AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.55
Data decisione, Autorità:
05.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.55
rs/tf
Lugano
5 febbraio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 16 maggio 2003 emanata
da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
agosto 2001, a __________ - all'epoca alle dipendenze del Ristorante con
alloggio __________ in qualità di ausiliaria e perciò assicurata contro gli
infortuni presso la __________ -, sistemando una camera, è rimasto incastrato
il IV dito della mano destra fra due letti. A causa del sinistro l'assicurata
ha riportato una lesione del tendine estensore lungo di tale dito (cfr. doc.
_).
La
__________ ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Dalle tavole
processuali emerge che il caso dell'assicurata ha avuto un decorso
contraddistinto da complicazioni.
Con
decisione formale del 28 novembre 2002 l'assicuratore LAINF - sentito il parere
del proprio medico di fiducia - ha dichiarato che __________ dal 1° maggio 2002
non presenta più un'inabilità lavorativa in relazione all'infortunio del 30
agosto 2001, facendo difetto, a partire da tale data, una relazione di casualità
naturale con l'evento traumatico menzionato (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ (__________) per conto
dell'assicurata (cfr. doc. _), la __________, il 16 maggio 2003, ha ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 31 luglio 2003, l'assicurata, patrocinata dall'avv.
__________, ha formulato le richieste seguenti:
"
- Il ricorso viene integralmente accolto.
Di
conseguenza la decisione su opposizione 16 maggio 2003 della
__________,
viene annullata.
- La ricorrente verrà sottoposta a nuovo esame
medico onde
constatare
esattamente le origini dell'odierno suo stato di salute,
con
particolare riguardo all'infortunio inizialmente patito.
- Alla signora
__________ verrà corrisposta un'indennità
LAINF
anche dopo il 30 aprile 2002.
- Alla
ricorrente viene concesso il beneficio della più ampia
assistenza
giudiziaria, con l'ammissione al gratuito patrocinio da
parte
dell'avv. __________.
- Protestate
spese, tasse e ripetibili." (Doc. _)
Questi in
particolare gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie
pretese ricorsuali:
"
(…)
- Con
decisione 16 maggio 2003 la __________ ha respinto l'opposizione della ricorrente
interposta avverso la decisione 28 novembre 2002, con la quale confermava che
le problematiche sorte in quest'ultima dipendevano da motivi riconducibili a
malattia, e non ad infortunio come creduto in precedenza.
Si negava quindi il nesso causale fra
il primo evento, quello relativo all'incidente del 30 agosto 2001, e il
successivo insorgere del processo infiammatorio presente su entrambi gli arti
superiori.
La ricorrente ritiene la motivazione
addotta completamente erronea e non corrispondente alla realtà dei fatti.
Prove: docc.,
testi, perizia medica sull'attuale stato di salute
della signora __________, richiamo
dall'Ufficio invalidità del Canton Ticino dell'incarto invalidità, audizione
dei dott. __________, __________, __________, __________, e __________;
edizione delle cartelle cliniche dai precitati medici curanti.
Documentazione medico specialistico non completa
- Durante i
rilevamenti eseguiti dai vari medici, specialisti o meno, la ricorrente non è
stata sufficientemente esaminata.
Ella
non è quindi d'accordo col risultato del referto peritale del dott. med.
__________, dell'Istituto Universitario di reumatologia di
__________: chiede espressamente che venga effettuata un'altra perizia
medico-specialistica onde determinare l'esatto suo stato di salute.
Infatti l'ente assicurativo qui
convento assume che non vi sia alcun nesso di causalità con l'infortunio patito
dopo il 30 aprile 2002.
Tale tesi è erronea, poiché l'iniziale
infortunio ha prodotto nella ricorrente conseguenze che l'hanno portata a
soffrire prima della sindrome di Sudeck, ed in seguito di patologie
infiammatorie poliarticolari di tipo reumatologico.
Agli atti non sussiste alcun elemento
per perorare la causa dell'Assicurazione e il susseguirsi degli eventi mostra
senza ombra di dubbio che il fattore scatenante sia stato l'infortunio patito.
La citata sindrome di Sudeck può
essere conseguente a traumi o fratture, comparendo quale malattia secondaria ad
un evento scatenante.
L'evento scatenante è stato il noto
infortunio, curato male e degenerato a tal punto da divenire malattia cronica.
Gli
atti medici relativi al periodo decorrente dall'infortunio fino ad oggi, stanno
a testimoniare le succitate risultanze.
Prove: come sopra.
- Non da ultimo nella specie, come detto sopra,
si impongono più puntuali ed approfonditi esami medici e specialistici, tali
da togliere ogni dubbio sulle cause dei disturbi e persistenti dolori patiti
dalla ricorrente.
Per
terminare, tutto ben considerato e ponderato, la decisione 16 maggio 2003 si
rileva essere completamente incongruente, sproporzionata ed inconseguente.
Infatti
nella stessa si tenta di camuffare l'evidenza, ossia la presenza di un chiaro e
lapalissiano nesso causale naturale ed adeguato fra l'infortunio avvenuto, con
correlata cura sbagliata, e la patologia successivamente manifestata.
A
motivo di ciò la società Assicuratrice deve coattivamente assumersi l'obbligo
di versare le indennità giornaliere alla ricorrente anche dopo il 30 aprile
2002 in virtù di precisi obblighi legali e statutari.
Prove: come sopra.
- Primo presupposto dell'erogazione di
prestazioni da parte di questa Società d'assicurazioni è l'esistenza di un
nesso di causalità naturale tra l'infortunio e le sue conseguenze. Cause, nel
senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un
determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si sarebbe verificato in
altro modo o in altro tempo (DTF 112 V 32, consid. 1 a con i riferimenti
alla dottrina ivi richiamata). Perché si ammetta il nesso di causalità naturale
non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla
salute, è sufficiente che l'evento unitamente ad altri fattori abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale, su detta questione
amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali. AI riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (DTF 112 V 32).
Ma l'obbligo di prestare da parte di
questa Società d'assicurazioni presuppone inoltre l'esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra evento e danno. Un evento è da ritenere causa adeguata
di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto
come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea
generale propiziato dall'evento in questione (DTF 112 V 33, consid. 1 b
e le citazioni di giurisprudenza).
Prove: come sopra.
- Contrariamente
al tema di sapere se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale, l'adeguatezza è questione di diritto che non va
risolta secondo il principio della probabilità preponderante.
Nella sentenza pubblicata in DTF
112 V 30 il Tribunale federale delle assicurazioni ha riesaminato la
nozione di causalità adeguata (pag. 35 segg. consid. 3b e c). Per costante
precedente giurisprudenza un evento infortunistico era stato ritenuto idoneo a
determinare un certo effetto se riferito a persona normale e sana. Accogliendo
le critiche mosse al riguardo da Maurer (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
pag. 409), nella predetta sentenza questa Corte ha di contro argomentato che la
LAINF non assicura solo le persone fisicamente sane, ma anche quelle altrimenti
predisposte e quindi meno capaci di superare gli esiti di un infortunio.
A tal fine da direttiva per
l'accertamento dell'adeguatezza del nesso causale può servire la seguente
formula: più prevale la personalità pretraumatica dell'assicurato facendo
passare l'infortunio e le circostanze concomitanti in seconda linea, meno si
potrà riconoscere l'adeguatezza del nesso
causale; mentre se d'altra parte dal predetto confronto risulta che
l'infortunio nel contesto complessivo non è relegato all'irrilevanza,
difficilmente l'adeguatezza potrà essere negata (DTF 113 V 307, consid.
3e).
A
fronte della succitata giurisprudenza appare evidente l'obbligo di assunzione
sia dei costi che delle indennità per perdita di guadagno di questa Società
d'assicurazioni.
Dal
profilo medico si rileva inoltre necessario accertare più approfonditamente la
fattispecie per mezzo di convenienti esami radiologici.
Prove: come sopra.
- L'istante chiede pure di venire posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria più completa, con il gratuito patrocinio
del presente legale, e ciò a fronte della sua disagevole e grave situazione
finanziaria.
A
tal uopo si produce l'usuale certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria (doc. _), con correlata lettera 8 maggio 2003 di rilascio di
preavviso favorevole da parte del Municipio di ____________ (doc. _).
A
comprova della bontà della decisione municipale, si producono pure gli estratti
relativi alle esecuzioni in corso e ACB (doc. _).
Inoltre
la presente procedura presenta probabilità di esito favorevole, per cui nulla
osta a tale concessione."
(Doc. _)
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato l'integrale reiezione del ricorso, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. _).
1.5. Con scritto
dell'11 settembre 2003, il patrocinatore dell'insorgente ha comunicato che la
sua cliente non ha altri mezzi di prova da presentare, oltre a quelli già
richiamati nel ricorso, ossia l'allestimento di una perizia medica sul suo
stato attuale di salute e sulle cause della malattia e infortunio patiti, il
richiamo dall'Ufficio AI della documentazione inerente alla stessa, l'audizione
dei dott. __________, __________, __________, __________ e __________, nonché
l'edizione delle sue cartelle cliniche allestite dai precitati medici curanti
(cfr. doc. _).
1.6. Il doc. _ è
stato trasmesso per conoscenza alla __________ (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se i disturbi accusati
dall'assicurata alle estremità superiori si trovavano ancora in una relazione
di casualità naturale e adeguata con l'infortunio del 30 agosto 2001 al momento
in cui la __________ ha deciso di chiudere il caso, il 1° maggio 2002.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360
consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto
si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni
sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto che l'infortunio in questione ha avuto
luogo il 30 agosto 2001 e oggetto della presente lite sono i disturbi ancora
lamentati dall'assicurata il 1° maggio 2002, non tornano applicabili le
disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003,
eventualmente pertinenti, bensì le norme della LAINF valide fino al 31 dicembre
2002 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03).
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro
continuazione
non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla
continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento
sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.4. Nondimeno è
utile ricordare che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da
parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale.
Su detta
questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della
probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità
- applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in
materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV
Nr. 50 pag. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio
2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U
162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA
del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re
A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993
pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid.
3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.
63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Il diritto a
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In concreto,
risulta dagli atti di causa che, il 30 agosto 2001, all'assicurata, riordinando
una camera del Ristorante con alloggio __________, è rimasto incastrato fra due
letti il IV dito della mano destra (cfr. doc. _).
Il
medesimo giorno essa ha consultato il Dr. med. __________ a, FMH in medicina
generale, il quale ha diagnosticato una lesione del tendine estensore di tale
dito e le ha prescritto di tenere l'anulare steccato per 6 settimane 24 ore su
24 e in seguito durante la notte (cfr. doc. _).
Il 19
ottobre 2001 l'assicurata è stata visitata dal Dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia della mano, presso il quale è stata inviata dal medico
generalista. Il Dr. med. __________, visto che la ricorrente non riusciva a
portare il tutore, ha proposto una fissazione interna, tramite artrodesi
temporanea con chiodo di Kirschner (cfr. doc. _).
L'intervento
è stato eseguito il 22 ottobre 2001 presso la Clinica __________ dal Dr. med.
__________, specialista FMH in chirurgia (cfr. doc. _).
Nel
Rapporto intermedio LAINF del 17 dicembre 2001 il Dr. med. __________ ha
indicato che dal 6 dicembre 2001 l'assicurata ha accusato un gonfiore al
mignolo e parzialmente all'anulare di origine non chiara e che egli non poteva
escludere trattarsi di distrofia (cfr. doc. _).
Il
referto radiologico del 14 dicembre 2001 ha pure evidenziato un ridotto tenore
minerale dell'osso, ma nessun segno di frattura o lesioni osteolitiche (cfr.
doc. _).
Il 10
gennaio 2002 il Dr. med. __________ ha asportato il chiodo di Kirschner e ha
rifatto all'assicurata una stecca da utilizzare nel periodo del riposo
notturno. Il medico ha inoltre constatato che le dita erano sempre gonfie, ma
che si presentavano meglio rispetto al mese di dicembre 2001 (cfr. doc. _).
Il Dr.
med. __________, nell'ulteriore Rapporto intermedio dell'8 febbraio 2002, ha
poi precisato che il decorso della lesione riportata dall'insorgente è stato
complicato e aggravato dal subentrare di una distrofia di Sudeck (cfr. doc. _).
Nel mese
di aprile 2002 il Dr. med. __________, visto il peggioramento dello stato di
salute dell'assicurata, la quale presentava un ulteriore rigonfiamento sia del
IV che del V dito, oltre che del III, e ritenendo che si fosse confrontati con
una riacutizzazione della complicanza di Sudeck sia clinica che radiologica con
una compressione dei tendini flessori, ha predisposto un consulto presso il Dr.
med. __________, specialista FMH in fisiatria e reumatologia (cfr. doc. _).
Il Dr.
med. __________, che ha visitato l'assicurata il 20 aprile 2002, ha
diagnosticato un processo infiammatorio poliarticolare delle parti distali
degli arti superiori e del tarso sinistro. Lo specialista ha tuttavia indicato
di non poter essere più preciso, poiché tutti gli accertamenti di laboratorio
effettuati, inclusi quelli sierologici e immunologici sono risultati normali.
La scintigrafia ossea ha dimostrato una positività delle tre fasi a livello
delle due mani e del tarso sinistro. Per avere una diagnosi più chiara egli ha
consigliato di far valutare il caso della paziente presso un centro
universitario (cfr. doc. _).
Nel
Rapporto intermedio LAINF del 16 maggio 2002 il Dr. med. __________ ha rilevato
che la situazione era sempre uguale con una impossibilità di uso delle dita della
mano destra e che, mentre clinicamente sembrava trattarsi di una distrofia,
radiologicamente non vi erano i segni degenerativi della struttura ossea (cfr.
doc. _).
Il 5
agosto 2002 la ricorrente è stata esaminata dal PD Dr. med. __________, Primario
del reparto di chirurgia ortopedica alle estremità superiori della __________ Klinik
di __________.
Nel
rapporto all'attenzione del Dr. med. __________, il PD Dr. med. __________ ha
diagnosticato un'artralgia generalizzata non chiara e una residua limitazione
di movimento della mano destra dopo distrofia di Sudeck seguente a un
intervento di artrodesi, avvenuto nel mese di ottobre 2001 a causa della
lesione del tendine estensore del IV dito della mano destra (cfr. doc. _).
Inoltre egli ha così valutato il caso:
"
(…)
Beurteilung und
Procedere:
(vidit et dixit Dr. med.
__________)
Bei Status nach
sudeckscher Dystrophie besteht nun eine Bewegungseinschränkung vor allem im
Faustschluss der rechten Hand. Hier sollte aus unserer Sicht sicherlich die Ergotherapie
weitergeführt werden. Bezüglich der restlichen schmerzhaften Gelenkssymptomatik
scheint wie durch die Szintigraphie bestätigt eine systemische Erkrankung vorzuliegen.
Wir schlagen eine genaue Abklärung an einer Rheumatologischen Poliklinik des
_________ vor. Bei einem Einverständnis bzgl. diesen Vorgehens bitten wir Dr.
__________ die entsprechende Anmeldung vorzunehmen." (Doc. _)
In data
15 ottobre 2002 la ricorrente è stata controllata dal Prof. Dr. med.
__________, direttore della clinica reumatolgica e fisiatrica dell'Ospedale
__________, presso il quale essa è stata inviata dal Dr. med. __________ (cfr.
doc. _).
Il Prof.
Dr. med. __________ ha affermato che lo stato clinico delle mani
dell'assicurata corrispondeva a una oligoartrite, la cui causa non era nota.
Egli ha
inoltre sottolineato che, visto che dal profilo radiologico e degli altri esami
esperiti appariva tutto normale, tale artrite doveva essere classificata come
non differenziata.
In
particolare il suddetto medico ha rilevato:
"
(…)
Beurteilung
Nach Verletzung des rechten
Zeigfingers mit anschliessender Strecksehnenoperation entwickelte sich ein
lokaler Sudeck. Etwa 1 Jahr später trat eine Schmerzhaftigkeit der beiden
Handgelenke, jetzt auch der rechten Schulter, sowie der rechten Finger rechtsbetont
auf. Der Fastschluss ist heute nur noch bedingt möglich, dies unter stärkeren
Schmerzen. Angeblich sind morgens die Hände sehr stark geschwollen, diffus, in
der Folge bildet sich die Schwellung jeweils wieder zurück.
Klinisch besteht eine starke Druckdolenz und Schmerzen bei Endphasenflexion im
Handgelenk. Bei pastösem Habitus ist eine eigentliche Schwellung jetzt nicht ausmachbar.
Jedoch weisen die Teste auf eine deutliche Schmerzhaftigkeit hin, welche mit
einer Oligoarthritis vereinbar sind (insbesondere auch in Zusammenhang mit der Szintigraphie
vom Mai 02).
Die Ursache der Arthritis ist
unbekannt, sie muss als undifferenziert mangels entsprechender Laborbefunde
eingestuft werden. Auch das Röntgenbild ist normal.
Vorschlag zum Prozedere
Injektion mit z.B. Kenacort
20 mg in beide Handgelenke. Dies sollte zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik
führen. Ev. Repetition sofern nötig, nach ca. 2 Monaten. Gleichzeitig NSAR
unterstützend. Eine eigentliche Basistherapie erachte ich gegenwärtig nicht als
indiziert. Eine neue Stellungnahme müsste nach Vornahme der o.g. Massnahmen
diskutiert werden. Die Ergotherapie würde ich wegen Effektlosigkeit nicht
weiterführen." (Doc. _)
La
__________ in seguito ha interpellato il proprio medico di fiducia, Dr. med.
__________, specialista in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, il
quale, fondandosi sull'intera documentazione medica, ha valutato le condizioni
di salute dell'assicurata come segue:
"
(…)
il caso inizia con una
lesione sottocutanea dell'estensore del IV raggio della mano destra trattata
inizialmente in maniera conservativa, poi cruentemente. Dopo la asportazione
dell'unico chiodo di Kirschner, subentrano dei gonfiori alle dita che vengono
interpretati nel quadro di una lagodistrofia di Sudeck (benché la clinica non
sia propriamente tipica per tale affezione). I disturbi si manifestano poco più
avanti anche alla mano sinistra e al tarso sinistro con una scintigrafia ossea
che depone chiaramente a favore di una affezione di natura reumatologica. Dopo
il largo ventaglio di approfondimenti, l'ultima valutazione esperita dal Prof.
__________ conferma trattarsi di quanto
indicato.
Si è attualmente
confrontati quindi con una patologia strettamente riconducibile a malattia e ne
deriva pertanto che un nesso di causalità preponderante fra una lesione del
tendine estensore del IV. raggio della mano destra e l'attuale sintomatologia
non sia più riconoscibile ritenuti i riscontri clinici, la scintigrafia ossea e
la diagnosi specialistica confermata a livello universitario.
Ulteriori prestazioni a
carico Lainf non sono più da riconoscere a decorrere dalla valutazione clinica
del Dott. __________ il quale, confortato dal riscontro scintigrafico, ha posto
la diagnosi reumatologica.
Con la fine di aprile 2002
si ritiene pertanto che le prestazioni Lainf siano da considerare esaurite a
fronte dei soli postumi infortunistici." (Doc. _)
L'Istituto
assicuratore convenuto, facendo proprie le conclusioni del Dr. med. __________,
ha negato il proprio obbligo prestativo a decorrere dal 1° maggio 2002,
difettando un nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico del 30
agosto 2001 (cfr. doc. _).
Giova,
infine, segnalare che la __________ dell'insorgente -, che in un primo tempo si
era cautelativamente opposta alla decisione formale della __________ (cfr. doc.
_), ha ritirato l'opposizione con scritto del 14 gennaio 2003, in cui ha
specificato che secondo il proprio servizio medico il caso dell'assicurata
consisteva in un'affezione a carico della loro cassa (cfr. doc. _).
2.7. Nei casi in
cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato. Infatti qualora non sia stata individuata, dal profilo
medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni
sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una
relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr.,
in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4;
del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001
nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9
gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n.
35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22
febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella
causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich
der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach
derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt
insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la
sottolineatura è del redattore).
Per
negare il nesso di causalità naturale tra un infortunio e i disturbi lamentati
da un assicurato non è dunque necessario che sia diagnosticata quale causa dei
problemi di salute una patologia totalmente estranea a un evento traumatico,
come un processo degenerativo (cfr. STFA del 19 luglio 2001 nella causa E., U
126/00).
Nella
presente fattispecie, questa Corte constata come gli specialisti che hanno
avuto modo di interessarsi al caso dell'assicurata non siano riusciti a
sufficientemente oggettivare un reperto organico - in ogni caso, di natura
traumatica - suscettibile di correlare con i disturbi da lei soggettivamente
lamentati.
Al
proposito basti citare il rapporto del 16 maggio 2002 del Dr. med. __________
il quale ha rilevato una sostanziale discrepanza fra la situazione clinica
esistente a livello della mano destra, che sembrava indicare una distrofia, e i
referti radiologici dai quali non emergevano segni degenerativi della struttura
ossea (cfr. doc. _).
In tale
senso risulta essere anche la certificazione del 23 maggio 2002 del Dr. med.
__________, in cui ha indicato di non poter essere più preciso nella sua
diagnosi di processo infiammatorio poliarticolare delle parti distali degli
arti superiori e del tarso sinistro, in quanto tutti gli esami di laboratorio
effettuati erano risultati normali (cfr. doc. _).
Il PD Dr.
med. __________, il 5 agosto 2002, ha poi rilevato che in quel momento,
relativamente alla distrofia di Sudeck, esisteva una limitazione di movimento
soprattutto nel fare il pugno della mano destra e che riguardo alla restante
sintomatologia dolorosa delle articolazioni pareva sussistere, anche alla luce
della scintigrafia, una malattia sistemica che doveva però essere indagata da
una clinica reumatologica di un ospedale universitario (cfr. doc. _).
Occorre,
infine, evidenziare che dalla relazione del Prof. Dr. med. __________ del 15
ottobre 2002 si evince che la causa dello stato clinico - oligoartrite - delle
mani dell'assicurata non era nota e che doveva essere definita come non
differenziata, dato che tutti gli accertamenti effettuati si erano rivelati
normali (cfr. doc. _).
Pertanto,
come appena visto, la decisione non potrà che essere sfavorevole all'insorgente.
Deve qui
valere, insomma, il principio secondo cui: "Wo die Medizin nicht mehr
Weiteres weiss, kann sich nicht das Recht an ihre Stelle setzen" (cfr. U.
Meyer-Blaser, op. cit., p. 106).
Con il
proprio ricorso, l'assicurata ritiene di non essere stata sufficientemente
esaminata (cfr. consid. 1.3., doc. _).
Questa
Corte rileva che ciò non corrisponde al vero.
Infatti
la ricorrente è stata inviata dal Dr. med. __________ presso diversi medici, la cui specializzazione è di particolare
interesse per l'esame dei disturbi lamentati dalla stessa, e meglio dal Dr.
med. __________, reumatologo, dal PD Dr. med. __________ Primario del reparto
di chirurgia ortopedica alle estremità inferiori della __________ Klinik di
__________ e dal Prof. Dr. med. __________ direttore della clinica
reumatologica e fisiatrica dell'Ospedale __________, proprio al fine di cercare
di spiegare dal profilo eziologico i dolori risentiti dall'assicurata. Risulta
inoltre dai relativi rapporti che l'insorgente è stata visitata in modo
completo e approfondito.
Il caso
dell'assicurata è dunque stato vagliato esaurientemente da eminenti medici,
attivi anche a livello universitario, per cui la censura sollevata
dall'insorgente risulta essere priva di fondamento.
Alla luce
di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene quindi di potere condividere
l'opinione espressa dal medico fiduciario della __________, Dr. med. __________
(cfr. doc. _), il quale, basandosi sui riscontri clinici, la scintigrafia ossea
e la diagnosi specialistica confermata a livello universitario, ha asserito che
un nesso di causalità naturale preponderante fra la lesione del tendine
estensore del IV dito della mano destra e la sintomatologia accusata
dall'assicurata non è più riconoscibile (cfr. doc. _).
Tale
valutazione appare, in effetti, come la logica risultanza di una valutazione
globale della documentazione medica presente all'inserto, che risulta peraltro
essere univoca.
Pertanto,
in casu, non si rivela necessario procedere a ulteriori atti istruttori
(perizia giudiziaria medico-specialistica; richiamo dall'UAI della
documentazione inerente all'assicurata, audizione dei Dr. med. __________,
__________, __________, __________, __________; edizione delle cartelle
cliniche dell'assicurata).
A quest'ultimo
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA del 31
gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H
411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa
R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28
giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13
maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Va da sé
che, facendo difetto un nesso di causalità naturale con l'infortunio del 30
agosto 2001, diviene superfluo procedere ad un esame dell'adeguatezza (cfr. U.
Meyer-Blaser, op. cit., p. 105 in fine).
2.8. Giova,
inoltre, nel caso concreto ribadire che la giurisprudenza del TFA ha stabilito
che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo
alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s.
consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
In effetti la regola
"post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo)
non ha valenza scientifica.
2.9. In esito ai
considerandi che precedono, occorre concludere che - tenuto conto dei soli
postumi residuali dell'infortunio assicurato - a ragione la __________ ha
dichiarato l'assicurata non più inabile al lavoro, e quindi ha posto termine al
suo obbligo prestativo, a contare dal 1° maggio 2002 (cfr. doc. _).
2.10. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto nell'atto
ricorsuale (cfr. consid. 1.3.; doc. _).
Come già
indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli
infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Come
esposto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), secondo la dottrina e la
giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA, relative a principi già
previsti precedentemente all'entrata in vigore della LPGA dal diritto federale
- tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA) - sono immediatamente
applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25
consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23
ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I
238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8
pag. 820).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
"
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Pertanto
la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
Il TCA,
chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella fattispecie non sia soddisfatto
il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I
446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17
ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e
E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119
Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
di specie, a prescindere dal quesito di sapere se l'insorgente si trovi
effettivamente nel bisogno, alla luce della LAINF, della dottrina e della
giurisprudenza federale pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito
internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), la presente vertenza
appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al
momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito
favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Infatti,
come visto, dall'abbondante e qualificata documentazione medica presente
all'inserto (cfr. consid. 2.6.) risulta in modo indubbio l'assenza di reperti
organici di natura traumatica collegabili con i disturbi lamentati dalla
ricorrente e conseguentemente l'impossibilità di riconoscere, almeno con grado
di probabilità preponderante (cfr. consid. 2.4.), un nesso di causalità
naturale con l'infortunio del 30 agosto 2001.
Inoltre i
copiosi e specialistici atti medici non lasciano spazio al potere di
apprezzamento del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:
STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002
nella causa C., 35.2002.32).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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