).
Va, inoltre, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il
giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA
29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella
causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA
del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re
A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re
E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.
468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113
V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor
più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il
principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta
all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).
Il
TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella
causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che
conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed
una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione
fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.
Nel caso
di specie questa Corte non ravvede sufficienti e validi motivi per scostarsi
dalle constatazioni compiute dalla Polizia stradale italiana, la quale ha
ritenuto che l'assicurato circolava in sella alla sua moto __________, di
grossa cilindrata, ad elevata velocità. Per giungere a questa conclusione la
Polizia stradale italiana si è basata sul fatto che, nonostante il ricorrente
avesse frenato tanto da imprimere tre metri di traccia sul manto stradale,
l'urto è stato di notevole intensità. Ciò è stato dimostrato dagli ingenti
danni riportati ai veicoli (cfr. doc. _).
A mente
del TCA, gli elementi riscontrati dagli agenti di Polizia, ossia i segni della
frenata e i danni di considerevole entità ai veicoli, sono effettivamente atti
a rendere verosimile che la velocità a cui procedeva l'insorgente negli istanti
antecedenti lo scontro era eccessiva.
Quanto
fatto valere dall'assicurato in merito sia alla circostanza che la velocità alla
quale circolava non sarebbe stata elevata, in quanto l'impatto è avvenuto a
circa 20 metri dalla sua partenza, che al fatto che, in ogni caso, dai danni
provocati alla moto non può essere dedotta l'alta velocità, non è peraltro
stato minimamente sostanziato (cfr. consid. 1.3., 2.8.).
Inoltre
va evidenziato che trattandosi di una moto potente, essa poteva raggiungere in
pochi secondi una velocità elevata.
Pertanto,
anche ammettendo che l'urto ha avuto effettivamente luogo dopo 20 metri dalla
partenza del ricorrente - nell'opposizione ha indicato una distanza di 25/30
metri (cfr. doc. _) -, ciò non costituisce un indizio per concludere che la
velocità non fosse eccessiva.
Al
contrario, come appena esposto, le tracce di frenata e i danni ingenti riportati
dai veicoli inducono a ritenere che, indipendentemente dai pochi metri percorsi
prima dello scontro, il ricorrente stesse comunque guidando a una velocità non
adeguata alle circostanze.
Infatti è
vero che il limite di velocità massimo consentito sul tratto stradale in cui ha
avuto luogo l'incidente è di 40 km/h (cfr. foto all'incarto), tuttavia la
velocità va adattata alle condizioni del traffico.
Dal
rapporto di polizia si evince che l'11 maggio 2003 il tempo era sereno e che
verso le ore 17.00/17.30 il traffico era intenso (cfr. doc. _). Si trattava di
una domenica, per cui ai turisti, che in primavera già sono numerosi nei paesi
lacustri, si aggiungevano i residenti nella zona. L'assicurato, dunque, visti
anche i diversi incroci e i parcheggi situati in prossimità del luogo
dell'incidente, avrebbe dovuto attendersi una situazione di potenziale
pericolo.
L'adeguare
la velocità in simili circostanze è, di conseguenza, una regola che ogni
conducente normalmente ragionevole deve osservare.
Secondo
il grado della verosimiglianza preponderante il ricorrente non ha ossequiato
tale elementare regola di prudenza.
Pertanto
non può che essergli addebitata una negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2
LAINF.
Con ciò
può venire senz'altro riconosciuta l'esistenza di una relazione di causalità
fra il comportamento avuto dall'assicurato e la sopravvenienza dell'infortunio
(e quindi del danno alla salute).
Ininfluenti
ai fini della presente vertenza sono poi le ulteriori censure sollevate
dall'assicurato.
Per
quanto riguarda la pretesa concolpa dell'automobilista, che uscendo dal
parcheggio non ha dato la precedenza all'assicurato, va segnalato che essa, a
prescindere dal fatto che l'asserita multa che gli sarebbe stata inflitta non è
stata in alcun modo comprovata, non riveste un'intensità eccezionale tale da
interrompere il nesso di causalità adeguata tra il comportamento
dell'assicurato e il sinistro, visto che non si tratta di una colpa così grave.
Infatti
la concolpa di un terzo va presa in considerazione soltanto allorché sia così
eccezionalmente intensa da rendere non più adeguata la relazione di causalità
tra il comportamento di un assicurato e l'infortunio, ossia risulti di una
rilevanza tale da valere quale fattore atto a interrompere la causalità (cfr.
SVR 2003 UV Nr. 3; STFA del 20 febbraio 2002 nella causa K., U 186/01; SZS 1986
pag. 251; A. Rumo-Jumgo, op. cit., pag. 332; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, tesi di abilitazione, Friborgo 1999, pag. 131).
Relativamente
invece alla circostanza che all'automobilista sarebbe stata inflitta una multa,
mentre l'assicurato non è stato oggetto di nessun provvedimento disciplinare,
occorre ribadire che perché vi sia negligenza grave giusta l'art. 37 cpv. 2
LAINF è sufficiente l'inosservanza di una regola elementare o di diverse
disposizioni importanti della circolazione stradale (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre
va ricordato che secondo una costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento
dell'autorità penale, né per quel che concerne la determinazione delle
prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa
commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto di tale autorità
soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro
qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche
del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56; STFA
dell'8 ottobre 2003 nella causa C., H 33/03).)
A
quest'ultimo proposito giova anche sottolineare che, come esposto
precedentemente (cfr. consid. 2.9.), il giudice del diritto delle assicurazioni
sociali decide sulla base della probabilità preponderante, mentre nell'ambito
del diritto penale applica il principio della presunzione di innocenza.
Va
peraltro segnalato che anche l'autorità amministrativa deve dedurre il suo
libero convincimento sull'esistenza o meno di un fatto da prove certe,
assolute. Questa autorità può accettare che la prova venga fornita in via di
verosimiglianza o quale prova indiziaria solo eccezionalmente, quando una prova
completa sia particolarmente gravosa o non sia possibile. Questi principi
rispecchiano la prassi civilistica alla quale la procedura amministrativa
rinvia (cfr. RDAT II-1995 n. 16 consid. 3; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 pag. 89; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese, 2. ediz., Lugano 2000, N. 3-12 ad art. 90
CPC, pag. 280 segg.).
Il fatto
che l'assicurato non sia stato oggetto di un provvedimento disciplinare non è
dunque decisivo in questo contesto.
In queste
condizioni, la decisione dell'__________ di procedere ad una riduzione delle
prestazioni in contanti non è censurabile, precisato comunque che l'art. 37
cpv. 2 LAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999, limita la riduzione
delle indennità giornaliere ai primi due anni successivi all'infortunio.
2.10. Per quanto
attiene all'entità della riduzione, va ribadito che essa non può superare la
metà dell'importo delle prestazioni, se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,
doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero
diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2 LAINF).
Nel
decidere sulla riduzione delle prestazioni per negligenza grave, occorre tener
conto di tutte le particolarità del caso concreto: non soltanto, dunque, della
gravità della colpa commessa dall'assicurato, ma anche della sua situazione
economica e personale (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368, consid. 2c; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale
apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è legato alla
valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (DTF 105 V
217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va,
comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento
effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il
giudice non può, senza motivi importanti, sostituire il suo punto di vista a
quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 17 marzo 2003 nella causa CNA c/ P.,
U 31/02; STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; STFA del 22 maggio
2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d;
DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989
U 63, p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi
di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri
giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del
10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.;
RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V
315; Ghélew, Ritter, op. cit., p. 76; Rumo-Jungo, op. cit., ad art. 37 LAINF,
p. 174ss.).
In
concreto, il tasso applicato dall'amministrazione (10%) - che peraltro
costituisce la riduzione minima - non presta il fianco a critica alcuna.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
t
erzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster