AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.6
Data decisione, Autorità:
07.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00006
mm/sn
Lugano
7 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 5 ottobre 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14 giugno 1983, __________ - dipendente della
ditta __________ in qualità di attrezzista e, perciò, assicurato d'obbligo
contro gli infortuni presso l'__________ - è
rimasto vittima, in sella alla propria motocicletta, di un incidente della
circolazione stradale, riportando un politrauma con commotio cerebri, fratture
compressive dei corpi vertebrali Th6 e Th7, frattura della V costa a sinistra
nonché contusione polmonare.
In
particolare, le fratture vertebrali sono state trattate con una spondilodesi
Th4-Th9.
Per
tenere conto dei postumi residuali dell'evento assicurato, l'Istituto assicuratore
ha assegnato a __________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 25%
ed una rendita di invalidità del 25% a far capo dal 1° giugno 1988.
1.2. Nel corso
del 1994, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di
estirpazione di un neurinoma della radice/nervo L3 a sinistra, intervento i cui
costi sono stati presi a carico dall'assicuratore contro le malattie.
1.3. In data 6
dicembre 1999, la ditta Servizio __________, nuovo datore di lavoro di
, ha annunciato all' una ricaduta dell'infortunio del
giugno 1983 (cfr. doc. _).
Dal
rapporto 15 dicembre 1999 del Prof. __________, si evince che, in data 2
dicembre 1999, l'assicurato aveva presentato un episodio di bloccaggio
improvviso degli arti inferiori senza alcun dolore locale o vertebrale
risoltosi dopo qualche ora (doc. _).
1.4. Sentito il
parere del proprio medico di circondario, il dottor , l',
con decisione formale del 7 agosto 2000, ha integralmente negato la propria
responsabilità a dipendenza dei disturbi insorti il 2 dicembre 1999, difettando
una relazione di causalità naturale con l'infortunio del 14 giugno 1983 (cfr.
doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. ),
l'_________, in data 5 ottobre 2000, ha sostanzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 19 gennaio 2001, __________, patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a corrispondergli le
prestazioni assicurative per i disturbi manifestatisi il 2 dicembre 1999 (cfr.
I, p. 6).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…)
La formulazione stessa della decisione impugnata
permette di comprendere come la __________ abbia preso quale pretesto
l'intervento subito dal signor __________ nel 1994 per negare qualsiasi nesso
di causalità.
Non avendo nessun elemento medico che permetta di
mettere in relazione il disturbo lamentato
(bloccaggio degli arti) con i postumi dell'intervento del 1994, la __________
s'è vista costretta a "forzare" la stessa valutazione del medico
circondariale trasformando una valutazione di probabilità (di grado indefinito)
in una diagnosi certa. Come può la decisione concludere che l'assicurato è
stato "vittima di un episodio di lumbago" quando lo stesso medico
circondariale non si spinge oltre ad una frase quale "si trattava
probabilmente di un lumbago"?
Si consideri che il medico circondariale non ha
eseguito né fatto eseguire approfondimento alcuno su questa ipotesi.
Si rileva altresì come, in modo del tutto
ingiustificato, la __________ neppure ha richiesto di visionare gli atti medici
relativi all'intervento chirurgico del 1994 e alla successiva terapia. La
__________ si permette di tirare conseguenze mettendo in relazione i fatti in
questione con una problematica medica di cui non è debitamente informata.
La decisione impugnata va pertanto annullata
poiché si basa su valutazioni manifestamente prive di fondamento dal punto di
vista dell'accertamento medico.
A prescindere da ciò si rileva che l'accertamento
medico eseguito dalla __________ è chiaramente lacunoso e tale da non
permettere certo la chiusura del caso negando qualsiasi diritto alle
prestazioni. L'accertamento medico e le sue conclusioni sono quindi contestate.
Non si comprende come la __________ possa trarre
conclusioni dagli scarsi elementi in suo possesso che si limitano
sostanzialmente allo scritto del 15 dicembre 1999 del dr. __________ (doc. _),
allo scritto del 31 dicembre 1999 del dr. __________ (doc. _) e allo scritto
del 13 marzo 2000 del dr. __________ (doc. _). Il rapporto della visita del
medico circondariale conferma implicitamente il mancato approfondimento degli
aspetti medici, in sostanza di non aver chiesto né ai medici curanti e né agli
specialisti una loro valutazione circa le cause dei disturbi lamentati.
Se la ______ avesse chiesto una simile
valutazione ai medici specialisti in questione sicuramente questi non avrebbero
potuto escludere un nesso causale "almeno probabile", senza per lo
meno ulteriori accertamenti specifici.
Se da un lato i medici in questione, compreso il
medico circondariale, sono concordi nell'affermare che l'operazione del 1994 ha
avuto un ottimo risultato e non presenta postumi, dall'altro nessuno ha saputo
indicare con precisione la causa del bloccaggio agli arti avvenuto il 2
dicembre 1999.
In allegato si riproduce quale doc. _ la lettera
del 29 novembre 2000 con la quale il dr. __________ risponde alle richieste
d'informazione del paziente. Il dr. __________ esclude esplicitamente che
l'intervento chirurgico del 1994 sia in relazione con i disturbi in questione.
Il dr. __________ nella citata lettera doc. _
lascia aperta la questione a sapere se questi disturbi debbano essere ritenuti
conseguenza d'infortunio oppure attribuiti a malattia, in quanto un simile
giudizio "richiede un approfondimento mirato".
Il dr. __________ accenna poi alla valutazione
peritale neutra da eseguire nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al
TCA.
Da questa lettera doc. _ si può dedurre che
nessun medico può seriamente trarre conclusioni circa le cause del disturbo
lamentato senza procedere ad un accertamento medico mirato.
Se da un lato un approfondimento è avvenuto per
valutare le relazioni dei disturbi con l'intervento del 1994 (in questo senso i
doc. _ e il giudizio chiaro del dr. __________ nella lettera doc. _), d'altro
canto nessun medico ha mai approfondito la questione a sapere se la causa sia
imputabile a malattia e/o infortunio.
Non essendovi negli atti medici riferimento
alcuno ad ipotesi di malattia si deve senza dubbio concludere che un nesso
causale tra l'evento assicurato e i disturbi annunciati sia provato, in base al
giudizio medico, almeno secondo il criterio della probabilità preponderante.
Un nesso causale è da ritenersi almeno probabile
e come tale confermato o per lo meno oggetto di ulteriori accertamenti" (I).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In replica,
l'assicurato ha essenzialmente ribadito la necessità che il TCA abbia ad
ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. V).
1.8. In corso di
causa, Il TCA ha interpellato il Prof. dott. __________, __________ del
Servizio cantonale di neurochirurgia, chiedendogli chiarimenti in merito
all'eziologia del noto episodio di bloccaggio degli arti inferiori (cfr. VI).
Il 6
settembre 2001 al TCA è pervenuta la risposta del dott. __________ (IX), la
quale è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (XI).
ha preso posizione il 13 settembre 2001 (cfr. XII) mentre l'__________ lo ha
fatto in data 1° ottobre 2001 (cfr. XVII e allegato).
1.9. Il 24
ottobre 2001, questa Corte ha sottoposto al Prof. __________ la presa di
posizione 20 settembre 2001 del medico di circondario dell'__________ (cfr.
XVIII).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (cfr. XX)
sul rapporto allestito il 27 novembre 2001 dal dottor __________ (XIX).
Le
osservazioni del ricorrente datano del 6 dicembre 2001 (cfr. XXII), quelle
dell'Istituto assicuratore convenuto del 27 dicembre 2001 (cfr. XXIII e allegati).
1.10. Nel corso del
mese di gennaio 2002, lo scrivente Tribunale ha chiesto al dott. __________ di
spiegare come si concilia la tesi da lui difesa con quanto invece risulta dalla
pubblicazione del Prof. dott. __________ "Der lumbale Bandscheibenschaden",
citata dal medico di circondario dell'__________ nel rapporto del 10 dicembre
2001 (XXIV).
La
risposta del dott. __________ reca la data del 3 luglio 2002 (XXIX).
Le parti
hanno avuto occasione di esprimersi in merito al conte-nuto del referto stilato
dal neurochirurgo (cfr. XXXI e XXXII + allegato).
in
diritto
2.1. Oggetto
della vertenza è la questione a sapere se l'episodio di bloccaggio degli arti
inferiori lamentato dall'assicurato nel dicembre 1999 debba o meno venire
assunto dall'__________.
Più
concretamente, il TCA deve verificare se il suddetto episodio si trova in una
relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 14 giugno
1983.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di
un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e
M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.4. In virtù dell’art.
11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle
prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht,
Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato.
Rilevante
é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001
nella causa H., U 122/00).
2.5. Nella presente fattispecie, con l'impugnata decisione
su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha negato la propria
responsabilità relativamente all'episodio di bloccaggio degli arti inferiori,
facendo valere che quest'ultimo non si troverebbe in nesso di causalità
naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).
Questa
decisione è stata fondata su un sommario apprezzamento espresso dal dott.
__________, medico di circondario, a mente del quale i disturbi accusati da
__________ sarebbero da ricondurre ad un'insufficienza segmentale lombare discreta accentuata da una disbalance
muscolare in seguito all'intervento di estirpazione di un neurinoma a livello
L3/L4:
"
(…)
STATO LOCALE
Alla deambulazione non notiamo nessun accenno di
zoppia, nessuna difficoltà all'andatura sulle punte dei piedi, né sui talloni.
La posizione del bacino è orizzontale, la colonna
diritta ma lievemente appiattita.
Le diverse cicatrici sono prive d'irritazione.
Alla palpazione si trova un dolore sopra L3-L4
con uno scuotimento positivo.
La reclinazione scatena proprio in questa zona
una certa dolenzia.
La distanza dita-suolo è di 50 cm.
L'inclinazione è possibile bilateralmente fino a
30°, la colonna toracale è però completamente fissata.
All'esame neurologico si trova un'iposensibilità
alla coscia ventrale laterale. Altrimenti senza particolarità. I riflessi sono
molto vivaci e simmetrici.
Nessun Lasègue o pseudo-Lasègue.
DIAGNOSI
-
Insufficienza segmentale discreta a livello L3-L4 in stato dopo
estirpazione di un neurinoma L3 sinistro nel 1994.
-
Esito in stato dopo spondilodesi Th6-Th9 in stato dopo frattura
di Th6/Th7 in stato dopo incidente stradale nel 1983.
CONCLUSIONI
I dolori e i disturbi recenti sono dovuti ad
un'insufficienza segmentale lombare discreta accentuata da una disbalance
muscolare in seguito ad un intervento per un neurinoma a livello L3/L4. Si
trattava probabilmente di un lumbago.
Tutti gli accertamenti effettuati dal dicembre
1999 fino ad ora vanno a carico della Cassa malati" (doc. _).
Dalle tavole processuali risulta inoltre che, durante
il mese di novembre 2000, il ricorrente ha interpellato il Prof. __________ in
merito alla vertenza che lo vede opposto all'__________.
In
risposta, il succitato specialista ha semplicemente osservato che la questione riguardante l'origine dei disturbi
insorti all'inizio del mese di dicembre del 1999, merita un
"approfondimento mirato" (cfr. doc. _).
In corso
di causa, questa Corte ha preso contatto con il Prof. dott. __________, al
quale sono stati posti alcuni quesiti attinenti all'eziologia dei disturbi di
cui ha sofferto __________ (cfr. VI).
Qui di
seguito le risposte fornite da questo specialista:
"1. L'episodio di bloccaggio degli arti inferiori
sopravvenuto all'inizio del mese di dicembre 1999 si trova o meno in una
relazione di causalità naturale perlomeno probabile con l'incidente della
circolazione stradale del 14 giugno 1983, in cui l'assicurato ha riportato, fra
l'altro, una frattura compressiva delle vertebre toracali Th5-Th6 (trattata con
spondilodesi Th4-Th9)?
L'incidente del
14.06.1983 ha determinato un politrauma con fratture compressive
dei corpi vertebrali Th6 e Th7 (associate ad una paraplegia degli arti
inferiori di carattere transitorio) ed una frattura della V costa sin con
contusione polmonare (ematopneumotorace). In questo ambito Egli è stato sottoposto
ad un intervento di 5 segmenti funzionali e, segnatamente, da Th 4 a Th9.
Se sul piano funzionale
il trattamento si è rivelato efficace in un soggetto allora trentenne, il
bloccaggio del segmento toracico medio-inferiore, specie su un'estensione
rilevante è sovente associato con dolori riflessi nel segmento lombare e nelle
aree sacroiliache a medio lungo termine. Questo si è verificato, sia pure in
forma moderata, nel caso del Signor __________ a partire dalla fine degli anni
'80 (lombalgie sotto sforzo con leggera limitazione funzionale). Le
caratteristiche cliniche dell'episodio acuto,
insorto nel dicembre 1999, suggeriscono in primo luogo una sindrome faccettaria
(articolare posteriore) irritativa eventualmente, ma non necessariamente
nell'ambito di un'insufficienza segmentaria. Poiché una stabilizzazione estesa
del segmento toracico medio-inferiore è suscettibile di indurre disturbi delle
articolazioni vertebrali posteriori ma anche di favorire l'insorgenza di
un'insufficienza segmentaria, pensiamo che il nesso di causalità tra questo
episodio e l'infortunio del giugno 1983 debba essere ritenuto più probabile (wahrscheinlich)
che possibile (möglich). A sostegno di un nesso di causalità probabile: vedi
risposta alla domanda 2.
- Condivide la tesi - difesa dal medico di circondario dell'__________
- secondo cui "i dolori e disturbi recenti sono dovuti ad un'insufficienza
segmentale lombare discreta accentuata da una disbalance muscolare in seguito
ad un intervento per un neurinoma a livello L3/L4. Si trattava probabilmente di
un lumbago"?
Voglia, in ogni caso, motivare la sua
risposta.
Sulla base degli
elementi a nostra disposizione non condividiamo questa ipotesi. L'accesso microchirurgico
per un neurinoma di una radice lombare viene di regola effettuato con una
piccola incisione paramediana e quindi con uno scollamento assai circoscritto
della muscolatura paravertebrale (non superiore di molto a quello realizzato
per un intervento d'ernia discale). La
decompressione ossea interessa sia il compartimento interno e cioè il sacco
durale e l'emergenza radicolare che quello foramino - extraforaminale e cioè il
punto in cui è situato il cambio spinale ed inizia il nervo vero e proprio.
All'inizio viene quindi resecata una lamina (arco vertebrale) e, all'altezza
del foramen, asportato il residuo della faccetta articolare mediale atrofizzata
dal lento accrescimento del tumore e sostanzialmente non funzionale. In queste
condizioni e non da ultimo poiché il versante opposto rimane intatto sia sul
piano muscolare che osseo ed osteoarticolare, lo sviluppo di un'insufficienza segmentaria
quale conseguenza dell'intervento è decisamente improbabile, non viene quasi
mai osservato nel decorso di questi pazienti (che possono presentare per contro
dolori neurogeni insistenti - non nel caso di questo assicurato).
Si potrebbe
naturalmente obiettare che un intervento di questo genere realizzato in un
soggetto già fragilizzato da una procedura chirurgica estesa nel segmento
toracico potrebbe avere un ruolo destabilizzante non osservato in pazienti
senza antecedenti vertebrali. A questo proposito, la letteratura è muta e ciò
non è sorprendente visto l'incidenza relativamente bassa dei neurinomi spinali
nella popolazione generale.
Osservazione:
se le considerazioni formulate nei paragrafi
precedenti suggeriscono una relazione probabile con l'evento traumatico del
1983 e tendono ad escludere un ruolo causale del trattamento microchirurgico
realizzato nel 1994, esiste evidentemente la possibilità che il problema
vertebrale lombare insorto nel 1999 rappresenti un problema "de novo"
e cioè indipendente sia dalla spondilodesi che dalla procedura microchirurgica
per il neurinoma. Contro questa ipotesi parlano tuttavia l'età del paziente (45
anni nel 1999) e l'assenza nell'anamnesi dei sintomi caratteristici per
un'insufficienza segmentaria: il disconfort lombare, senza dolori veri e propri
dopo permanenza prolungata in una determinata posizione al quale fanno seguito
- sull'arco di mesi o anni - dolori posizionali, una rigidità mattutina che
cede alla mobilizzazione, dolori al raddrizzamento a partire dall'anteroflessione
e blocchi funzionali iperalgici.
In queste condizioni riteniamo quindi che
l'ipotesi di una relazione con l'evento del 1983 sia oggettivamente la più
probabile e, in assenza di prove contrarie nella letteratura neuro-ortopedica,
vada sostenuta a favore dell'assicurato." (IX - la sottolineatura è del
redattore)
Chiamato
a pronunciarsi sull'apprezzamento enunciato dal Prof. dott. __________,
l'Istituto assicuratore convenuto - o meglio il suo medico di fiducia - ne ha
contestato la fondatezza, affermando sostanzialmente che il nesso di causalità
fra l'evento infortunistico del 1983 ed i disturbi al dorso non sarebbe da
considerare probabile.
Queste le
considerazioni enunciate dal dottor __________:
"
(…)
La colonna toracale è già di per sé poco mobile a
causa della forma e per la fissazione tra il torace. L'intervento all'epoca ha
soltanto stabilito la frattura onde evitare un accorciamento della colonna
lombare. Ognuno può già osservare da sé molto semplicemente che la parte toracale della colonna vertebrale in
estensione o flessione si muove solo di pochissimo. Per questo motivo non è
giusto pensare che una spondilodesi a tale livello possa impedire la colonna
lombare, nel senso di un sovraccarico.
Il nesso causale tra l'infortunio del 1983 e gli
attuali disturbi alla colonna lombare non è probabile.
Il prof. __________ non è d'accordo con le mie
valutazioni, però proprio io ho citato questo medico nel mio rapporto. Le parole
sono quasi le stesse che il prof. __________ ha usato nel suo rapporto del
13.3.2000 (documento _): "il problema vertebrale, anche se non molto
importante in un soggetto assai motivato, persiste comunque. Esso ha le
caratteristiche d'insufficienza segmentale discreta, probabilmente accentuata
da un disbalance muscolare".
In seguito è chiaro a tutti i chirurghi che sia
per una micro-discectomia che per asportare un neurinoma l'accesso è lo stesso.
Si deve prima liberare l'osso dal muscolo (muscolatura paravertebrale) e in
queste circostanze vanno anche distrutti almeno 3 nervi muscolari.
È molto tipico che dopo un tale intervento i
pazienti abbiano, come si dice in tedesco, un "Schweres Kreuz".
Il prof. __________ della __________ Klinik, ha
descritto molto bene questi disturbi nel libro "Der lumbale Bandscheibenschaden"
del 1991.
L'età non determina la presenza o meno di una
patologia del dorso.
Sono invece proprio le persone giovani, di soli
30 anni o anche meno, ad avere problemi in questo senso." (XVII bis)
Lo
scrivente Tribunale ha chiesto al Prof. __________ di prendere posizione in
merito all'apparente contraddizione posta in evidenza dal medico di fiducia dell'__________.
Si è quindi proceduto a sottoporgli l'apprezzamento del 20 settembre 2001 del
dottor __________ (cfr. XVIII).
Questo il
contenuto del suo referto datato 27 novembre 2001:
"
(…)
La discrepanza per cui viene accennato è
puramente semantica. La formulazione del 13 marzo 2000 (insufficienza segmentaria
discreta, probabilmente accentuata da una disbalance muscolare) mirava ad
indicare al Collega Reumatologo una problematica segmentaria d'origine statica
in concomitanza con uno squilibrio muscolare. Essa deve essere ritenuta
impropria nel senso scientifico stretto dell'insufficienza (instabilità).
Corretta, è per contro, la formulazione espressa nelle osservazioni alle
domande complementari del 03.09.01.
Al di là di queste confutazioni di termini, Vi
invitiamo a ponderare attentamente le risposte alle due domande e soprattutto
alla seconda (nostro scritto del 03.09.01). Quest'ultima fornisce informazioni
documentabili e scientificamente sostenibili su questo problema." (XIX)
In data
27 dicembre 2001, l’__________ ha ulteriormente ribadito il proprio dissenso
nei confronti della valutazione della fattispecie operata dallo specialista
consultato dal TCA, facendo capo alle considerazioni espresse dal proprio
medico di circondario:
"
(…)
il professor __________ ritiene molto importante
la sua risposta alla seconda domanda nella sua lettera del 3.9.2001. Qui
descrive chiaramente lo stesso approccio sia per eseguire l'asportazione di un neuroma
sia per operare un'ernia discale.
Per entrambi gli interventi bisogna asportare e
resecare una lamina dell'arco vertebrale e qualcosa della faccetta articolare
mediale.
Questo intervento viene chiamato micro-discectomia
anche se non cambia praticamente nulla dalla macro-discectomia. I segmenti
diventano sempre instabili, perché va eliminato qualcosa dell'articolazione
alla cosiddetta faccetta, la stessa è la vera articolazione tra due corpi
vertebrali.
Scrive anche il professor __________ nel suo
libro "Der lumbale Bandscheibenschaden" chiaramente che non vi è
differenza tra un intervento di micro-discectomia e uno di macro-discectomia.
Scrive pure che è sempre possibile che si sviluppi un'instabilità secondaria
(vedi anche l'estratto del summenzionato libro del professor _____). Da una
parte il professor __________ afferma che un intervento, come ad esempio una micro-discectomia
alla colonna lombare, non può provocare un'insufficienza segmentaria,
dall'altra parte dichiara invece che una spondilodesi come quella al segmento
toracico potrebbe avere un ruolo destabilizzante.
C'è una discordanza nelle sue conclusioni.
Le mie affermazioni fatte già in precedenza,
vengono confermate." (XXIII bis)
Nel mese
di gennaio 2002, lo scrivente Tribunale ha chiesto al dott. __________ di
spiegare come si concilia la tesi da lui difesa con quanto invece risulta dalla
pubblicazione del Prof. dott. __________ "Der lumbale Bandscheibenschaden",
a cui il medico di circondario dell'__________ ha accennato nel suo rapporto
del 10 dicembre 2001 (cfr. XXIV).
Qui di
seguito la risposta fornita dal Prof. __________:
" (…)
abbiamo preso conoscenza delle osservazioni
formulate dalla __________ il 10.12.2001.
In tale scritto, il Medico di Circondario afferma che l'accesso
chirurgico per l'estirpazione di un neurinoma lombare è del tutto
sovrapponibile a quello realizzato per un'ernia discale e
che il rischio di instabilità secondaria è indipendente dalla tecnica adottata (micro o macrochirurgica), poiché in entrambi i casi viene
coinvolto l'apparato articolare. A sostegno di questa tesi Egli cita il testo
divulgativo del Collega __________ (Der lumbale Bandscheibenschaden).
Nello stesso scritto viene ritenuto contraddittorio ammettere che
un intervento standard di discectomia lombare non abbia un potenziale
destabilizzante mentre lo avrebbe una spondilodesi toracica.
Queste obiezioni non sono sostenute da argomenti scientifici
validi.
Confrontare la problematica di un'ernia discale lombare
con quella di un tumore spinale equivale a porre sullo stesso piano un problema
degenerativo/infiammatorio con una lesione compressiva locale - due affezioni
completamente diverse, per quel che concerne il substrato d'apparizione e la
modalità evolutiva.
In un'ernia discale viene trattata la
compressione di una radice nervosa sottoposta per altro
all'irritazione/infiammazione da prodotti della degenerazione discale.
Questa compressione è il risultato di una malattia
degenerativa/infiammatoria della cartilagine, d'origine sconosciuta, le cui
ripercussioni interessano secondariamente altre strutture quali i rami mediali
della radice, le capsule articolari e non di rado il tronco simpatico antero-laterale.
Trattare chirurgicamente un'ernia discale significa quindi
curare una conseguenza (o addirittura una delle conseguenze) senza
influenzare la causa. Per questa ragione, il decorso è sovente sfavorevole con
manifestazioni sintomatiche delle alterazioni secondarie, ma anche con
progressione della malattia cartilaginea ad altri livelli. In tale contesto,
l'insufficienza/instabilità vertebrale è solo uno degli aspetti che possono
condizionare il decorso di questi pazienti.
Nel caso di un tumore spinale la situazione è diametralmente opposta.
Indipendentemente dalla sua localizzazione, un tumore benigno delle radici
lombari determina la compressione sintomatica di elementi nervosi, senza alcuna
ripercussione sulle altre strutture potenzialmente generatrici di dolori
(articolazioni ecc) e questo è d'importanza centrale per definire un problema
come quello del Signor _________. Il secondo punto fondamentale è che il tumore
rappresenta la causa dei disturbi e l'intervento chirurgico - a
differenza dei processi degenerativo/infiammatorio come le ernie discali - è di
regola curativo.
In tal contesto è evidente che interpretare il problema alla luce
di una pubblicazione divulgativa sulle ernie discali traduce una lacuna di
conoscenza sulla natura delle affezioni spinali in discussione.
Al di là di questi aspetti fondamentali, anche le osservazioni a
proposito della tecnica chirurgica (microdiscectomia/macrodiscectomia) non sono
corrette.
Per quel che concerne la terminologia, il termine micro
o macro discectomia dovrebbe essere evitato poiché esso suggerisce una
relazione di piccolo/grande. In realtà, bisogna parlare di discectomia con
tecnica microchirurgica o macrochirurgica, poiché gli obiettivi dell'intervento
e la sua estensione sul compartimento discale sono
identici.
In secondo luogo, la tecnica moderna (anche macroscopica) non
comporta la resezione sistematica di una lamina - una via d'accesso che non fa
più parte della routine da almeno 30 anni.
In terzo luogo - e questo è essenziale - la componente mediale
dell'articolazione vertebrale posteriore ("cosiddetta faccetta") non
viene interessata dalla via d'accesso. Al contrario, l'operatore si sforza di
preservare l'integrità dell'articolazione vertebrale posteriore per evitare
disturbi loco-regionali, rispettivamente lo scompenso di una insufficienza
vertebrale latente in un'instabilità franca.
La resezione anche parziale della faccetta articolare mediale
viene realizzata unicamente nei casi in cui esista una stenosi del recesso
laterale (come del resto descritto nel libro divulgativo del Collega _______ e
con maggiori particolari nella sua pubblicazione precedente "Ischias
ohne Bandscheibenvorfall").
Del resto, il coinvolgimento di un'articolazione vertebrale
posteriore nel corso di un intervento per ernia discale lombare
non implica necessariamente l'insorgenza di un'instabilità vertebrale. Questo
problema risulta dalla convergenza di vari fattori e può essere anticipato con
un alto grado di probabilità prima dell'intervento, influenzando eventualmente l'opzione
tecnica definitiva (decompressione con stabilizzazione primaria o,
recentemente, stabilizzazione dinamica per il tramite di una protesi discale). Senza entrare in troppi particolari sul sustrato multifaccettario
dell'insufficienza/instabilità vertebrale, ricorderemo che il tempo
d'evoluzione e la modalità di progressione del problema degenerativo
infiammatorio hanno un ruolo fondamentale. In soggetti anziani, con una
sindrome di stenosi spinale lombare, vengono realizzate decompressioni ossee bilaterali
con asportazione delle faccette mediali e questo a più livelli, senza necessità
di stabilizzazione. Ed anche in presenza di uno slittamento vertebrale
consolidato (pseudolistesi), gli studi randomizzati controllati della
letteratura (gli unici con valore biostatistico) indicano un rischio di
instabilità secondaria di soltanto il 4% (studi di Dickmann e
di Sonntag).
Queste osservazioni illustrano chiaramente come non sia possibile
spiegare la problematica di un neurinoma lombare con argomenti tratti da una
patologia completamente diversa: l'unico punto comune tra un neurinoma lombare
ed un'ernia discale è l'incisione cutanea.
La seconda obiezione (discordanza nelle conclusioni) viene in
parte evasa dagli argomenti precedenti, ma anche da quelli formulati nella
nostra relazione peritale. Essa ci sorprende, poiché la letteratura ortopedica
(la disciplina al quale appartiene il medico di circondario della __________A) consacra da anni largo spazio al problema dello scompenso
sintomatico dei segmenti adiacenti ad una stabilizzazione, specie nei giovani
vittime di traumi vertebrali. Questo problema è stato per altro recentemente
discusso al Congresso Internazionale (Advance Spinal Surgery,
Montreux, maggio 2002) su collettivi-pazienti con
decorsi e sintomatologie del tutto simili a quelli osservati nel Signor
__________.
Sulla base di questi elementi confermiamo integralmente la nostra
valutazione del caso e, scusandoci per il ritardo della nostra risposta,
cogliamo l'occasione per salutarvi con la massima stima." (XXIX)
Così ha
invece replicato il dott. __________:
"
(…)
Risposta alla lettera del Prof. __________ del
3.7.2002.
Il Prof. __________ ha titolato il libro del
Prof. __________ "Der lumbale Bandscheibenschaden" un testo
divulgativo. Esistono però due lavori uno del 1987 e l'altro del 1991.
Quest'ultimo è un libro con esattamente 603 citazioni!
In seguito devo confermare che i miei
apprezzamenti erano sempre basati su documenti esistenti e non sono presi
dall'ambito di fantasia. Il Prof. __________ nella sua lettera del 10.9.2001
sotto il punto 2 ha esattamente descritto l'intervento eseguito per questo
neurinoma di una radice lombare. Citazione: "… all'interno viene quindi
resecata una lamina (arco vertebrale) e, all'altezza del foramen, asportato il
residuo della faccetta articolare mediale atrofizzata dal lento accrescimento
del tumore e sostanzialmente non funzionale …".
Proprio questa misura dell'intervento come anche
affermato dal Prof. __________ finisce in un'instabilità.
Per quanto concerne la discussione tra micro- o macro-discectomia
allego ancora un estratto dalla pubblicazione "Der lumbale Bandscheibenschaden"
di __________ del 1991." (XXXII, 2)
2.5. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori
fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme
delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere
piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Tutto ben
considerato, in casu, il TCA ritiene che l'apprezzamento enunciato dal
dott. __________ - __________ del Servizio Cantonale di neurochirurgia nonché
docente universitario, alla cui competenza anche questa Corte fa, di tanto in
tanto, capo - possa validamente costituire da fondamento al giudizio che ora lo
occupa, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti
istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid.
2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re
O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella
causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
Agli atti
figurano, da un canto, i referti del Prof. dott. __________ - medico che, in
qualità di specialista, ha avuto in sua cura __________ - e, d'altro canto, del
medico di circondario dell'__________, il dottor __________.
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Ora, pur
tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - va
riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc),
resta il fatto che l'opinione espressa dal dottor _______, al quale questa
Corte ha peraltro chiesto, più volte, precisazioni in corso di causa (cfr. consid.
1.8., 1.9. e 1.10.), risulta essere più convincente rispetto a quella sostenuta
dal medico di circondario dell'________.
Innanzitutto,
va evidenziato come il dottor __________ abbia potuto rispondere ai quesiti
postigli dal TCA con una piena cognizione di causa, essendo, oltre che un
autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa, perfettamente a
conoscenza dei trascorsi valetudinari dell'insorgente. Infatti, fu lui stesso
ad occuparsi di __________ sia in occasione dell'estirpazione del neurinoma
della radice/nervo L3 a sinistra (1994), sia in occasione del noto episodio di
bloccaggio degli arti inferiori (1999).
Per
contro, il dott. __________ ha visto l'assicurato una sola volta, in occasione
della visita di controllo del 7 giugno 2000. D'altro canto, per negare la
responsabilità dell'__________, egli non ha fatto altro che riprendere i
termini utilizzati dal dott. __________ nel suo certificato del 13 marzo 2000
indirizzato al dott. __________ (cfr. doc. _). Sennonché, così come ha avuto
modo di precisare lo stesso Prof. __________ al TCA (cfr. XVIII e XIX), il
significato di questa formulazione va relativizzato, nella misura in cui
"essa deve essere ritenuta impropria nel senso scientifico stretto
dell'insufficienza (instabilità). Corretta è, per contro, la formulazione
espressa nelle osservazioni alle domande complementari del 03.09.01".
D'altra
parte, occorre sottolineare come lo specialista in neurochirurgia abbia saputo
confutare, in maniera motivata, convincente e, soprattutto, con dei frequenti
accenni alla letteratura scientifica, ognuna delle obiezioni sollevate, man
mano, dal medico di fiducia dell'Istituto assicuratore convenuto.
In simili
condizioni, il TCA ritiene dimostrato - e si ricorda che, nell’ambito del
diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,
pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 1995, p. 338) - che l'episodio di bloccaggio
improvviso degli arti inferiori, oggetto dell'annuncio di ricaduta del 6
dicembre 1999, costituisce una conseguenza naturale (ed adeguata, cfr., al
proposito, la dottrina e la giurisprudenza evocate al consid. 2.3. in fine)
dell'infortunio del 14 giugno 1983.
La causa
va retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si esprima,
all’occorrenza mediante l’emanazione di una nuova decisione formale, sul
diritto a prestazioni a dipendenza dei disturbi di cui ha sofferto __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ L'impugnata
decisione su opposizione è annullata.
§§ È
accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l’infortunio
del 14 giugno 1983 ed i disturbi oggetto dell'annuncio di ricaduta del 6
dicembre 1999, così come ai considerandi.
§§§ La causa é rinviata all'__________
affinché abbia ad esprimersi, se del caso, mediante l’emissione di una nuova
decisione formale, sul diritto a prestazioni a dipendenza dei disturbi di cui
ha sofferto __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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