AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.27
Data decisione, Autorità:
16.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.27
mm/sc
Lugano
16 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2003 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 27 gennaio 2003 emanata
da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
agosto 1998, il Servizio del personale della __________, ha annunciato alla
__________ un evento che ha visto protagonista, il 27 aprile 1998, il proprio
dipendente, __________, addetto alla consegna dei pasti con un grado di
occupazione del 15% (6 ore alla settimana), evento che è così stato descritto:
"
Il signor __________ che si trovava alla guida
della sua __________ targata "TI __________" ha frenato di colpo e
l’infortunato non ha potuto evitare lo scontro. Il sig. __________ stava
effettuando il giro per la consegna dei pasti." (doc. _)
Accertamenti
successivamente predisposti - specificatamente l'esame di risonanza magnetica
del 27 luglio 1998 - hanno evidenziato, in particolare, una rottura complessa
del menisco mediale e di quello laterale del ginocchio sinistro (cfr. doc. _),
lesioni che hanno necessitato di un trattamento chirurgico (cfr. doc. _).
La
__________ ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
Essa ha
segnatamente corrisposto indennità giornaliere corrispondenti ad una totale
inabilità lavorativa durante il periodo 23 luglio-31 ottobre 1998 (cfr. doc.
_).
Con
scritto del 18 dicembre 1998, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato
l’estinzione del proprio obbligo contributivo, difettando una relazione di
causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati e l’evento traumatico
dell’aprile 1998 (cfr. doc. _).
1.2. Dalle tavole
processuali emerge che, nel corso del 1999, __________ ha nuovamente accusato
dei disturbi all’arto inferiore sinistro.
Con
decisione formale del 19 aprile 2001, la __________ ha confermato l’estinzione,
a decorrere dal 10 dicembre 1998, del nesso di causalità naturale con l’infortunio
del 27 aprile 1998 (cfr. doc. _).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(doc. _), l’assicuratore infortuni, in data 27 gennaio 2003, ha sostanzialmente
confermato la sua prima decisione.
Da notare
comunque che, con la decisione su opposizione, la __________ - a titolo
principale - ha ritenuto indimostrato il fatto che l’assicurato fosse
effettivamente rimasto vittima di un infortunio professionale, tenuto conto, da
un canto, che dal rapporto 28 settembre 1998 del Servizio di PS dell’Ospedale
__________, si evince che __________, il 27 aprile 1998, aveva riportato delle
ustioni di II° grado alla gamba sinistra durante una seduta di fisioterapia e,
d’altro canto, che egli ha consultato l’ortopedico dott. __________ oltre tre
mesi dopo il presunto incidente della circolazione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 23 aprile 2003, __________, patrocinato dall’avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli ulteriori
prestazioni a contare dal 10 dicembre 1998 (I, p. 7).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Ad. 1 Come
indicato il Signor __________ era, al momento dell'infortunio, in attività
lucrativa per il __________. Non vi sono infatti elementi che possano escludere
questa affermazione.
Anche la notifica di infortunio da parte
del __________, datore di lavoro, ne è una prova.
Il ritardo nelle consultazioni non è
elemento di accertamento del trauma subito.
Nella situazione medica in cui si
trovava il Signor __________ la presa di coscienza di un trauma può essere
posticipata nel tempo.
In molti credono che "i dolori
passeranno" trattandosi di una semplice "botta" e si rendono
conto, con il passare del tempo, del danno effettivo.
Questa situazione non può essere presa
in considerazione e rinfacciata al qui ricorrente.
Anche le affermazioni sulla credibilità
dell'assicurato non possono essere parametro di giudizio.
Non esistono infatti agli atti rapporti
o constatazioni che inficino le affermazioni del ricorrente.
Risulta infatti da oggi accertato, anche
dalla Compagnia di Assicurazioni, e non da ultimo dagli accertamenti nei fatti
esposti prima, che l'infortunio è avvenuto e che è stato constatato anche dal
Datore di lavoro che su sua carta (timbro) ha presentato la notifica di
infortunio menzionando il ginocchio sinistro e la rottura del menisco.
Non possono quindi essere valide e
giuridicamente accettabili le supposizioni esposte nella decisione impugnata.
Ad. 2 Dimostrato dai fatti e dagli atti l'infortunio
professionale
Si deve disquisire sul problema più
sottile e difficile quale può essere il nesso causale adeguato e diretto.
La prima osservazione a giudizio di
questo Lodevole Tribunale è il perché la Compagnia di assicurazioni tenti di
definire i fatti come quasi non avvenuti e comunque non professionali.
Questo evidentemente per rompere a monte
un nesso causale che scaturisce dai fatti autonomamente.
Ora, se non vi è infortunio e se questo
non è professionale, il nesso causale non può neanche esistere.
Per contro l'infortunio è stato provato
come la sua appartenenza ad infortunio professionale, di conseguenza esiste
anche un nesso causale.
L'infortunio, come visto, è stato più
grave di quanto si possa rilevare dai referti medici e dalle perizie.
Ora, riconoscendo lo stato di salute del
ricorrente, stato precedente al suo infortunio del 27 aprile 1998, ed il fatto
che egli comunque lavorava (seppure parzialmente) per il __________ e lo stato
dopo l'infortunio, fa di principio nascere il nesso causale. Sta alla Compagnia
assicuratrice provare, al di là di ogni dubbio, la rottura del nesso causale.
Qualche volta i fatti sono più
significativi delle perizie quantunque chiare e precise.
Il qui ricorrente ha avuto innegabili e
rilevanti conseguenze fisiche dopo l'infortunio in oggetto, conseguenze che
nessuna perizia afferma che ci sarebbero state comunque.
A questo proposito il sottoscritto
legale intervenendo a bocce ferme, non può rivedere gli eventi o le domande
peritali.
Il nesso causale è quindi certo anche se
si potrebbe disquisire su quanto esso abbia inciso o abbia potuto scatenare
situazioni medico-fisiche precedenti.
Anche i medici, pur nella loro capacità
ed onestà professionale, non possono giudicare da un profilo di mero diritto il
grado scatenante di un ultimo infortunio sugli eventi in nesso causale.
Il presente ricorso intende devolvere a
questa Lodevole Camera un giudizio articolato sui fatti e sulle conseguenze degli
stessi da un profilo completo del diritto.
La richiesta, basata anche sulle
contestazioni ad alcuni fatti contenute nella decisione impugnata, è proprio
quella di rivalutare la negazione del nesso causale con le relative conseguenze
giuridiche." (I)
1.4. L'assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
V).
1.5. In data 17
giugno 2003, __________ ha versato agli atti ulteriore documentazione,
destinata, nelle sue intenzioni, a dimostrare che l'incidente della
circolazione del 27 aprile 1998 è realmente accaduto (cfr. IX + allegati).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha acquisito agli atti l'incarto n. __________, __________ c/
__________, sfociato nella sentenza del 21 gennaio 2000 ed ha concesso alle
parti facoltà di presentare delle osservazioni al riguardo (cfr. XI).
La
__________ ha preso posizione l'8 luglio 2003 (XII), mentre l'assicurato è, da
parte sua, rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Con la
decisione impugnata, la __________ ha sollevato dei dubbi circa l'effettiva
sopravvenienza dell'incidente della circolazione stradale del 27 aprile 1998.
Posto
che, lavorando in ragione di sole 6 ore alla settimana, __________ era
assicurato unicamente contro gli infortuni professionali, l'assicuratore LAINF
ha negato la copertura assicurativa, in quanto il danno alla salute lamentato
dall'assicurato risulterebbe, non già da un incidente occorsogli durante il
giro per la consegna dei pasti, da un infortunio non professionale (ustioni
all'arto inferiore sinistro riportate nel corso di una seduta di fisioterapia):
"
(…).
Dal rapporto dell'Ospedale __________, prima
istituzione consultata, risulta che il signor __________ vi si è rivolto per
dolori risultanti dalla fisioterapia. Il trattamento si è concluso il 15 luglio
1998.
L'assicurato ha consultato il Dr. __________ solo
in data 23 luglio 1998 (si veda fattura del 21.10.98), cioè oltre 3 mesi dopo
il presunto infortunio della circolazione.
Inoltre il 15 maggio 1998 l'assicurato ha
rivendicato presso un altro assicuratore LAINF, responsabile per un infortunio
del 1987, un peggioramento del suo stato (senza far cenno ad un qualsiasi
infortunio della circolazione e ad una nuova lesione).
Di conseguenza, se i disturbi sono dovuti ad uno
scorretto trattamento fisioterapico, la Compagnia non è responsabile, in quanto
ci si trova in presenza di un evento non professionale.
Dato che sono disponibili soltanto le
dichiarazioni dell'assicurato e che tali dichiarazioni sono poco credibili, è
necessario constatare che non esistono prove giuridicamente soddisfacenti che
l'assicurato sia stato vittima di un infortunio professionale comportante delle
lesioni. Per tale ragione la Compagnia non è tenuta ad intervenire." (doc. _)
Da parte
sua, il TCA ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino questo
specifico aspetto, giacché - anche ammettendo che __________ è effettivamente
rimasto vittima di un infortunio professionale (incidente della circolazione)
il 27 aprile 1998 - la querelata decisione della __________ andrebbe comunque
confermata.
In
effetti - così come verrà meglio dimostrato nei considerandi seguenti - i
disturbi accusati dall'assicurato all’arto inferiore sinistro, oggetto della
"ricaduta" del mese di giugno 1999, non sono più riconducibili
all'evento del 27 aprile 1998, donde l'estinzione della responsabilità della
__________.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella sentenza
pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi
di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere
ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in
occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le
prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i
“nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di
causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale
rimasto indimostrato.
2.6. Lo scrivente
TCA, nel recente passato, ha già avuto modo di occuparsi di __________,
specificatamente nella procedura, dipendente dal suo ricorso del 7 luglio 1999,
che lo vedeva opposto a __________ (inc. n. __________).
In quella
causa, si è trattato di stabilire se i disturbi accusati dall'assicurato
all'arto inferiore sinistro, oggetto di una ricaduta annunciata nel corso del
mese di maggio 1998, costituivano ancora una naturale conseguenza
dell'infortunio occorsogli in data 20 agosto 1987 (allorquando __________ era
caduto in avanti per avere inciampato in una sorta di scalino formatosi perché
la cabina di un lift si era arrestata un poco più in alto rispetto al livello
del terreno).
Con
pronunzia del 21 gennaio 2000, questa Corte ha integralmente respinto il
ricorso dell'assicurato, facendo propria, in sostanza, la valutazione espressa
dai due sanitari interpellati dall'assicuratore LAINF, ossia il dott.
__________, medico-chirurgo, ed il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, a mente dei quali i reliquati oggettivabili a livello della gamba
sinistra andavano fatti risalire ad un infortunio avvenuto nel lontano 1962,
quando ancora __________ risiedeva in Italia (cfr. XV - inc. __________).
Questi i
passaggi più interessanti tratti dal referto peritale 30 dicembre 1996
allestito dal dott. __________:
"· esiti
d'infortunio nel 1962 allorquando il paziente subì un trauma all'arto inferiore
sinistro con frattura biossea, trattata cruentemente mediante plurimi
interventi. La guarigione è avvenuta con netta deviazione della gamba sinistra
in valgo associata a paresi del nervo fibularis;
· esiti di asserito trauma alla caviglia nel 1980 di cui
non siamo in possesso di atti medici. Il paziente, a quell'epoca, non era alle
dipendenze di __________. Sui radiogrammi di quel mentre, secondo quanto
documenta la perizia medica del collega Dott. __________, si osservava
un'artrosi post-traumatica con presenza di maggiore trasparenza, ogivale, in
sede malleolare esterna. Questo documento depone per un iniziale processo
degenerativo della caviglia sinistra su base dei netti disturbi di staticità da
ricondurre agli esiti dell'incidente del 1962;
· esiti di asserito infortunio in data 20 agosto 1987
nel quale il paziente avrebbe subito una contusione al ginocchio sinistro e ai
metatarsi del piede sinistro. Dagli atti medici di quell'epoca si evince che
essenzialmente si trattò di una contusione dei metatarsi sede di precedente
problematica congenita. Il caso fu assunto in maniera largheggiante e chiuso,
con il ripristino dello stato quo ante, a partire dal 16.4.1990.
CAUSALITÀ:
Alla luce di quanto testé indicato, si nega
quindi qualsivoglia causalità probabile, preponderante o sicura fra l'evento del
20.8.1987 e la sintomatologia accusata dal paziente. Purtroppo lo stato
dell'arto inferiore sinistro è da ricondurre in misura preponderante con gli
esiti del grave infortunio del 1962 interessante l'arto medesimo.
Le
ulteriori prese di posizione da parte del Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità possono essere delucidatorie confermando quanto
sopra.
Non nego che la
situazione sociale e globale dell'interessato sia assai precaria nondimeno
questo ci esime dall'eseguire una valutazione obbiettiva della
situazione."
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Queste,
invece, le conclusioni riguardanti l'eziologia dei disturbi alla gamba sinistra
- analoghe a quelle ritenute dal collega __________ - a cui è pervenuto il dott.
__________ in occasione della visita peritale del 5 marzo 1997:
"
(…).
5.1. Aux termes de la vraisemblance
prépondérante, et en considérant l'état préexistant présenté par l'assuré (en
particulier conséquences accident de 1962), existe-il un rapport de causalité
naturelle entre le diagnostic posé et l'accident du 20.8.87?
Non.
En
heurtant son genou et son membre inférieur gauche contre le fond de
l'ascenseur, Monsieur __________ s'est fait une contusion de son membre
inférieur gauche qui présentait déjà à cette date les séquelles sévères de
l'accident de 1962 retenu sous point no. 4.
Cette
situation a été documentée dans le rapport du 6 octobre 1987 du Dr. __________.
5.2. L'accident
du 20.8.1987 a-t-il causé une aggravation durable ou passagère de l'état de la
santé de l'assuré?
Il
est possible qu'il y ait eu une aggravation passagère de la situation, mais
certainement pas durable et même si l'on doublerait, étant donné les
antécédents, le temps de récupération, il faut quand même signaler que la
__________ a déjà été généreuse en acceptant de prendre en charge le traitement
en 1990 en s'alignant aux propos de l'expertise du Dr. __________.
5.3. Quand
est-ce que le status quo ante/sine a été atteint?
Avec
la date de clôture du dossier par le Dr. __________, c'est-à-dire le 18
novembre 1987.
Afin
de ne pas compliquer ce dossier déjà chargé, je vous propose d'accepter
l'argumentation de l'expertise du Dr. __________ et de considérer ce dossier
comme clos avec la date du 16 avril 1999.
A
partir de cette date, il faudra au moins accepter la condition du status quo
sine." (doc. _)
In data
27 aprile 1998, __________ è dunque rimasto vittima di un incidente della
circolazione (cfr. al riguardo il consid. 2.2), nel quale ha riportato un
trauma contusivo/distorsivo al ginocchio sinistro (cfr. doc. _).
Il 27
luglio 1998, ha avuto luogo un esame di risonanza magnetica del ginocchio
sinistro presso il Servizio di radiologia della Clinica __________,
accertamento che ha permesso di evidenziare una rottura complessa a carico di
entrambi i menischi, un'avanzata condropatia a livello patellare, soprattutto
faccetta laterale ed una gonartrosi a carico del compartimento mediale con
possibile genua vara (cfr. doc. _).
Il 18
agosto 1998, egli è quindi stato sottoposto, da parte del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ad un intervento artroscopico del ginocchio
sinistro con resezione di parte del corno posteriore del menisco mediale,
artrotomia antero-laterale, nonché resezione di una lesione a manico di
cestello del corno anteriore del menisco mediale (cfr. doc. _).
Il medico
curante ha attestato un'inabilità lavorativa totale dal 23 luglio al 4 novembre
1998.
Il 5
novembre 1998, __________ è quindi stato giudicato in grado di riprendere il
proprio lavoro a tempo pieno (cfr. doc. _).
La
__________ ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo, sino al 10
dicembre 1998, data dalla quale il nesso di causalità naturale con l'evento
traumatico dell'aprile 1998 è stato dichiarato estinto (doc. _).
Dagli
atti all'inserto emerge inoltre che, in sede di procedura di opposizione,
l'assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, al quale ha
chiesto di allestire una perizia di parte.
Questo
specialista, al quale è stata messa a disposizione l'intera documentazione, ha
visitato __________ in data 24 settembre 2001 (da notare che il dott.
__________, in altre circostanze, aveva già avuto modo di visitare
l'assicurato, il 12 dicembre 1997).
Per
l'essenziale, in occasione della visita del settembre 2001, lo specialista di
fiducia del ricorrente ha constatato uno stato perfettamente sovrapponibile a
quello che lui stesso (ed il dott. __________) aveva osservato nel 1997, dunque
prima che __________ rimanesse vittima dell'infortunio qui in discussione (cfr.
doc. _, p. 6: "Pure sovrapponibile all'esame clinico di inizio '97 e fine
'97, risulta lo stato attuale del 24.09.01. Sotto riserva di un esame clinico
molto difficile, particolarmente a livello della schiena e della caviglia, lo
stato attuale è perfettamente sovrapponibile a quello di inizio 1997, quindi
prima dei 2 infortuni subiti").
Ciò
smentisce quanto sostenuto dall'assicurato in sede di ricorso (cfr. I, p. 6:
"Il qui ricorrente ha avuto innegabili e rilevanti conseguenze fisiche
dopo l'infortunio in oggetto, conseguenze che nessuna perizia afferma che ci
sarebbero state comunque" - la sottolineatura è del redattore).
Rispondendo
ai quesiti postigli dall'avv. __________, il dott. __________ ha affermato che
i disturbi ancora accusati dall'insorgente non sono più riconducibili
all'evento traumatico del 27 aprile 1998 (cfr. quesito n. 3), che egli ha già
raggiunto lo status quo ante/sine (cfr. quesito n. 5) e che non presenta
alcuna inabilità lavorativa, né necessita di ulteriori cure mediche, in
relazione all'infortunio assicurato (cfr. quesiti n. 4 e 9).
A mente
dello stesso dott. __________, __________ è portatore di una menomazione
all'integrità fisica del 33 e 1/3%, attribuibile all'infortunio occorsogli nel
1962 (cfr. risposta al quesito n. 10).
2.7. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Tutto ben
considerato, in casu, occorre ritenere che l'apprezzamento -
puntualmente motivato e convincente - espresso dallo specialista consultato
dall'assicurato medesimo, dott. __________, Primario presso il Reparto di
ortopedia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________, possa validamente
costituire da fondamento al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli
necessario procedere ad ulteriori provvedimenti istruttori (perizia medica
giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA
giudica di particolare importanza il fatto che il dott. __________ abbia avuto
la possibilità di visitare __________ in epoca precedente e successiva
all'evento infortunistico dell'aprile 1998, circostanza che gli ha consentito
di concludere, con piena cognizione di causa, che lo stato post-infortunistico
combacia perfettamente con quello osservato nel 1997.
Del
resto, le sue conclusioni - reperti oggettivabili riconducibili al pregresso
infortunio del 1962 (ed evento del 27 aprile 1998 responsabile soltanto di un
aggravamento transitorio) - trovano conferma nella restante documentazione
medica presente all'inserto, segnatamente nelle certificazioni dei dott.
__________ e __________.
È vero
che il dott. __________ ha attribuito all'infortunio del 27 aprile 1998 una
dinamica completamente diversa (cfr. doc. _, p. 2: "Il 27.04.1998 subisce
poi un secondo infortunio: circolando in motorino ad una velocità di circa
10-20 km/h, per evitare un pedone, entra in collisione con il marciapiede
prendendo un colpo a livello del ginocchio sinistro e della schiena")
rispetto a quella descritta dal ricorrente, ad esempio nella dichiarazione di
sinistro notificata alla __________ (cfr. doc. _: "il signor __________
con una __________ (TI __________) ha frenato di colpo ad un semaforo ed io non
ho potuto evitare il tamponamento, prendendo così un colpo alla gamba
sinistra").
Nondimeno,
tale circostanza non è suscettibile di infirmare il valore probante della
perizia di parte allestita dal dott. __________, nella misura in cui le sue
conclusioni si basano, principalmente, sulla constatazione di uno stato
post-infortunistico identico a quello precedente al trauma.
Priva di
fondamento appare l'affermazione ricorsuale secondo cui la semplice
dimostrazione della sopravvenienza di un infortunio implica automaticamente il
riconoscimento del nesso di causalità fra quest'ultimo evento ed i disturbi
lamentati dall'assicurato (cfr. I, p. 6).
In
realtà, il fatto che l'assicurato sia rimasto vittima di un infortunio non
comporta, ipso facto, l'ammissione della causalità naturale, soprattutto
in casi come quello sub judice, dove l'eziologia traumatica è stata
negata a distanza dall'evento assicurato.
In esito
ai considerandi che precedono, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato,
perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza
federale, che i disturbi lamentati da __________ dopo la chiusura del caso da
parte della __________ (dicembre 1998), non si trovavano più in una relazione
di causalità naturale con l'infortunio del 27 aprile 1998.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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