AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2001.47
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00047
rs/cd
Lugano
16 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 20 giugno 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
settembre 2000, __________, responsabile del personale della ditta di
__________, inciampando in un carrello porta-abiti all'interno della ditta, è
caduto per terra e ha battuto la schiena sul lato destro.
Egli ha
riportato una contusione vertebrale lombare.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale del 9 aprile 2001, l'Istituto assicuratore ha negato il
diritto alle prestazioni a decorrere dal 2 maggio 2001, affermando che a
partire da quella data il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute
e l'evento traumatico del 14 settembre 2000 si sarebbe estinto (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato, l'__________, il 20 giugno 2001 ha
sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato a
corrispondergli le prestazioni assicurative anche dopo il 2 maggio 2001.
A
motivazione del proprio gravame egli ha osservato:
"
Come in altre mie opposizioni menziono il fatto
che dall'esame fattomi, la macchina non legge i disturbi e i dolori cui sono
costretto a sopportare ogni qualvolta mi debba piegare o raccattare qualcosa
per terra.
Si parla di frattura della dodicesima vertebra
cui dicono non è stata mai citata di cui risulta tutto l'opposto nella
documentazione vi è copia della stessa.
Per cui chiedo a questo lodevole tribunale che il
caso venga ritrattato." (Doc. _)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'Istituto assicuratore
convenuto ha o meno correttamente posto termine al proprio obbligo
contributivo, concernente i disturbi lamentati dall'assicurato alla colonna
vertebrale lombare a seguito dell'evento traumatico del 14 settembre 2000, a
contare dal 2 maggio 2001.
2.3. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti
previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso
d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie
professionali.
2.4. Secondo
l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità
giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha
diritto alla rendita d’invalidità.
2.4.1. Va comunque
ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte
dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità
naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità,
morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di
causalità con l'infortunio sia stabilito con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo di versare delle
prestazioni soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed
adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di
causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del
carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado
della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio
non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4.2. Occorre inoltre
rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Con
l'impugnata decisione su opposizione l'__________, fondandosi sul parere
espresso dal proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha ritenuto che l'assicurato, a far tempo dal 2 maggio
2001, avesse raggiunto lo status quo sine, ovvero che si fosse ritrovato in
quella situazione che si sarebbe, prima o poi, presentata, anche qualora non
fosse sopraggiunto l'infortunio del 14 settembre 2000 (cfr. al proposito, R.
Wipf, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in SZS 1/1994, pag. 11; consid.
2.3.1.).
L'assicurato,
dal canto suo, sostiene che le sue condizioni di salute non sono per nulla
migliorate e che al contrario accusa sempre disturbi e dolori. Inoltre ha
asserito che prima dell'evento traumatico non ha mai avuto problemi alla
schiena (cfr. doc. _ e consid. 1.3.).
2.6. Il 14
settembre 2000 __________ è rimasto vittima di un infortunio professionale
all'interno della ditta in cui lavorava. Egli è inciampato contro un
porta-abiti ed è caduto per terra, riportando una contusione vertebrale
lombare.
L'assicurato,
il medesimo giorno, si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale __________,
dove è rimasto degente presso il reparto di chirurgia fino al 20 settembre
2000. Il rapporto medico d'uscita è il seguente:
"
(…)
Diagnosi:
- Contusione vertebrale lombare a livello L2.
Terapia istituita:
Anamnesi e decorso:
Il giorno 14.9.00 il sig. __________ cade andando a sbattere
contro un carrello picchiando la testa contro il muro. Accusa in seguito forti
dolori a livello L2. Egli si presenta al nostro Pronto Soccorso poiché i dolori
a livello della colonna vertebrale persistono.
Tramite una RX della colonna vertebrale viene esclusa una
frattura, ricoveriamo tuttavia il paziente instaurando una terapia analgesica
nonché fisioterapia.
Durante il periodo di soggiorno il paziente non ha presentato
particolarità di rilievo e possiamo quindi dimetterlo in migliorate condizioni
in data 20.9.00, al proprio domicilio con la seguente terapia.
__________, __________
Il 1°
dicembre 2000 l'assicurato è stato convocato per una visita di controllo dal
Dr. __________, medico di circondario. Da tale visita risulta:
"
(…)
STATO LOCALE
Alla deambulazione non notiamo nessun accenno di zoppia, nessuna
difficoltà all'andatura sulle punte dei piedi né sui talloni.
Il segmento lombare presenta un moderato raddrizzamento della
lordosi fisiologica senza deviazioni scoliotiche o componenti rotatorie
significative.
La muscolatura paravertebrale a destra è tesa e viene dichiarata
molto dolente alla palpazione. La motilità è modicamente ridotta, la
retroflessione è 10° ma viene dichiarata dolente, il Bending è 20°
bilateralmente anche dichiarato dolente, la distanza dita-suolo è di 20 cm.
All'esame coricato sulla pancia, la muscolatura paravertebrale a
destra risulta fortemente dolente come pure le ultime costole in questa zona.
La colonna vertebrale da L2 fino a S1 è lievemente dolente.
L'esame neurologico all'arto inferiore è senza particolarità, la
sensibilità bilateralmente presente e senza differenza, i riflessi sono vivaci
e simmetrici.
Lo Pseudo-Lasègue è positivo a
destra a 40°.
D I A G N O S I
- Esiti in stato dopo forte
contusione della muscolatura paravertebrale accanto a Th10 fino a L2, insieme
alle costole nella parte destra.
VALUTAZIONE
Durante l'infortunio l'assicurato ha subìto una forte contusione
della parte laterale della colonna toraco-lombare a destra.
Attualmente questa zona risulta ancora fortemente dolente alla
digito-pressione. Probabilmente non c'è stato un sanguinamento solo nella
muscolatura ma anche sotto il periostio delle costole.
Il decorso protratto parla per la seconda ipotesi.
Attualmente altri accertamenti non sono necessari
Procedere medico:
Suggeriamo di applicare localmente un cerotto speciale, come per
es. cerotti di Flector. Mi sono permesso di dare all'assicurato una ricetta in
questo senso. Eventualmente è da discutere anche un trattamento con ultrasuoni.
Procedere amministrativo e professionale:
L'assicurato rimane inabile al lavoro nella misura del 100%.
La capacità lavorativa dovrebbe essere aumentata al 50% fra 15
giorni." (Doc. _)
Il Dr.
__________ ha nuovamente visitato il ricorrente il 23 marzo 2001 e nella sua
relazione ha rilevato:
" DECORSO
Secondo l'assicurato la situazione è invariata, accusa sempre
dolori sotto il fianco destro che partono dalla parte paravertebrale lombare.
Riscontra problemi per fare certi movimenti, a mettere i pantaloni
e le scarpe. I dolori sono presenti anche camminando, di notte, ecc.
STATO LOCALE
I movimenti della colonna vertebrale sono ridotti, soprattutto in
flessione con una distanza dita-suolo di 50 cm.
Reclinazione molto dolente e soprattutto il Bending verso destra.
All'esame coricato sul fianco sinistro si nota un forte dolore
pressorio proprio sotto l'arco costale laterale fino al bacino.
Anche la muscolatura paravertebrale lombare a destra è dolente.
D I A G N O S I
- Dolori
persistenti non molto chiari in stato dopo forte contusione della muscolatura
paravertebrale accanto a Th10 fino a L2, insieme alle costole nella parte
destra.
VALUTAZIONE
Clinicamente e soggettivamente la situazione è invariata.
L'assicurato non riesce a lavorare al 100%, riscontra problemi in
diversi lavori.
Decorso molto protratto e 6 mesi dopo una contusione non è più
adeguato.
Procedere medico:
Abbiamo organizzato una risonanza magnetica della parte dolorosa
del fianco destro che sarà effettuata il 30.3.2001 alle ore 13.15 alla Clinica
__________.
Procedere amministrativo e
professionale:
L'assicurato rimane abile al
lavoro nella misura del 50%.
In seguito il procedere
dipenderà dal referto della risonanza magnetica, probabilmente chiusura per
causalità estinta." (Doc. _).
L'assicurato,
il 30 marzo 2001, è stato poi sottoposto a una risonanza magnetica dell'addome
e della parete addominale presso il reparto di radiologia diagnostica e
interventistica della Clinica __________.
Dal
relativo referto emerge:
"
REFERTO:
regolare visualizzazione delle strutture
muscolari della parete addominale. Regolare la muscolatura para-vertebrale.
Normale il muscolo psoas bilaterale.
Fegato e milza senza lesioni patologiche.
Normale morfologia renale bilateralmente
(piccole cisti senza valore patologico).
Non ematomi.
Non lesioni espansive.
CONCLUSIONI:
RM dell'addome e della parete addominale
regolare.
In particolare non lesioni riferibili ad
ematomi." (Doc. _)
A seguito
dell'opposizione interposta dall'insorgente contro la decisione 9 aprile 2001 dell'__________,
il medico di circondario ha ancora avuto modo di esprimersi riguardo alle
condizioni di salute del ricorrente. Il 29 maggio 2001 egli ha così osservato:
"
(…)
VALUTAZIONE
Durante la caduta del 14.9.2000 l'assicurato ha contusionato
fortemente il bassoschiena a destra. Il trauma ha interessato una schiena già
fortemente danneggiata in precedenza.
In seguito l'assicurato ha
subito una frattura della XII costola a destra (finora mai descritta in nessun
referto medico).
I forti dolori iniziali e al
fianco destro sono spiegati perfettamente da questa frattura, però dopo un
certo periodo la frattura è guarita e anche gli esiti della contusione.
Restano dunque i problemi della
spondilosi e di conseguenza la forte riduzione della mobilità a causa degli
osteofiti.
Il 2.4.2001 la risonanza
magnetica della zona dolorosa tra l'arco costale laterale fino al bacino parte
destra risulta completamente normale.
Per questo motivo l'assicurato è
stato dichiarato abile al lavoro al 50%.
Per noi più di 6 mesi dopo il
trauma la causalità è estinta e ulteriori trattamenti vanno a carico della
Cassa malati."
(Doc. _)
2.7. Alla luce
dei referti medici appena riprodotti, Il TCA ritiene di poter fondare il
proprio giudizio sul parere espresso dal Dr. __________ - specialista nella
materia che qui interessa - a mente del quale il nesso di causalità naturale
tra i disturbi lamentati da ____________ e l'infortunio del 14 settembre 2000 è
estinto.
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (cfr. SVR 2001 IV No 10 pag.
28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivi di scostarsi dalla valutazione enunciata dallo
specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________ (cfr. consid.
2.6), se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. (dal 1°
gennaio 2000 art. 29 Cost.) e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto
formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto
assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è, in linea di principio, consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure,
RAMI 1999 U 356, p. 572).
Nella DTF
125 V 351ss. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Infine,
la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre
2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il
medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto
contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua
imparzialità.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante è che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl., ).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova
o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122
V 160 in fine).
Nel caso
di specie, inoltre, la tesi difesa dal dr. __________, secondo la quale, visto
che la schiena dell'assicurato era già fortemente danneggiata a causa di una
spondilosi, lo status quo sine era stato raggiunto e la progredienza dei
disturbi ancora 8 mesi dopo l'infortunio era dovuta piuttosto a una malattia, a
un decorso morboso, risulta in sintonia con la dottrina medica dominante.
Quest'ultima sostiene che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso,
lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al
più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie
degenerative), a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse
mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali).
Tale tesi
dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale,
conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica,
l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa
preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un
infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti
radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle
vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo il
trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella
causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a,
ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C.
inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del
3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il
genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una
contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza
di lesioni degenerative al passaggio lombo-
sacrale -
cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno
dell’infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,
hrsg. E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985).
Per
quanto attiene poi all'argomentazione dell'insorgente relativa al fatto che prima
dell'infortunio non accusasse né disturbi, né dolori particolari alla schiena
(cfr. consid. 2.5.), va segnalato che la regola "post hoc, ego propter
hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La
giurisprudenza del TFA ha stabilito infatti, al riguardo, che per il solo fatto
d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con
riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo
1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995,
p. 41).
In simili
condizioni, visto che traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt'al più,
di provocare un peggioramento temporaneo dello stato anteriore del rachide
della durata di alcuni mesi dal giorno dell'infortunio, il TCA ritiene che l'__________
abbia correttamente negato il proprio obbligo contributivo posteriormente al 2
maggio 2001.
In
effetti, è stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr.
consid. 2.4.1. in fine), che dopo tale data, l'infortunio del 14 settembre 2000
non ha più giocato alcun ruolo causale in relazione ai disturbi lamentati
dall'assicurato alla colonna vertebrale lombare, la quale ha raggiunto lo
status quo sine (cfr. consid. 2.4.1.).
2.8. Alla luce di
quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare l'impugnata decisione
emanata dall'__________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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