AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.45
Data decisione, Autorità:
09.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00045
rs/sc
Lugano
9 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 giugno 2001 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
agosto 1997, __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Ospedale __________ in
qualità di cuoco e, perciò, assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni
presso la __________, responsabile per il versamento delle prestazioni di breve
durata, e presso la __________, tenuta a garantire le prestazioni di lunga
durata - è rimasto vittima di un infortunio non professionale. Egli è infatti
caduto mentre stava pattinando con i Rollerskates, riportando una commozione
cerebrale, una commozione labirintica destra con lesione incompleta uditiva,
totale vestibolare.
Il caso è
stato assunto dall'__________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative di corta durata.
1.2. Il 17 maggio
2000 l'assicurazione invalidità ha erogato all'assicurato una mezza rendita a
partire dal 1° agosto 1998 (cfr. All. A2 a doc. _).
1.3. L'__________
ha dichiarato chiuso il caso a decorrere dal 30 giugno 2000 (cfr. doc. _).
Di
conseguenza per tener conto dei postumi residuali dell'evento traumatico
dell'agosto 1997 la __________ ha riconosciuto all'insorgente una rendita di
invalidità del 50% a far tempo dal 1° luglio 2000 - calcolata su un guadagno
assicurato di fr. 61'755.-- - nonché un'indennità per menomazione
dell'integrità del 20% (cfr. doc. _).
1.4. In data 17
luglio 2000, __________ ha personalmente interposto opposizione avverso la
decisione formale emanata dalla __________. Egli ha postulato che quale
guadagno assicurato venisse preso in considerazione il salario di capo cuoco
pari a fr. 70'023.--, visto che tale carriera era prevista e pianificata prima
dell'infortunio. Inoltre ha chiesto l'assegnazione di un'IMI del 50% (cfr. doc.
_).
1.5. L'Istituto
assicuratore, il 7 giugno 2001, ha sostanzialmente confermato il suo primo atto
amministrativo (cfr.doc. _).
1.6. Con
tempestivo ricorso 31 luglio 2001, l'assicurato ha chiesto che la rendita di
invalidità assegnatagli venga calcolata su un guadagno assicurato di fr.
70'023.--, che l'IMI sia fissata al 50% e che sui conguagli da effettuare venga
considerato un interesse del 5% annuo a partire dal 10 agosto 1997 a titolo di
interessi di ritardo (cfr. doc. _ pag. 5).
Queste,
in particolare, le considerazioni esposte dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
- FATTI
II 10 agosto 1997 ho subito un grave
infortunio non professionale.
Ricoverato
d'urgenza con autolettiga all'Ospedale __________, è stata subito diagnosticata
una ferita lacero-contusa alla tempia-occhio destro con commozione cerebrale.
Dimesso
dopo una decina di giorni sono stato nuovamente ricoverato all'__________ per
problemi di equilibrio, perdita udito e fischio in testa (intervento chirurgico
esplorativo).
Ne seguirono:
Constatato come dopo circa un anno
dall'infortunio non vi erano speranze di guarigione, così invitato dalla
__________, ho inoltrato richiesta d'invalidità.
II 14 agosto 2000 l'Istituto delle
__________, verificato come non esistevano i presupposti per una riformazione
professionale, ha emesso decisione __________ (grado 50% - all. 2).
Conseguentemente anche la __________,
compagnia competente a liquidare casi d'invalidità della __________, ha emesso
la sua decisione di rendita d'invalidità (50%) e dell'indennità di menomazione
dell'integrità.
Non si è contestato e non si contesta
il grado __________ deciso dallo __________ e dalla __________ (50%) per il
calcolo della rendita.
II presente ricorso verte
sull'importo sia della rendita che dell'indennità per menomazione
dell'integrità decisi dalla __________.
- DECISIONE
DELLA ________ DEL 7.6.2001, CONTESTATA (all. 1)
2.1 Decisione preliminare (pure contestata con opposizione)
II 23 giugno 2000 la __________
emetteva una prima decisione (ali. 3), contro la quale, nel termine utile, il
17.7.2000 mi opponevo (all. 4) .
Si riconfermano integralmente le
osservazioni sia per quanto concerne la rendita come pure per l'indennità per
menomazione.
2.2 Decisione della
__________ del 7.6.2001, contestata (all. 1)
Come già anticipato il ricorso verte su:
a) il
calcolo della rendita, che non ha tenuto conto della perdita di carriera;
b) la
percentuale d'invalidità che serve per il calcolo dell'indennità di
menomazione dell'integrità.
2.2.1 Calcolo della rendita
Per il calcolo della rendita la
__________ ha considerato lo stipendio di cuoco, quale ero al momento dell'infortunio.
Si rivendica che per il calcolo
della rendita sia considerato lo stipendio di capo-cucina (perdita della
carriera).
Dall'Ospedale __________ (Dir. avv.
__________) sono stato assunto, visto il mio curricolo di cuoco (ali. 5), con
la promessa non scritta che a medio termine sarei divenuto capo-cucina.
Nell'incarto originario della
__________, trasmesso alla __________ per la decisione, vi era la prova
scritta, seppur a posteriori, che la mia carriera di capo-cucina era prevista
ma purtroppo pregiudicata dall'infortunio (ali. 6). Nella decisione
preliminare,
senza motivazioni, si è ignorato tale fatto (vedi opposizione all. 4 - pag. 1).
Nella
decisione 7.6.2001 contestata si adducono, a posteriori, altre motivazioni.
In
modo particolare le domande fatte al Direttore __________ Avv. __________ il
30.8.2000. (all. 7) le cui risposte non potevano ovviamente essere diverse da
quelle di cui alla lettera 19.9.2000 (all. 8). L'interpretazione data dalla
__________ a queste risposte è parziale e sicuramente di parte (vedi pag. 5
decisione contestata, prime 5 righe).
La
realtà dei fatti è che se non ho potuto effettuare corsi ecc. e divenire capo
cucina, (lo sarei diventato in questi mesi - vedi all. 9) ciò è dovuto
solamente all'infortunio subito.
II
fatto che la carriera non sia stata preventivamente pianificata per iscritto
(contratto) non può essere a mio avviso determinante. Credo che la
dichiarazione di un direttore di ospedale pubblico, avvocato, sia prova
incontrovertibile e sufficiente (all. 6).
Richiamate:
a) la sentenza del TCA 14.7.1998 N.
35.97.00070 in re N. (all. 10);
b) la sentenza del TFA 13.11.2000
Tarantino/Schweizerische Unfallversicherungsanstalt che, benché nel caso
concreto negativa per il ricorrente, ribadisce il principio secondo cui nel
calcolo della rendita va pure tenuto conto di un futuro salario più elevato,
quando la realizzazione dello stesso appariva probabile e documentata (all. 11)
ritengo
che il mio caso debba rientrare nella fattispecie di altri analoghi già decisi
dal Tribunale a favore dell'infortunato invalido.
2.2.2 Ammontare dell'indennità di menomazione
dell'integrità
Si
confermano integralmente le osservazioni di cui all'opposizione del 17.7.2000
(all. 4 - lett. B).
Le
indennità per menomazione dell'integrità sono regolate dagli art. 24 e 25 della
LAINF e 36 dell'OAINF.
Per
la determinazione della percentuale di menomazione il cpv. 2 dell'art. 36 OAINF
rimanda ad un allegato (3) "Calcolo dell'indennità per menomazione
dell'integrità".
L'elenco
non indica in modo esplicito la percentuale relativa la fattispecie delle mie
menomazioni.
Medici
incaricati dall'assicurazione hanno indicato nel 15% la menomazione
all'equilibrio (all. 12 / cifra 3 pag. 4 e 5), sollevando però loro stessi il
dubbio sulla validità attuale della Tabella SUVA 14.
Non
corrisponde pertanto al vero l'affermazione della __________ secondo cui avrei
contestato i valori della Tabella SUVA 14: ho solo fatto presente che la stessa
è messa in dubbio da chi ha dovuto effettuare la perizia medica ed è da tempo
superata.
Considerando
pure la Tabella SUVA 14 ritengo che i disturbi a cui sono soggetto,
ricordando che i medesimi hanno causato una decisione _____ del 50%, siano
da inquadrare nei parametri 3 (intensità dei disturbi) e 2 (intensità dei fattori
che scatenano i disturbi). Pertanto la percentuale di menomazione per la sola
perdita dell'equilibrio debba realisticamente essere fissata al 40% (all.
13).
Considerate inoltre
le altre due menomazioni:
-
perdita dell'udito di un orecchio (la
tabella OAINF indica una percentuale dell'85% per la sordità completa),
-
fischio permanente
in testa,
sono
dell'avviso che una percentuale complessiva del 50% per le tre menomazioni sia
realistica, giusta ed equa.
Non
solo, ma in aggiunta a quanto sopra, faccio presente a questo Tribunale che,
ormai da tempo, soffro anche di disturbi neurologici ed altri, che vanno pure
tenuti in considerazione.
Le
tre invalidità citate (equilibrio-sordità-fischio in testa) concorrono a
causarmi spesso: mali di testa, perdite di memoria, deconcentrazione,
ipertensione come pure periodi di depressione.
Se
quanto testé affermato non è per il momento suffragato da prove mediche
(certificati) è per il semplice fatto che ho cercato di evitare, dopo una lunga
assenza dal lavoro dovuta all'infortunio, ulteriori assenze che potrebbero
pregiudicare il mio posto di lavoro.
Infatti
la mia professione di cuoco al 50% presso l'Ospedale __________, anche se mal
si concilia con le esigenze di servizio della cucina, è tollerata.
Sarebbe
problematico dover ritornare ad esercitare la mia
attività
nel privato.
2.2.3 Perizia
Sia
per il calcolo della rendita che per l'indennità per menomazione si richiede,
se necessario, ulteriore perizia e tutte le prove ritenute necessarie da questo
Tribunale.
- INTERESSI DI
RITARDO
Nel
caso in cui questo lodevole Tribunale dovesse accogliere il mio ricorso,
ritengo che sui relativi conguagli debba essere corrisposto un interesse del 5%
annuo a far tempo dalla data dell'infortunio.
II
tempo trascorso fra la prima decisione (23.6.2000) e la decisione contestata
(7.6.2001), invariata nella sua sostanza, non si giustifica.
Ad
una mia sollecitatoria del 15.2.2001 per una decisione definitiva, che fra
l'altro richiamava un precedente sollecito della , la __________
neppure risponde (all. 14). Ulteriore sollecito telefonico del ricorrente al
sig. __________ () viene liquidato con un "deve attendere, prima
dobbiamo trattare i casi complicati ....".
La
situazione si sblocca (giugno 2001) dopo intervento del Direttore della
__________, pure lui meravigliato per l'inspiegabile ritardo.
4 CONCLUSIONE
La
mia vita è radicalmente e irrimediabilmente mutata dal giorno dell'infortunio.
Credo
che "metà vita" (lavorativa e privata) di un uomo di trent'anni debba
valere di più del minimo deciso dalla __________." (Doc. _)
1.7. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. _).
1.8. In replica
(cfr. doc. _) e duplica (cfr. doc. _) le parti si sono essenzialmente
riconfermate nelle loro rispettive allegazioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della vertenza è circoscritto all'entità del guadagno annuo assicurato su cui
calcolare la rendita d'invalidità assegnata a __________ e al grado della
menomazione dell'integrità presentata dall'assicurato.
In
secondo luogo, il TCA dovrà decidere se il ricorrente ha o meno diritto agli
interessi di mora.
2.3. Guadagno
assicurato
2.3.1. A norma
dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate
in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2
recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno
precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al suo cpv. 3 permette, peraltro,
al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett.
c), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto
nella sua professione.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro
dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno
parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica
con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da
un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro
effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in
una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste
prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse
(Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di
regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22
cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti.
Se il
rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo
periodo è convertito in pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante
un'attività stagionale la conversione è limitata alla durata normale di questa
attività.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF,
l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Per
quanto qui d'interesse, il cpv. 3 dell'art. 24 OAINF recita che se
l'infortunato, poiché seguiva una formazione professionale, non riceveva il
salario di un assicurato completamente formato nello stesso tipo di
professione, il guadagno assicurato è determinato, dall'epoca in cui avrebbe
concluso la formazione, in base al salario completo che avrebbe ricevuto
nell'anno precedente l'infortunio.
A mente
di dottrina e giurisprudenza, la citata disposizione dell'ordinanza si applica
a quell'assicurato che, al momento in cui è rimasto vittima dell'infortunio,
non percepiva il pieno salario vigente nella medesima categoria professionale,
giacché si trovava ancora in formazione. Per "formazione
professionale" va intesa la sua formazione di base. Allorquando
l'assicurato l'ha portata a termine e può quindi esercitare normalmente la sua
professione, il guadagno assicurato deve venire determinato secondo il principio di cui all'art. 15 cpv. 2
LAINF. Tale disposizione legale deve essere applicata anche quando l'assicurato
intende in seguito specializzarsi e raggiungere così livelli formativi più
elevati (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,
p. 332; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 89; SJ 1971 p. 231; DTF 102 V 145:
"Il [la disposizione speciale di cui all'art. 78 cpv. 4 LAMI, oggi art. 24
cpv. 3 OAINF, n.d.r.] est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès
le moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire - dès qu'il a
acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il aurait été s'il avait
terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que
l'intéressé ne subisse un préjudice" e DTF 106 V 228).
L'art. 24
cpv. 2 OAINF recita poi che se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni
dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale, determinante è
il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno precedente l'inizio del
diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo
salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o
dell'insorgenza della malattia professionale.
Il TFA ha
già avuto modo di precisare che la norma speciale di cui all'art. 24 cpv. 2
OAINF ha per scopo semplicemente l'adeguamento delle rendite all'evoluzione
normale dei salari nell'abituale ambito professionale e non un cambiamento di
sistema (cfr. DTF 118 V 303, confermata con la sentenza pubblicata in RAMI 1999
U340, p. 404ss.). Altrimenti detto, questa disposizione vuole mitigare, con
riferimento all'art. 15 cpv. 3 lett. a LAINF, la
rigidità del principio istituito dall'art. 15 cpv. 2 seconda frase
LAINF, ponendo mente a quell'infortunato che ha necessitato di cure mediche di
lunga durata, ciò che potrebbe condurre a dei risultati insoddisfacenti se le
retribuzioni, durante questo periodo, hanno subito un forte aumento in ragione
di un'evoluzione salariale sopra la media (cfr. DTF succitata, consid. 3b).
La nostra
Alta Corte federale ha inoltre affermato che, anche se il diritto alla rendita
nasce più di cinque anni dopo l'infortunio, per determinare il guadagno
assicurato occorre basarsi sul rapporto di lavoro esistente al momento
dell'evento assicurato. Rapporti di lavoro iniziati solo dopo
l'infortunio, non vengono presi in considerazione nel quadro dell'art. 24
cpv. 2 OAINF. È volontà del legislatore che modifiche relative al guadagno
annuo presumibilmente realizzabile dall'assicurato senza il sinistro, non
possano incidere sulla rendita corrisposta dall'assicurazione contro gli
infortuni.
Infatti
interpretando l'art. 24 cpv. 2 OAINF non deve essere fatta totale astrazione
dalla regola fondamentale per la determinazione del guadagno assicurato
enunciata agli art. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 4 OAINF. In questo senso, il
guadagno annuo non può venire adeguato se fra l'insorgere del sinistro e la
costituzione della rendita giusta l'art. 24 cpv. 2 OAINF, l'assicurato avrebbe
realizzato un reddito maggiore grazie ad un cambiamento di professione oppure
ad un avanzamento. Si tratta qui di mere modifiche della situazione economica,
le quali possono essere considerate in occasione del raffronto dei redditi,
mentre sono irrilevanti per la determinazione del guadagno annuo assicurato
(cfr. RAMI 1999 succitata, consid. 3c).
2.3.2. Nell'evenienza
concreta l'assicurato sostiene che quale guadagno assicurato debba essere
considerato uno stipendio di fr. 70'023.--, corrispondente al salario di
capo-cuoco presso l'Ospedale __________, visto che tale avanzamento gli era
stato prospettato prima dell'infortunio (cfr. consid. 1.4.; 1.6.).
L'Istituto
assicuratore, per contro, ritiene che debba essere tenuto conto del salario che
il ricorrente percepiva durante l'anno precedente l'evento traumatico, in
quanto l'insorgente non era in formazione, bensì svolgeva la normale attività
lavorativa di una persona occupata nel pieno delle proprie capacità
professionali e il salario percepito corrispondeva a quello normalmente
corrisposto nella professione e nel luogo. Inoltre ha asserito che la
giurisprudenza citata dall'assicurato si riferisce a fattispecie diverse dalla
presente vertenza, poiché in quei casi era contestata la valutazione del grado
di invalidità e non il guadagno assicurato (cfr. doc. _).
Emerge
dagli atti all'incarto che __________ ha conseguito l'attestato federale di
cuoco dopo aver terminato il relativo apprendistato (cfr. doc. _; all. A5 a
doc. _) e che dal 1994 lavorava come cuoco presso l'Ospedale __________ (cfr.
doc. _; all. A6 a doc. _).
L'assicurato
dunque non stava svolgendo una formazione professionale ai sensi dell'art. 24
cpv. 3 OAINF e per di più egli aveva già conseguito una formazione primaria.
Del resto
nemmeno il ricorrente sostiene questa tesi. Egli, come appena esposto, ha
unicamente affermato che si sarebbe dovuta considerare l'opportunità di
carriera che gli era stata offerta prima dell'infortunio, ovvero diventare
capo-cuoco.
Pertanto
nel caso di specie non trova applicazione l'art. 24 cpv. 3 OAINF.
Neppure
sono trascorsi cinque anni tra l'infortunio (10.08.1997) e la nascita del
diritto alla rendita (01.07.2000), per cui anche l'art. 24 cpv. 2 OAINF non
entra in considerazione in casu.
Di
conseguenza nel caso di specie va applicato l'art. 15 cpv. 2 LAINF, norma che,
come visto precedentemente (cfr. consid. 2.3.1.), enuncia la regola generale
relativa alla determinazione del guadagno assicurato per il calcolo delle
rendite, considera unicamente il salario dell'anno precedente l'infortunio e
non gli avanzamenti professionali. Questi ultimi, se esistono particolari
circostanze che ne rendono il verificarsi altamente probabile, possono
rientrare nella valutazione del reddito conseguibile senza invalidità,
indispensabile per il raffronto dei redditi alfine di stabilire il grado di
invalidità (cfr. RAMI 1993 pag. 97 segg.; STCA del 23 febbraio 2002 nella causa
M., inc. 35.2001._).
In casu
la possibilità prospettata all'assicurato di diventare capo-cuoco configura in
un avanzamento, per cui il relativo salario non deve essere considerato quale
guadagno assicurato.
In simili
condizioni occorre concludere che correttamente la __________ si è fondata
sullo stipendio percepito dal ricorrente nell'anno precedente l'evento
traumatico pari a fr. 61'755.-- per determinare il guadagno assicurato su cui
calcolare la sua rendita di invalidità.
2.4. Indennità
per menomazione dell'integrità
2.4.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 pag. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il
pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter,
op. cit., pag. 121).
2.4.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una tabella
elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI
1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come
una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un
peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile
effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è
importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono,
naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si
sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (RAMI 1991 no. U 132 pag. 308
segg. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse
non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto
2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA 7.12.1988 nella
causa P.; RAMI 1989, no U 71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono
unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di
tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI
1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Nel caso di
specie la __________ ha assegnato a __________ un'indennità per menomazione
dell'integrità del 20% (costituita da un'IMI del 12,5% per i disturbi del
sistema funzionale d'equilibrio e del 7,5% per il danneggiamento dell'udito),
facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal Dr. med. __________ dell'__________
nella perizia 31 gennaio/9 febbraio 2000 esperita su suo incarico.
Dal
referto peritale del Dr. __________ emerge:
"
(…)
Beantwortung Ihrer Fraqen
- Befunde
Die Ohrmikroskopie zeigt unauffällige
Verhältnisse. Im Reintonaudiogramm zeigt sich eine
Hochtonperzpeptionsschwerhörigkeit ab 1000 Hz rechts. Der Hörverlust nach CPT-AMA-Tabelle
beträgt 47%.
Posturographie:
Beim Vergleichen der zwei Untersuchungen von 1997
und 2000 zeigt sich keine wesentliche Veränderung. Die vormals beschriebenen,
ungenügenden Bewegungsrichtungen sind unverändert und eher tendenziell
schlechter. Aufgrund dessen, dass die Richtungen und das Ausmass der
Schwergewichtsverschiebungen bei der komplexen Messung unverändert ist, kann
eine Aggravation mit der nötigen Sicherheit ausgeschlossen werden.
Das Resultat auf dem Balance Master ist nicht
typisch für eine isolierte periphere Vestibulopathie.
Die Alkoholprobe ergibt keinen Hinweis auf
eine Beeinflussung durch Aethanol.
Die Videonystagmographie zeigt nach wie vor
einen praktisch vollständigen Ausfall des rechten Labyrinthes mit Spontannystagmen
sowie Provokationsnystagmen und damit eindeutiger, unvollständiger, zentraler
Kompensation.
- Diagnose
Contusio auris rechts mit Tinnitus, hochgradige Perzeptionsschwerhörigkeit
im Hochtonbereich rechts sowie subtotaler Ausfall des rechten Labyrinthes im
Sinne von Triggerlabyrinth und fehlender zentraler Kompensation. Ein kausaler
Zusammenhang mit dem Unfall vom 10.08.97 liegt vor.
Es handelt sich um ein Triggerlabyrinth, d. h. die
noch vorhandene Aktivität des fast
vollständig ausgefallenen Labyrinthes bewirkt, dass
eine zentrale Kompensation nicht erfolgen kann und der Patient somit weiterhin
Schwindelbeschwerden verspürt.
- Arbeitsfähigkeit
Der Patient ist im Moment in seinem Beruf als Koch
im Spital __________ 50% arbeitsfähig geschrieben. Subjektiv ist für den
Patienten diese Arbeitsfähigkeit tragbar. Ideal ist es für ihn, das Pensum von
50% auf 100% Zeitdauer auszudehnen, da er in seinen Bewegungsabläufen deutlich
verlangsamt ist und zwischendurch bei brüsken Bewegungen zur Erholung Ruhezeit
benötigt.
Der Hochtonabfall auf der rechten Seite und die Tinnitusbeschwerden
sind für den Patienten erträglich.
Gemäss SUVA-Tabelle 14 zur Berechnung von Integritätsschaden
bei Gleichgewichtsstörungen, findet sich eine mittel- bis schwere Störung des Gleichgewichtsfunktionssystems
von ca. 15% Integritätsschaden. Diese Tabelle wird aber von der otoneurologischen
Gesellschaft der Schweiz in Frage gestellt, da sie den Schweregrad der
Funktionsstörung zu wenig wahrheitsgetreu wiedergibt. Diese Tabelle wird zur
Zeit revidiert und es ist anzunehmen; dass nach der neuen Tabelle ein
wesentlich höherer Integritätsschaden ermittelt wird. Aus audiologischer Sicht
findet sich ein Integritätsschaden von 5-10%.
Unter Berücksichtigung beider Aspekte seitens des
Gehörs und des Gleichgewichtssytems, ist eine weitere 50%ige
Arbeitsunfähigkeit zu befürworten. (…)" (Doc. _)
Nell'ambito
della procedura d'opposizione l'assicurato ha contestato l'IMI assegnatagli,
ritenendola troppo esigua in considerazione delle menomazioni che ha subito, e
postula un'indennità del 50% (cfr. doc. _).
Tale
richiesta è stata confermata pure nell'atto ricorsuale (cfr. consid. 1.6.). In
particolare l'insorgente sostiene che, come affermato dai medici incaricati
dalla __________, la Tabella 14 è superata. Inoltre ritiene che, anche
applicando tale Tabella i disturbi di cui soffre debbano comunque essere
inquadrati nei parametri 3 (intensità dei disturbi) e 2 (intensità dei fattori
che scatenano i disturbi), per cui l'IMI per la sola perdita dell'equilibrio
deve realisticamente essere fissata al 40%. Considerate poi le altre due
menomazioni, ovvero la perdita dell'udito di un orecchio e il fischio permanente
in testa, un 'IMI complessiva del 50% è giusta ed equa (cfr. consid. 1.6.).
Questa
Corte, relativamente alla validità della Tabella 14, segnala che essa è stata
emanata dall'INSAI nel 1990 ed è ancora in vigore, perciò essa va applicata al
caso di specie.
Attentamente
esaminati gli atti all'incarto, il TCA ritiene poi che l’opinione del Dr.
__________ - specialista nella materia che qui interessa - possa validamente
costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si
riveli necessario dare seguito al preteso provvedimento probatorio (perizia
medica giudiziaria, cfr. consid. 1.6.).
Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa
O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25
novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag.
28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione
sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi
dalle valutazioni enunciate dallo specialista consultato della _______, il cui
contenuto non è stato smentito, se si considera che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite
5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
La somma
Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99,
inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia
pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé,
sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Nella
presente fattispecie a torto il ricorrente mette in dubbio la fondatezza della
tesi difesa dal Dr. __________. Infatti a giusta ragione lo specialista non ha
assegnato un'IMI per il disturbo dovuto al fischio che l'assicurato sente in
testa, in quanto la Tabella 13.3 prevede che non venga erogata nessuna
indennità nell'ipotesi di fischio leggero che non pregiudica il compimento
delle attività della vita quotidiana e professionale, come risulta essere il
caso del ricorrente (cfr. doc. _).
Per
quanto concerne la disfunzione dell'equilibrio, considerando lo stato di salute
del ricorrente, va osservato che un'IMI del 10/15% tiene conto in modo adeguato
dei disturbi oggettivi risentiti dall'assicurato (cfr. Tabella 14.4; 14.5).
Infine
l'insorgente, presentando un grado di sordità del 47% (cfr. doc. _; _), è
portatore di una menomazione dell'integrità del 5% (cfr. Tabella 12.4).
Va
peraltro segnalato che l'assicurato non ha minimamente sostanziato da un
profilo medico-scientifico le sue argomentazioni.
Alla luce
di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare la decisione impugnata
anche per quanto concerne l'assegnazione di un'IMI del 20%.
2.5. Diritto
agli interessi moratori
2.5.1. Con il
proprio gravame __________ ha chiesto che gli venga riconosciuto un interesse
di mora del 5% sui conguagli della rendita di invalidità e dell'IMI (cfr.
consid. 1.6.).
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali,
per principio, non vengono versati interessi di mora, a meno che la legge non
lo preveda espressamente (cfr. DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con
riferimenti).
Ad
esempio, per quel che riguarda i contributi AVS, tale obbligo di versamento è
previsto dall’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, che rimanda all’art. 41bis
(interessi moratori) e all’art. 41ter (interessi compensativi) OAVS (cfr. SVR
1994 AHV Nr. 39 p. 106).
Il motivo
principale di questa regolamentazione risiede nel ruolo che riveste
l’amministrazione. Quale detentrice di un potere pubblico essa ha infatti il
compito di istruire, talvolta lungamente, le richieste di prestazioni e di
applicare obiettivamente il diritto. Imporle, sistematicamente, il versamento
di interessi moratori significherebbe penalizzarla per aver assolto con cura i
propri compiti. Quanto all’assicurato, la regola dell’uguaglianza delle parti,
impone di dispensarlo dal versamento di interessi moratori allorquando egli
difende ciò che ritiene essere un suo diritto (DTF 108 V 15 consid. 2a e 101 V
118 citate in DTF 119 V 133 consid. 3a).
Questo
principio conosce nondimeno delle eccezioni.
In
effetti, la nostra Corte federale ha riconosciuto il diritto ad interessi
moratori allorché si riscontrano “circostanze particolari”.
Queste
circostanze sono state considerate realizzate in presenza di atti od omissioni
illeciti e colposi dell'amministrazione (cfr. DTF 101 V 118 ).
In DTF
108 V 19 consid. 4b (= RCC 1983 p. 156 consid. 4b) l’Alta Corte - dopo avere
confermato la propria prassi - ha aggiunto che per poter attribuire eccezionalmente
interessi moratori in assenza di base legale, oltre all’atto illecito, è ancora
necessario
un agire colposo da parte dell’amministrazione (cfr., pure, DTF 117 V 352
consid. 3, 116 V 327).
Il
ritardo nell'applicazione del diritto è illecito se le circostanze che si
trovano all'origine dell'inadeguato prolungamento della procedura, non appaiono
oggettivamente giustificate. Poco importa quali sono le cause del ritardo in
questione. Tuttavia, la sola constatazione di un ritardo oggettivo non è sufficiente:
deve inoltre essere accertata una colpa.
Il TFA ha
rifiutato il versamento generalizzato di interessi per determinati gruppi di
casi (ad esempio, per ritardata giustizia costatata in via giudiziaria). Tale
impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazione
sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come nel
passato, soltanto in via eccezionale e solo in casi isolati che particolarmente
urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a; RCC 1990 pag. 47 consid.
3).
La
situazione giuridica cambierà con la prossima entrata in vigore della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000, la quale, al suo articolo 26, recita:
"
¹I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente
riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di
breve durata.
²Sempre che l'assicurato si sia pienamente
attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di
mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma la più
presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto."
Nel caso
concreto il TCA, come sopra esposto, ha confermato la decisione impugnata sia
per quanto attiene all'entità del guadagno assicurato su cui calcolare la
rendita di invalidità, sia per quanto riguarda l'IMI (cfr. consid. 2.3.2.;
2.4.5.).
Pertanto
nella fattispecie non vi è ragione di esaminare la questione relativa agli
interessi di mora, la cui richiesta è priva di oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- La
richiesta di interessi di mora è priva di oggetto.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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