AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.33
Data decisione, Autorità:
17.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00033
mm
Lugano
17 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 11 febbraio 2002 emanata
da
a,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
settembre 2001, __________, allrounder presso la __________, ha
annunciato alla __________, che lo assicura contro gli infortuni in base alla
LAINF, la rottura di un dente. L'evento è stato così descritto: "Durante
la cena, masticando un pezzo di pane dove probabilmente si trovava un oggetto
estraneo, vetro, sassolino o altro" (doc. _).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti amministrativi, la __________ ha rifiutato il proprio
obbligo contributivo. Tale rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione
personalmente interposta dall'assicurato - con decisione su opposizione dell'11
febbraio 2002.
1.3. Con
tempestivo ricorso del 5 maggio 2002, __________ ha chiesto che la __________
venga condannata ad assumere il caso annunciato nel settembre 2001, facendo
valere quanto segue:
"
(…)
-
con l'annuncio di infortunio del 17 settembre 2001 e il
questionario del 20 settembre 2001 ho comunicato la rottura del dente avvenuta
mentre masticavo un pezzo di pane.
-
L'oggetto estraneo che si trovava nel pane e complice della
rottura del dente, visto che non mi è stato possibile recuperarlo, poteva
essere come descritto un vetro, un sassolino o altro.
-
Al momento che ho masticato l'oggetto estraneo che si trovava
nel pane, un male al dente in causa, mi ha avvertito che qualcosa di
particolare era successo. Tastando con la lingua ho constatato che il dente in
causa era rotto. A partire da quel momento, il male non mi ha più permesso di
continuare la masticazione. Per questo l'urgenza di avere un appuntamento dal
medico-dentista il giorno dopo l'accaduto.
-
Prima di questa situazione potevo masticare senza nessun dolore
qualsiasi alimento. Di conseguenza non è pensabile che un dente, forse curato
in precedenza, non abbia sopportato la sollecitazione di masticazione di un
pezzo di pane bianco. La rottura è dovuta all'attività masticatoria di un
oggetto estraneo che si trovava nel pane.
-
__________ evidenzia la possibilità che la rottura del dente è
imputabile alla masticazione di un pezzo di dente rotto o stucco, visto quanto
sopra descritto, questo non è possibile. È vero che l'oggetto estraneo non è
stato possibile recuperarlo, rimane solo il dubbio se era vetro, sasso o altro,
ma certamente un oggetto estraneo nel pane." (I)
1.4. In risposta,
la __________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. L'assicurato,
in replica, si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 9
cpv. 1 OAINF definisce l'infortunio riprendendo la definizione elaborata nel
precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 116 V 138 consid. 3a
e147 consid. 2a). Questo il testo legale:
" E'
considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce
il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".
Cinque
sono gli elementi costitutivi essenziali:
" - l'involontarietà;
-
la repentinità;
-
il danno alla
salute (fisica o psichica);
-
un fattore causale
esterno;
-
la straordinarietà
di tale fattore"
(cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne
1992, p. 44-51).
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.3. Il
legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione
dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1°
gennaio 1996.
Riportando
una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio
degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal
sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella
causa B.).
Infine,
anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata
in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
2.4. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto
tale. Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato
delle affezioni grave o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid 2b; RAMI
1993 K 921 p. 157ss., consid 2a).
2.5. Il TFA ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione é condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di affezione dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci oppure ancora il sassolino
in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid.
3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992 U 144 p. 83 consid.
2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per
contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di
mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta
confezionata con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in
una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420 consid 2b; STFA 16.1.1992 in re E. non pubbl.;
RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156ss.,
consid. 2b).
2.6. In concreto,
l’assicurato, nell’annuncio d’infortunio-bagatella LAINF del 12 settembre 2001,
ha dichiarato quanto segue:
"
Durante la cena, masticando un pezzo di pane,
dove probabilmente si trovava un oggetto estraneo, vetro, sassolino o altro.” (doc. _)
In
seguito, interrogato dall’assicuratore LAINF convenuto in merito alla natura
del corpo estraneo, egli ha così risposto:
"1) Durante la masticazione c'è stato qualche cosa di
straordinario? Se sì, cosa? (per favore descrivere in modo dettagliato la causa
del danno ai denti).
Stavo masticando un
pezzo di pane, quando improvvisamente sento qualche cosa di duro tra i denti e
un male. Con la lingua sento che qualche cosa è successo al dente e posso
constatare che si è rotto.
- Cosa ha mangiato? Cosa c'era sul piatto?
Un piatto di spaghetti e pane.
- Ha
potuto esaminare l'oggetto che ha causato il danno ai denti? Magari si trova
ancora in suo possesso?
L'oggetto causa del danno è stato
ingerito." (doc. _).
Con
l'atto di opposizione del 23 gennaio 2002 (cfr. doc. _), rispettivamente, con
il proprio ricorso del 5 maggio 2002 (cfr. I), __________ ha, sostanzialmente,
ribadito quanto già aveva avuto modo di dichiarare compilando il summenzionato
"questionario per danno ai denti".
2.7. La questione
contestata é circoscritta all’esistenza di un elemento esterno straordinario
nel cibo ingerito dall'assicurato. Gli altri elementi costitutivi dell’infortunio
ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAINF, sono infatti manifestamente realizzati.
Il
ricorrente - nel compilare l'annuncio d'infortunio LAINF, così come nel
rispondere ai quesiti postigli, in un secondo tempo, dalla __________ - ha
dichiarato che la frattura del dente è stata causata da un corpo estraneo,
contenuto nel cibo che stava per ingerire, probabilmente un pezzetto di vetro,
un sassolino o quant'altro.
Secondo
la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della
probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi
costitutivi d'infortunio.
L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed.,
p. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante.
Non é,
quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi
possibile.
Fra tutti
gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che
sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V
142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC
1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 K 613 p.
21; 1984 K 600 p. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.‑B.,
C 49/00).
È, però,
doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio,
occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta
inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza
l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre.
Questo
procedimento induttivo, di regola, non é ammesso (cfr. RAMI 1990 p. 46ss.
consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).
Nel caso
di specie, l'assicurato, semplicemente, suppone che ad avere provocato
il danno al dente sia stato un vetro, un sassolino oppure un altro corpo duro,
ciò che non é tuttavia stato in grado di accertare direttamente.
Ciò non
basta, secondo la giurisprudenza del TFA, per ammettere nei limiti della
probabilità preponderante la presenza di un elemento esterno straordinario.
Il TFA,
infatti, in un caso analogo a quello ora sub judice, in cui un'assicurata aveva
sostenuto di aver rotto un dente masticando del pane in cui c'era un corpo
estraneo la cui identità non aveva controllato avendo sputato il tutto nel
lavabo, ha negato l'azione di un elemento esterno nonostante una perizia
giudiziaria avesse escluso un'altra causa (STFA del 27 agosto 1992 nella causa
M.).
Parimenti,
in un caso precedente, in cui l'assicurato aveva pure affermato di aver rotto
un dente contro qualcosa di duro mentre mangiava del pane senza fornire alcuna
prova al riguardo, il
TFA ha
escluso l'intervento di un fattore esterno straordinario (STFA del 21 novembre
1990 nella causa T.). Questo principio era già stato applicato dal TFA in
precedenza in altri due casi in cui gli assicurati avevano affermato di aver
rotto un dente masticando qualcosa di duro senza essere in grado di
identificare l'oggetto causa della lesione: in entrambi i casi, il TFA ha
ritenuto non essere stata resa verosimile l'esistenza di un fattore esterno
straordinario (STFA del 30 aprile 1991 nella causa R. e 16 gennaio 1992 nella
causa T., citate in STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.).
Si deve,
dunque, concludere, in applicazione di questa giurisprudenza che, anche in
concreto, il discorso si limita ad una ipotesi. Ragionevole, certo, ma pur
sempre semplice ipotesi.
Non
essendo, dunque, possibile ritenere accertata, perlomeno nel grado della
verosimiglianza preponderante (la semplice possibilità non basta), l'esistenza
di un fattore esterno straordinario, lo scrivente TCA deve constatare l'assenza
di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF
114 V 305ss consid 5b; 116 V 136ss consid 4b).
2.8. Infine, va
rilevato che il TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai
denti a causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la
rottura di un dente possa essere assimilata ad una frattura ai sensi dell'art 9
cpv. 2 lett. a OAINF (STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p.
156ss., consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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