AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.15
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00015
mm
Lugano
16 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2002
di
__________,
contro
la decisione del 6 dicembre 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
maggio 1987, __________ - all'epoca alle dipendenze del Garage __________ in
qualità di apprendista meccanico e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l'__________ - ha accusato un probabile strappo legamentare al
gomito sinistro senza fratture, mentre stava facendo il "braccio di
ferro" con un amico.
L'assicurato
è rimasto inabile al lavoro dal 9 al 18 maggio 1987 (cfr. doc. _).
L'Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha versato le
prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
dell'ottobre 2000, __________ ha consultato il dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale, all'esame clinico, ha diagnosticato una
instabilità del capitello radiale con probabile lesione del legamento radiale
del gomito sinistro (cfr. doc. _).
I
summenzionati disturbi sono finalmente stati annunciati all'assicuratore LAINF
quale ricaduta dell'evento traumatico del maggio 1987.
1.3. Con
decisione formale del 13 agosto 2001, l'__________ ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente ai disturbi annunciati nel corso del 2001, facendo
difetto una relazione di causalità naturale con l'infortunio del 9 maggio 1987
(cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. ),
l'_________, in data 6 dicembre 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 25 febbraio 2002, __________ ha chiesto l'annullamento dell'impugnata
decisione su opposizione, osservando quanto segue:
"
(…).
Il dr. __________ (ortopedico chirurgo
specializzato nell'arto superiore) dopo aver visitato il sottoscritto, ha
diagnosticato un'instabilità del capitello radiale con probabile lesione
legamentare affermando che la patologia sopracitata è sorta dopo aver eseguito
del movimenti di braccio di ferro parificabili a una lesione
legamentare/capsulare post-infortunistica.
Il dr. __________, per contro, senza avere
neppure visitato il sottoscritto, sostiene che chi soffre di una lesione del
legamento anulare non riesce a fare palestra per anni e ha subito dei grandi
problemi, per cui conclude che le affezioni attuali non possono essere messe in
relazione con i fatti del 9.5.1987.
Ecco qui di seguito alcune considerazioni:
-
la lesione del legamento anulare è
parificabile a un infortunio;
-
Il dr. __________, basandosi esclusivamente su atti medici, non
ritiene che la lesione del legamento anulare possa essere stata provocata dal
braccio di ferro, affermando che tale lesione avrebbe impedito la pratica della
palestra;
il dr. __________ (prima di lui il dr.__________ - ortopedico chirurgo e il
dr. __________ - medico sportivo) diagnostica un'instabilità del capitello
radiale con probabile lesione del legamento anulare;
- il sottoscritto da anni pratica palestra e altre attività
sportive malgrado tale diagnosi.
In conclusione, la lussazione del capitello
radiale è presente (potrebbe constatarlo personalmente anche il dr.
__________), ma siccome secondo la decisione della __________ non è in
relazione causale con l'infortunio del 9.5.1987, la domanda è: quale è stato
l'infortunio che l'ha causata?
Personalmente non sono stato vittima di altri
infortuni, ma se per forza ci deve essere un infortunio siccome l'evento del
1987 non si può associare la mia lesione che è parificabile ad un infortunio,
bisognerà riconoscere un infortunio passato fittizio o un infortunio futuro.
Motivazioni:
Ho interposto un atto di ricorso contro la
decisione presa dalla __________ in data 13.08.2001, perché considero tale
decisione ingiusta.
Tengo a sottolineare il fatto che ho riportato
l'intero evento con la massima sincerità, quando avrei potuto semplificare facilmente
il tutto garantendomi una risposta positiva." (I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. __________,
in replica, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Incontestato
è il fatto che __________, dopo quello del maggio 1987, non è più rimasto
vittima d'infortuni che hanno interessato l'arto superiore sinistro.
D'altro
canto, anche se si volesse ammettere che il diagnosticato danno alla salute
rientra fra le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2
OAINF, la responsabilità dell'______ non potrebbe comunque venire impegnata,
giacché l'assicurato non ha segnalato alcun evento esterno ed improvviso.
La lite
è, pertanto, circoscritta alla questione di sapere se i disturbi al gomito
sinistro, annunciati nel corso del 2001, costituiscono una ricaduta dell'evento
infortunistico del 9 maggio 1987, assicurato dall'assicuratore LAINF convenuto.
Soltanto
in questa eventualità, l'__________ può essere chiamato a corrispondere le
proprie prestazioni.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF
114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate)
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli
infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un
ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio,
dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più
singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.6. In concreto,
dalle tavole processuali emerge che, nel maggio del 1987, facendo "braccio
di ferro" con un amico, __________ ha improvvisamente lamentato un
cedimento del braccio sinistro, con successiva riduzione della forza (cfr. doc.
_).
Il 14
maggio 1987, l'assicurato ha consultato il dottor __________, spec. FMH in
chirurgia, il quale ha diagnosticato uno strappo legamentare al gomito
sinistro, senza fratture. In occasione della consultazione del 25 maggio 1987,
il succitato specialista ha certificato la chiusura del caso (cfr. doc. _).
Sentito
da un ispettore dell'__________ in data 21 giugno 2001, l'insorgente ha dichiarato
di non avere più necessitato di cure mediche e di non avere più avuto problemi
al gomito sinistro, ad eccezione di "… una specie di scroscio nel gomito
facendo certi movimenti di flessione/estensione" (cfr. doc. _).
La
situazione è peggiorata a partire dall'estate del 2000, quando, senza che fosse
successo qualcosa di particolare, nella contrazione del bicipite, l'osso del
gomito tendeva a spostarsi. È stato allora che __________ ha deciso di
rivolgersi al dottor __________, il quale ha diagnosticato, all'esame clinico,
una instabilità del capitello radiale con probabile lesione del legamento
radiale del gomito sinistro (cfr. doc. _).
Dal
rapporto ispettivo del 9 aprile 2001 risulta inoltre che, posteriormente al
1987, l'assicurato ha continuato a "fare palestra" senza particolari
problemi (cfr. doc. _).
Con
certificato del 28 settembre 2001, prodotto dall'assicurato in sede di
opposizione, il dottor __________ ha affermato che l'instabilità del capitello
radiale con probabile lesione legamentare è "… sorta dopo aver eseguito
dei movimenti di "braccio di ferro", parificabili ad una lesione legamentare/capsulare
post-traumatica" (doc. _).
Da parte
sua, il medico di circondario dell'__________, il dott. __________, anch'egli
spec. FMH in chirurgia ortopedica, con il rapporto del 21 novembre 2001, ha
espresso le considerazioni seguenti:
"
Quasi 15 anni fa, facendo "braccio di
ferro", l'assicurato ha subito una distorsione al braccio sinistro. In
seguito ha accusato dolori per pochi giorni.
Ha poi fatto palestra senza problemi nel corso
degli anni. 15 anni dopo, sorgono problemi al gomito sinistro, con una certa
instabilità del capitello radiale.
La pratica del "braccio di ferro" può
essere pericolosa. Sono conosciute fratture, ma molto raramente una lesione
completa del legamento anulare. Per fortuna questi danni gravi si verificano
raramente, creano però da subito dei grandi problemi.
Una lesione del legamento anulare, si manifesta
subito e la persona che ne è colpita non riesce a fare palestra per anni.
Tutto è possibile, anche in questo caso, ma un
nesso causale tra i disturbi attuali e la distorsione causata facendo
"braccio di ferro" 15 anni fa, non è probabile." (doc. _ - la
sottolineatura è del redattore).
2.7. Con il
proprio gravame, __________ ha criticato l'apprezzamento enunciato dal dottor
__________, sostenendo che i disturbi insorti nell'estate del 2000 devono
forzatamente costituire una naturale conseguenza dell'infortunio del 1987,
siccome nessun altro evento traumatico è nel frattempo sopravvenuto (cfr. I).
Attentamente
esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di
dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione
del dottor __________ può validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze
inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re
M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989 pag. 30 seg.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 p. 311 consid. 1; RAMI 1996
p. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti).
Realizzate
queste condizioni, i pareri redatti dai medici dell'______ hanno pieno valore
probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,
dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10
settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
Tenuto
conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione
dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di
causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ
1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99),
questa Corte è dell'avviso che un intervallo "libero" di circa 13
anni - durante i quali __________ attività sportive piuttosto gravose sotto il profilo dell'impegno
fisico - faccia apparire inverosimile l'esistenza di una relazione di causalità
naturale fra l'evento infortunistico del 9 maggio 1987 ed i disturbi al gomito
sinistro apparsi nel corso del 2000.
Che il
dottor __________, nel suo certificato del 28 settembre 2001, abbia parlato
esplicitamente di una patologia di natura post-traumatica (cfr. doc. _), non
può essere di alcun soccorso al ricorrente. In effetti, il semplice fatto
d'essere apparso posteriormente ad un infortunio, non significa ancora che un
determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo
infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th.
Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
Posto
come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado della verosimiglianza
preponderante, un legame causale con l'infortunio assicurato, non può neppure
essere ammessa la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto, senza
che si debba indagare oltre l'eziologia dei disturbi al gomito sinistro
annunciati nel 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster