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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.37
Data decisione, Autorità:
08.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00037
mm
Lugano
8 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto che, - con sentenza del
6 novembre 2001, intimata alle parti il 21 novembre 2001, il TCA ha
integralmente confermato la decisione del 18 dicembre 2000 della __________
(già __________), mediante la quale a __________ è stata segnatamente
riconosciuta un'indennità per menomazione all'integrità del 15%;
-
la
suddetta pronunzia è cresciuta in giudicato incontestata;
-
con
scritto del 9 gennaio 2002, l'avv. __________, patrocinatore dell'assicurato,
ha sollecitato il versamento dell'IMI, più interessi di mora del 5% a partire
dal 13 novembre 1992 (cfr. doc. _);
-
in data
15 marzo 2002, l'assicuratore LAINF ha informato l'avv. Marazzi di avere
proceduto al pagamento della succitata prestazione e, d'altro canto, di
rifiutare la corresponsione di interessi moratori siccome non previsti dalla
legge (cfr. doc. _);
-
il 22
marzo 2002, il rappresentante dell'assicurato ha chiesto alla _________ di
volere emanare una decisione formale riguardante il diritto agli interessi di
mora (cfr. doc. _);
-
con
lettera del 16 maggio 2002, l'assicuratore infortuni si è rifiutato di emanare
la richiesta decisione formale, precisando di non vedere "… come possa
essere possibile emettere una decisione formale LAINF per una materia, appunto
quella degli interessi, che non è assolutamente prevista da tale legge"
(doc. _);
-
__________,
con ricorso del 24 maggio 2002, ha impugnato la comunicazione 15 marzo 2002
della __________, chiedendo la sua condanna al versamento di interessi moratori
del 5% a far tempo dal 13 novembre 1992 (cfr. I, p. 3);
-
in
risposta, l'assicuratore LAINF ha postulato, in ordine, che il gravame venga
dichiarato irricevibile e, nel merito, che esso venga integralmente respinto
(cfr. III);
-
a norma
dell'art. 99 cpv. 1 LAINF, le decisioni degli assicuratori relative alle
prestazioni e alle pretese di notevole importanza o contestate dall'interessato
vanno notificate per scritto. Il cpv. 2 recita, da parte sua, che le decisioni
devono essere motivate e indicare il rimedio giuridico;
-
giusta
l'art. 105 cpv. 1 LAINF, le decisioni prolate in virtù dell'art. 99 LAINF ed i
conteggi dei premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni
mediante opposizione all'organo decisionale;
-
eccezion
fatta per i casi di denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 106 cpv. 2
LAINF), l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad
ogni ricorso giudiziario (art. 46 PA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 286; SJ
1997, p. 452ss.);
-
con il
proprio ricorso del 24 maggio 2002, __________ non ha assolutamente fatto
valere di essere vittima di una denegata/ritardata giustizia da parte della
__________, formulando pretese che rilevano dal merito della vertenza
(cfr. I, p. 3: "Con il presente gravame, l'istante chiede pertanto che
siano riconosciuti gli interessi a far tempo dalla data del sinistro,
sull'indennità per menomazione dell'integrità, visto che la stessa è la
conseguenze diretta dell'incidente della circolazione, avvenuto nel
1992");
-
in casu,
l'atto di cui si chiede l'annullamento non può evidentemente essere considerato
quale decisione formale ex art. 99 LAINF: il ricorso interposto contro di esso
deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile;
-
di
conseguenza, gli atti vanno ritornati alla __________ affinché proceda
nell'ambito delle sue competenze, rendendo - senza alcun indugio - una
decisione formale giusta l'art. 99 LAINF riguardante il diritto agli interessi
di mora sull'indennità per menomazione all'integrità, avverso la quale
l'assicurato avrà facoltà di interporre opposizione ai sensi dell'art. 105
LAINF.
A questo
proposito, è utile sottolineare che le motivazioni addotte con lo scritto del
16 maggio 2002 (cfr. doc. _), non giustificano affatto il rifiuto di emanare
una decisione formale;
- a titolo
abbondanziale si ricorda comunque che, per costante giurisprudenza (DTF 119 V
131ss.; 117 V 351; 113 V 50 consid. 2a), in materia di assicurazioni sociali,
non sono dovuti interessi di mora salvo disposizioni legali contrarie
(inesistenti nella LAINF, cfr. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und
Frankfurt am Main 1994, p. 394). Eccezioni a questo principio sono ammesse
segnatamente in presenza di atti od omissioni illeciti e colposi dell’amministrazione.
La corresponsione di interessi di mora deve avvenire a titolo eccezionale e
solo in evenienze isolate che particolarmente urtano il senso del diritto (cfr.
STFA del 2 aprile 1998 in re B., K 125/97, e giurisprudenza ivi menzionata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
§ Gli
atti sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo - senza indugio - una decisione formale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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