AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.8
Data decisione, Autorità:
22.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00008
mm
Lugano
22 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
del 3 gennaio 2002 del TFA nella causa promossa con istanza di revisione del 7
aprile 1997 (inc. 35.1997.00034) da
__________,
rappr. da: avv. __________,
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 19 agosto 1996 da questo Tribunale (inc. __________) nella
causa promossa con ricorso 10 novembre 1995 da
__________,
rappr. da: avv. __________
contro la decisione del 14 agosto 1995
emanata dall'__________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni.
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
maggio 1994, __________, all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in
qualità di capo-muratore, è stato colpito al ginocchio sinistro da un cassero
metallico.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Nell'ambito
della causa dipendente dal ricorso 10 novembre 1995 presentato dall'assicurato,
il TCA ha ordinato l'allestimento di una perizia medica giudiziaria a cura del
dottor __________, allora __________ del Reparto di chirurgia ortopedica presso
l'Ospedale regionale di __________.
Facendo
proprio l'apprezzamento espresso dal dottor _______ - a mente del quale
l'evento traumatico del maggio 1994 aveva provocato un peggioramento
direzionale di un danno preesistente al ginocchio sinistro - questa Corte, con
pronunzia del 19 agosto 1996, ha accolto il gravame dell'assicurato e rinviato
gli atti all'__________ affinché si esprimesse sul diritto alle prestazioni.
1.3. In data 7
aprile 1997, l'Istituto assicuratore ha presentato un'istanza di revisione
della summenzionata sentenza, poiché, all'inizio di dicembre 1996, era stato
casualmente scoperto che __________, in data 17 luglio 1995, si era sottoposto
ad un'artroscopia a carattere terapeutico, eseguita dal dottor ,
circostanza quest'ultima che non sarebbe stata nota a nessuno e, soprattutto,
neppure al perito giudiziario. A mente dell', quindi, le conclusioni
a cui pervenne il dottor __________ - e, pertanto, anche il giudizio del TCA -
erano da ritenere errate, a causa della mancata conoscenza di tale circostanza.
1.4. Con sentenza
del 18 aprile 2000, lo scrivente Tribunale ha accolto l'istanza di revisione,
accertato - essenzialmente grazie alla perizia giudiziaria del 2 novembre 1999
allestita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia - che la relazione di
causalità naturale fra l'infortunio assicurato ed i disturbi all'arto inferiore
sinistro si era estinta già a far tempo dal 1° giugno 1995 (cfr. LIX).
1.5. Contro la
pronunzia cantonale, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha
interposto un ricorso di diritto amministrativo ed un ricorso di diritto
pubblico al TFA.
Con il
ricorso di diritto amministrativo, l'assicurato ha segnatamente fatto valere
che nella sentenza impugnata era stato omesso di esaminare la tempestività
dell'istanza di revisione presentata dall'assicuratore LAINF (cfr. LX).
1.6. Con sentenza
del 3 gennaio 2002, il TFA ha accolto il gravame di __________ nel senso che,
annullata la pronunzia cantonale, ha rinviato la causa al TCA affinché emetta
una nuova decisione conformemente ai considerandi.
Queste le
ragioni alla base del giudizio federale:
"
c) Le argomentazioni e le conclusioni
dell'insorgente meritano tutela, mentre devono essere disattese quelle
sollevate dall'Istituto assicuratore. È pacifico ed emerge chiaramente dagli
atti all'inserto che nel dicembre 1996 era pervenuto all'__________ un rapporto
secondo il quale il 17 luglio 1995 il dott. __________ aveva eseguito
un'artroscopia terapeutica. Che in tali circostanze l'inizio del termine
stabilito dalla legge possa dipendere, come sostiene l'Istituto assicuratore,
dalle contingenze della data in cui il medico di circondario dell'__________
decideva di procedere alla valutazione del nuovo documento non è sostenibile.
Da un altro lato, in caso di istanza di revisione l'autorità adita è tenuta ad
esaminare d'ufficio se la domanda è stata presentata tempestivamente ai sensi
di legge. Non può pertanto essere opposto al ricorrente di aver leso il
principio della buona fede se egli ha sollevato l'eccezione dinanzi a questa
Corte anziché in sede cantonale. Ora, il Tribunale adito dall'istanza di
revisione non si è minimamente espresso sul tema della tempestività della
stessa, per cui ha comunque commesso un diniego di giustizia formale per
violazione del diritto di essere sentito.
d) In esito alle suesposte considerazioni il
ricorso di diritto amministrativo merita accoglimento, il giudizio impugnato
essendo annullato. La causa dev'essere rinviata al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino affinché statuisca sul tema della tempestività
dell'istanza di revisione e, se del caso, nuovamente sulla fondatezza di tale
rimedio"
(LX 1).
1.7. In data 30
gennaio 2002, il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare osservazioni scritte a proposito della tempestività della nota istanza
di revisione (cfr. II).
__________,
sempre rappresentato dall'avv. __________, ha sostanzialmente fatto riferimento
alle allegazioni e conclusioni contenute nel ricorso da lui presentato al TFA
il 30 maggio 2000 (cfr. III).
Da parte
sua, l'__________ ha postulato che la propria istanza di revisione 7 aprile
1997 venga giudicata tempestiva, osservando quanto segue:
"
(…).
L'Istituto non può che ribadire quanto già
scritto nella risposta al Tribunale federale in data 16 agosto 2000, qui
allegata in copia, alla quale per ogni dettaglio si fa riferimento.
In sostanza, occorre considerare - e nessuno lo
può negare - che si tratta di un problema soltanto d'ordine medico, per cui
spettava al medico e non ai funzionari amministrativi di valutare la fattispecie.
Se è vero che la copia della lettera che il Dr. __________ ha inviato il 5
settembre 1995 al Dr. __________ (in cui informava dell'avvenuta artroscopia e
dell'esito della stessa) è giunta all'__________ nel dicembre 1996, è
altrettanto vero che il Dr. __________ si è espresso in data 29 gennaio 1997.
Ne consegue che il termine di 90 giorni di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA decorre
da tale data, poiché determinante può essere soltanto il momento in cui è stata
riconosciuta la valenza del documento ritrovato, vale a dire quello in cui il
Dr. __________ si è espresso che è il 29 gennaio 1997.
Le circostanze nuove sono quindi le
considerazioni del medico di circondario sull'avvenuta artroscopia: sono queste
infatti che hanno mosso l'Istituto a presentare l'istanza di revisione.
In quest'ottica, la sentenza del TFA (cons. 2c,
pag. 6) non è condivisibile. In primo luogo, nessuna motivazione è stata
espressa: il Tribunale federale ha detto semplicemente - verrebbe voglia di
dire semplicisticamente - che l'assunto dell'Istituto non può essere condiviso,
ma senza dire il perché.
In secondo luogo, non è mai stata confutata la
tesi secondo cui il tema è d'ordine medico soltanto; nemmeno il TFA ha detto il
contrario. Ne scende che si deve considerare determinante il momento in cui si
prende coscienza del fatto nuovo, cioè quando il medico - perché in questo caso
spettava a lui di valutare - ha messo in evidenza l'importanza di ciò che era
stato fino a quel momento misconosciuto anche dal perito, cioè l'avvenuta artroscopia
e le sue conseguenze.
La sentenza federale è discutibile anche per
altri aspetti, soprattutto quando ritiene che il fatto di non aver mai invocato
la presunta intempestività sarebbe privo di rilevanza.
Non va infatti disatteso che la controparte è
entrata pienamente nel merito dell'istanza e si è dichiarata d'accordo di far
allestire una perizia la quale ha poi confermato la posizione dell'Istituto. È
soltanto successivamente, quando ha ricevuto la sentenza di codesto Tribunale
cantonale che accoglieva giustamente l'istanza di revisione, che la controparte
ha sollevato l'eccezione.
Il rimprovero mosso dal Tribunale federale
all'indirizzo dell'istanza cantonale - secondo cui avrebbe omesso di
considerare la tempestività dell'istanza - è di poco momento. Non v'era infatti
alcuna contestazione della controparte, per cui non si può sostenere, come
invece fa il tribunale federale, che vi sia stato un diniego di giustizia per
violazione del diritto di essere sentito da parte dei primi giudici. Il Tribunale
cantonale non aveva infatti motivo per chinarsi sul tema, posto che nulla la
controparte aveva detto in proposito ed era anzi entrata nel merito senza
alcuna eccezione né riserva"
(VI).
in
diritto
2.1. In
esecuzione della sentenza federale, questa Corte, preliminarmente, deve
verificare la tempestività dell'istanza di revisione presentata
dall'assicuratore LAINF il 7 aprile 1997.
2.2. Giusta l'art.
108 cpv. 1 lett. i LAINF, deve essere garantita la revisione delle sentenze se
sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto
hanno influito sulla sentenza.
Pedissequamente,
l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma dell'art
15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con
l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in
cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art.
14.
2.3. In concreto,
si tratta dunque di stabilire in quale data l'Istituto assicuratore è venuto a
conoscenza di quello che dovrebbe costituire il "fatto nuovo" -
concretamente, l'intervento artroscopico mediante laser del 17 luglio 1995 -
suscettibile di fondare la revisione della sentenza del 19 agosto 1996 di
questo TCA.
Dalle
tavole processuali emerge che l'__________ ha avuto notizia, per la prima volta,
del fatto che __________, nel luglio del 1995, era stato sottoposto ad una artroscopia
terapeutica al ginocchio sinistro da parte del dottor __________, in occasione
del colloquio fra l'assicurato medesimo e l'ispettore __________ del 25
novembre 1996 (cfr. doc. _: "Nel luglio 1995, salvo errore, si è recato
dal dott. __________, dopo benestare della CM, che lo ha poi sottoposto ad
__________ ").
Successivamente,
per la precisione il 9 dicembre 1996 (cfr. timbro d'entrata apposto sul doc.
_), all'Istituto assicuratore è pervenuta copia dello scritto 5 settembre 1995,
indirizzato dal dott. __________ al medico curante dell'assicurato, nonché del
rapporto operatorio, da cui si evince che, nell'ambito del succitato intervento
artroscopico, si era proceduto ad "… un lisciaggio della cartilagine sia
della patella, sia del condilo mediale del femore e della tibia, con la fibra
ottica dell'Holmium Laser di media potenza" (cfr. doc. _).
In data
20 dicembre 1996, il medico di circondario dell'__________ ha preso conoscenza
della documentazione raccolta, nel frattempo, dall'amministrazione (cfr. timbro
apposto sul doc. _).
Il 31
dicembre 1996, __________ é quindi stato convocato per una visita di controllo,
che ha effettivamente avuto luogo il 29 gennaio 1996 (cfr. doc. _).
Con
rapporto di uguale data, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica - dopo aver consultato la letteratura specialistica nella materia -
è pervenuto alla conclusione che l'intervento di artroscopia terapeutica del 17
luglio 1995 costituiva un fatto nuovo rilevante (cfr. doc. _, p. 5:
"Questi ultimi articoli recenti illustrano chiaramente l'importanza della
informazione sottratta (o meglio non fornita) allo spettabile Tribunale
Cantonale, ma in particolare al perito giudiziario, in occasione del suo esame
del 15.5.1996. (…). Complessivamente, sulla base di questi nuovi elementi, dal
punto di vista medico vengono riconfermate le considerazioni espresse in
occasione dell'esame medico-circondariale dell'8.3.1995, con chiusura della
pratica per ripristino dello stato quo ante a decorrere dall'1.1.1995").
Dagli
atti __________ si evince inoltre che l'incarto è stato in seguito trasmesso
presso la Divisione medica di __________, dove il dottor __________, spec. FMH
in chirurgia, con referto datato 10 febbraio 1997, ha sostanzialmente avallato
la valutazione espressa dal collega __________ (cfr. doc. _: "Diese Dokumente
enthalten jedoch wesentliche neue Tatsachen, die geeignet sind, zu einer
anderen gutachtlichen Beurteilung zu führen").
L'istanza
di revisione della sentenza cantonale del 19 agosto 1996, è stata finalmente
presentata in data 7 aprile 1997 (cfr. I - inc. n. 35.1997._).
2.4. Con la
propria pronunzia del 3 gennaio 2002, il TFA ha affermato, segnatamente, che l'inizio
del termine legale di 90 giorni non può dipendere, citiamo: "dalle
contingenze della data in cui il medico di circondario dell'______ decideva di
procedere alla valutazione del nuovo documento …" (cfr. I, p. 6 - inc.
35.2002._).
Ciò deve
costituire il punto di partenza della presente disamina.
Innanzitutto,
questa Corte non può che condividere il parere manifestato dall'__________
(cfr., ad esempio, VI A, p. 5: "Trattandosi di un mero problema medico, è
evidente che è la rilevanza da questo profilo del documento quello che conta,
non la scoperta in sé dello scritto del dr. __________ "), a mente del
quale il termine di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA non può iniziare a decorrere
già dal 9 dicembre 1996, siccome la semplice scoperta che il ginocchio sinistro
di __________, nel passato, aveva fatto oggetto di un'artroscopia terapeutica,
non permetteva ancora all'amministrazione di concludere che tale circostanza
era atta a relativizzare la valutazione enunciata dal perito giudiziario, dott.
__________, in data 15 luglio 1996.
Questa
scoperta necessitava di un'interpretazione da parte di uno specialista:
concretamente, si trattava di valutare gli effetti del calore prodotto
dall'utilizzo di un laser Holmium-YAG, sui tessuti intrarticolari circostanti.
Si rivela
pertanto infondata la tesi difesa dall'assicurato in sede di ricorso al TFA,
ovverosia che, citiamo: "momento determinante, dove con sicurezza
l'istante ha conosciuto il fatto nuovo rilevante, è il dicembre 1996, quando
cioè ha ricevuto l'incarto dal dottor __________, …" (cfr. III 1, p. 7
- la sottolineatura è del redattore).
Alla luce
di quanto stabilito dalla nostra Corte federale, assodato che
un'interpretazione specialistica della nuova documentazione appariva come
indispensabile (circostanza quest'ultima che, del resto, non é stata messa in
discussione dal TFA), ci si deve chiedere quando l'__________, agendo con
diligenza, avrebbe potuto disporre di tutti gli elementi necessari per fondare
l'istanza di revisione.
Le tavole
processuali dimostrano inequivocabilmente che per il dottor __________ è stato
possibile - nel giro di una decina di giorni - procedere alla visita
personale di __________ e allestire il relativo rapporto medico.
A questo
proposito, il TCA constata che il consulto ha avuto luogo il 29 gennaio 1996
(cfr. doc. _), e che già il 10 febbraio 1997 il dottor __________, al quale
l'amministrazione aveva provveduto a trasmettere, segnatamente, il rapporto del
medico di circondario, ha stilato il proprio apprezzamento (cfr. doc. _).
Pertanto
- qualora, da un canto, l'amministrazione avesse immediatamente interpellato il
dottor __, il quale si trova alle sue dipendenze (anziché attendere ben
11 giorni - cfr. i timbri apposti sul doc. ) e qualora, d'altro canto,
__________ fosse stato convocato entro una settimana (anziché lasciare
trascorrere più di un mese - cfr. doc. ), lasso di tempo che appare senz'altro
ragionevole - questa Corte è dell'avviso che l' avrebbe potuto essere
a conoscenza del motivo di revisione, volendo largheggiare, entro il 3
gennaio 1997 al più tardi, data dalla quale ha quindi iniziato a decorrere
il termine di 90 giorni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPTCA.
A questo
punto, può pure rimanere aperta la questione a sapere se fosse veramente
indispensabile, da un lato, procedere ad una visita personale dell'assicurato,
ritenuto che il dottor __________ ha basato la propria valutazione, per
l'essenziale, su uno studio della letteratura specialistica e, dall'altro,
richiedere un secondo parere al dottor __________, visto che le conclusioni a
cui era pervenuto il medico di circondario erano già di per sé chiare.
Lo
scrivente Tribunale ritiene che l'amministrazione dell'__________I (dotata, fra
l'altro, di un proprio servizio giuridico) - supposta a conoscenza dei principi
che regolano la decorrenza del termine a cui soggiace il mezzo della revisione
- avrebbe dovuto dimostrare una maggiore solerzia nell'istruzione della
fattispecie.
L’istanza
di revisione del 7 aprile 1997 deve essere ritenuta tardiva essendo essa stata
presentata oltre il termine di 90 giorni dopo la conoscenza del fatto nuovo
rilevante.
2.5. Con le
proprie osservazioni del 27 febbraio 2002, l'Istituto assicuratore censura la
pronunzia del TFA, nella misura in cui é stato giudicato privo di rilevanza il
fatto per l'assicurato d'avere sollevato soltanto in sede federale l'eccezione
d'intempestività (cfr. VI, p. 2).
Da parte
sua, questa Corte condivide invece quanto deciso al riguardo dal TFA, il quale
ha chiaramente indicato che la questione della tempestività avrebbe dovuto
essere verificata d'ufficio, a prescindere dal fatto che la stessa era o meno
stata sollevata (cfr. I, p. 6 - inc. 35.2002.8).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza di
revisione 7.4.1997 è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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