AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.38
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.38
mm
Lugano
1 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2003 di
rappr. da: ___________
contro
la decisione del 13 marzo 2003 emanata da
rappr. da: ____________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
giugno 1999, __________ - titolare, unitamente a sua moglie, di una scuola di
__________ con sede a __________ ed assicurato facoltativamente contro gli
infortuni presso la __________ - è caduto a terra mentre stava spostando la
propria motocicletta da un lato all'altro della strada ed ha riportato la
frattura comminuta del piatto tibiale a sinistra.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, per tenere conto dei postumi residuali dell'infortunio
assicurato, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 15 novembre 2001,
ha riconosciuto a __________ una rendita di invalidità del 25% a far tempo dal
1° novembre 2001, nonché un'indennità per menomazione all'integrità del 20%
(cfr. doc. _).
1.3. In data 13
dicembre 2001, l'avv. __________, in rappresentanza dell'assicurato, ha
comunicato alla ___________ di opporsi alla decisione formale del 15 novembre
2001 ed ha peraltro chiesto di essere convocato per motivare la medesima (cfr.
doc. _).
1.4. Il 23 aprile
2002 ha avuto luogo un incontro fra le parti, al termine del quale l'avv.
__________ si é impegnato a presentare la motivazione relativa all'opposizione,
concretamente a produrre un rapporto allestito dal medico curante
dell'assicurato (cfr. doc. _).
1.5. In data 13
agosto 2002, la __________ ha assegnato al patrocinatore di __________ un
ultimo termine di 20 giorni per completare l'opposizione del 13 dicembre 2001,
avvertendolo che, alla scadenza dello stesso, la decisione formale del 15
novembre 2001 sarebbe stata dichiarata cresciuta in giudicato (cfr. doc. _).
1.6. L'11
settembre 2002, __________ ha postulato che l'assicuratore infortuni gli
riconoscesse una incapacità lavorativa del 50%, e ciò sulla base di una
certificazione del dott. __________ (cfr. doc. _).
1.7. Con
decisione su opposizione del 13 marzo 2003, la __________, rappresentata dalla
__________, ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 13 dicembre 2001,
rifiutandosi quindi di entrare nel merito della lite (doc. _).
1.8. Con
tempestivo ricorso del 13 giugno 2003, __________ ha chiesto che il grado della
sua incapacità lavorativa venga portato al 50%, argomentando:
"
(…).
Con decisione del 15 novembre 2001, l'__________
mi riconosceva una rendita d'invalidità del 25% "a seguito degli
influssi sulla capacità di guadagno dell'assicurato degli impedimenti, quali
limitazione funzionale, dolori e impedimento al carico oltre 25 kg subentrati
con l'evento del 26.6.1999".
Contro questa decisione ho sollevato opposizione,
in quanto il mio stesso medico curante, il dott. med. __________, mi aveva
confermato che l'impedimento del tasso d'invalidità era superiore.
Nonostante le sollecitazioni dell'__________, che
voleva detto certificato, a valere quale motivazione dell'opposizione, lo
stesso è giunto unicamente il 16 aprile 2003.
Per questi motivi sono in grado solo ora con la
documentazione del medico, di poter formulare la mia richiesta che è quella di
elevare il mio grado di capacità lavorativa nei termini indicati dal medico,
ossia 50% per i lavori pesanti da manuale, e 75 per quelli leggeri.
Contesto in ogni caso che l'a non fosse
al corrente delle mie intenzioni espresse con l'opposizione, visto che mi è
noto che durante un incontro avvenuto presso gli Uffici dell' fra il
liquidatore e il mio legale, quest'ultimo ha chiaramente richiesto l'aumento
della mia incapacità lavorativa. Non è quindi vero che "tardivamente"
solo nel settembre 2002, avrei chiesto l'aumento di detta incapacità.
Sta di fatto che la mia situazione reale è quella
espressa nell'ultimo e recente certificato medico del dott. __________. Per
maggior orientamento dell'effettiva situazione professionale, accludo pure un
esposto relativo all'impresa."
(I)
1.9. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se la __________ era o meno legittimata a
dichiarare irricevibile, siccome immotivata, l'opposizione 13 dicembre 2001
presentata da __________ avverso la decisione formale del 15 novembre 2001.
2.3. Preliminarmente,
occorre ricordare che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Secondo
la giurisprudenza federale, nel diritto delle assicurazioni sociali è
determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 122 V 35 consid.
1, 118 V 110 consid. 3, 112 V 173 consid. 3c e riferimenti ivi citati).
Nella
concreta evenienza, tutte le circostanze giuridicamente rilevanti si sono
verificate antecedentemente all'entrata in vigore della LPGA (la
decisione formale è stata emanata il 15 novembre 2001, la dichiarazione di
opposizione è stata formulata il 13 dicembre 2001, l'ultimo termine di 20
giorni è stato assegnato all'assicurato il 13 agosto 2002, l'assicurato ha
trasmesso all'assicuratore la certificazione del dott. __________ il 13
settembre 2002).
Sulla
scorta di quanto precede, a mente del TCA, tornano applicabili le disposizioni
in vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.4. Giusta
l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù della presente legge e i
conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni
mediante opposizione all'organo decisionale.
L'art.
130 cpv. 1 OAINF recita, da parte sua, che l'opposizione prevista all'articolo
105 cpv. 1 LAINF può essere fatta per iscritto o durante un colloquio personale
e dev'essere motivata. L'assicuratore mette le opposizioni orali a verbale, che
l'opponente deve firmare.
Secondo
la giurisprudenza, la via dell’opposizione rappresenta una sorta di procedura
di riconsiderazione che conferisce all’autorità che ha statuito la possibilità
di riesaminare la sua decisione, prima che il giudice venga eventualmente
adito.
Si tratta
di un vero e proprio "mezzo giurisdizionale".
L'opposizione
deve perciò essere motivata, in difetto di che essa non raggiungerebbe lo scopo
perseguito, che è quello di costringere l'assicuratore a rivedere la propria
decisione.
In altri
termini, deve essere possibile dedurre dai mezzi sollevati dall'opponente
un'argomentazione diretta contro il dispositivo della decisione, suscettibile
di condurre ad una sua motifica oppure al suo annullamento (cfr. DTF 123 V 128
consid. 3a e riferimenti ivi citati).
Incombe
all'assicurato di determinare l'oggetto ed i limiti della sua contestazione.
L'assicuratore dovrà esaminare l'opposizione nella misura in cui la sua
decisione è oggetto di contestazione (DTF 119 V 350 consid. 1b).
Il TFA ha
inoltre precisato che le esigenze formali afferenti all'opposizione non possono
essere più severe rispetto a quelle relative alla ricevibilità di un ricorso
davanti all'autorità cantonale di ricorso (DTF 123 V 131 consid. 3b).
Per
quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni, l'art. 108 cpv. 1 lett. b
LAINF prevede che se l'atto di ricorso non contiene, segnatamente, una breve
motivazione, il tribunale assegna al ricorrente un conguo termine per
rimediarvi.
Pertanto,
applicando per analogia la suddetta norma legale, l'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto ad accordare all'assicurato un congruo termine che gli
permetta di rimediare alla carente motivazione (cfr. RAMI 1999 U 324, p.
100s.).
In una
sentenza pubblicata in RAMI 2000 U 404, p. 397s., la Corte federale ha ancora
stabilito che, qualora un'opposizione non sia stata motivata a sufficienza,
anche l'assicuratore privato contro gli infortuni è tenuto a concedere
all'assicurato un termine adeguato per ovviarvi, tuttavia - in assenza di una
base legale - non può comminare uno svantaggio procedurale (non entrata in
materia, ritiro fittizio dell'opposizione). Esso deve quindi pronunciare una
decisione di merito:
"
(…).
Anders als in jenem Fall, wird vorliegend ein Nichteintretensentscheid
wohl nicht zulässig sein. Da die Versicherung X. als privater Unfallversicherer
weder dem VwVG noch dem kantonalen Verfahrensrecht untersteht, finden in verfahrensrechtlicher
Hinsicht nur die Bestimmungen des UVG Anwendung. Darin sind zum Verfahren keine
Vorschriften enthalten. Dies bedeutet, das es der Versicherung X. verwehrt ist,
einer Verfahrenspartei verfahrensrechtliche Rechtsnachteile (z.B. Nichteintreten
oder fiktiver Rückzug) anzudrohen, denn hiefür bedürfte es einer klaren gesetzlichen
Grundlage (wie etwa Art. 52 Abs. 3 VwVG, Art. 108 Abs. 3 OG)." (RAMI succitata,
consid. 4b)
Occorre
segnalare che, nel quadro della nuova legislazione sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, si è posto rimedio all'assenza di base
legale.
L'art. 10
cpv. 5 OPGA - il quale non è comunque applicabile al caso di specie (cfr.
consid. 2.3.) - prevede in effetti che se l'opposizione non soddisfa i
requisiti di cui al capoverso 1 (assenza di una conclusione e/o di una
motivazione) o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel
merito.
2.5. Nel caso
concreto, la __________, assicuratore privato ai sensi dell'art. 68 cpv. 1
lett. a LAINF, decorso infruttuoso il termine assegnato a __________ per
motivare l'opposizione da lui interposta contro la decisione formale del 15
novembre 2001, ha dichiarato irricevibile la medesima opposizione (cfr. doc. _:
"Per ragioni di ordine formale non vi è motivo di entrare nel merito, in
quanto l'opposizione del 13.12.2001 si rivela manifestamente priva di una
conclusione ed in particolar modo priva di una motivazione").
Nondimeno,
alla luce della giurisprudenza citata al considerando 2.4., l'assicuratore
LAINF convenuto, in difetto di una base legale, avrebbe dovuto, non già dichiarare
irricevibile l'opposizione presentata dall'assicurato, ma emanare una decisione
di merito.
L'impugnata
decisione su opposizione deve pertanto essere annullata e l'incarto retrocesso all'__________
affinché riesamini nel merito la propria decisione formale del 15 novembre 2001
ed emani, in seguito, una nuova decisione.
Stando
così le cose, può restare inevasa la questione a sapere se l'opposizione del 13
dicembre 2001 rispettava la norma di cui all'art. 130 cpv. 1 OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione su opposizione del 13.3.2003 è annullata.
§§ L'incarto
è retrocesso all'__________ affinché riesamini nel merito la propria decisione
formale del 15.11.2001 ed emani una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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