AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.60
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.60
mm/tf
Lugano
9 febbraio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2003
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 26 maggio 2003 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
marzo 2000, l'impresa di costruzioni __________ ha informato l'__________ che
il proprio dipendente __________, il 17 marzo 2000, "mentre scendeva
dall'impalcatura, scivolava dalla scala e si agganciava al ponteggio ma finiva
con il ginocchio sinistro e la spalla destra addosso ai montanti
dell'impalcatura" (doc. _).
Stando al
certificato 29 marzo 2000 del dott. __________, l'assicurato ha riportato una
distorsione al ginocchio sinistro con sospetta lesione del menisco mediale e
del legamento crociato anteriore (cfr. doc. _).
L'artroscopia
eseguita il 3 aprile 2000 ha confermato la presenza di una lesione meniscale a
sinistra (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
La cura
medica è stata dichiarata chiusa a far tempo dal 14 giugno 2000, mentre
__________ è stato giudicato in grado di riprendere il proprio lavoro dal 15
giugno 2000 (cfr. doc. _ e _).
1.2. Nel corso
del mese di giugno 2002, il datore di lavoro di __________ ha annunciato
all'__________ una ricaduta dell'evento infortunistico del marzo 2000, facendo
accenno a dei disturbi alla spalla destra (cfr. doc. _).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale del 29 gennaio 2003, ha negato la propria responsabilità
relativamente alla problematica alla spalla destra, difettando un legame di
causalità naturale con l'evento infortunistico del 17 marzo 2000 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(doc. ), l'_________, in data 26 maggio 2003, ha ribadito il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 12 settembre 2003, __________, sempre patrocinato
dall'avv. __________, ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto ad una
rendita di invalidità intera, argomentando:
" La
presente fattispecie risulta estremamente complessa a motivo del sovrapporsi di
più problematiche.
In primo luogo, e non è un fattore di poco conto, si deve
osservare che il signor __________ ha parecchie difficoltà nel comprendere la
lingua italiana e nel farsi comprendere dai propri interlocutori in questa
lingua. Questo semplice dettaglio ha sin dall'inizio complicato i contatti tra
l'assicurato ed i medici curanti come pure tra l'assicurato e l'assicuratore.
Ha pure contribuito a creare una innegabile diffidenza reciproca.
Un secondo elemento che ha complicato il caso è il fatto che in un
primo tempo il signor __________, benché avesse esplicitamente menzionato
l'urto tra la spalla ed i montanti dell'impalcatura in occasione del primo
infortunio, non si è lamentato per i dolori risentiti alla spalla.
Neppure nella primavera del 2001, allorquando descrive i dolori
sopraggiunti alla spalla al proprio medico curante dottor __________, il
ricorrente menziona l'infortunio.
Sulla base di questi elementi la __________ ha ritenuto di poter
sbrigativamente chiudere il caso rifiutando con la decisione impugnata le
prestazioni assicurative per la spalla destra in quanto non direttamente
legate agli eventi infortunistici
Nella realtà dei fatti la serietà del ricorrente che
- ha voluto dapprima minimizzare i dolori alla spalla cercando di
riprendere al più presto l'attività lavorativa e
- in un secondo tempo si è sottoposto ad accertamenti più
approfonditi alla spalla senza preoccuparsi di sapere quale
assicurazione avrebbe dovuto assumere il caso
si ritorce contro di lui quasi fosse un simulante che, ex post,
ricostruisce eventi infortunistici con il solo scopo di
assicurarsi la
miglior rendita possibile.
Come se tutto quanto sopra esposto non bastasse ancora si osserva
che la pratica è ulteriormente complicata dal fatto che i due eventi
infortunistici succedutisi nel 2000 hanno provocato più lesioni che hanno tutte
conosciuto decorsi alquanto complicati. E così alla
decisione su opposizione che qui ci occupa è seguita una nuova decisione
formale della __________, decisione datata 30 luglio '03, contro la quale il
ricorrente ha pure interposto tempestiva opposizione.
(…).
Trovandosi confrontato con le prime incomprensioni il signor
__________ ha fatto di tutto per fugare i dubbi sorti nei suoi confronti. E'
importante sottolineare in questo contesto come il ricorrente abbia sempre
richiesto alla __________ una valutazione complessiva del suo caso. Anche con
la propria opposizione alla decisione del 30 aprile l'assicurato ha chiesto
innanzitutto "che si abbia a far capo ad un nuova valutazione medica
esterna allo scopo di fare
chiarezza sul suo caso".
La __________, dal canto suo, non ha mai ritenuto di dover dar
seguito a questa richiesta negando ai disturbi attualmente risentiti un nesso
causale adeguato con gli infortuni sopra menzionati senza disporre di alcun
valido argomento a questo riguardo che andasse oltre il fatto della mandata
tempestiva segnalazione dei dolori alla spalla.
La decisione della __________, che non è suffragata da alcun
elemento probatorio, risulta per contro contraddetta dal certificato medico
rilasciato dal dottor __________ il 15 luglio 2003 come pure dalla cartella
clinica del dottor __________ che in data 22 5 2003 rileva che la rottura della
cuffia "potrebbe anche quadrare con un avvenimento infortunistico".
Anche la preghiera esplicitamente formulata dal dottor __________
all'attenzione della __________ "di ancora rivalutare le sue
responsabilità nei confronti del paziente e ancora indagare sull'avvenimento
infortunistico" è rimasta senza alcun seguito. La __________ si permette
di considerare chiuso il caso sulla base dell'indicazione del dr. __________ nell'ambito
della sua visita di chiusura del 21 marzo 2003:
"Per quanto concerne la spalla destra, questo caso deve
essere annunciato alla Cassa malattia".
Vi è di più. Costatando l'insensibilità della __________ il
ricorrente, per il tramite dal sottoscritto legale, ha cercato di ottenere
valutazioni complessive sul caso rivolgendosi per maggiori chiarimenti ai
diversi medici che, per un motivo o per un altro, lo avevano in cura. L'esito
di queste richieste, come si evince dalla documentazione annessa, non può non
lasciare esterrefatti. In pratica nessun medico osa, è il caso di dirlo,
contraddire la __________!
Tra fine maggio ed inizio giugno sono stati interpellati i dottori
__________, __________ e __________. Le
risposte scritte prodotte agli atti sono eloquenti. Dal canto suo il dottor
__________ ha ribadito telefonicamente la propria posizione menzionata nella
cartella clinica già riportata più sopra.
(…).
Giusta l'articolo 10 LAINF
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi di un infortunio. Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato.
A norma dell'articolo 16 LAINF
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito di
infortunio o di malattia professionale ha pure diritto all'indennità giornaliera.
Da ultimo, secondo l'art. 18
LAINF l'assicurato che diventa invalido ha diritto ad una rendita.
Nel caso in esame si contesta
che la __________ abbia fatto tutto quanto necessario per garantire
all'assicurato la cura appropriata per i postumi degli infortuni subiti ed
esaminato con la necessaria attenzione l'eventuale esistenza dei presupposti
per riconoscere una rendita d'invalidità.
Certificati medici recenti
continuano ad attestare un'inabilità lavorativa completa per il ricorrente.
L'assicuratore LAINF è tenuto a fornire prestazioni se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed
adeguato.
La __________ ha escluso
l'esistenza di un simile rapporto di causalità in modo del tutto sbrigativo ed
ingiustificato. Pure senza alcuna valida motivazione ha negato all'assicurato
un approfondimento della sua problematica atta a stabilire l'esistenza o meno
del rapporto di causalità naturale ed adeguato, rapporto del resto indicato
come più che plausibile dal dottor __________.
II legame di causalità naturale
è da considerarsi dato qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Le sofferenze lamentate attualmente dal
ricorrente tanto alla mano quanto alla spalla trovano una chiara
legittimazione nelle notifiche d'infortunio agli atti. Nel caso in esame è
pure dato il requisito dell'adeguatezza e della causalità dal momento che,
sulla base degli accertamenti del dottor __________, si deve ritenere che il
nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di
verosimiglianza.
Si chiede in ogni caso l'assunzione in questa sede di un'approfondita
e completa perizia medico-specialistica che abbia a pronunciarsi chiaramente e
definitivamente il merito. La __________ ha infatti leso il proprio dovere di
accertamento puntuale del caso, nonché il diritto di essere sentito
dall'assicurato, allorquando si è limitata a giustificare la propria decisione
sulla base di indicazioni parziali, addirittura speculando sul fatto che il
signor __________ non ha indicato nel 2001 l'infortunio quale causa dei dolori
risentiti alla spalla.
Il tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
precisare che in materia di prestazioni dall'articolo 4 CF, rispettivamente 6
CEDU non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia
medica esterna (DTF 122 V 157).
L'amministrazione ed il giudice, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, possono fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Pur tuttavia l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove devono sottostare ad esigenze particolarmente severe
(DTF 122 V 157).
Nel caso in esame si contesta decisamente che la __________
disponga di simili atti. È pure di particolare importanza osservare che il
signor __________ non ha nemmeno richiesto un'analisi esterna del suo caso; si
è semplicemente limitato a richiedere un'analisi completa del suo caso,
analisi che non si soffermasse all'esame di questo o quell'aspetto specifico e
che in particolare si pronunciasse in modo chiaro sulla causalità naturale ed
adeguata tra i disturbi innegabilmente riscontrati ancor oggi e gli infortuni
subiti nel 2000. Si insiste pertanto in questa sede nella stessa richiesta. Va
da sè che alla luce della situazione venutasi a creare l'auspicata perizia
dovrà ora essere eseguita da un ente esterno alla __________.
(…).
Attualmente il signor __________ risulta ancora inabile al lavoro
in misura totale. Chiede pertanto di essere posto al beneficio di una rendita
d'invalidità intera; in base all'esito della perizia qui decisamente auspicata
si riserva sin d'ora la facoltà di modificare la propria richiesta limitandosi,
se del caso, alla richiesta di una rendita parziale o alla richiesta di
un'indennità giornaliera sino alla guarigione" (I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
IV).
in
diritto
Nello
stesso documento, sotto "parte del corpo lesa", rispettivamente,
sotto "natura della lesione", figura che l'assicurato ha riportato
una forte contusione al ginocchio sinistro.
Il 20
marzo 2000, il ricorrente ha consultato il proprio medico curante, dott.
__________, generalista, il quale ha posto la diagnosi di distorsione al
ginocchio sinistro con sospetta lesione del menisco mediale e del legamento
crociato anteriore (cfr. doc. ), diagnosi peraltro pure condivisa dal dott.
_________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della consultazione
del 29 marzo 2000 (cfr. doc.).
In data 3
aprile 2000, __________ è stato sottoposto ad una artroscopia diagnostica da
parte del dott. __________, che ha confermato la presenza di una lesione del
menisco mediale, trattata con una meniscectomia (cfr. doc. _).
L'11
maggio 2000 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott.
__________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha constatato la persistenza di
disturbi funzionali al ginocchio sinistro (cfr. doc. _).
Il medico
curante ha chiuso la cura medica a contare dal 14 giugno 2000 (cfr. doc. _) ed
ha dichiarato l'insorgente totalmente abile al lavoro a far tempo dal 15 giugno
2000 (cfr. doc. _).
In data
12 giugno 2002, la ditta __________ ha notificato all'__________ una ricaduta
dell'evento traumatico del marzo 2000 da ricondurre a disturbi alla spalla
destra (cfr. doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che __________, nel mese di giugno 2001, è stato
sottoposto ad una risonanza magnetica della spalla destra, accertamento che ha
messo in luce delle importanti alterazioni degenerative della cuffia dei
rotatori con sinovite, borsite e rottura transmurale della parte anteriore del
sovraspinato (referto allegato al doc. _).
In data
27 settembre 2001, inviato dal dott. __________, egli ha consultato il dott.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, al quale ha riferito di non
avere mai avuto un infortunio alla spalla destra e, d'altra parte, che i
disturbi a questo livello sarebbero insorti posteriormente all'operazione di
tunnel carpale a sinistra del 24 agosto 2001 (cfr. doc. _: "Dopo le
vacanze di quest'autunno si è fatto operare alla mano sinistra, probabilmente
per una sindrome tunnel carpale. A seguito avrebbe fatto male la spalla,
…" - la sottolineatura è del redattore).
Risulta
inoltre che, nel mese di ottobre 2001, è stata eseguita un'artro-risonanza magnetica,
la quale ha consentito di diagnosticare una rottura della cuffia dei rotatori
della spalla destra (cfr. doc. _).
Il 19
giugno 2002 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott.
__________, spec. FMH in medicina interna, il quale ha espresso le seguenti
considerazioni a proposito dei disturbi localizzati alla spalla destra:
"
(…)
Per quanto attiene alla spalla destra,
difficilmente esaminabile per mancanza di collaborazione da parte del paziente,
non vi sono elementi che permettano di giustificare un'inabilità (in tutti i
casi a scopo terapeutico!) a carico della __________. In effetti, in occasione
dell'evento infortunistico del 30.11.1992, venne coinvolta unicamente la spalla
sinistra.
La nozione di contusione della spalla destra in
occasione dell'evento infortunistico del 17.3.2000, cosi come affermato dal
paziente, non risulta né dal certificato medico iniziale del 23.9.2002 del dr.
__________, né dal rapporto di visita del dr. __________ del 29.3.2000, né
tanto meno da quello del dr. __________ del 11.5.2000. Il paziente stesso, nel
documento redatto il 6.4.2000, cioè oltre due settimane dall'evento in parola,
non fa riferimento alcuno a disturbi della spalla destra annoverando unicamente
quelli al ginocchio sinistro.
In presenza di un nesso causale quindi tutt'al
più possibile tra l'asserita contusione della spalla destra in occasione
dell'evento del 17.3.2000, i disturbi annunciati dal signor __________ alla
spalla destra, clinicamente peraltro non valutabili con precisione vista la
mancanza di partecipazione da parte del paziente, vanno primariamente
annunciati alla rispettiva Cassa Malattia"
(IV 2, p.
3).
L'insorgente
si è nuovamente recato presso il dott. __________ in data 28 giugno 2002.
Il
sanitario ha osservato, all'esame clinico, una mobilità della spalla destra
molto ridotta e, a quello radiologico, citiamo: "… un acromion tipo III
con irregolarità al tubercolo maggiore, artrosi AC e calcificazione della parte
craniale del legamento coraco-clavicolare. Lievi segni di demineralizzazione
della testa omerale" - doc. _).
Prima di
procedere all'emanazione della decisione formale del 29 gennaio 2003,
l'Istituto assicuratore ha ancora interpellato il dott. __________, il quale è
stato invitato a produrre copia della cartella clinica dell'assicurato (cfr.
doc. _).
Questa la
risposta fornita dal medico curante, dalla quale emerge, segnatamente, che
disturbi alla spalla destra sono stati fatti valere dal ricorrente - per la
prima volta - a distanza di più di un anno dall'evento traumatico assicurato
(maggio 2001):
"
Il summenzionato paziente si è presentato da me
per la prima volta nel 2000 a causa di una distorsione al ginocchio sx
(scendendo dalle scale scivola). Dopo dieci giorni vedendo che il suo stato non
migliorava l'ho inviato dal dott. __________ per la continuazione della cura
(allego copie).
Inabilità lavorativa:
100% dal 17.3.00 al 5.6.00
50% dal 5.6.00 al 14.6.00
Dal 18.9.00 è in cura per una frattura
multi-frammentaria della falange distale del pollice sx, per il quale si trova
in cura dal dott. __________.
Dal mese di maggio 2001, il paziente per la
prima volta accusa un dolore alla spalla dx con movimenti limitati, senza però
discutere per un infortunio. Viene quindi inviato
al dott. __________ per consulto ed ulteriori cure. Il paziente accusa sempre
di più dolori alla spalla dx (vedi rapporti allegati)"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Dopo
avere ricevuto la decisione su opposizione, __________ ha interrogato i propri
medici curanti a proposito dell'eziologia dei disturbi lamentati alla spalla
destra (cfr. doc. _).
Il dott.
__________ ha indicato che nella cartella clinica dell'assicurato non vi è
alcun accenno all'infortunio occorsogli il 17 marzo 2000, ma che la diagnosticata
lesione della cuffia rotatoria, citiamo: "… potrebbe anche quadrare con un
avvenimento infortunistico" (cfr. doc. _: "Paz. si ripresenta,
vorrebbe che il caso venisse assunto dalla __________. Porta un foglio e parla
di un incidente del 17.03.2000, nella mia cartella non avevo menzionato tale
infortunio. La situazione clinica è identica, è chiara la rottura della cuffia
dimensione di 1/1 cm che mi sembra che potrebbe anche quadrare con un
avvenimento infortunistico. Non si tratta di una rottura vecchia già ritirata
nei tendini e muscoli. Prego la __________ di ancora rivalutare le sue
responsabilità nei confronti del paz. e ancora indagare sull'avvenimento
infortunistico").
I dott.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e __________, spec. FMH in
chirurgia, si sono dichiarati impossibilitati a pronunciarsi in merito al danno
alla spalla destra, avendo avuto l'assicurato in loro cura per dei disturbi
localizzati altrove (cfr. doc. _ e _).
2.7. Con il
proprio ricorso, __________ ha sostanzialmente criticato l'operato
dell'__________, reo di avere negato l'esistenza di un nesso causale naturale
fra l'infortunio assicurato ed i disturbi alla spalla destra "… in modo
del tutto sbrigativo ed ingiustificato". D'altro canto, con specifico riferimento
a quanto certificato dal dott. __________ (cfr. doc. _), egli ritiene che
l'eziologia traumatica del danno alla spalla destra sia "… più che
plausibile …" (cfr. I).
Attentamente
vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA non ritiene di dover
dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione del
dott. __________ può validamente costituire da supporto probatorio al presente
giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti
istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere
medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalla valutazione enunciata
dallo specialista consultato dall'__________, se si considera che, per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Nonostante
quanto sostenuto da __________ in occasione della sua audizione del 22 luglio
2002 (cfr. doc. _: "Con il passare dei mesi ha avuto sempre più
disturbi alla spalla destra con mancanza di forza e difficoltà nella
motilità. Curato dal dott. __________. …" - la sottolineatura è del
redattore), va ritenuto - soprattutto alla luce di quanto attestato dal suo
medico curante (cfr. doc. _: "Dal mese di maggio 2001, il paziente per
la prima volta accusa un dolore alla spalla destra dx con movimenti
limitati, …" - la sottolineatura é del redattore) - che egli ha iniziato a
lamentare dei disturbi alla spalla destra soltanto a contare dal mese di maggio
2001.
Ora,
tenuto conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la
manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova
del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;
STFA del 15 ottobre 2003 nella causa P., U 154/03, consid. 2.3 e del 30
novembre 2000 nella causa M., U 298/99), il TCA ritiene che un intervallo
"libero" superiore ad un anno, faccia
apparire assai poco plausibile l'esistenza di una relazione di causalità
naturale fra l'evento infortunistico del 17 marzo 2000 ed i disturbi alla
spalla destra.
In questo
contesto, occorre pure considerare che durante il periodo giugno 2000-giugno
2001, l'insorgente è comunque stato in grado di svolgere regolarmente un'attività
gravosa per gli arti superiori, qual è quella di muratore (cfr. scritto
12.6.2002 della ditta __________, accluso al doc. _: "Desidereremmo farvi
notare che durante due anni e quasi tre mesi il signor __________ non ci ha mai
detto di aver male alla spalla nemmeno quando si è fatto curare a suo tempo il
solo ginocchio (20.3.2000-14.6.2000)").
Quanto
certificato dal dott. __________ in data 22 maggio 2003 (cfr. doc. _), non può
essere di soccorso al ricorrente.
Lo
specialista si è infatti espresso in termini di mera possibilità ("… è
chiara la rottura della cuffia dimensione di 1/1 cm che mi sembra potrebbe
anche quadrare con un avvenimento infortunistico"), ciò che non è
sufficiente per ammettere l'esistenza di un nesso di causalità naturale (cfr.
la giurisprudenza citata al consid. 2.4.).
Analoga
conclusione si impone per quanto concerne il certificato medico 15 luglio 2003
del dott. __________ (cfr. doc. _), il quale ha sì attestato una totale
inabilità lavorativa dal 17 marzo 2000 per (pare di capire) la problematica
alla spalla destra, dimenticando tuttavia di avere lui stesso dichiarato, in
altra sede, l'assicurato abile al lavoro a decorrere dal 15 giugno 2000 (cfr.
doc. _).
Posto
come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesta dalla giurisprudenza federale, un legame causale con l'infortunio
assicurato, non può neppure essere riconosciuta la responsabilità
dell'__________ per i disturbi alla spalla destra annunciati nel mese di giugno
del 2001.
2.8. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I, p. 7).
2.8.1. Come già
indicato al consid. 2.1., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA
(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess,
Zurigo 2003, N. 8 ad art. 82, p. 820).
2.8.2. Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze
lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002.
L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., N. 86 ad art. 61,
p. 626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono
invariate rispetto al vecchio diritto (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa
X., U 114/03, consid. 2.1) e sono le seguenti:
a) il richiedente deve
trovarsi nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge
cantonale sul patrocinio e sull’assistenza giudiziaria [Lag], entrata in vigore
il 26 luglio 2002).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.
479 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più
mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia
(STFA non pubbl. succitata p. 3).
In
una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta
di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La
sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del
processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e
non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. __________).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b)
l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato (cfr.,
anche, art. 14 cpv. 2 Lag).
Il
TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella
misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte
oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF
119 Ia 265/6).
c)
il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole (cfr.,
anche, art. 14 cpv. 1 Lag).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui
si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.1 ad
art. 157 p. 491).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D).
2.9.3. In concreto,
a prescindere dal quesito a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel
bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'infondatezza del ricorso del 12
settembre 2003 risultava in effetti evidente.
Va
pertanto respinta la domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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