AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.81
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.81
mm
Lugano
10 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2002
di
contro
la decisione del 26 luglio 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
marzo 2002, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
piastrellista e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________
- ha lamentato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, mentre stata salendo
una scala interna con un pacco di piastrelle del peso di circa 25 kg.
Accertamenti
successivamente predisposti hanno permesso di diagnosticare una rottura
completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (cfr. doc. _).
1.2. L'assicuratore
LAINF, con decisione formale del 13 maggio 2002, ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al ginocchio
sinistro, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un
infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione
parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore,
in data 26 luglio 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 26 ottobre 2002, __________ ha chiesto che l'__________
venga condannato a corrispondergli le prestazioni di legge relativamente al
danno di cui è portatore al ginocchio sinistro, osservando:
"
(…).
G. Ciò che si
censura nel contesto concreto è la disquisizione giuridica limitata alla
fattispecie fissata nel rapporto dell'ispettore __________ del 18.04.2002. Oltre
alla fattispecie già enunciata alla lettera B. si legge ulteriormente: "Apparentemente
avevo fatto un passo normale, non ero scivolato e non mi era successo nulla di
particolare. Non so dire se il ginocchio si sia spostato verso l'esterno o
l'interno. Ho avvertito gran dolore e poi sono insorti dei gonfiori. Ho dovuto
smettere di lavorare …". L'approfondimento della fattispecie, fissata
nel rapporto , appare limitarsi a certe esteriorità ai fini della
decisione poi rilasciata. Essendo l'assicurato - come pure la
"" Compagnia di Assicurazioni - dell'opinione che la
fattispecie andava allora e debba attualmente in tale contesto essere
debitamente approfondita, si mette agli atti il verbale redatto dall'assicurato
stesso in data 24.09.2002, che permette di evidenziare più dettagliatamente la
fattispecie concreta. Dallo stesso si nota che le circostanze non erano del
tutto semplici come si vuol far credere nel rapporto __________. Infatti
l'assicurato, al momento dell'evento solo 22enne, era intento al trasporto di
pacchi di piastrelle di 25 kg per una dimensione di 40x40 cm, trasportati con
le braccia sul davanti del corpo. L'attività era svolta con solerzia, essendo i
lavori sul cantiere in ritardo. Tra l'altro l'assicurato calzava delle scarpe
di ginnastica __________ e non degli scarponi da montagna ed il tragitto
portava su una piccola scala, ancora grezza ed irregolare, di sette/otto
scalini. Ciò comportava pure il dovere mantenere un costante equilibrio.
L'assicurato così si pronuncia poi nel dettaglio: "Mancandomi
improvvisamente un appoggio sicuro (regolarità dello scalino) sul piede
sinistro e per non perdere stabilità è avvenuta una torsione così veloce
che a fatica me ne sono reso conto. Infatti il dolore è stato così intenso e
violento che tutto il resto è passato in secondo piano".
Che l'evento debba ricadere sotto gli avvenimenti
parificabili ad infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF appare quindi
chiaro sia in base alla fattispecie precisata dall'assicurato come pure dagli
ulteriori indizi, risultanti dagli atti. Infatti siamo di fronte ad un giovane
di 22 anni! Le precise valutazioni mediche agli atti evidenziano che non
vi è alcun segno di stato preesistente o degenerativo che permettano di
portare dei dubbi sulle origini della ferita. Ferita che ai sensi della RMN del
11.07.2002 ha causato "una lesione completa del crociato anteriore disinserito
cranialmente e coricato nella gola intercondiloidea".
Lesione subentrata improvvisamente e che
ha portato ad una subitanea incapacità lavorativa. Si veda infatti il
coincidere della fattispecie descritta nei vari atti presenti: "… ho
avvertito il figlio del titolare che andavo dal medico. Mi sono recato il
giorno stesso al __________ e sono stato visitato e mi venne detto che probabilmente
vi era una lesione ai legamenti. Il giorno dopo non ho ripreso il lavoro ed ho
considerato opportuno recarmi al PS dell'__________ per vedere cosa dicevano
quei medici …".
Lesione, che come si esprimono sia il Dr. med.
__________ che il Dr. med. __________, __________ chirurgia all'Ospedale di
__________, non può per nulla nascere spontaneamente in un giovane 22enne
che non presenta alcuna degenerazione o malattia preesistente e che quindi
in definitiva in base alla improvvisa lesione completa del legamento crociato
anteriore, subentrata salendo le scale con un peso di 25 kg, qualcosa di
insolito - di cosiddetto "nicht programmgemäss" - deve essere secondo
qualsiasi logica e nei limiti della verosimiglianza preponderante essersi avverato.
Ed infatti la descrizione della fattispecie dell'assicurato in data
24.09.2002 precisa dettagliatamente la fattispecie descritta unicamente
in modo limitativo nel rapporto __________. Non si tratta quindi di una
situazione in cui la prima dichiarazione dell'assicurato deve valere a tutti
gli effetti, bensì si è di fronte ad una precisazione - confermata ancor
più da una serie di elementi oggettivi agli atti - della fattispecie stessa.
Precisazioni che spettavano per diritto e dovere all'assicuratore LAINF ai sensi
del principio inquisitorio. Non si è quindi di fronte ad una fattispecie che
obbliga l'assicuratore LAINF nel giudicare a tener unicamente conto che le
prime dichiarazioni di un assicurato, secondo esperienza, sono più imparziali e
più attendibili di esposizioni seguenti. Dichiarazioni che, consapevolmente o
meno, possono essere influenzate da considerazioni posteriori di tipo
assicurativo o altra specie (RAMI 1988 n° 55 p. 363 c. 3b/aa). Ci si ripete: il
fattore esterno richiesto nel contesto dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 2
OAINF è dato nel contesto di un trasporto sul davanti del corpo, con le
braccia, di un pacco di 25 kg con dimensioni di 40x40 cm, il tutto salendo una
scala grezza, irregolare su un cantiere, non potendo vedere dove si
appoggia il piede, piegando le ginocchia e subendo una improvvisa torsione portante
alla improvvisa rottura del legamento crociato anteriore.
Si veda la giurisprudenza in materia: DTF del
27.06.2002, U 92/00 "Der Misstritt"; DTF del 27.06.2001, U
127/00, "Das Verdrehen"; DTF del 27.06.2001, U 158/00 "Die
unkontrollierte Bewegung".
H. Proprio la
sentenza del TFA del 21.09.2001 (U 266/00 Gr) apportata dalla spett. __________
quale base di giudizio e allegata agli atti, permette le seguenti
considerazioni. Dapprima è da evidenziare che nel contesto concreto non
vi è da discutere la tematica evidenziata alla considerazione 1.a) della
sentenza, ossia in particolare ove si legge "Ein degenerativer oder
pathologischer Vorzustand schliesst eine unfallähnliche Körperschädigung nicht
aus, sofer ein unfallähnliches Ereignis den vorbestehen Gesundheitsschaden
verschlimmert oder manifest werden lässt. Es genügt, wenn eine schädigende
äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor oder
überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt". In
questo giovane 22enne non vi sono elementi degenerativi o una preesistenza
patologica.
Alla considerazione 1.b) è discusso il
fattore esterno che così viene descritto: "Als äusseres Ereignis, d.h. als
ein ausserhalb des Körpers liegender, objektiv feststellbarer, sinnfälliger Vorfall
kommen rechtsprechungsgemäss Bewegungen wie etwa das Aufstehen aus der Hocke,
… und andere unkoordinierte Kniebewegungen in Frage … Gemäss BGE 114 V
298 ff. Erw. 3c kann der Auslösungsfaktor alltäglich und diskret sein; wesentlich
ist, dass ein plötzliches Ereignis, beispielsweise eine heftige Bewegung oder
das plötzliche Aufstehen aus der Hocke, einen der im Gesetz genannten Verletzungszustände
hervorruft". Il fattore esterno richiesto nel contesto
dell'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 OAINF è dato nel contesto di un trasporto
sul davanti del corpo, con le braccia, di un pacco di 25 kg con dimensioni di
40x40 cm, il tutto salendo celermente una scala grezza, irregolare
su un cantiere, non potendo vedere dove si appoggia il piede,
dovendo - camminando celermente - portare improvvisamente il peso del corpo e
del pacco di piastrelle sulle ginocchia - movimento similare all'alzarsi del
solo corpo dalla posizione accovacciata - e subendo così una improvvisa
torsione portante alla improvvisa rottura del legamento crociato anteriore.
I. La valutazione
giuridica della fattispecie precisata, come di dovere, e confermata dai vari
elementi oggettivi presenti agli atti, deve quindi portare al riconoscimento di
una lesione corporale parificabile ad infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2
OAINF e quindi alla presa a carico dell'evento da parte della spett._______,
con l'apporto delle relative prestazioni assicurative. (…)" (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato, in via principale, l'irricevibilità del ricorso
presentato da __________ e, in via subordinata, una sua integrale reiezione,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. III).
1.5. In replica,
__________ si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In sede di
risposta di causa, l'Istituto assicuratore convenuto ha chiesto che il ricorso
di __________ venga dichiarato irricevibile, poiché, in realtà, sarebbe stato
allestito dalla __________, la quale, in qualità di assicuratore privato, non è
legittimata ad impugnare le decisioni emanate dall'assicuratore LAINF (cfr.
III, p. 3).
L'eccezione
sollevata dall'__________ trae origine dalla giurisprudenza pubblicata in RAMI
1999 U 355, p. 563ss., secondo la quale un assicuratore privato, che non agisce
come un assicuratore sociale, non ha facoltà di interporre ricorso contro la
decisione di un assicuratore contro gli infortuni ai sensi dell'art. 129 OAINF
o dell'art. 103 lett. a OG (cfr., pure, STCA del 16 agosto 1999 nella causa Z.,
inc. n. 35.1998.47).
In
casu, il gravame del 26 ottobre 2002 è stato presentato personalmente
da , il quale - toccato dalla decisione mediante la quale l'
gli ha negato il diritto alle prestazioni - era senza alcun dubbio legittimato
ad impugnarla.
La
questione a sapere se il suddetto atto ricorsuale sia stato redatto con l'aiuto
della __________, appare dunque ininfluente al fine di stabilire la
legittimazione ricorsuale dell'assicurato.
Nel
merito
2.3. Oggetto
della vertenza è la questione a sapere se l'__________ ha o meno correttamente
negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato
da __________ al ginocchio sinistro.
2.4. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Cinque
sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51).
Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V
283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad
esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un
oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un
pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore
esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un
infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V
61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI
1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori
contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le
lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF
(nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in
casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e
riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano attribuibili
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.
Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento
violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una
delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).
Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung,
in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt
somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors
zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt"
(DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una
sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p.
5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i
principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la
modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,
osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit
Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt
notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung
mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen,
um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen
Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen
in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen
zu vermeiden. Die von der __________ eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder
dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h
UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet - also eine der dort erwähnten
Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden
müsste, ob eine "eindeutige" krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung
vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten
nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1
UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten
Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen
im Spiel."
(RAMI
succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno
2001 nella causa S., U 158/00).
La suevocata
pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni
parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung
- Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.)
fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un
particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si
troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed
auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo
specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un
fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un
caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni
è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser,
il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle
prove: ogni qualvolta che un assicurato dimostra, con il grado della
verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un
obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova,
secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o
a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler,
Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a
mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a
tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha
reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra
lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza
traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro,
compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a
carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung
des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?,
in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.6. In concreto,
occorre esaminare se, in occasione dell'evento in questione, __________ ha o
meno riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
Le parti
sono concordi nel ritenere che il ricorrente ha lamentato una lesione corporale
- una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro
(cfr. doc. _) - compresa fra quelle esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2
OAINF (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF: "lesioni dei legamenti").
Il TCA
può prestare adesione a questa opinione.
L'__________
ha comunque negato la propria responsabilità in base all'art. 9 cpv. 2 OAINF,
sostenendo che, in concreto, farebbe difetto un evento di carattere
infortunistico (cfr. III, p. 4: "… l'_______ deve ribadire che il fatto
di salire le scale non costituisce un evento paragonabile all'infortunio.
Si tratta questo di un quesito che deve essere valutato dall'amministrazione e
in caso di ricorso dal giudice e non da un medico.
Se è vero
che l'evento può essere quotidiano e discreto e quindi non straordinario, è
altrettanto vero che il TFA, nella sua più recente giurisprudenza, ha ribadito
che bisogna essere in presenza di un evento "sinnfällig"
all'infortunio. Ora, il fatto di risentire dei disturbi salendo le scale non ha
alcuna analogia con un infortunio e non può essere nemmeno paragonato alle
fattispecie quali un movimento violento, il rialzarsi improvvisamente dalla
posizione accovacciata, un salto da una cassa o ancora dei gesti intensi
durante la pratica di uno sport come ritenuto dalla giurisprudenza
federale" - la sottolineatura è del redattore).
2.7. In data 18
aprile 2002, __________ è stato sentito da un ispettore dell'__________, al
quale ha così descritto l'evento occorsogli il 12 marzo 2002:
"
(…).
Il caso è successo il 12.3.02 e non il 13.3.02.
Mi trovavo su di un cantiere di Breganzona e stavo portando su per le scale un
pacco di piastrelle 40x40 del peso di circa 25 kg che sostenevo davanti con le
braccia. Salendo i gradini improvvisamente, mentre caricavo il peso del corpo
sul piede sinistro, il ginocchio mi è ceduto improvvisamente. Apparentemente
avevo fatto un passo normale, non ero scivolato e non mi era successo nulla di
particolare. Non so dire se il ginocchio si sia spostato verso l'esterno o
l'interno. Ho avvertito gran dolore e poi sono insorti dei gonfiori. Ho dovuto
smettere il lavoro, ho avvertito il figlio del titolare che andavo dal medico.
Mi sono recato il giorno stesso al __________ e sono stato visitato e mi venne
detto che probabilmente vi era una lesione ai legamenti. Il giorno dopo non ho
ripreso il lavoro ed ho considerato opportuno recarmi al PS dell'__________ per
vedere cosa dicevano quei medici. Venni visitato a mandato dal dottor
__________. Visto il 4.4.02 (s.e.) dal dottor __________ che mi disse che vi
era una lesione legamentare e mi ha prescritto fisioterapia che eseguo al
__________. (…)" (doc. _)
In data
24 settembre 2002, sempre per quanto attiene alla dinamica dell'evento in
questione, l'assicurato ha precisato, in particolare, quanto segue:
"
(…).
L'attività al momento dell'evento consisteva nel
trasporto di un pacco di piastrelle 40x40 del peso di circa 25 kg, pacco che
trasportavo sul davanti con le braccia.
Lavoravo al coperto e pur essendo mattinata le
luci erano accese. Calzavo, invece che degli scarponcini adeguati, delle scarpe
da ginnastica __________.
Mi trovavo già a metà di una piccola scala
costituita da sette/otto scalini. Ad uno di questi avanzavo il piede sinistro e
caricando il peso su di esso e non vedendo ovviamente gli scalini (visuale
impedita dal pacco che sorreggevo), il ginocchio è ceduto improvvisamente e ho
avvertito un dolore intenso e lancinante.
Su cantiere si trovavamo un poco in ritardo con i
lavori, siamo stati spronati dal nostro capo a procedere con solerzia.
Ed è in questa circostanza che è avvenuto il
fatto. Salivo le scale con passo veloce, la vista dei gradini mi era impedita,
il piano di appoggio dei piedi (gradino) era grezzo ed irregolare (non finito),
dovevo quindi mantenere costantemente l'equilibrio. Nel verbale __________ ho
indicato che nulla di particolare mi era occorso considerando la situazione non
propriamente comoda nella quale lavoravo, in altri termini ho indicato la
normalità delle condizioni di lavoro. In sostanza, la poca visuale, il peso
trasportato e gli scalini decisamente irregolari mi hanno indotto alla ricerca
di un costante equilibrio.
Mancandomi improvvisamente un appoggio sicuro
(regolarità dello scalino) sul piede sinistro e per non perdere stabilità è
avvenuta una torsione così veloce che a fatica me ne sono reso conto. Infatti
il dolore è stato così intenso e violento che tutto il resto è passato in
secondo piano.
Il verbale redatto dalla __________ non contiene
questo elemento e con tutta sincerità me ne chiedo il perché.
È vero ho letto e firmato, tuttavia partendo dal
presupposto che tutto era chiaro non ho badato a tutti i dettagli e la mia
lettura è stata veloce e superficiale." (doc. _)
A
proposito di queste successive dichiarazioni dell'insorgente, l'Istituto
assicuratore convenuto richiama la giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27
agosto 1992 nella causa M. non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 217, n. 546) concernente la maggiore rilevanza attribuita alle
cosiddette "dichiarazioni della prima ora" rispetto a quelle
successivamente rilasciate dall'assicurato che possono, intenzionalmente o
meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa (cfr. III, p.
3: "Tale dichiarazione non risulta plausibile. Secondo una costante
giurisprudenza non vi è motivo per mettere in dubbio l'attendibilità della
versione dei fatti fornita dall'assicurato quando era ancora sotto
l'impressione immediata dell'avvenimento. Il TFA ha più volte ribadito che in
presenza di versioni diverse deve essere data la preferenza a quella fornita
dall'assicurato quando ignorava ancora le conseguenze giuridiche. Le ulteriori
spiegazioni possono essere influenzate consciamente o inconsciamente da
considerazioni fatte in un secondo tempo (…). Ci si chiede peraltro per quali
motivi l'assicurato abbia sentito il bisogno di rilasciare una dichiarazione
alla __________ essendo egli stesso parte (e la sola parte possibile) di una
procedura giudiziaria").
Questo
Tribunale ritiene di potersi esimere dal decidere se quanto dichiarato, in un
secondo tempo, dall'assicurato completa semplicemente il contenuto del verbale
redatto il 18 aprile 2002 oppure se vi è una reale contraddizione (nel qual
caso, potrebbe effettivamente entrare in linea di conto un'applicazione dell'evocato
principio della priorità della dichiarazione della prima ora; cfr., al
proposito, la STCA del 14 novembre 2002 nella causa D., inc. n. 35.2002.44).
In
effetti, gli elementi che emergono dall'annuncio d'infortunio del 13 marzo 2002
(cfr. doc. _), dalle risposte fornite dall'assicurato al questionario 18 marzo
2002 (cfr. doc. _), rispettivamente, dal rapporto ispettivo del 18 aprile 2002
(cfr. doc. _), appaiono sufficienti per derimere la vertenza sub judice.
Esaminate
le tavole processuali, è da ritenere almeno assodato, perlomeno, che
__________, in data 12 marzo 2002, stava salendo per le scale di una casa
ancora in costruzione con un pacco di piastrelle fra le mani, quando, all'atto di caricare l'arto inferiore sinistro con il peso del corpo, per
superare un gradino, é improvvisamente rimasto vittima di un trauma distorsivo
al ginocchio sinistro (cfr., ad esempio, doc. _: "1. A quale
attività attribuisce la comparsa dei disturbi (luogo, data e descrizione
dettagliata di quanto è accaduto)? Si attribuisce al lavoro. Il giorno
13-3-2002, salendo una scale, con un pacco di piastrelle in braccio, il mio
ginocchio si è girato" (…). 4. È successo qualcosa di
particolare (scivolamento, caduta, ecc.)? Niente di particolare, si è girato
e poi zoppicavo con un dolore atroce").
Egli ha
immediatamente accusato un intenso dolore.
Il giorno
stesso, abbandonato il posto di lavoro, il ricorrente si è recato presso il
Servizio di PS del Centro ortopedico e fisioterapico di __________, i cui
sanitari hanno diagnosticato, all'esame clinico, una lesione del legamento
crociato anteriore dopo trauma distorsivo del ginocchio sinistro (cfr. doc. _).
Il 13
marzo 2002, __________ ha interpellato i medici del Reparto di chirurgia
dell'Ospedale regionale di __________, i quali, sospettata una lesione del
legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, hanno predisposto un
consulto specialistico presso il dott. __________, ortopedico attivo presso la
__________ (cfr. doc. _).
La visita
presso il dott. __________ ha avuto luogo il 4 aprile 2002. Nel rapporto
trasmesso all'__________, egli si è detto certo della presenza di una rottura
del legamento crociato anteriore (cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di luglio 2002, l'insorgente è stato sottoposto ad un esame di
risonanza magnetica, accertamento che ha mostrato una "lesione completa
non recentissima del crociato anteriore disinserito cranialmente e coricato
nella gola intercondiloidea, …" (doc. _).
Sulla scorta
di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene
provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.
2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b;
cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 1995, p. 338), che l'evento del marzo 2002 abbia provocato la diagnosticata
lesione legamentaria.
È così dato l'evento esterno.
Questa
Corte non può quindi condividere le obiezioni sollevate al riguardo
dall'assicuratore LAINF convenuto.
Secondo
la giurisprudenza federale, quali eventi esterni ed unici, ovvero quali
avvenimenti prodottisi all'esterno del corpo, oggettivamente constatabili e
percettibili, entrano in linea di conto i cosiddetti "körpereigene Traumen",
come per esempio il rialzarsi dalla posizione inginocchiata oppure un movimento
di torsione in presenza di un ginocchio piegato (cfr. STFA del 27 giugno 2001
nella causa S., U 158/00, consid. 2b e riferimenti).
In questo
ordine di idee, il TFA ha ammesso l'esistenza del fattore esterno, trattandosi
di un'assicurata che, mentre stava cucinando, si era girata di scatto per
prendere qualcosa dal frigorifero, lamentando una lacerazione meniscale al
ginocchio destro (cfr. STFA del 21 ottobre 2002 nella causa B., U 5/02).
Il TCA è
pervenuto ad una identica conclusione nella sentenza del 6 novembre 2001 nella
causa L.-P., inc. 35.2000.67 - confermata dal TFA con sentenza del 12 luglio
2002, U 1/02 - concernente un'assicurata che per trattenere un classificatore
che stava per cadere a terra, aveva compiuto un movimento con il braccio
sinistro, riportando finalmente una rerottura trasmurale della porzione distale
del tendine del muscolo sovraspinato;
nella
sentenza del 17 giugno 2002 nella causa S., inc. 35.2001.78, riguardante
un'assicurata che aveva riportato una lesione parziale del sovraspinato preinserzionalmente
al tubercolo maggiore, all'atto di sollevare una paziente in carrozzella, nella
sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B., inc. 35.2001.49, cresciuta in
giudicato, riguardante un assicurato che aveva accusato una lesione del menisco
laterale, compiendo il gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza
di 40-50 cm., oppure ancora nella sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C.,
inc. 35.2000.19, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che aveva
lamentato una lesione al tendine estensore del pollice, sopravvenuta in
coincidenza con lo sforzo da lui profuso per spingere uno stampo del peso di
circa 400 kg sul piano della pressa.
Per
contro, il TFA non ne ha ammesso l'esistenza in una sentenza del 30 agosto 2001
nella causa K., U 198/00, concernente un'assicurata, cameriera in un
ristorante, che aveva accusato un progressivo peggioramento dei disturbi al
ginocchio, a seguito di un aumento del carico di lavoro. La nostra Corte
federale ha giustamente constatato l'assenza, in casu, di un avvenimento
immediato, unico e repentino.
Questa
Corte ha deciso nello stesso senso nelle sentenze del 29 novembre 2000 nella
causa D., inc. n. 35.2000.65, del 13 gennaio 1999 nella causa S., inc. n.
35.1998.105 e del 9 luglio 1997 nella causa H., inc. n. 35.1997.11: in tutte
queste fattispecie, il TCA aveva negato la presenza di una lesione parificata
ai postumi di infortunio, siccome l'assicurato non era stato in grado di
segnalare alcuno specifico episodio interessante il ginocchio leso.
Neppure
la pronunzia del 17 aprile 2002 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
__________ - a cui viene fatto riferimento nell'allegato responsivo del 15
novembre 2002 (cfr. III) - può servire a supportare la tesi difesa
dall'Istituto assicuratore convenuto. In effetti, in quel caso, l'assicurata,
alla quale era stata diagnosticata una lesione meniscale, aveva semplicemente
riferito di avere risentito un dolore al ginocchio nel rialzarsi dal letto,
senza tuttavia essere riuscita a segnalare un avvenimento lesivo chiaramente
circoscritto.
Del
resto, questa Corte ha statuito esattamente nello stesso modo in una
fattispecie del tutto analoga a quella giudicata dai giudici sangallesi (cfr.
STCA del 28 settembre 2001 nella causa N.-P., inc. n. 35.2001.19, nota
dall'assicuratore convenuto).
Lo stesso
discorso deve valere per la sentenza federale del 14 ottobre 2002 nella causa
C., U 335/01, prodotta dall'INSAI sub III bis. In quella fattispecie,
l'assicurato aveva dichiarato che i disturbi localizzati al ginocchio sinistro
erano apparsi progressivamente, a partire da una giornata trascorsa
sugli sci durante la quale la gamba sinistra era stata particolarmente
sollecitata onde evitare una caduta, allorquando aveva ripreso la corsa a
piedi.
D'altronde,
visto che il TFA ha riconosciuto la
presenza del fattore esterno in caso di lesione meniscale prodottasi all'atto
di rialzarsi dalla posizione inginocchiata oppure di girarsi con il corpo di
scatto (cfr. STFA del 21 ottobre 2002 succitata) - dunque in coincidenza con dei movimenti
prettamente fisiologici - non si vede per quale ragione, nel caso concreto, il
medesimo fattore dovrebbe fare difetto. D'altro canto, per costante
giurisprudenza, l'esistenza del fattore esterno viene negata qualora, citiamo: "…
die Meniskusverletzung wiederholten, im täglichen Leben erfolgten Mikrotraumata
zuzuschreiben ist, die eine allmähliche Abnützung bewirken, welche schliesslich
das Ausmass einer behandlungsbedürftigen Schädigung erreichen" (cfr. RAMI
1988 U 57, p. 374, 1986 K 685, p. 301).
Ritenuto
che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai
postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e
lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, soddisfatti, va ammesso
l'obbligo contributivo di principio dell'__________.
L'incarto
va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a
definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr.
dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
2.8. Il
ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un'indennità per ripetibili (cfr. I, p.
2).
La
giurisprudenza riconosce - eccezionalmente - ad una parte vittoriosa non
rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività
da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono
importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale
o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono
ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STCA del 22 marzo
2001 nella causa C., inc. 38.2001.35; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81
consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 59, p. 373);
In
concreto, per stendere il ricorso del 26 ottobre 2002, rispettivamente, la
replica del 28 novembre 2002, __________ non ha fatto capo ad un mandatario
esterno. D'altro canto, le condizioni appena esposte non appaiono soddisfatte.
All'assicurato
non possono quindi venire assegnate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ È
annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È
accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio
giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo
contributivo di principio a carico dell'__________.
§§§ L'incarto
è retrocesso all'__________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal
profilo materiale e temporale.
2.- Non viene
assegnata un'indennità per ripetibili.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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