AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2002.56
Data decisione, Autorità:
18.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00056
mm
Lugano
18 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 25 aprile 2002 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
settembre 1999, __________ - alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
__________ in qualità di manovale/autista - è scivolato su un cassero ed ha
battuto a terra la spalla destra.
A seguito
del suddetto sinistro, egli ha riportato una rottura della cuffia dei rotatori
a destra.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr.
doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 14 dicembre 2001,
ha assegnato a __________ una rendita di invalidità del 27% a far tempo dal 1°
settembre 2001, siccome "ai fini del confronto dei redditi previsto
dall'art. 18 cpv. 2 LAINF non ci si può tuttavia semplicemente basare sul
lavoro effettivamente fornito dall'assicurato dopo l'infortunio e sul salario
così realizzato. Altrimenti l'assicurato potrebbe, con un rendimento ridotto o
astenendosi dal lavoro, influenzare in suo favore il grado d'invalidità.
Determinante è il reddito che si può ragionevolmente pretendere
dall'assicurato nonostante i postumi infortunistici. Sulla base delle
constatazioni mediche si può pretendere che il signor __________ svolga un
lavoro leggero per tutto il giorno. Quali attività pensiamo ad esempio al trafilatore,
al bobinatore, all'operaio di fabbrica o al magazziniere-spedizioniere, dove
potrebbe realizzare un guadagno medio annuo di fr. 42'700. Senza l'infortunio
guadagnerebbe fr. 57'800. Ne consegue una perdita lucrativa del 27% per cui,
dal 1.9.01, accordiamo una rendita d'invalidità in tale misura" (doc. _).
D'altra
parte, all'assicurato è stata riconosciuta un'indennità per menomazione
dell'integrità del 15%.
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 25 aprile 2002, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 25 luglio 2002, , sempre patrocinato dall',
ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli una rendita
d'invalidità di almeno il 35% (cfr. I).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
-
la __________ con decisione del 14.12.2001 ha assegnato al
signor __________ una rendita del 27% adducendo come motivazione che il nostro
assistito citato potrebbe in un'altra occupazione realizzare un guadagno medio
di fr. 42'700.--. In prima istanza dopo il colloquio della __________ con il
nostro assistito e la ditta si era concordata una rendita del 40%, rendita però
non confermata da parte della direzione della __________ - settore rendite di
__________ - che ha proceduto ad un'altra valutazione del caso.
-
Nell'esame di tutto il gravame non si accetta la conclusione
della __________ per quanto concerne la possibilità effettiva del signor
__________ di percepire un salario di fr. 42'700.-- in un'altra occupazione più
confacente, in quanto non riteniamo che il signor __________ possa essere
occupato in un altro settore. Ci sembra inoltre che la valutazione del salario
in base alla situazione salariale in Ticino non sia confacente e sicuramente
superiore all'effettivo. A supporto delle nostre argomentazioni comunichiamo
inoltre che il datore di lavoro ha mantenuto l'occupazione del signor
__________ e lo paga nella misura del 60%.
-
In data 21.05.2002 il signor __________ è di nuovo inabile al
lavoro nella misura del 100% per lesione della cuffia dei rotatori della
spalla, danneggiata in seguito alla mancata possibilità di uso della spalla
destra oggetto di rendita. Alleghiamo relativa documentazione e decisione
negativa della __________. (…)" (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante a
__________.
2.3. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
2.4. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp.
le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133)
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine:
reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno
1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività
lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è
essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare
il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza
età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5. Emerge dagli
atti processuali che a causa dei postumi residuali dell'infortunio del
settembre 1999, __________ non è più stato in grado di riprendere l'esercizio
della sua originaria attività professionale, ossia quella di manovale-autista.
Nondimeno, l'assicurato ha potuto rimanere alle dipendenze dell'Impresa di
costruzioni __________ A, con però delle mansioni parzialmente differenti
rispetto al passato (cfr. doc. _: "Lavoro ripreso nella misura del 25% dal
23.10.2000, al 33.33% dal 1.1.2001. Abile nella misura massima possibile dal
1.9.2001, il signor __________ non ha potuto rendere concreto l'aumento della
capacità lavorativa nei limiti della nostra comunicazione del 18.4.2001 (ditta
chiusa per ferie dal 31.7.2001 al 20.8.2001). Da tempo il signor __________ non
è più stato adibito a trasporti con l'autocarro dell'impresa. Le limitazioni
funzionali all'uso del braccio non gli consentono d'affrontare le operazioni di
carico e scarico di materiale edile. Fra l'altro, il posto è stato occupato da
un nuovo autista, il signor __________, assunto appositamente per sostituirlo.
Egli lavora prevalentemente con mansioni da gruista. Questo tipo d'attività lo
vede impegnato in una misura inferiore al 50% del suo tempo di lavoro. Nel
rimanente tempo a disposizione, egli aiuta i colleghi di lavoro per piccoli
lavori di aiuto, riordino e pulizia, sia in cantiere sia in magazzino. Talvolta
è adibito all'uso di un piccolo escavatore, ma solo su terreni pianeggianti
(lavori di carico di ghiaioni e beton). Fra l'altro il signor __________ non é
nemmeno stato formato per questo tipo d'impiego. Lavora sull'arco dell'orario
lavorativo usuale Il rendimento effettivo del signor __________ non supera
attualmente il 50%. Il rapporto di lavoro con l'assicurato é destinato a
proseguire. (…). Nell'attuale situazione e per tener conto della lunga
permanenza in ditta e dell'esperienza, la ditta sarebbe disposta a
corrispondere al signor __________ un salario pari al 60% dell'attuale
remunerazione").
Con
l'impugnata decisione su opposizione, l'__________ ha sostenuto che occorre
fare astrazione dalla perdita di guadagno concreta, siccome, sul mercato
generale del lavoro, l'insorgente sarebbe in grado di meglio valorizzare la sua
residua capacità lavorativa. Specificatamente, egli potrebbe realizzare un
reddito annuo pari almeno al 73% di quello che avrebbe percepito qualora non fosse
sopravvenuto l'evento traumatico assicurato, donde il riconoscimento di una
rendita d'invalidità del 27% (cfr. doc. _, p. 4: "A differenza di quanto
preteso con l'opposizione la __________ non può tener conto del salario
effettivamente realizzato. A titolo di esempio si evince che il TFA, con una
sentenza del 30.6.1994, pure concernente un caso del Ticino, ha ritenuto che a
giusta ragione, facendo capo al mercato generale del lavoro, la __________, per
un assicurato nato nel 1939 e dal 1974 nella stessa ditta quale muratore, aveva
quantificato nella misura del 50% la rendita di invalidità anche se
l'interessato aveva ripreso il proprio lavoro nella misura del 33 1/3%").
Da parte
sua, __________, da un canto, mette genericamente in dubbio di potere esercitare
un'attività alternativa a quella svolta presso il suo attuale datore di lavoro
e, d'altro canto, ritiene eccessivo il reddito da invalido considerato
dall'Istituto assicuratore convenuto (fr. 42'700.--).
2.6. In primo
luogo, il TCA condivide la tesi dell'__________ secondo cui, nella presente
fattispecie, il grado dell'invalidità presentata da __________ va stabilito
facendo astrazione dalla perdita di guadagno effettiva.
In
effetti, conformemente ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando
2.4., una delle condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta
possa essere considerata perdita di guadagno computabile, è quella che
l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si
deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua
(cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a). Questa condizione è espressione
del principio generale del diritto delle assicurazioni sociali che obbliga
l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente
preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue
affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF
115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
Il TFA ha
avuto modo di esplicitamente riconfermare tali concetti in una sentenza del 9
maggio 2001 nella causa D., I 147/01:
"
b) In una recente sentenza, questo Tribunale ha
ribadito che di principio il reddito da invalido va determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale ("Soziallohn";
DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Se invece non esiste un
siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso
un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre
a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c,
1989 pag. 485 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
tesi Friborgo 1995, pag. 215)"
(STFA
succitata, consid. 2b).
Ora, in
concreto - come verrà meglio dimostrato nel prosieguo - il reddito conseguito
dal ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta) presso la ditta
__________, non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere
che, in ossequio alla summenzionata giurisprudenza, __________ sfrutti in
maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità
lavorativa.
2.7. In sede di
ricorso, l'insorgente ha sostenuto di non potere essere occupato in un altro
settore. Tuttavia, egli non ne ha affatto illustrato le ragioni.
Da parte
sua, questa Corte - attentamente esaminata la documentazione presente
all'inserto - ritiene accertato che __________, malgrado i postumi residuali
dell'infortunio del settembre 1999, interessanti l'arto superiore destro,
potrebbe esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività
lucrativa che rispetti gli impedimenti funzionali messi in luce dal dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica
di chiusura del 9 aprile 2001.
In
sostanza, si tratterebbe di un'attività leggera dal profilo dell'impegno
fisico, che non necessiti, in particolare, l'ingaggio dell'arto superiore
destro oltre l'orizzontale o il porto, rispettivamente, il sollevamento di pesi
relativamente importanti (cfr. doc. _, p. 2: "In qualità di gruista l'assicurato
è abile al lavoro. Non sono più esigibili lavori sopra l'orizzontale; sotto
l'orizzontale può sollevare e portare pesi spesso da 10-25 kg fino all'altezza
dei fianchi, di rado da 25-40 kg e mai più oltre i 45 kg. Può molto spesso
maneggiare attrezzi di leggera entità, talvolta di media e mai di pesante
entità. La rotazione manuale, come per esempio lavorare con un cacciavite sotto
l'orizzontale, è spesso esigibile. La posizione seduta non è impedita.
L'assicurato può camminare molto spesso fino a 50 m e molto spesso anche oltre
50 m. Non ha problemi a camminare su terreno accidentato. Talvolta è possibile
anche salire su scale a pioli").
Del
resto, tali impedimenti funzionali sono quelli che si riscontrano, normalmente,
in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori (cfr.,
fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del
29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del
3 gennaio 2000, U 296/99).
D'altro
canto, a mente dello scrivente Tribunale, si deve ritenere che le opportunità
di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati
dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere
considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale
(cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Certo,
non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a
profitto della residua capacità lavorativa comporterà per __________. Ciò
nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora
che secondo il già citato principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui
essere ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e
riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA del 10 settembre 1998 nella causa S.
inedita e DTF 123 V 96 consid. 4c).
Se, malgrado tale impegno, un'occupazione
confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del
momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del
lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).
Del
resto, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha,
ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante
capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un
assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare
pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di
2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento
del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente
servire come aiuto per il braccio adominante.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.:
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder
einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch
in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher
nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und
seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben.
Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden
schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom
11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an
automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle,
Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem
Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-)
medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen
fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der
Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung
(zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)"
(STFA
succitata, consid. 3b).
2.8. Incontestata
l'entità del reddito da non invalido (fr. 57'794.75/anno - cfr. doc. _),
occorre ora determinare l’entità del reddito che l'insorgente potrebbe
conseguire esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da
invalido).
A mente
dell’Istituto assicuratore convenuto, che ha compiuto degli accertamenti presso
alcune aziende del Cantone Ticino (cfr. doc. _), l’insorgente - malgrado i
postumi residuali dell'evento traumatico del settembre 1999 - potrebbe
conseguire un reddito annuo ammontante a fr. 42'190.-- circa.
2.8.1. Per
quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido
conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non
qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del
lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Nel passato, questi parametri
sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata
in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
(cfr., a tale proposito, __________, Novità e tendenze legislative e
giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT
II-2001, p. 593 segg. (p. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del
suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria
cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che
riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo
alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo
luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i
dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono
essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle
statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale
ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli
infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'________ sulla base dei dati
risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del
22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98;
11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21
giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI
c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2
luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/
M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U
256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99;
19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U
91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001
nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U
235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella
causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23
maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00).
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'________. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi
della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze
del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.).
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere
quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, art. cit., p. 604-605).
2.8.2. Nel caso di specie, in ossequio alla più recente giurisprudenza
federale, occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente,
sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2000 (l'ultima edizione
disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Dalla tabella TA1 risulta
che un uomo, svolgendo nel 2000 un'attività semplice e ripetitiva in Svizzera,
avrebbe potuto conseguire, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr.
4'437.-- (considerando soltanto il settore privato, visto che _____________ non
ha evidentemente accesso a quello pubblico), quindi, riportandolo su 41.8 ore
(cfr., per quest'ultimo aspetto, STFA del 10 agosto 2001 nella causa R., I
474/00, consid. 3 c) aa)), a fr. 4'636.-- oppure a fr. 55'632.-- per l'intero
anno (fr. 4'636 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B. c/ INSAI, p. 5 consid. 3a).
Va, tuttavia, segnalato
che il TFA ha stabilito che per la commisurazione del diritto alla rendita è
determinante l'anno in cui inizia tale diritto (cfr. STFA del 23 maggio 2002
nella causa Winterthur-Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA 18 marzo 2002 nella
causa K., U 239/00; STFA del 19 febbraio 2002 nella causa C., U 99/00).
In casu, il diritto
alla rendita è iniziato il 1° settembre 2001 (cfr. consid. 1.2.), perciò vanno
considerati i dati concernenti l'anno 2001.
Per il
2001 - dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohninde"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si
ottiene un reddito mensile di fr. 4'751.-- oppure di fr. 57'012.-- per l'intero
anno (fr. 4'751.-- x 12).
Come visto (cfr. consid.
2.8.), l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto è pari a fr. 42'190.-- circa.
Questo Tribunale non ha
motivo per non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico da invalido
operata dall'__________, quando si consideri come, ai sensi della
giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico
fino - realizzate tutte le premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr.
57'012.-- corrisponde a fr. 42'759.--; STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI
c/ P.S., U 235/00; STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00;
STFA del 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; STFA del 21 giugno
2001 nella causa R., U 349/98; STFA del 2 luglio 2001 nella causa F., U 4/99).
Infatti, in concreto, il
reddito statistico risulterebbe ridotto del 26% (fr. 42'190.-- rappresentano
circa il 74% di fr. 57'012.--).
2.8.3. Va
ancora rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.8.1., il TFA ha
proceduto a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente
percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una
donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
Il TCA, nel recente
passato, ha avuto modo d'affermare che l'applicazione di dati salariali
statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si
rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui
i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto
che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito
dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute.
In
questo ordine d'idee, questa Corte, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella
causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 -
successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17
aprile 2001 nella causa B. c/ INSAI e 22 maggio 2001 nella causa M. c/ SWICA
Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del direttore
dell'Ufficio federale di statistica, dottor ____________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
__________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente
tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor ____________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome
la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale
statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un
uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per
utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato
che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V
48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo
giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui
opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné";
sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag.
185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al
riguardo precisato:
"
La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del
Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato
del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto
1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare,
dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in
considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta
di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 84-85):
"
Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre
les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les
femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes.
Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des
femmes et des hommes. (…)"
(STCA succitata - la
sottolineatura è del redattore).
Nel presente caso - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA 4
settembre 2000 in re R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr.
35 - a questa Corte sembra più coerente determinare il reddito ancora esigibile
malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone
Ticino (cfr. STFA del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e D. Cattaneo,
op. cit., p. 605).
Ora,
applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA13 per il settore
privato, il reddito annuo realizzabile da __________ in occupazioni semplici e
ripetitive nel settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 50'498.--
(fr. 4'027.-- : 40 x 41.8 x 12). Adeguando, mediante l'utilizzo dell'indice dei
salari nominali, questo reddito al 2001, si ottiene un salario annuo di fr.
51'698.-- (fr. 4'027.-- : 40 x 41.8 + fr.
100.-- d'adeguamento all'indice dei salari nominali x 12). Tale importo - analogamente a quello che è stato dedotto
dalla tabella TA1 e adeguato per il 2001 (cfr. consid. 2.8.2.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto che il salario
statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle circostanze del caso
concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 42'190.-- circa
considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr.
51'698.-- leggermente inferiore al 20%).
2.9. In
esito ai considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ -
determinato confrontando i fr. 42'190.-- con il reddito
che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e
cioè fr. 57'794.75 - risulta effettivamente essere del
27%.
Di conseguenza,
l'impugnata decisione su opposizione dell'__________ deve essere confermata.
Il fatto
che l'assicurato, a far tempo dal 21 maggio 2002, dunque posteriormente
all'emanazione della querelata decisione, presenti una totale inabilità
lavorativa a causa di una lesione della cuffia dei rotatori della spalla
sinistra (cfr. I), non è suscettibile di modificare l'esito della vertenza.
In effetti,
per una consolidata giurisprudenza,
il giudice delle assicurazioni sociali deve valutare la decisione
amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa é stata emanata e, quindi, fatti successi posteriormente,
e che hanno modificato la situazione, devono normalmente fare oggetto di una
nuova decisione amministrativa
(cfr.
DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA dell'11 gennaio 2000 nella causa K., consid. 1,
del 1° ottobre 1998 nella causa F. e del 30 settembre 1998 nella causa F.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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