AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.25
Data decisione, Autorità:
30.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.25
mm/td
Lugano
30 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2003 di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 13 gennaio 2003 emanata
da
CO1
rappr. da: RA2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
novembre 2001, RI1 - alle dipendenze della ditta __________ di u in
qualità di ferraiolo e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni
presso l' - è caduto da una struttura rialzata e si è procurato,
stando alla certificazione 9 gennaio 2002 del dott. __________, contusioni al
terzo dito della mano destra ed alle parti molli dell'anca sinistra (cfr. doc.
1 e 2).
Il caso è
stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
L'assicurato
è stato dichiarato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 29 novembre 2001
(cfr. doc. 2).
1.2. Nel corso
del mese di dicembre 2001, l'assicurato ha iniziato ad accusare disturbi
all'inguine, all'addome e nella regione lombosacrale (cfr. doc. 14).
A
decorrere dal 2 febbraio 2002 egli si è visto costretto ad interrompere la
propria attività lavorativa a causa della presenza di dolori irradianti dalla
schiena all'inguine sinistro e verso craniale (cfr. doc. 4, 14 e 25).
1.3. Sentito il
parere del medico fiduciario (cfr. doc. 43), l'Istituto assicuratore, con
decisione formale del 10 settembre 2002, ha negato il proprio obbligo a
prestazioni relativamente ai disturbi insorti nel mese di dicembre 2001,
facendo difetto una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico in
discussione (cfr. doc. 44).
A seguito
dell'opposizione interposta dal lic. iur. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. 49), l'CO1, in data 13 gennaio 2003, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 62).
1.4. Con
tempestivo ricorso dell'11 aprile 2003, RI1, rappresentato dal lic. iur. __________,
ha chiesto che l'assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere la
propria responsabilità in relazione ai disturbi alla schiena di cui egli è
sofferente, facendo valere quanto segue:
"
In casu i dolori e le lesioni del Signor RI1
sono da attribuirsi, per le ragioni esposte in seguito, all'infortunio del 20
novembre 2001 e non a malattia o a fenomeni degenerativi.
Come giustamente la CO1 afferma, si tratta di una
questione di fatto sapere se tra l'incidente del 20 novembre 2001 e i danni
alla schiena riportati dal ricorrente vi sia un nesso causale o meno. In base
al corso ordinario delle cose e all'esperienza di vita generale non si
può certamente escludere che l'infortunio di cui è stato vittima il Signor RI1 sia
stato la causa adeguata a cagionargli il danno subito. Gli atti medici devono
quindi essere allestiti in modo tale da rappresentare i fatti in maniera
completa ed esauriente, affinché sia possibile esaminare se vi è o meno il
nesso causale.
Si fa notare che la CO1 ha motivato la propria decisione,
sostenendo che il Signor RI1 avrebbe accusato i primi dolori al più presto 10
giorni dopo l'incidente.
La perizia del servizio medico della CO1 fa ampio riferimento a
statistiche e a pareri di eminenti specialisti del campo, per convalidare
l'ipotesi che i 10 giorni trascorsi dall'incidente al momento in cui - sempre
secondo la __________ - il signor RI1 avrebbe accusato i primi dolori,
sarebbero troppi per giustificare un nesso causale.
A questo proposito si fa notare che, per quante analogie vi
possano essere tra gli infortuni di questo tipo, ogni caso va comunque trattato
in modo specifico e non sulla scorta di dati statistici. Inoltre l'ipotesi
suggerita dalla CO1 è errata, poiché nel caso specifico il signor RI1, immediatamente
dopo l'incidente ha lamentato forti dolori alla schiena. II riposo e i
medicamenti antidolorifici che sono stati prescritti e somministrati
all'assicurato hanno certamente ed evidentemente alleviato le sofferenze di quest'ultimo,
senza tuttavia influire sul nesso di causalità già esistente tra l'infortunio e
le conseguenze dello stesso.
Quanto è successo al Signor RI1 corrisponde pienamente alla
descrizione che la perizia medica della CO1 fa di un trauma alla colonna vertebrale;
"Kommt es zur Traumatisierung der Wirblsâule, als Folge einer direkten oder
indirekte Gewaltseinwirkung, ist der sofortige bzw. nach Stunden auftretende
Schmerz typisch"(cfr. pag. 2 perizia medica CO1 del 8 gennaio 2003).
Nella fattispecie il Dr. __________ non ha immediatamente appurato
l'esistenza dei sintomi di un trauma alla colonna vertebrale, poiché verosimilmente
non sono stati adeguatamente considerati i dolori alla schiena lamentati dal
ricorrente. I sintomi erano presenti, ma non sono stati riconosciuti, il Dr.__________
essendosi occupato prevalentemente delle ferite riportate alla mano destra e
all'anca sinistra dell'assicurato.
II Signor RI1, ignaro del danno subito alla schiena e con
l'ausilio di medicamenti antidolorifici ha ripreso la propria attività
lavorativa, peggiorando evidentemente la lesione alla schiena. Per questo
motivo e solo per questo motivo i sintomi più evidenti del trauma subito si
sarebbero verificati - a mente della CO1 - "möglicherweise erst Wochen nach
dem Unfall" (cfr. pag. 3 perizia medica CO1 del 8 gennaio 2003).
In pratica il Signor RI1, cadendo, si è procurato una lesione alla
spina dorsale. II medico curante ha interpretato in modo errato i sintomi
dell'assicurato che, involontariamente e seguendo le istruzioni del medico, ha
ripreso il proprio lavoro, peggiorando in modo irreversibile il danno subito.
Come si vedrà in seguito, non delle patologie preesistenti, ma un'azione
repentina, involontaria e lesiva ha danneggiato la salute dell'assicurato.
Nell'evenienza concreta, la CO1 non ha quindi considerato con la
dovuta attenzione l'aspetto fondamentale del caso dell'assicurato, ovvero la
relazione tra l'infortunio del 20 novembre 2001 e i danni conseguenti a tale
infortunio.
(…)
Ai sensi degli artt. 47 LAlnf, 53 ss OAlnf e 12 ss. PA, la CO1 è
tenuta a intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per far luce
sulle circostanze. Nel caso che ci occupa questo obbligo non è stato
rispettato.
La dinamica esatta dell'infortunio del 20 novembre 2002, come pure
la costituzione fisica del Signor RI1 avrebbero dovuto essere esaminati
approfonditamente, al fine di tutelare i diritti dell'assicurato, garantendogli
se del caso le prestazioni cui ha diritto.
Nella fattispecie la CO1 si è rifiutata di sottoporre il Signor RI1
ad ulteriori analisi e verifiche, esplicitamente richieste, sostenendo, a torto
a mente del ricorrente, che "altri provvedimenti probatori non
potrebbero modificare il risultato acquisito".
II ricorrente chiede a questo lodevole Tribunale di voler ordinare
una perizia biomeccanica, atta a confermare che nel caso concreto l'incidente
ha effettivamente provocato il danno lamentato dall'assicurato.
A questo proposito è utile precisare che gli esami ai quali è
stato sottoposto il Signor RI1 non rappresentano che un indizio circa le cause
dei dolori e delle lesioni lamentate dall'assicurato. Pertanto non è sostenibile
la posizione della CO1, secondo la quale ulteriori analisi
sarebbero superflue. Come ha recentemente dichiarato il dr. J.
Talbot Selles, attivo presso il NeuroSpine
Center of Wisconsin :"An accurate clinical diagnosis is based on correlating the findings of the diagnostic tests (such as an MR1), with
the patients specific symptoms and
the physician's findings from a complete physical exam."
(…)
Le conclusioni presentate dai medici della CO1, Dr.
__________ e Dr. __________ vengono contestate per i motivi sopra esposti,
ovvero perché tali conclusioni si basano su dati incompleti.
Per quanto concerne la possibile presenza di patologie
preesistenti si fa notare quanto segue.
II Signor RI1, prima dell'evento infortunistico, ha sempre goduto
di buona salute II ricorrente dispone di un solo rapporto medico pertinente al
caso in esame e più precisamente un rapporto redatto il 31 gennaio del 1996 della
__________ di __________. A pagina 2 di tale documento si legge; "Wirbelsäule
nicht druckdolent, frei beweglich. Nervensystem kursorisch geprüft unauffällig".
A motivazione dell'impugnata decisione, in un primo tempo la CO1 sostiene
che i dolori sarebbero stati avvertiti dal paziente solo dopo 10 giorni circa
dall'evento infortunistico e quindi non in tempo per giustificare il nesso di
causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate dall'assicurato. In un
secondo tempo e in via subordinata, l'Istituto assicurativo riferisce che le
lesioni stesse sarebbero da imputarsi a delle patologie preesistenti e quindi non
sarebbero in relazione con l'incidente.
La CO1 non considera il fatto che la diagnosi incompleta del dr. __________,
avvenuta il giorno successivo all'incidente, sia in questa vicenda un elemento
di centrale importanza. Qualora infatti il dr. __________ avesse sottoposto il
ricorrente ad un esame adeguato e più approfondito, dalla visita sarebbe
immediatamente emerso il nesso di causalità tra i dolori lamentati dal paziente
l'infortunio, segnatamente l'urto subito dalla schiena di quest'ultimo.
A questo proposito si ricorda come il dr. __________ abbia
"scaricato" il Signor RI1 (cfr. scritto 3 aprile 2002) allorquando lo
stesso ha manifestato l'intenzione di procedere ad ulteriori esami medici per
stabilire la reale natura delle lesioni riportate alla schiena.
Nella fattispecie, anche qualora fosse dimostrata la presenza di
patologie alla schiena precedenti il 20 novembre 2001, le stesse non avrebbero
comunque potuto provocare, senza il verificarsi dell'evento infortunistico in
esame, le lesioni e i dolori lamentati dall'assicurato.
In casu, a eventuali patologie preesistenti si sono sommate, dopo
l'incidente, una diagnosi errata, cui è seguito - su indicazione del medico
curante - un periodo di un'intensa attività lavorativa, oltre alla
somministrazione di terapie e/o cure verosimilmente errate o comunque non
appropriate, né adeguate ai problemi lamentati dal ricorrente.
Solo dopo due mesi dall'incidente si è potuto constatare il reale
danno alla schiena del ricorrente, il quale ha invitato la CO1, rispettivamente
il medico dell'Istituto assicurativo, a voler procedere ad ulteriori
approfondimenti. La CO1 si è sempre rifiutata di approfondire le cause
dell'infortunio occorso all'assicurato, nonostante la richiesta esplicita
rivolta anche in sede di opposizione. La perizia medica richiesta in questa
sede potrà confermare la posizione del ricorrente"
(I).
1.5. In data 14
aprile 2003, l'assicurato ha puntualizzato alcune delle indicazioni contenute
nel referto 8 gennaio 2003 allestito dal dott. __________ (cfr. III).
1.6. L'assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
V).
1.7. Con
ordinanza del 5 giugno 2003, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria,
affidandone l'allestimento al Prof. dott. , Direttore della Clinica
di chirurgia ortopedica dell' (VII).
Con
scritto del 15 settembre 2003, il dott. __________r ha informato questa Corte
di non potere dare seguito al mandato affidatogli poiché sovraccaricato di
lavoro (cfr. XVIII).
1.8. Con
ordinanza del 24 settembre 2003, lo scrivente TCA ha affidato l'esecuzione
della perizia giudiziaria al PD dott. , responsabile della chirurgia
della colonna vertebrale presso l' (XIX).
1.9. In data 25
giugno 2004, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XXI), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (cfr. XXII).
L'assicuratore
convenuto ha preso posizione il 21 luglio 2004 (cfr. XXIII), mentre
l'assicurato, da parte sua, lo ha fatto in data 18 agosto 2004 (cfr. XXIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il
diritto a prestazioni a far tempo dal mese di dicembre 2001, tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al
31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'assicuratore LAINF convenuto era o meno
legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla
schiena accusati dall'insorgente.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.
3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. Dalle tavole processuali emerge che l'CO1 ha preso la
decisione di negare il diritto a prestazioni per quanto concerne i disturbi
lamentati dall'insorgente alla regione lombare (cfr. doc. 62, p. 3), fondandosi
sul parere espresso dai propri medici fiduciari, i dott. __________ e __________,
entrambi spec. FMH in chirurgia ortopedica, a mente dei quali l'esistenza di un
nesso di causalità naturale con l'infortunio del novembre 2001 è da
considerare, tutt'al più, possibile (cfr. doc. 43 e 61).
RI1
contesta la tesi sostenuta dai medici di fiducia dell'Istituto assicuratore,
facendo valere che questi ultimi si sarebbero fondati su degli errati
presupposti, riguardanti, da un lato, il momento in cui sono per la prima volta
insorti i disturbi al rachide lombare e, dall'altro, lo stato preesistente
all'infortunio (cfr. I).
2.8. Alla scopo
di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato
una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al PD dott. , responsabile
della chirurgia della colonna vertebrale presso l'.
Dopo aver
ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi del ricorrente (cfr. XXI, p. 1-4)
ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e
radiologico (cfr. XXI, p. 5-6), il dott. __________ ha posto le seguenti
diagnosi:
"
- Chronisch rezidivierendes Lumbalsyndrom bei isthmischer
Spondylolyse/-olisthesis L5/S1 Grad I nach
Meyerding
(XXI, p. 6).
Per
quanto qui d'interesse, il perito giudiziario - avallando in tal modo la
valutazione espressa, a suo tempo, dai dott. __________ e __________ (cfr. doc.
43 e 61) - ha affermato che il nesso di causalità naturale fra l'evento
traumatico del 20 novembre 2001 ed i disturbi lamentati dall'assicurato nella
regione della colonna lombare, originati da una preesistente spondilolistesi
L5/S1 su spondilolisi, non può essere dimostrato secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, ciò che, in ultima analisi, non permette di
impegnare la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto:
"
2) Stehen die diagnostizierten Beschwerden mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom
22.11.2001?
Die vom Exploranden geschilderten lumbalen
Rückenschmerzen sind auf Grund der vorliegende Bild gebenden Befunde gut
nachvollziehbar. Diese Beschwerden stehen aber nicht im Zusammenhang mit dem
stattgehabten Unfallereignis.
Begründung?
Die initiale Schmerzpräsentation ist gemäss Exploranden
als auch gemäss Akten primär nicht im Rückenbereich lokalisiert, sondern im
Oberschenkelbereich, wo eine direkte Traumatisierung stattgefunden hat. Diese Spondylolisthesis
ist eine erworbene Affektion bei genetischer Dysposition. Durch den Fehltritt
mag eine Traumatisierung stattgefunden haben. Offenbar kann diese aber nicht
schwer gewesen sein, ansonsten wäre eine initial lokalisierte entsprechende
Schmerzproblematik, evtl. einhergehend mit einer Ischialgie zu erwarten gewesen.
- Sollten Sie die Beurteilung von Dr. __________
vom 08.01.2003 nicht teilen, erwähnen Sie bitte die Gründe dafür.
Die von Herrn __________ dargelegte ausführliche
Darstellung der Situation und Beurteilung ist plausibel und klar und entspricht
auch der Einschätzung des Gutachters"
(XXI,
risposta ai quesiti peritali n. 2 e 3).
Rispondendo
al quesito peritale n. 4, l'esperto designato dal TCA ha inoltre negato che una
valutazione biomeccanica del trauma subito - postulata dall'assicurato con il suo
scritto del 30 giugno 2003 (cfr. XI) - possa rivelarsi in qualche modo utile:
"
4) Wäre es nötig, eine biomechanische
Begutachtung um die Aetiologie der Beschwerden von Herrn RI1 zu erklären?
Nein, eine biomechanische Abschätzung der Schwere
des Traumas erscheint hier nicht von Relevanz. Herr RI1 hat seinerseits
Kalkulationen über die eingewirke Energie angestellt, die aber einfachsten
physikalischen Prinzipien nicht Stand halten. Es bleibt zu unterstreichen, dass
die Relevanz des Vorzustandes hier entscheidend ist. Ohne die Schwere des
Traumas vordergründig mitzubeurteilen, erscheint die primäre Manifestation der
Beschwerden darauf hinzuweisen, dass keine schwere Traumatisierung der
Wirbelsäule stattgefunden hat und auch der Verlauf spricht dagegen. Auch Herr RI1
erwähnt klar, dass initial nicht der Rücken im Vordergrund stand und das die
Symptomatik im Verlauf sehr wechselhaft war. Er hat insbesondere auch den
Eindruck, dass die Manipulation durch Dr. __________ nochmals eine richtungsweisende
Verschlechterung gebracht hat"
(XXI, p. 7).
2.9. Il 18 agosto
2004 RI1 ha presentato un allegato di osservazioni, con il quale ha contestato
il referto allestito dal dott. __________ e, ritenendo che esso non possa
costituire una base sufficiente per il giudizio, ha postulato l'esecuzione di
una perizia biomeccanica (cfr. XXIV).
In caso
di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi
imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid.
3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni
non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che
concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15
gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein
Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen
der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich
angeordneten Expertise vergleichen").
In concreto, il rapporto peritale del dott. __________ -
responsabile della chirurgia della colonna vertebrale presso __________ nonché
docente universitario, attività che gli hanno indubbiamente consentito di
acquisire una vasta esperienza ad un alto livello scientifico - non contiene
contraddizioni.
D’altra
parte, la perizia giudiziaria presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza
probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in
particolare, l’esperto giudiziario ha espresso la sua valutazione in modo
chiaro, motivato e persuasivo, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del
caso.
Questo
Tribunale non ha quindi ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti
conclusioni enunciate dal Prof. dott. __________ ed esposte al considerando
precedente.
Per
quanto concerne le obiezioni sollevate dal ricorrente, il TCA osserva, in primo
luogo, che - a prescindere dal fatto che l'opinione del dott. __________, generalista,
non potrebbe comunque scalfire il valore probante della perizia specialistica
allestita dal PD dott. __________ - il citato medico curante, nel suo rapporto
del 7 marzo 2002, ha semplicemente riportato la convinzione del suo paziente
a proposito dell'eziologia dei disturbi localizzati al rachide lombare (cfr.
doc. 4: "Er [der Patient, n.d.r.] bringt die Beschwerden in den Zusammenhang
mit dem Sturz vom. 21.11.01, …").
L'assicurato
non può quindi essere seguito allorquando afferma che il referto del dott. __________
si troverebbe in contrasto con la perizia giudiziaria.
D'altra
parte, occorre rilevare che il dott. __________, tenuto conto segnatamente del
decorso dei disturbi, ha giudicato come semplicemente possibile che la
caduta del novembre 2001 abbia traumatizzato le alterazioni degenerative
preesistenti (cfr. XXI, p. 6: "Durch den Fehltritt mag eine Traumatisierung
stattgefunden haben. Offenbar kann diese aber
nicht schwer gewesen sein, …" - la sottolineatura è del redattore).
Non è pertanto corretto sostenere che l'infortunio assicurato
avrebbe giocato un ruolo scatenante per rapporto alla sintomatologia algica
lombare lamentata dall'insorgente.
Il
ricorrente postula infine l'esecuzione di una perizia biomeccanica.
Al
proposito, questa Corte rileva che, seppure in un ambito diverso (quello dei
traumi d'accelerazione al rachide cervicale), il TFA ha stabilito che le
risultanze di una perizia biomeccanica vanno prese in considerazione soltanto
nell'esame della causalità adeguata (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella
causa A., U 193/01, pubblicata in Plädoyer 6/03, p. 73ss.).
Per il resto,
si fa riferimento alla convincente risposta che il Prof. __________ ha fornito
al quesito n. 4 (cfr. XXI, p. 7).
In esito
a quanto precede, può essere ammesso che è stato dimostrato, con il grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. i riferimenti,
giurisprudenziali e dottrinali, menzionati al consid. 2.5.), che i disturbi
localizzati al rachide lombare non costituiscono una naturale conseguenza
dell'infortunio del 20 novembre 2001.
In
conclusione, nella misura in cui l'CO1 si è rifiutato di ammettere la propria
responsabilità relativamente ai disturbi lamentati dal ricorrente alla colonna
lombare, la decisione su opposizione impugnata deve essere senz'altro
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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