AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.21
Data decisione, Autorità:
04.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.21
mm/sc
Lugano
4 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
del 25 febbraio 2003 del TFA nella causa promossa con ricorso del 23 aprile
1999 (inc. 35.1999.00045) da
rappr. da: __________
contro
la decisione del 22 gennaio 1999 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
agosto 1995, __________ - all'epoca attiva presso il Night Club __________
quale artista e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la
__________ - è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale,
accaduto in territorio del Comune di __________, a seguito del quale ha
riportato un grave politrauma.
La
responsabilità è stata riconosciuta dalla __________.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 3 novembre 1998, sostanzialmente
confermata in sede di opposizione, l'assicuratore infortuni ha, da un lato,
dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal
1° luglio 1997 e, dall'altro, ha negato il diritto ad una rendita di invalidità
giacché, esercitando a tempo ridotto (75%) un'attività d'ufficio, _____________
potrebbe realizzare un reddito addirittura superiore a quello che essa avrebbe
percepito senza l'infortunio. Infine, la ___________ ha rifiutato di prendere a
proprio carico i costi per la correzione chirurgica delle cicatrici, poiché
medicalmente non indicata.
1.3. Statuendo
sul ricorso presentato dall’assicurata, il TCA, con sentenza del 27 agosto
2001, ha condannato la __________ ad assumere i costi della psicoterapia di cui
necessitava l'assicurata e retrocesso gli atti all'assicuratore LAINF affinché
ricalcolasse il grado dell'invalidità presentata da __________. Per contro,
questa Corte ha respinto la richiesta tendente all'assunzione dei costi per la
cura dei disturbi gastrici, non essendo provato il nesso di causalità fra
questi ultimi e l'evento traumatico dell'agosto 1995 (cfr. LXIV - inc.
35.1999.45).
1.4. Contro la
suddetta pronunzia cantonale, ambedue le parti hanno interposto ricorso di
diritto amministrativo al TFA.
1.5. Con sentenza
del 25 febbraio 2003, il TFA ha parzialmente accolto il gravame di __________
nel senso che, annullata la pronunzia cantonale, ha rinviato la causa al TCA
affinché proceda agli accertamenti indicati nei considerandi e renda un nuovo
giudizio sul diritto alla rendita di invalidità dell'interessata e
sull'assunzione dei costi di cura dei disturbi gastrici.
Queste -
per quanto qui di interesse - le ragioni alla base del giudizio federale:
"
(…).
2.2 __________
sostiene che la Corte cantonale ha commesso denegata giustizia, retrocedendo
gli atti all'assicuratore infortuni, invece di stabilire direttamente il grado
di invalidità in base agli elementi - sufficienti - a sua disposizione.
Secondo la giurisprudenza è costitutivo di
violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. il fatto, per un'autorità amministrativa o
giudiziaria, di non trattare e non evadere un'istanza di sua competenza. Un
tale comportamento è definito dalla giurisprudenza diniego di giustizia
formale. L'art. 29 cpv. 1 Cost. è però violato anche qualora l'autorità
competente, pur dimostrandosi disposta a rendere un giudizio, non procede nei
termini che appaiono adeguati tenuto conto della natura della causa e
dell'insieme delle circostanze. In quest'ultima ipotesi l'autorità si rende rea
di ritardata giustizia.
Per le parti è irrilevante il motivo che ha
determinato il mancato agire o l'agire entro termini inadeguati; decisivo per
loro è che l'autorità non ha agito o ha agito con ritardo (SVR 2001 IV no. 24
pag. 73 seg. consid. 3a e b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 133, 117 Ia
117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c, 107 Ib 164 consid. 3b, 103
V 1985 consid. 3c).
2.3 Nel proprio
giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni, preso atto che la
__________ aveva omesso di verificare se vi fossero circostanze atte a
giustificare una riduzione del reddito da invalido di fr. 23'663.--, dedotto
dai dati forniti dalle statistiche salariali, come previsto dalla
giurisprudenza federale, ha rinviato gli atti all'assicurazione affinché
statuisse su questo tema, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Secondo la giurisprudenza di regola non si
procede al rinvio se è possibile statuire senza eseguire ulteriori accertamenti
rilevanti, in quanto così facendo la procedura diviene più lunga e maggiormente
onerosa. Un rinvio entra invece in linea di conto se l'amministrazione non è
entrata nel merito di una richiesta oppure l'ha respinta senza esaminarla nel
merito, in caso di difficili decisioni fondate sull'apprezzamento oppure se la
fattispecie rilevante non è stata chiarita a sufficienza (SVR 1995 ALV no. 27
pag. 69 consid. 4).
2.4 La censura
sollevata dall'assicurata è fondata. In effetti da un attento esame degli atti
dell'incarto emerge che la Corte cantonale disponeva, al momento della
pronuncia del giudizio impugnato, dei dati necessari - consistenti nella
limitazione addebitabile al danno alla salute, negli anni di servizio, nella
nazionalità e nel tipo di permesso di dimora, nel grado di occupazione (DTF 126
V 75) - per fissare non solo l'ammontare del reddito da invalido, ma anche per
statuire sul principio e sulla misura della riduzione, pari al massimo al 25%,
da apportare a questa entrata e quindi per statuire sul grado di invalidità e
sull'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata. Malgrado infatti si tratti
di una decisione fondata sull'apprezzamento dell'amministrazione, che non va
sostituito senza valido motivo con quello del Tribunale (cfr. DTF 126 V 75
segg.), essa non può essere considerata complessa ai sensi della succitata
giurisprudenza.
Statuendo nel merito il Tribunale avrebbe quindi
evitato di protrarre oltremodo una procedura in atto già dal 1995.
Visto quanto sopra si deve concludere che il
rinvio degli atti decretato dal tribunale cantonale non è conforme al diritto
federale.
(…).
3.2 In concreto
la Corte cantonale ha concluso che i costi per la cura dei problemi digestivi
di cui soffre l'assicurata non possono essere posti a carico della __________,
non essendo provato, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali, il nesso di causalità naturale; secondo la
prima istanza su questo punto la perizia giudiziaria da lei disposta non
sarebbe infatti fedefacente.
La ricorrente dal canto suo sostiene che i
disturbi gastrici sono anche di origine psicosomatica e, quindi, vista la
gravità dell'infortunio, in nesso causale con esso. Se così non fosse, la Corte
cantonale avrebbe comunque dovuto procedere ad ulteriori accertamenti, non
avendo la perizia eseguita dalla __________ chiarito la causa dei disturbi
gastrici.
3.3 Dagli atti
emerge che il dottor __________, gastroenterologo, incaricato dalla __________
di stabilire la causa dei disturbi gastrici, ha escluso, dopo aver visitato
l'assicurata ed esaminato gli atti medici in suo possesso, l'esistenza di
emobilia e pancreatite cronica a suo tempo diagnosticate dal curante e da lui
ricondotte all'infortunio, precisando tuttavia che l'eziologia dei disturbi
gastrici non era ancora chiara e che da un punto di vista statistico risultava
altamente verosimile che si trattasse di una dispepsia funzionale non ulcerosa.
In tali circostanze egli ha indicato di ritenere opportuno l'esperimento di un
esame medico specialistico gastroenterologico mirato, che includesse la
ripetizione di un'ultrasonografia così come di una tomografia al computer e di
altri esami specifici.
Nella perizia giudiziaria i medici della
__________ hanno fatto proprie le conclusioni del dottor __________,
evidenziando che i disturbi gastrici - di natura organica, psichica o mista -
non esistevano prima dell'incidente e che esso appariva quale causa probabile.
3.4 Secondo la
giurisprudenza, quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante
è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che
le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c).
In una recente sentenza, pubblicata in VSI 2001
pag. 106 segg., questa Corte ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e
132 OG) definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di
rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie
la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere
a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragione che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e riferimenti citati).
In relazione alle attestazioni del medico curante
questa Corte ha già ripetutamente decretato che il giudice, secondo la generale
esperienza della vita, può ritenere che, in dubbio, alla luce del rapporto di
fiducia esistente col paziente, egli attesta a suo favore. Infine va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro.
3.5 Come
indicato dal Tribunale cantonale per quanto riguarda i disturbi gastrici ed in
particolare la loro origine, rispettivamente il nesso causale naturale con
l'incidente, la perizia della __________ ed il referto del dottor __________,
su cui essa si fonda, non possono essere considerati affidabili - e quindi
avere valenza di prova ai sensi della succitata giurisprudenza - in quanto
incompleti. Tale fatto discende già dalla sola dichiarazione degli esperti,
secondo cui, per chiarire la natura dei disturbi, è opportuno esperire
ulteriori esami medici.
In simili circostanze, poiché i punti litigiosi,
in particolare la causa dei disturbi gastrici dell'assicurata, non sono stati
oggetto di uno studio sufficientemente approfondito, il Tribunale cantonale
poteva e doveva scostarsi dalle conclusioni della perizia giudiziaria. In tali
condizioni la Corte cantonale non doveva tuttavia limitarsi a negare
l'esistenza di un nesso causale naturale tra infortunio e disturbi gastrici. In
effetti essa avrebbe potuto giungere ad una conclusione fondata unicamente
tramite la completazione degli atti medici per mezzo dell'esperimento degli
esami indicati dai periti, soprattutto se si considera che il danno alla salute
non esisteva prima dell'infortunio, che l'assicurata ha subito una frattura del
diaframma a sinistra con innalzamento di stomaco e milza nell'area toracica,
che è fatto notorio che i disturbi gastrici possono avere carattere pure
psicosomatico, che, in concreto, il nesso di causalità naturale dei disturbi di
questa natura è stato riconosciuto e, infine, che il medico curante ha indicato
l'infortunio quale causa dei disturbi gastrici.
Pure su questo punto il ricorso di __________ è
quindi fondato e gli atti devono essere retrocessi al tribunale cantonale
affinché proceda ad un complemento istruttorio e meglio a far eseguire gli
esami medici indicati dal dottor __________, alfine di stabilire se la natura
dei disturbi gastrici sia fisica o psichica, rispettivamente se sia dato il
nesso di causalità naturale, e quindi se le spese di cura vadano o meno assunte
dalla __________ "
(STFA
succitata).
Per
contro, il ricorso interposto dall'assicuratore infortuni è stato integralmente
respinto.
1.6. Riprendendo
l’istruttoria, questa Corte, con ordinanza del 3 aprile 2003 (III), ha ordinato
una perizia medica giudiziaria, affidandone l’allestimento al PD dott.
__________, spec. FMH in gastroenterologia.
1.7. In data 10
luglio 2003, il dott. __________ ha consegnato al TCA il suo referto peritale
(XI + allegati), il quale è stato immediatamente trasmesso alle parti per
osservazioni (XII).
1.8. __________
ha preso posizione in data 16 luglio 2003 (XIII). La __________ ha, da parte
sua, formulato le proprie osservazioni il 22 agosto 2003 (XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto
subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite
(cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e
poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una
decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22
gennaio 1999), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2002.
2.3. Alla luce
della sentenza 25 febbraio 2003 della Corte federale, due sono gli aspetti sui
quali il TCA è nuovamente chiamato a statuire.
Da un
canto, occorre esaminare se i disturbi gastrici lamentati dalla ricorrente
costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'infortunio assicurato
e, nell'affermativa, se i costi d'accertamento vanno posti a carico
dell'assicuratore LAINF.
D'altro
canto, questa Corte deve stabilire se, ed eventualmente in quale misura, il
reddito da invalido deve essere ridotto in virtù della giurisprudenza di cui
alla DTF 126 V 75.
2.4. Disturbi
gastrici
2.4.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute
esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e
giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb,
118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS
2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico,
dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe
psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente
formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa
importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine
in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una
classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché
fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il
trauma.
Il TFA
conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio
(Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis),
valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo
in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid.
5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per
contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la
causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da
ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione
costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente
categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute
psichica dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
disturbi somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa
che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi
idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi
avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.4.4. Nel caso di
specie, il TCA, con la sua sentenza del 27 agosto 2001, aveva giudicato realizzate
le condizioni per potersi discostare dalla valutazione espressa dai periti
giudiziari della __________ e aveva quindi ritenuto non dimostrata, perlomeno
con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale,
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi gastrici e
l'infortunio assicurato (cfr. STCA del 27.8.2001, consid. 2.2.4., p. 22s.).
Da parte
sua, il TFA ha confermato che la perizia giudiziaria, per quanto concerne
l'eziologia dei disturbi digestivi lamentati da __________, andava considerata
inaffidabile.
Esso ha
pertanto ordinato al TCA di procedere all'erezione di una nuova perizia medica,
"… alfine di stabilire se la natura dei disturbi gastrici sia fisica o
psichica, rispettivamente se sia dato il nesso di causalità naturale, …"
(cfr. STFA del 25.2.2003, consid. 3.5. in fine).
2.4.5. Questa Corte,
in data 3 aprile 2003, ha così ordinato l'esecuzione di una perizia a cura del
PD dott. __________, spec. FMH in gastroenterologia (cfr. III).
Per quanto
qui di interesse, il perito giudiziario ha affermato che la ricorrente soffre
di una dispepsia non ulcerosa, accompagnata da inappetenza, ansia ed incubi,
patologia che deve essere attribuita, con probabilità preponderante, all'evento
traumatico del 16 agosto 1995.
Secondo
il prof. __________, la diagnosticata malattia di reflusso gastroesofageale non
costituisce invece una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato (cfr.
XI, risposta al quesito n. 4).
Rispondendo
al quesito n. 2, egli ha precisato che la dispepsia non ulcerosa -
contrariamente ai disturbi a livello digestivo - è di natura psichica (cfr. XI,
p. 3).
2.4.6. Tutto ben
considerato, questa Corte non vede ragioni - ragioni che del resto neppure le
parti sono state in grado di evidenziare (cfr. XIII e XIV + allegato) - che le
impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é pervenuto il PD dott.
__________. In effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni.
D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza
probante (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e le referenze ivi citate): in
particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo
chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito
del caso.
A
proposito degli altri disturbi psichici accusati dalla ricorrente, va ricordato
che lo scrivente Tribunale, già con la sua prima pronunzia, ne aveva
riconosciuto l'eziologia traumatica, e ciò fondandosi sulle risultanze della
perizia giudiziaria della __________ (cfr. consid. 2.2.4., p. 21 in fine).
In quella
stessa sede, questa Corte aveva pure già accertato l'adeguatezza del nesso di
causalità fra le turbe psichiche e l'infortunio assicurato (cfr. consid.
2.2.5.2.), aspetto che non è stato rimesso in discussione dinanzi al TFA (cfr.,
del resto, il ricorso della __________ al TFA, p. 5 [LXVII]).
Questo
deve dunque valere anche per la dispepsia non ulcerosa.
Alla luce
di quanto precede, occorre quindi concludere che __________ è portatrice di una
dispepsia non ulcerosa, affezione di natura psichica che si trova in un nesso
di causalità, naturale ed adeguato, con l'evento infortunistico dell'agosto
1995.
2.4.7. Rispondendo
ai quesiti n. 5 e 6, l'esperto designato dal TCA ha indicato che gli
accertamenti predisposti nel passato dal medico curante dell'insorgente, dott.
__________, erano "necessari ed adeguati" e che per la cura della
diagnosticata dispepsia non ulcerosa è medicalmente indicato che __________ si
sottoponga ad una psicoterapia (cfr. XI, p. 4).
Che i
costi della psicoterapia debbano venire assunti dalla __________, il TCA lo
aveva già stabilito con il proprio giudizio del 27 agosto 2001 (cfr. consid.
2.3.2.: "In siffatte condizioni i costi della psicoterapia di cui
necessita l'insorgente devono essere posti a carico dell'assicuratore infortuni
in forza dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, giusta il quale, determinata la
rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono
accordati se il beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per
mantenere la capacità residua di guadagno).
Su questo
specifico aspetto l'assicuratore LAINF non ha sollevato obiezioni di sorta, di
modo che, su questo punto, la STCA del 27 agosto 2001, è cresciuta in giudicato
(cfr., del resto, la STFA 25.2.2003, consid. 3.1: "Non è invece più
litigiosa la questione circa l'assunzione dei costi da parte della __________
della psicoterapia di cui necessita l'assicurata. La Corte cantonale ha infatti
ammesso la richiesta, che non è stata contestata dall'assicuratore
infortuni").
A mente
del TCA, i costi generati dagli accertamenti prescritti dal dott. __________,
siccome necessari ed adeguati (cfr. XI, p. 4), devono anch'essi andare a carico
dell'assicuratore LAINF convenuto in forza dell'art. 10 cpv. 1 LAINF.
2.5. Rendita
di invalidità
2.5.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale tra il danno
alla salute e l'infortunio.
2.5.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase
LAINF; RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168 p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30
giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare
il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza
età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA del 25 ottobre 2002 nella
causa P., U 283/01, consid. 4.4.). Ci si discosterà da
questa
proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date
al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi
altamente probabile (RAMI 1993 U 168 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5.3. Con il
giudizio di rinvio del 25 febbraio 2003, la Corte federale ha esplicitamente
confermato che, malgrado i postumi residuali dell'evento traumatico dell'agosto
1995, __________ è ancora in grado di esercitare, nella misura del 70%,
un'attività leggera da svolgere in posizione prevalentemente seduta che non
comporti il sollevare rispettivamente il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr. STFA del 25.2.2003,
consid. 4.6 e 4.7).
Parimenti,
il TFA ha ratificato sia il reddito da valido (fr. 46'800.--; cfr. STFA del
25.2.2003, consid. 4.1 e 4.2) sia quello da invalido (fr. 23'663.--, ossia il
70% di fr. 33'804.--; cfr. STFA del 25.2.2003, consid. 4.6 e 4.7), ritenuti dal
TCA nella sua sentenza del 27 agosto 2001.
Quelli
summenzionati costituiscono dei punti fermi che non possono essere rimessi in
discussione in questa sede (per quanto concerne il carattere vincolante di una
decisione di rinvio del TFA, vedi la RAMI 1999 U 331, p. 126 e la giurisprudenza
ivi menzionata. Per quanto riguarda la determinazione dei redditi da
raffrontare, cfr. tuttavia la DTF 128 V 174).
Del
resto, essi, giacché contestati, sono stati avallati dalla Corte federale al
termine di una approfondita valutazione. D'altro canto, il TFA ha ordinato allo
scrivente Tribunale unicamente di pronunciarsi sulla riduzione percentuale da
apportare al reddito da invalido presumibilmente realizzabile dall'assicurata
(cfr. STFA del 25.2.2003, consid. 5).
Allo
scrivente Tribunale non rimane che da esaminare le circostanze specifiche del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del reddito da invalido scaturito dall'applicazione dei dati
salariali statistici. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Dalle
tavole processuali emerge che, a mente dell'insorgente, le circostanze del caso
concreto (impedimenti fisici, lavoro parziale e tipo di permesso) giustificano
una riduzione di almeno il 20% del reddito da invalido (cfr. ricorso 28.11.2001
al TFA, p. 11s.).
Da parte
sua, la __________ ha invece espresso il parere secondo cui non sono date le
premesse per procedere ad ulteriori decurtazioni del reddito da invalido, oltre
a quella determinata dall'incapacità lavorativa medicalmente accertata (cfr.
ricorso 1.10.2001 al TFA, p. 14s.).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che __________ presenta una
capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue
condizioni di salute, circostanza questa notoriamente atta ad incidere sul
livello di retribuzione.
D'altro
canto, si deve pure tenere conto del suo statuto di straniera e del fatto che
essa è completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno
su quello "ordinario".
Tutto ben
considerato, a mente dello scrivente Tribunale, le circostanze personali e
professionali del caso di specie giustificano una riduzione massima del reddito
da invalido del 20%.
In
conclusione, il grado di invalidità della ricorrente - determinato confrontando
i fr. 18'930.-- (fr. 23'663.-- decurtati del 20%) al reddito che essa avrebbe
potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 46'800.-- -
risulta essere del 59.55% (cfr., al riguardo, la DTF 127 V 129, in cui il TFA
ha stabilito che il tasso di invalidità scaturito da un raffronto dei redditi
non può essere in seguito arrotondato).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurata l'importo di fr. 2'200.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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