AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.86
Data decisione, Autorità:
25.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.86
mm/cd
Lugano
25 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2002
di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 8 ottobre 2002 emanata
da
rappr. da: avv. __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
febbraio 2002, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità
di operaia pulitrice e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso l'__________ - è scivolata mentre stava scendendo da una scalinata ed ha
battuto a terra la schiena, il piede sinistro ed il braccio destro.
Il caso è
stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente versato le
prestazioni di legge.
1.2. Sentito
preliminarmente il parere del medico di circondario, __________, con decisione
formale del 19 agosto 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo a far
tempo dal 1° settembre 2002, siccome i disturbi lamentati dall'assicurata, a
partire da tale data, non si sarebbero più trovati in una relazione di
causalità naturale con l'evento traumatico del febbraio 2002 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata personalmente (cfr. doc. _),
l'assicuratore LAINF, in data 8 ottobre 2002, ha sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 4 dicembre 2002__________, patrocinata dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a versare ulteriori
prestazioni a contare dal 1° settembre 2002 (cfr. I, p. 3).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l'insorgente ha fatto valere, in
particolare, le seguenti considerazioni:
"
(…).
Alle pagg. 3 e 4 della decisione impugnata, l'__________ sostiene
che le prestazioni sanitarie, i rimborsi delle spese, le indennità giornaliere
e gli assegni per grandi invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è
solo in parte conseguenza dell'infortunio.
Ora, nel caso concreto, la signora __________ - precedentemente
all'infortunio dell'11.2.2002 - non aveva mai avuto disturbi, né alla gamba, né
alla schiena; questi dolori, persistenti, sono emersi a seguito dell'infortunio
in questione e sussistono a tutt'oggi (cfr. docc. _), al punto che l'interessata
è stata ritenuta completamente inabile al lavoro fino al 31.12.2002 (doc. _).
La decisione impugnata risulta così censurabile, in quanto si
fonda unicamente su ipotesi, non confortate dallo stato medico della
ricorrente, peraltro assai critico; al punto I .c., in calce a pag. 3, si
ritiene infatti scontato che una contusione o una distorsione alle parti molli
del rachide cessa di produrre i suoi effetti alcuni mesi dopo l'infortunio,
così come se lo stesso non fosse intervenuto; il dott. __________, medico di
circondario, ritiene che la fibromialgia non sia imputabile all'infortunio
(punto 2., pag. 4) e che la causalità deve essere ritenuta estinta (punto 3.,
pag. 4).
II medico curante, Dr. __________, dal canto suo, considera che i
dolori lombari irradianti alla gamba destra ed i dolori alla colonna toracale
debbano essere collegati all'incidente, mentre constata che le fibromialgie
accusate dalla paziente sono scomparse (doc. _).
Visto quanto sopra e risultando palesi le contraddizioni quo alle
diagnosi del medico curante e del medico di circondario, si chiede che venga
ordinato l'allestimento di una perizia medico specialistica, atta a
confermare che le patologie di cui attualmente soffre l'insorgente sono da
ricondurre all'incidente dell'11.2.2002." (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica,
l'assicurata ha prodotto un certificato, datato 30 dicembre 2002, del dott.
__________ e, d'altra parte, ha ribadito la necessità che il TCA abbia ad
ordinare l'allestimento di una perizia medica giudiziaria (cfr. V + allegato).
1.6. In data 30
gennaio 2003, questa Corte ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in
medicina interna e reumatologia, il quale è stato invitato a rispondere ad
alcuni quesiti relativi alla diagnosi di fibromialgia (cfr. VII).
Il
rapporto del dott. __________ è pervenuto l'11 febbraio 2003 (VIII).
Le parti
hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni al riguardo (cfr. X e XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state
modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli
infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali
non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate
successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché,
inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione
in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: l'8 ottobre
2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2002.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se i disturbi accusati da __________ in
coincidenza con la chiusura del caso da parte dell'Istituto assicuratore
(settembre 2002), si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale
ed adeguata, con l'infortunio dell'11 febbraio 2002.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In concreto,
dalle tavole processuali emerge che __________, in data 11 febbraio 2002, è
rimasta vittima di una scivolata ed ha battuto a terra la schiena, il piede
sinistro ed il braccio destro.
L'assicurata
è entrata in cura dal dott. __________ , generalista.
Con
certificato del 27 febbraio 2002, il medico curante ha riferito di dolori
localizzati alla schiena ed all'avampiede sinistro, in assenza di patologie di
rilievo (cfr. doc. _).
Visto il
protrarsi dei disturbi e dell'incapacità lavorativa, la ricorrente, in data 9
aprile 2002, è stata sottoposta ad una visita di controllo da parte del dott.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, per l'essenziale, ha
predisposto un consulto reumatologico presso il dott. __________, spec. FMH in
medicina interna e reumatologia (cfr. doc. _).
è stata visitata dal dott. __________ il 30 aprile 2002.
Queste,
in particolare, le considerazioni espresse dal reumatologo a proposito delle
condizioni di salute dell'assicurata:
"
(…).
La paziente presenta quindi in uno stato dopo caduta l'11.02.2002
tre problematiche. Dapprima un dolore nella regione del trapezio a sinistra in
assenza di una vera e propria periartropatia della spalla, in buon
miglioramento. In secondo luogo, un dolore alle metatarso-falangee II a V a
sinistra in presenza di un arco plantare anteriore appiattito, anche questo in
buon miglioramento. Il problema principale risiede invece in una
lombosciatalgia destra con sospetta irritazione radicolare L5 omolaterale
(Lasègue positivo, lieve iposensibilità al bordo esterno della gamba). Per
questo motivo e per precisare la diagnosi riterrei indicata una TAC lombare,
per escludere definitivamente la presenza di un'ernia discale.
Clinicamente si notano tuttavia anche delle irritazioni delle
parti molli come per esempio dei legamenti ilio-lombari e della regione
peritrocanterica destra. Per questo motivo potrebbe essere utile una cura semi
stazionaria alla Clinica __________ di tipo Day-clinic (come citato nella
lettera del Dr. __________ ma non nella vostra domanda di visita
specialistica). In caso di decisione positiva da parte Vostra, Vi prego di
informarmi al più presto di modo che possa organizzare il Day-clinic nei tempi
più brevi possibili." (doc. _)
Nel mese
di giugno 2002, l'assicurata ha iniziato un trattamento fisioterapico in regime
semi-ospedaliero presso la Clinica __________, trattamento che ha però portato
ad un peggioramento della sintomatologia, caratterizzata da una diffusione dei
disturbi, così come risulta dal referto 22 luglio 2002 del dott. __________:
"
(…).
La paziente presenta quindi attualmente un aumento importante
della sintomatologia algica a tutte le parti molli del cinto scapolare in minor
misura delle braccia e le gambe con disestesie diffusi, rientrante in un quadro
di probabile fibromialgia generalizzata. Dal punto di vista organico rimane
unicamente il dubbio di una lombosciatalgia dx per cui varrebbe eventualmente
la pena effettuare una TAC lombare per escludere definitivamente un conflitto disco-radicolare.
Come noto, una fibromialgia può svilupparsi dopo un evento
traumatico sia dal punto di vista fisico che psichico.
La relazione diretta con il trauma è tuttavia ancora relativamente
poco chiara. All'esclusione di un danno organico lombare, gli attuali dolori
possono essere messi secondo me in maniera preponderante sul conto della fibromialgia."
(doc. _)
In data 8
agosto 2002, __________ è nuovamente stata visitata dal medico di circondario dell'__________,
il quale ha affermato che essa è sofferente di una fibromialgia generalizzata,
non causata dall'infortunio del febbraio 2002:
"
(…).
STATO LOCALE
Alla palpazione l'assicurata accusa dolori diffusi ovunque; dalla
colonna cervicale fino in fondo al piede.
Soprattutto il tessuto molle è digito-dolente, la muscolatura
all'omero, all'avambraccio, al tronco laterale, anche nella regione dello
sterno, delle costole, del bacino, ad ambedue le cosce, al polpaccio, ecc..
Attualmente al piede sinistro non si evidenzia nessun dolore.
Funzione completa.
D I A G N O S I
- Fibromialgia generalizzata.
VALUTAZIONE
Attualmente l'assicurata presenta una chiara fibromialgia
generalizzata. Solamente sfiorando il tessuto molle lo stesso viene dichiarato
digito-dolente ovunque.
Un altro fattore tipico di tale malattia è un dolore localizzato
allo sterno nella regione delle articolazioni e delle costole. Una fibromialgia
non viene scatenata da un trauma, ci sono spesso fattori psichici. Un'altra
particolarità di questa malattia è il lento peggioramento e la difficoltà nel
trovare una cura precisa.
Di conseguenza dobbiamo negare una causalità tra l'infortunio e i
disturbi attuali, un danno organico post-infortunistico non è evidenziabile.
La causalità viene quindi dichiarata estinta e le ulteriori cure
vanno a carico della Cassa Malati." (doc. _)
Unitamente
alla propria opposizione, l'assicurata ha prodotto un certificato, datato 28
agosto 2002, del suo medico curante, il cui contenuto è il seguente:
"
(…).
Ho ricevuto in copia la vostra del 19.08.2002
nella quale ritenete che non vi sia un rapporto causale tra i disturbi
lamentati e l'infortunio del 11.02.2002.
A mio parere, invece, questi disturbi sono da
collegare all'incidente, in particolar modo per quel che concerne i dolori
lombari irradianti alla gamba destra ed i dolori alla colonna toracale. Posso
invece convenire con le fibromialgie che la paziente accusa, attualmente
scomparse." (doc. _)
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata, l'Istituto assicuratore ha
risottoposto l'intero incarto al dottor __________, il quale ha, da parte sua,
allestito l'apprezzamento medico del 1° ottobre 2002:
" L'11.2.2002 l'assicurata stava scendendo da
una scalinata ed è
scivolata battendo la schiena, il piede sinistro e il braccio
destro.
Il 27.2.2002 dr.
__________: constata dolori alla schiena e all'avampiede sinistro, non si nota
però una patologia di rilievo. Sta facendo fisioterapia.
Il 9.4.2002 visita
medico-circondariale: vengono riscontrati problemi soprattutto nella regione
della colonna lombare fino alla gamba destra con problemi a srotolare
l'avampiede sinistro. l'esame clinico però nella regione del piede è senza particolarità,
alla colonna lombare riscontra una riduzione della mobilità con un sospetto
test di Lasègue positivo a destra. Richiede un consulto dal dr. __________ reumatologo
a __________.
Il 30.4.2002 rapporto dr.
__________: riscontra tre problematiche, la prima nella regione del trapezio a
sinistra in assenza di una vera e propria periartropatia della spalla, in
seguito un dolore alle metatarso-falangee II a V a sinistra in presenza di un
arco plantare anteriore appiattito anche questo un buon miglioramento ed infine
il problema principale risiede invece in una lombo-sciatalgia a destra con
sospetta irritazione radicolare L5 omolaterale. Viene chiesta una cura semistazionaria
presso la Clinica __________.
Tre mesi dopo, il dr. __________ ha costatato nuovamente un
peggioramento della situazione, presenta un importante aumento della
sintomatologia algica a tutte le parti molli del cinto scapolare e in minor
misura alle braccia e alle gambe con disestesie diffuse, rientrate in un
quadro di probabile fibromialgia generalizzata.
Escludendo un danno organico lombare, gli attuali dolori possono
essere messi secondo il parere del dr. __________, in maniera preponderante
sul conto della fibromialgia.
All'occasione della visita medico-circondariale l'8.8.2002 viene
riscontrata una palpazione e dolori diffusi ovunque, dalla colonna cervicale
fino in fondo al piede. Soprattutto il tessuto molle è digito-dolente, la
muscolatura all'omero, all'avambraccio, al tronco laterale, anche nella regione
dello sterno delle costole, del bacino ad ambedue le coscie al polpaccio,
ecc...
VALUTAZIONE
Oltre 5 mesi dopo l'infortunio l'assicurata ha sviluppato una
fibromialgia generalizzata. La fibromialgia è una malattia che non viene
scatenata da un trauma.
I problemi e la malattia sono subentrate 5 mesi dopo l'infortunio
senza un nesso causale.
Non si può argomentare che prima dell'infortunio l'assicurata non
abbia avuto niente, è quindi una conseguenza dell'infortunio.
Per quanto concerne la contusione della colonna lombare, del
braccio destro e del piede sinistro la causalità, ad oltre 7 mesi, è
estinta."
(doc. _).
Ai fini
istruttori, il TCA, in data 30 gennaio 2003, ha interpellato il dott.
__________, il quale è stato invitato a rispondere ai seguenti quesiti:
"
(…).
Dal suo rapporto del 22 luglio 2002, emerge, in
sostanza, che i diffusi disturbi lamentati dall'assicurata traevano
verosimilmente origine - riservata la presenza di una eventuale patologia
discale - da una fibromialgia.
Ai fini dell'istruttoria di causa, la invitiamo a
volere rispondere - entro il termine di 20 giorni a contare dalla
ricezione della presente - ai seguenti quesiti:
-
Come motiva la diagnosi di fibromialgia?
-
È o meno corretto affermare che, citiamo: "una fibromialgia
non viene scatenata da un trauma, ci sono spesso fattori psichici" (cfr.
rapporto 14.8.2002 del dott. __________, qui accluso)? Quali sono, in genere,
le modalità di insorgenza di questa patologia?
-
Nel caso concreto, la fibromialgia presentata dalla signora
__________ si trova o meno, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, in una relazione di causalità naturale con l'infortunio dell'11
febbraio 2002? Voglia motivare la sua risposta.
-
È verosimile che una fibromialgia possa scomparire nel giro di
qualche settimana (cfr. certificato 28.8.2002 del dott. __________, qui
accluso)? Ipotizzando che ciò fosse vero, quali conclusioni bisognerebbe trarne
quo alla diagnosi? (…)" (VII)
Queste le
risposte fornite dal succitato sanitario il 4 febbraio 2003:
" 1.
Con fibromialgia si definisce una malattia la cui origine e causa è
ignota, e che si manifesta in maniera preponderante con dolori
diffusi, soprattutto delle parti molli (muscoli, tendini, tessuto sottocutaneo
da cui il termine fibro: tessuto fibroso, mialgia: dolori muscolari). Non vi
sono invece chiari dolori di tipo osteoarticolare. La sintomatologia è spesso
diffusa, i dolori sono molto marcati anche alla pressione solo superficiale dei
tessuti molli, ciò che contrasta con le patologie ben definite in cui solo con
pressioni importanti in punti ben definiti si ottengono dei dolori. Spesso si
associa ad altri disturbi del sistema neuro-vegetativo, come disturbi del
sonno, sudorazioni, palpitazioni, problemi digestivi ecc. nonché disturbi della
sfera psichica (affetti depressivi). La diagnosi è soprattutto clinica e
esistono dei criteri accertati dalla società americana di reumatologia. Non vi
sono invece esami paraclinici o radiologici che confermino tale diagnosi. Devo
dire tuttavia che clinicamente la diagnosi è relativamente facile da porre in
presenza di una paziente con dolori diffusi anche solo allo sfioramento delle
parti molli ben al di là di quello che si potrebbe aspettare in relazione con
problemi osteo-articolari come visualizzati per esempio su radiografie o altri
esami di questo tipo.
-
In effetti non si può stabilire un nesso causale diretto tra un
trauma e l'insorgenza della fibromialgia. E' però conosciuto che la
fibromialgia si sviluppa più facilmente in pazienti che hanno subito dei traumi
spesso successivi, sia che siano di tipo fisico (incidente, operazione,
malattia grave ecc.), psichico (depressione, perdita di un caro) o anche
sociale (spostamento da un paese d'origine ecc. ). Nella storia di questi
pazienti si trova spesso una congiunzione di eventi di questi tipi. Tuttavia
questa patologia può pervenire anche senza questi eventi e quindi non si è mai
potuto stabilire un nesso causale diretto tra gli eventuali traumi subiti e
l'insorgenza della malattia.
-
Vedi quanto ho scritto sul punto 2. La paziente ha subito sì un
trauma tuttavia di importanza non estrema (non ha subito fratture, operazioni
gravi ecc.) quindi non si può parlare di criterio di verosimiglianza
preponderante con una relazione di causalità naturale con l'infortunio dell'11
febbraio 2002.
-
È poco verosimile, in effetti una fibromialgia ha la
particolarità, una volta insorta, di perdurare e anche di aggravarsi con il
tempo; è piuttosto raro in effetti che il paziente migliori, anzi vi è una
specie di circolo vizioso in cui l'inattività sia al lavoro sia nella vita
quotidiana porta a un aumento della sintomatologia algica e della morbidità
della paziente che solitamente non permette un miglioramento dei dolori. La
particolarità di questi pazienti è spesso di non migliorarsi ma anche di
peggiorarsi con le cure abitualmente proposte (farmaci, fisioterapia
ecc.)." (VIII)
2.7. Con il
proprio gravame, __________ ha messo in evidenza, in sostanza, la divergenza
d'opinione esistente fra il suo medico curante ed il medico di circondario dell'__________
quo alla diagnosi dei disturbi lamentati, chiedendo perciò l'allestimento di
una perizia giudiziaria (cfr. I, p. 3). Essa ha inoltre fatto presente di non
avere mai lamentato - anteriormente all'infortunio assicurato - dei disturbi né
alla gamba né alla schiena (cfr. I, p. 2: "Ora, nel caso concreto, la
signora __________ - precedentemente all'infortunio del 11.2.2002 - non aveva
mai avuto disturbi, né alla gamba, né alla schiena; questi dolori, persistenti,
sono emersi a seguito dell'infortunio in questione e sussistono a tutt'oggi
(cfr. docc. _), al punto che l'interessata è stata ritenuta completamente
inabile al lavoro fino al 31.12.2002 (doc. _)").
Dopo
attenta valutazione dell'insieme delle tavole processuali, questa Corte ritiene
che l'opinione del dott. __________ possa validamente costituire da supporto
probatorio per il presente giudizio, senza che si riveli necessario compiere
degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Inoltre,
per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 nella causa S., 5 aprile 1984 nella causa M. e
2 novembre 1983 nella causa M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TFA ha
pure precisato che i pareri redatti dai medici dell'________ hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre
1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U
49/95).
D'altro
canto, la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni
del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001
nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto,
ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002,
p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161;
RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo
specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________.
Le
considerazioni contenute nei referti 14 agosto (cfr. doc. _) e 1° ottobre 2002
(cfr. doc. _) del dott. __________, trovano peraltro pieno riscontro nella
restante documentazione presente all'inserto e, soprattutto, nelle
certificazioni 22 luglio 2002 e 4 febbraio 2003 del dott. __________.
In
effetti, già in data 22 luglio 2002, lo specialista in reumatologia - osservata
una diffusione della sintomatologia algica - aveva posto la diagnosi di fibromialgia
generalizzata (cfr. doc. _, p. 2: "All'esclusione di un danno organico
lombare, gli attuali dolori possono essere messi secondo me in maniera
preponderante sul conto della fibromialgia").
Successivamente,
interpellato dallo scrivente Tribunale, il dott. __________ ha affermato, per
quanto qui d'interesse, che l'esistenza di una relazione di causalità naturale
fra la fibromialgia e l'evento traumatico del febbraio 2002 non può essere
ritenuta dimostrata secondo il criterio della verosimiglianza preponderante
(cfr. VIII, p. 2: "(…). La paziente ha subito sì un trauma tuttavia di importanza
non estrema (non ha subito fratture, operazioni gravi, ecc.) quindi non si può
parlare di criterio di verosimiglianza preponderante con una relazione di
causalità naturale con l'infortunio del 11 febbraio 2002"), ciò che
esclude, di fatto, la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni
(cfr. consid. 2.3.).
D'altro
canto, questo sanitario ha pure sconfessato il medico curante di __________ r,
nella misura in cui, con certificato del 28 agosto 2002 (doc. _), egli aveva
fatto stato della scomparsa della fibromialgia, definendo tale affermazione
come "poco verosimile" (cfr. VIII, risposta al quesito n. 4).
Da notare
che quel certificato è stato stilato appena tre settimane dopo la visita di
controllo eseguita dal dott. __________ (8 agosto 2002), in occasione della
quale egli aveva constatato un tessuto molle ovunque dolente alla semplice
digito pressione (cfr. doc. _: "Alla palpazione l'assicurata accusa dolori
diffusi ovunque; dalla colonna cervicale fino in fondo al piede. Soprattutto il
tessuto molle è digito-dolente, la muscolatura all'omero, all'avambraccio, al
tronco laterale, anche nella regione dello sterno, delle costole, del bacino,
ad ambedue le cosce, al polpaccio, ecc.").
Il TCA
non ignora che lo stesso dott. __________ ha ipotizzato la presenza di una
patologia discale, suggerendo l'esecuzione di una TAC lombare (cfr., ad
esempio, il doc. _, p. 2: "Il problema principale risiede invece in una
lombosciatalgia destra con sospetta irritazione radicolare L5 omolaterale (Lasègue
positivo, lieve iposensibilità al bordo esterno della gamba). Per questo motivo
e per precisare la diagnosi riterrei indicata una TAC lombare, per escludere
definitivamente la presenza di un'ernia discale").
Nondimeno,
anche se il summenzionato accertamento diagnostico dovesse mettere
effettivamente in luce un'ernia del disco, quest'affezione non andrebbe
comunque a carico dell'Istituto assicuratore convenuto.
Infatti,
conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica,
praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni
degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente -
qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa
l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco
(cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono
cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è
di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi
casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le
proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora
l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio,
l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Per
contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere
assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di
continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre
2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi
citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente
pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
In
casu, il trauma subito da __________ l'11 febbraio 2002, una contusione
della regione lombare a seguito di una scivolata, non appare idoneo a causare
un danno strutturale alla colonna vertebrale.
La tesi
secondo cui l'infortunio assicurato non potrebbe essere ritenuto responsabile
di una eventuale ernia discale, trova d'altronde conferma nella perizia 27
ottobre 1998 allestita dal Prof. dott. __________, __________ della Clinica di
neurochirurgia dell'Ospedale __________, su incarico del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Berna, perizia citata in una sua sentenza del 5
febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00
(citazione ripresa nella STCA del 9 ottobre 2002 nella causa Z., inc. n. 35.2001.00080, consid. 2.7.).
Esprimendosi
a proposito dell'eziologia delle ernie discali, il Prof. __________ ha
affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco
intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione
eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più
in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in
posizione sdraiata:
"
(…).
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom
angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität
von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische
Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden
namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei
der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung
des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der
Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder
Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde
Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen
Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch
ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte
Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer
traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so
dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und
Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die
verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse
sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in
solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die
lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf
die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates
Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt
habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)"
(sentenza
del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore).
Ora,
dagli atti all'inserto emerge che la ricorrente ha conservato intatta la
capacità di deambulare e di stare in posizione eretta (cfr. doc. _ e doc. _:
"Alla deambulazione non notiamo nessun accenno di zoppia, nessuna
difficoltà all'andatura sulle punte dei piedi, né sui talloni").
All'insorgente
non può neppure essere di soccorso la circostanza che, prima dell'infortunio
del febbraio 2002, essa non avrebbe mai accusato problemi a livello della
schiena e dell'arto inferiore destro.
Occorre
in effetti ricordare che il semplice fatto di essere insorto dopo un
infortunio, non significa ancora che un determinato disturbo sia stato pure causato
da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
30, nota 96).
In simili
circostanze, a ragione l'Istituto assicuratore convenuto ha posto termine alle
proprie prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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