AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.79
Data decisione, Autorità:
21.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2002.79
mm
Lugano
21 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 13 agosto 2002 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di ottobre 2001, la __________, Succursale di , ha
annunciato all' un evento che ha visto protagonista la propria
dipendente, __________, Drug Development Director, il 20 settembre 2001,
durante il volo __________, evento che è così stato descritto:
"
Durante il volo, l'aereo è sceso bruscamente di
quota a causa di 2 vuoti d'aria e forte turbolenza. La turbolenza ed i vuoti
d'aria insieme con la brusca perdita di quota mi hanno colta mentre dormivo
completamente rilassata e con il risveglio improvviso mi hanno portata ad un
brusco spostamento in avanti da posizione supina."
(doc.
_)
Accertamenti
successivamente predisposti - specificatamente l'esame di risonanza magnetica
del 2 ottobre 2001 - hanno mostrato una protusione discale diffusa a livello
C6-C7, più marcata in sede mediana posteriore, con un restringimento del canale
cervicale, al limite della compressione midollare ed un restringimento,
probabilmente di origine mista (discale/ossea) dei forami di coniugazione delle
due radici C7 (doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale del 21 maggio 2002, ha negato il proprio obbligo contributivo
relativamente al danno alla salute localizzato al rachide cervicale, siccome
esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi
di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di
un infortunio (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. ),
l'_________, in data 13 agosto 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 21 ottobre 2002, __________, sempre patrocinata dalla
, ha chiesto che l' venga condannato a riconoscere le
prestazioni di legge relativamente ai disturbi da lei lamentati, osservando:
"
(…).
Viste le motivazioni addotte nelle querelata
decisione, si tratta in questo caso di disquisire sull'elemento della
straordinarietà del fattore esterno.
Si produce a tale proposito la dichiarazione resa
il 10.10.2002 dal Prof. __________, medico chirurgo, che al momento dei fatti
si trovava sul sedile a fianco della ricorrente (Doc. _).
Riferisce il testimone: "(…) Subito dopo
la cena, sorvolando l'oceano, forti turbolenze e due vuoti d'aria hanno
provocato una forte vibrazione dell'aereo durata a lungo. La Dr.ssa __________,
che dormiva con il sedile completamente reclinato e con la cintura di sicurezza
allacciata dal momento del decollo, a causa delle forti vibrazioni dell'aereo,
si è svegliata di soprassalto portandosi dalla posizione sdraiata alla
posizione seduta per poi ricadere all'indietro sul sedile reclinato con un
movimento brusco e con la muscolatura completamente rilasciata".
È dunque da ammettere che durante il volo ed in
particolare al momento dell'evento, vi furono delle turbolenze e due vuoti
d'aria.
Dall'inchiesta
esperita dalla __________, emerge che l'equipaggio non riportò nel rapporto di
volo questi eventi. Questo non significa che i medesimi non vi siano stati:
l'equipaggio è difatti tenuto a riferire le situazioni di particolare pericolo
e quelle che possono avere provocato danni alle strutture dell'aereo, ma non
automaticamente di vuoti d'aria che non abbiano, apparentemente, provocato
danni o lesioni ai passeggeri.
Ai sensi dell'art. 9
cpv. 1 OAINF, può essere ritenuta come straordinaria anche una causa esterna
"più o meno straordinaria", come da definizione a suo tempo
esistente nella LAMI.
In un'abituale
situazione di volo, si può ammettere che una turbolenza e un normale vuoto
d'aria non dovrebbero causare lesioni a persone sedute ed allacciate con le
cinture di sicurezza. Diversa è la situazione di persone che siano in piedi e
che in dette occasioni possono cadere, inciampare, essere magari proiettate
contro il soffitto dell'aereo e riportarne dei traumi.
Altrettanto diversa è
la situazione di chi dorme, sdraiata sul sedile come su un letto, magari in una
posizione "strana"; si sveglia di soprassalto e si mette in posizione
seduta; neppure si rende conto di quanto sta accadendo, che subisce un vuoto
d'aria, ricadendo di botto all'indietro (si può calcolare per ca. 90 cm) a
corpo morto ("con la muscolatura completamente rilasciata"): va in
tal caso riconosciuto che si tratta di una situazione sufficientemente
straordinaria ed atta a provocare lesioni come quelle riportate dalla
ricorrente.
Prosegue il Prof. __________: "All'arrivo
dell'aereo a __________, la dottoressa __________ lamentava un forte dolore
alla colonna cervicale per cui le ho dato una compressa di Aulin. Nel
pomeriggio dello stesso giorno, la dottoressa mi ha telefonato per riportare
delle parestesie alle dita della mano destra (…)"
La ricorrente percepì dunque, praticamente da
subito, dolori alla colonna cervicale e da sempre ha attribuito quei dolori
all'evento descritto.
… A seguito dei primi accertamenti medici del dr.
__________ e dopo la RMI eseguita alla Clinica __________, il Dr. __________,
specialista in neurologia, specificò che l'interessata aveva sviluppato una
sindrome cervicobrachiale destra, massimo in corrispondenza C7, scatenata
verosimilmente da un trauma minore, avvenuto viaggiando in aereo, durante un
vuoto d'aria (cfr. atti __________, rapporto 09.10.2001).
Al momento dei fatti, la ricorrente aveva un età
di 46 anni e si trovava in ottimo stato di salute. Non ha significativi
precedenti di nessun genere e mai aveva lamentato problematiche alla colonna
cervicale (cfr. atti __________).
In chiusura del rapporto 19.12.2001, lo stesso
Dr. __________, evidentemente attribuendo la patologia ad un infortunio, scriveva:
"Mi attendo una presa a carico di queste prestazioni dalla __________,
nel caso in cui l'assicurazione infortuni non intendesse prendere a carico le
cure in questione, richiedo una valutazione specialistica indipendente".
Il fatto di dormire in aereo, su un sedile
completamente reclinato (come può esserlo nella classe businnes nella quale
viaggiava la ricorrente), di svegliarsi di soprassalto, sollevando il busto
sino alla posizione seduta, ed in quel momento ricadere a causa di un vuoto
d'aria, a corpo morto è atto a produrre le problematiche in esame. Si evidenzia
che in virtù della posizione completamente reclinata del sedile, la testa della
ricorrente deve essere ricaduta all'indietro per una novantina di centimetri,
prima di impattare "a corpo morto" col sedile medesimo e subendo un
nuovo contraccolpo nel momento in cui cessò il vuoto d'aria.
Per provocare un infortunio, non occorre
necessariamente un evento straordinario eclatante: si tratta anzi sovente di
fattori di poco conto.Basti pensare ai colpi di frusta, cagionati anche da
lievi tamponamenti tra autoveicoli. Proprio in quest'ottica, la casistica
chiarisce che chi subisce il colpo di frusta è spesso un passeggero che al
momento dell'urto (pur anche di minima importanza) si trovava in posizione
"strana", soprattutto con la testa rivolta lateralmente. Un po’ come
all'opponente che sin dall'inizio ha dichiarato che era sdraiata in una
posizione "strana", dormiva e non poté reagire come altrimenti
avrebbe fatto, subendo il contraccolpo molto più di quanto sarebbe altrimenti
accaduto.
In questi sensi si pronuncia del resto il Dr.
__________ che considera verosimile attribuire il tutto ad un "trauma
minore avvenuto viaggiando in aereo durante un vuoto d'aria".
Non vi sono del resto motivi di natura medica,
quali fattori preesistenti, che possano altrimenti giustificare la patologia la
situazione venutasi a creare.
… Allo stato consideriamo comprovato che alla
base della patologia denunciata dalla ricorrente, di per sé non contestata
dalla _______, si trova certamente un'azione repentina (la caduta
"a corpo morto" sul sedile completamente reclinato, da un'altezza
valutabile in una novantina di centimetri), indiscutibilmente involontaria,
lesiva del corpo umano (vedi atti medici), dovuta ad un fattore
straordinario (turbolenze e vuoto d'aria durante un volo in aereo) e
sufficientemente straordinario (vedi quanto trattato al punto 3). Le
lesioni sono altresì in rapporto di causa naturale ed adeguato con
l'evento straordinario (vedi rapporti Dr. __________)." (I)
1.4. L'Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione a sapere se __________ è rimasta vittima di un
infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, di una lesione corporale
parificata ai postumi di un infortunio.
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo
l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria
e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno
straordinario.
Questa
definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime
da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss.; 118 V 283 consid. 2a e
riferimenti; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
-
l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o
psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella
causa B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4,
una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
2.5. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi
o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116
V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der
Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung
1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli
stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una
lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid.
4b).
2.7. In concreto,
il datore di lavoro di __________, nel compilare l'annuncio di infortunio del 5
ottobre 2001, ha così descritto l'evento occorsole il 21 settembre 2001:
"
Durante il volo, l'aereo è sceso bruscamente di
quota a causa di 2 vuoti d'aria e forte turbolenza. La turbolenza ed i vuoti
d'aria insieme con la brusca perdita di quota mi hanno colta mentre dormivo
completamente rilassata e con il risveglio improvviso mi hanno portata ad un
brusco spostamento in avanti da posizione supina."
(doc.
_)
Il 18
ottobre 2001, l'assicurata è stata sentita da un ispettore dell'assicuratore
LAINF convenuto.
Questo,
in particolare, il contenuto del verbale steso in quell'occasione:
"
Avevo acquistato un biglietto d'aereo alla
__________ per andata e ritorno da __________. Conclusi gli impegni con un
giorno di anticipo il biglietto che contemplava la trasferta con la compagnia
__________ venne cambiato pagando il relativo supplemento con un biglietto di
ritorno con la __________ (possiede ricevuta per il supplemento).
Il 21.9.01, mentre erano sull'oceano, lei si era
sdraiata e stava dormendo profondamente. Accanto a lei sedeva il collega Prof.
__________, consulente chirurgo della ditta.
Ad un certo momento si sveglia di soprassalto a
causa delle urla di spavento ed istintivamente solleva il tronco, ma nello
stesso momento l'aereo subisce una repentina perdita di quota. Le viene detto
che si trattava del secondo evento di questo genere che si era verificato, ma
lei del primo non se ne era accorta.
Il giorno seguente avverte i primo dolori al
collo o meglio a livello della scapola sin. Ne parla con il Prof. __________
che le dice che stava riposando in posizione piuttosto strana e che la perdita
di quota del velivolo o il movimento istintivo nel sollevarsi perché svegliata
di soprassalto può averle causato il problema al collo. (…)" (doc. _)
Sempre a
proposito della dinamica dell'evento del settembre 2001, occorre rilevare che
con il proprio gravame, l'assicurata ha prodotto una dichiarazione, datata 10
ottobre 2002, del Prof. __________, dalla quale di evince quanto segue:
"
Durante il volo della __________ del 20.09.02 da
__________ a __________ mi trovavo seduto accanto alla Dr.ssa __________, nella
classe businnes, dopo un soggiorno di lavoro in __________.
A causa di quanto successo negli USA in data 11
settembre, l'aereo non ha seguito la solita rotta __________ ma ha attraversato
direttamente il __________ e l'oceano Atlantico.
Subito dopo la cena, sorvolando l'oceano, forti
turbolenze e due vuoti d'aria hanno provocato una forte vibrazione dell'aereo
durata a lungo.
La Dr.ssa __________, che dormiva con il sedile
completamente reclinato e con la cintura di sicurezza allacciata dal momento
del decollo, a causa delle forti vibrazioni si è svegliata di soprassalto
portandosi dalla posizione sdraiata alla posizione seduta per poi ricadere
all'indietro sul sedile reclinato con un movimento brusco e con la muscolatura
completamente rilasciata.
All'arrivo dell'aereo a __________, la dottoressa
__________ lamentava un forte dolore alla colonna cervicale per cui le ho dato
una compressa di Aulin.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, la dottoressa
mi ha telefonato per riportare delle parestesie alle dita della mano destra.
Le ho consigliato di praticare una radiografia
della colonna cervicale e di sottoporsi ad una visita da parte di un ortopedico
e di un neurologo. In caso di persistenza delle parestesie, le ho consigliato
di sottoporsi ad una TAC."
(doc. _)
Dalle
tavole processuali emerge poi che __________ ha consultato, dapprima, il dott.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _) e, successivamente,
il dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _).
L'esame
di risonanza magnetica a cui l'assicurata è stata sottoposta in data 2 ottobre
2001, ha mostrato l'esistenza di una patologia discale a livello di C6-C7 (cfr.
doc. _).
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che la circostanza secondo cui, dopo
avere compiuto un movimento repentino per sollevarsi con il tronco dalla
posizione sdraiata, la ricorrente, a causa di una perdita di quota del velivolo
provocata da un vuoto d'aria, sarebbe ricaduta all'indietro sul sedile, figura
- per la prima volta - nell'opposizione del 30 luglio 2002 (cfr. doc._ , p.
1: "Durante il volo di rientro, si era sdraiata e dormiva profondamente
("in una posizione strana", come riferisce il prof.__________,
che l'accompagnava nel viaggio), quando si svegliò di soprassalto sentendo le
urla di spavento. Istintivamente sollevò il tronco; nello stesso momento
l'aereo subì una repentina perdita di quota e ricadde sul sedile" -
la sottolineatura è del redattore).
A torto,
quindi, l'__________ sostiene che tale circostanza sarebbe stata menzionata
soltanto in sede di ricorso (cfr. III, p. 2: "L'assicurata non ha mai
dichiarato di essere poi ricaduta all'indietro con un movimento brusco né tanto
meno di aver risentito dei dolori già all'arrivo a __________ ").
In
realtà, unitamente all'atto di ricorso, __________ ha semplicemente prodotto
una dichiarazione del dott. __________, suo compagno di viaggio, a conferma
della dinamica descritta con l'opposizione (cfr. doc. _).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene comunque di potersi esimere dal decidere in merito
all'applicabilità del principio della priorità delle "dichiarazioni della
prima ora", secondo il quale a queste ultime va, di regola, attribuita una
maggiore rilevanza rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato
che possono, intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di
natura assicurativa (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c e RAMI
1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa), e, pertanto, riguardo pure al valore probante
da attribuire alla dichiarazione 10 ottobre 2002 del Prof. __________, giacché
- pur considerando come accertato il fatto che, oltre ad essersi spostata dalla
posizione sdraiata a quella seduta, l'insorgente é pure ricaduta all'indietro
sul sedile - ciò non è ancora sufficiente per ammettere che essa sia rimasta
vittima di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF.
ravvede nelle forze messe in gioco dall'improvvisa perdita di quota dell'aereoplano,
le quali hanno provocato una sua ricaduta all'indietro, a "corpo
morto", contro il sedile il cui schienale era stato precedentemente
reclinato, il fattore esterno straordinario (cfr. I).
Da parte
sua, lo scrivente Tribunale condivide soltanto parzialmente la tesi difesa
dalla ricorrente.
In
effetti, se, da un canto, può essere considerato soddisfatto il requisito
dell'influsso meccanico dovuto ad un fattore esterno, appunto le forze generate
in coincidenza con la repentina perdita di quota del velivolo, d'altro canto,
fa manifestamente difetto il carattere straordinario di questo stesso fattore
esterno.
Così come
pertinentemente osservato dall'assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. _, p.
3s.), la persona che viaggia in aereo deve sempre contare sul fatto che il
velivolo incontri delle turbolenze e/o dei vuoti d'aria e che, pertanto, possa
perdere improvvisamente di quota. Non a caso ai viaggiatori viene normalmente
consigliato di mantenere allacciata la cintura di sicurezza anche durante il
volo (oltre che in fase di decollo e di atterraggio).
In questo
contesto, è senz'altro utile evidenziare come la stessa compagnia aerea, su
richiesta dell', abbia esplicitamente dichiarato che, durante il volo
__________ - del 21 settembre 2001, "non sono stati registrati
incidenti particolari …" e che sul relativo rapporto "… non c'è
nessuna indicazione su delle turbolenze o dei vuoti d'aria …" (cfr. doc.
_).
Ora, tale
circostanza avvalora la tesi secondo cui, quel 21 settembre del 2001, sul volo
incriminato, in realtà, non accadde nulla di straordinario, ossia - per
riprendere la stessa formulazione utilizzata dalla giurisprudenza (cfr. consid.
2.5.) - nulla che abbia ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni
che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali.
Ricordato,
una volta ancora, che il carattere straordinario non concerne gli effetti del
fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, un'assunzione,
da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, dei disturbi accusati
dall'assicurata al rachide cervicale, non può entrare in considerazione.
Infine, a
proposito dell'affermazione secondo cui anche il dott. __________ avrebbe
attribuito il danno alla salute lamentato da __________ ad un evento di chiara
natura traumatica (cfr. I, p. 4 e doc. _, p. 2), occorre sottolineare che,
secondo la giurisprudenza federale, la
carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un
infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura
medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono
soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un
evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato
che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica
d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa,
tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge -
altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr.
STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98; A. Bühler, op. cit., p. 266,
p. 268; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
175s.).
2.8. Va rilevato
che il TFA ha già avuto modo di negare che l’ernia del disco possa essere
ritenuta una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9
cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U 58, p. 376 consid.
2c; STFA del 14 febbraio 2000 nella causa B., consid. 5, U 238/99), di modo
che, anche da questo profilo, la responsabilità dell'Istituto assicuratore
convenuto non può essere ritenuta impegnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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