AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.44
Data decisione, Autorità:
28.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00044
mm
Lugano
28 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 20 luglio 2001
di
__________,
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 22 agosto 2000 da questo Tribunale (inc. n. 35.1997._)
nella causa promossa con ricorso 26 giugno 1997 da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro la decisione del 26 maggio 1997
emanata dalla __________ i
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
giugno 1991, __________, all'epoca dipendente della __________ in qualità di
gerente/barista della discoteca __________, è stato colpito da una scarica
elettrica, riportando un arresto cardiorespiratorio per fibrillazione
ventricolare nonché una sindrome postanossica cerebrale.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Nel quadro
della causa dipendente dal ricorso 26 giugno 1997 presentato dall'assicurato,
il TCA ha ordinato l'allestimento di una perizia medica giudiziaria a cura del
dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. In sintesi, il
perito giudiziario ha diagnosticato un'encefalopatia anossica e, accessoriamente,
una sindrome post-traumatica da stress, patologie ritenute trovarsi, entrambe,
in una relazione di causalità naturale con l'infortunio del giugno 1991.
Facendo
proprio l'apprezzamento espresso dal dottor __________ e riconosciuta pure l'adeguatezza
del nesso causale, questa Corte, con pronunzia del 22 agosto 2000, ha accolto
il gravame dell'assicurato e rinviato gli atti alla __________ affinché si
esprimesse sul diritto alle prestazioni.
La
suddetta sentenza è, nel frattempo, cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. In data 20
luglio 2001, l'assicuratore LAINF ha presentato un'istanza di revisione del
summenzionato giudizio, facendo valere, in particolare, quanto segue:
"
(…).
Poiché la perizia psichiatrica allestita dal
dott. __________ aveva per oggetto la questione dell'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra i disturbi presentati dall'assicurato e l'infortunio
incriminato e non si esprimeva, se non in modo marginale e del tutto generico
(senza operare una distinzione fra l'attività professionale svolta al momento
dell'infortunio e altre attività esigibili dall'assicurato), sulla questione
dell'inabilità lavorativa e, nella misura in cui il dott. __________ ha fornito
una valutazione dell'incapacità lavorativa discordante da quella del perito
giudiziario, la "__________", prima di esprimersi sul diritto alle
prestazioni assicurative, ha proceduto agli accertamenti necessari alla
valutazione di un'eventuale incapacità lavorativa, allestendo una perizia
psichiatrica affidata alla dottoressa __________.
Il rapporto peritale ad opera della dottoressa
__________, ha fatto affiorare degli elementi nuovi, alla luce dei quali le
conclusioni del perito giudiziario e, di conseguenza, la sentenza del
22.8.2000, appaiono altamente contestabili, se non manifestamente errate.
Innanzitutto, a differenza del dott. __________, il quale aveva formulato la
diagnosi di "modificazione della personalità dovuta ad un danno
cerebrale organico provocato dall'anossia", secondo la classificazione
ICD 10, F07.0, la dottoressa __________ ha diagnosticato un "disturbo di
personalità emotivamente instabile, tipo borderline" secondo la
classificazione ICD 10, F6.31. Risulta inoltre dal rapporto peritale della
dottoressa __________ che il signor __________ non descrive nessun tipo di
sofferenza specifica e non è in grado di spiegare di cosa soffre. Ma ancora più
significative sono le constatazioni della dottoressa __________ in merito alle
cure mediche effettuate fino al momento dell'esame, le quali, vengono riprodotte
qui di seguito:
"Dalla cartella clinica inviatami dal
dottor __________, l'ultima visita avviene il 2 gennaio 2000. Da allora e fino
ad oggi l'assicurato non ha effettuato nessun altro controllo presso la
psichiatra curante. Sullo stesso documento non appaiono note in merito al tipo
di cure ed in merito ad eventuali disturbi o medicamenti assunti. L'assicurato
stesso riconosce di non assumere nessun medicamento. Ritiene se stesso capace
di aiutarsi. Dall'esame della cartella clinica appaiono nove visite effettuate
nel 1997, quattordici nel 1998 e cinque nel 1999, una sola visita il 2 gennaio
del 2000" [pag. 2].
L'esiguo quantitativo di trattamenti di tipo
farmacologico e psico-terapeutico ai quali si è sottoposto il signor __________
fra il 1997 ed il 2000, e soprattutto il fatto che dopo il 2.1.1000 non siano
più stati effettuati né controlli specialistici né qualunque tipo di misura
terapeutica, non può che sorprendere, se si considera che il dott. __________,
nel suo rapporto peritale del 23.8.1999, considerava indispensabile la
prosecuzione della terapia psichiatrica individuale in corso presso il dott.
__________, che avrebbe potuto permettere un miglioramento, quantomeno
parziale, della capacità lavorativa dell'assicurato, in un impiego ausiliario e
subalterno. In realtà, malgrado il fatto che, secondo il perito, l'assicurato
presentasse un quadro clinico, la cui sintomatologia e la cui evoluzione
sarebbero state invalidanti, lo stesso signor , poco dopo essere
stato messo a beneficio di una rendita intera dell', non solo ha
interrotto ogni trattamento medico, ma ha addirittura dichiarato alla
dottoressa _______ di non assumere alcun medicamento poiché inutile. Peraltro,
né è stato in grado di descrivere nessun tipo di sofferenza specifica, né ha
saputo spiegare quali fossero i suoi disturbi.
Nel corso della procedura giudiziaria citata in
epigrafe, codesto Tribunale si era fondato essenzialmente sul parere del dott.
__________ per concludere all'esistenza probabile di un nesso di causalità
naturale fra i disturbi psichici presentati dall'assicurato e l'infortunio
incriminato. Il parere di quest'ultimo era stato preferito a quello espresso
dal dott. , psichiatra consulente della "", che,
a più riprese, aveva censurato in modo debitamente motivato le conclusioni del
dott. . Tuttavia, a mente dei giudici, le conclusioni a cui il dott.
__________ era giunto, si basavano esclusivamente sull'esame degli atti e,
pertanto, non convincevano né davano adito a dubitare della pertinenza della
valutazione espressa dal perito giudiziario. In considerazione della
giurisprudenza relativa alle esigenze probatorie in materia di referti
peritali, la "" altro non ha potuto se non piegarsi alle conclusioni
dei giudici.
L'incarico peritale affidato dalla Direzione
Ticino della "__________" alla dottoressa __________, verteva
unicamente sulla questione dell'eventuale incapacità lavorativa del signor
__________. Ciò non di meno, di propria volontà, la dottoressa __________ non
ha potuto esimersi dal formulare le proprie considerazioni in merito alle
conclusioni del dott. __________.
(…).
Le considerazioni riportate poc'anzi, hanno
indotto la dottoressa __________ a formulare la conclusione seguente:
"Per questi disturbi egli percepisce una
rendita d'invalidità al 100% (N.d.A. rendita __________). Ogni ulteriore
rivendicazione di nesso causale con l'infortunio del '91 non è giustificabile.
Un qualsiasi evento nella vita personale, sociale o professionale, vissuto come
frustrante ed inaccettabile, avrebbe causato, probabilmente, analoghe gravi
difficoltà adattative e di funzionamento psico-sociale e lavorativo di questo
soggetto" [pag. 8].
Alla luce di quanto precede ed in particolare del
rapporto allestito dalla dottoressa __________, la cui valutazione conferma le
censure espresse a più riprese dal dott. __________, è giocoforza concludere
che esistono importanti discordanze fra i pareri medici e che i fatti hanno
smentito in toto le previsione del dott. __________. Di conseguenza, la perizia
allestita da quest'ultimo, così come il complemento alla stessa,
rispettivamente del 23.8.1999 e del 2.1.2000, non ossequiano tutti i requisiti
posti dalla giurisprudenza affinché possa essere conferita loro forza probante.
In particolare, nell'esecuzione della perizia, il dott. __________ non ha
tenuto conto debitamente della personalità pre-traumatica dell'assicurato. In
questo contesto, giova constatare che la personalità pre-traumatica era già
stata messa in evidenza dal test di Rorschach descritto nella perizia del dott.
__________ e in quello realizzato dal dott. __________ nell'ambito della
perizia eseguita dal dott. __________. Ma, soprattutto, il dott. __________,
nonostante l'assenza di qualsivoglia riscontro agli esami neurologici e neuropsicologici,
ha dato per scontata l'esistenza di una lesione cerebrale organica di tipo
permanente, basandosi sul fatto che, presso l'assicurato, in un primo tempo, si
era verificata un'anossia cerebrale transitoria. Ora, la tesi dell'esistenza di
una lesione psico-organica permanente, non ha mai trovato un riscontro
oggettivo nei molteplici esami praticati. Ciò significa che la diagnosi di
"modificazione della personalità dovuta ad un danno cerebrale organico
provocato da anossia", è meno verosimile delle diagnosi formulate dal
dott. __________ e dalla dottoressa __________, che non sono basate
sull'esistenza di una lesione di tipo organico non dimostrata o, perlomeno, che
detta diagnosi è altrettanto speculativa. Siccome è manifesto che, nel diritto
delle assicurazioni sociali, in assenza di un ipotesi che raggiunga il grado
della verosimiglianza preponderante, non si può che concludere all'assenza di
un nesso di causalità naturale comprovato, l'assicuratore obbligatorio contro
gli infortuni non è tenuto a versare le prestazioni legali.
(…)"
(I).
1.4. In risposta,
__________ a, patrocinato dall'avv. __________, ha postulato un'integrale
reiezione della domanda di revisione formulata dalla __________, e ciò sulla
scorta delle considerazioni seguenti:
"
(…).
Nel caso concreto, la domanda dell'attrice si
basa su una nuova perizia di parte commissionata alla dott.ssa __________. La
quale, semplicemente sulla scorta degli atti della precedente procedura e di
una visita medica nel suo studio, avvenuta in data 21 marzo 2001, e durata,
secondo quanto riferito dal convenuto, poco più di un quarto d'ora, pretende di
giungere a conclusioni diametralmente opposte di quelle a cui è giunto il
perito giudiziale, sulla scorta del cui referto è stato emanato il giudizio
sottoposto a revisione.
L'attrice pretende che il rapporto peritale della
dr.ssa __________ avrebbe fatto
affiorare degli elementi nuovi che imporrebbero la revisione del giudizio in
punto alla sussistenza della relazione di causalità, sia naturale che adeguata,
fra l'incidente subito dal convenuto e le affezioni alla salute che la stessa
dott.ssa __________ riconosce sussistere addirittura al 100%.
A torto, però!
Infatti, l'attrice non si avvede che una
semplice, ancorché nuova perizia di parte, non può certo pretendere di
rimettere completamente in discussione quello che è stato il giudizio,
meditato, approfondito, formulato in contraddittorio con l'esperto della Winterthur
Assicurazione, confermato dal complemento peritale, non di un medico
qualsiasi, ma addirittura da un perito giudiziario. Rimettere in
discussione una perizia giudiziaria presuppone ben altro che semplicemente una
diversa interpretazione degli stessi fatti. Presuppone la dimostrazione
dell'esistenza di gravi manchevolezze e di gravi errori
a cui il perito giudiziario sarebbe incorso (cfr. B. Cocchi, Appunti sul tema
della perizia giudiziaria nel processo civile, Rep. 1994, pag. 161 e segg.).
Nulla di tutto ciò, però, si trova nella perizia della dott.ssa __________, la quale
piuttosto, e molto semplicisticamente, pretende soltanto d'imputare al perito
giudiziale degli errori diagnostici che lei non commetterebbe.
D'altra parte, non va dimenticato che la prova
della perizia non è un nuovo mezzo di prova che
nella procedura precedente si era omesso di fare assumere. Si è, viceversa,
trattato di uno degli atti qualificanti della procedura medesima, sulla scorta
della quale perizia giudiziale, direttamente, il giudice è pervenuto al suo
giudizio. L'attrice, sia consentito, dimostra quindi anche una scarsa
sensibilità nei confronti dell'intelligenza del giudice, pretendendo che quel
suo giudizio sia erroneo perché basato su una perizia erronea, semplicemente
perché a diverso esito diagnostico sarebbe giunta la propria psichiatra di
parte!
Ne segue che già dal profilo formale la domanda
di revisione della __________ è manifestamente infondata.Vi è
persino il dubbio che sia tardiva ai sensi dell'art. 15 Legge di procedura
sulle cause di fronte al Tribunale delle assicurazioni. Per ammissione della
dott.ssa __________, infatti, la visita del signor __________ è avvenuta il 21
marzo 2001. L'istanza di revisione processuale è stata introdotta soltanto il
20 luglio 2001. Ben al di là dei 90 giorni di tempo previsti per far valere
l'esistenza dei pretesi motivi di revisione.
(…).
Non ha quindi alcun senso per
il convenuto e per il suo patrocinatore entrare nel merito delle valutazioni
fatte dalla dott.ssa __________ e delle sue ragioni di critica alle perizie
giudiziarie. Anche perché occorrerebbe al convenuto il supporto, perlomeno, di
un proprio perito di parte, che, pare evidente non è il caso di scomodare.
Né,
evidentemente, si giustifica di dover far eseguire una nuova
perizia giudiziaria.La dott.ssa , chiamata semplicemente a valutare
l'entità dell'attuale incapacità lavorativa del convenuto, ha invero concordato
con le conclusioni dell', nella misura in cui non mette in
discussione l'invalidità attuale del convenuto al 100% (parere
__________ pag. 7 e 8). Volere rimettere in discussione l'accertamento del
Tribunale delle assicurazioni, secondo cui questa invalidità sia in relazione
di causa effetto naturale ed adeguata con l'infortunio del 1991, vorrebbe dire
di conseguenza non solo revisionare il giudizio medesimo per metterlo in
relazione con una suppostamente più acclarata base scientifica del medesimo.
Vorrebbe dire, piuttosto e semplicemente, rifare di nuovo un procedimento
che è già stato fatto!
Una richiesta, però, che nemmeno la spettabile
__________ può pretendere, nel nostro sistema delle assicurazioni sociali.
D'altra parte, la dott.ssa __________ fa delle
affermazioni che dimostrano una scarsissima conoscenza della realtà psicologica
e personale del convenuto. È vero che egli non ha più seguito trattamenti
presso il dott. __________, suo precedente psichiatra curante. Non è men vero
che egli, nel frattempo, abbia cercato e cerchi di superare il suo stato di
disagio. È da tre anni, infatti, che egli segue, regolarmente dei corsi di
meditazione e yoga. Che agli esiti pratici, che poi è quello che conta, su di
lui hanno gli effetti delle cure farmaceutiche che altri pretendevano di
prescrivergli.
Lo si può biasimare? Certamente che no.
Converrà però notare come il convenuto sia stato
tratto palesemente in inganno circa le intenzioni della dott.ssa __________.
Richiesto infatti di collaborare ai fini di rendere applicabile la precedente
sentenza del tribunale delle assicurazioni, il convenuto ed il suo
patrocinatore non hanno avuto remore a prestarsi a far pervenire alla
__________, e per suo tramite alla dott.ssa __________, tutta la documentazioni
richiesta e quindi anche a sottoporsi ad una visita con la medesima (si veda
doc. 1). Gli esiti, però, sono stati ben diversi da quello che si era inteso
essere l'oggetto della collaborazione.
(…)." (IV).
1.5. La
__________, in replica, si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie
allegazioni e conclusioni, osservando, segnatamente,
che:
"
È vero che affinché la revisione sia
giustificata, le nuove prove devono riferirsi a fatti anteriori alla decisione
impugnata. È altrettanto vero che una perizia che deduce da fatti noti al
momento della decisione impugnata delle conclusioni diverse da quelle prese in
considerazione dall'autorità che l'ha emanata, non costituisce una nuova prova.
Tuttavia, le nuove prove possono anche consistere in nuovi fatti rilevanti che
servono a dimostrare uno stato di fatto che era conosciuto al momento della
procedura precedente, ma che la parte che domanda la revisione non ha avuto la
possibilità di dimostrare (cfr. DTF 108 V 171 e s. cons. 1). Ed è proprio ciò
che è accaduto nella fattispecie. Le conclusioni del perito giudiziario, dott.
__________, erano state confutate a svariate riprese dal nostro medico
consulente, il dott. __________. Non vi era unicamente una divergenza di
opinioni per quanto riguarda l'esistenza o meno di una relazione di causalità
fra l'evento incriminato e i disturbi psichici presentati dall'assicurato. Al
contrario, erano state formulate delle diagnosi psichiatriche completamente
diverse. Codesto tribunale aveva infine preferito le conclusioni del perito
giudiziario a quelle del dott. __________, e ciò sebbene le contraddizioni a
livello diagnostico fossero manifeste, ignorando così la richiesta d'erezione
di una superperizia.
A mente dei giudici, le conclusioni del dott.
__________, essendo esse basate esclusivamente sull'esame degli atti, non
convincevano né davano adito a dubitare della pertinenza della valutazione
espressa dal perito giudiziario. Tuttavia, le conclusioni della dottoressa
__________ corroborano chiaramente quelle espresse allora dal dott. __________
sono state formulate non solo in base all'esame degli atti, ma anche alle sue
osservazioni cliniche. In altre parole, la dottoressa __________ conferma che
in base agli elementi già conosciuti al momento della procedura precedente, non
era possibile formulare la diagnosi di "modificazione della personalità
dovuta ad un danno cerebrale organico provocato dall'anossia (cifra F07 dell'ICD10)".
D'altra parte, ad eccezione dei primi
rilevamenti, gli esami neurologici eseguiti in seguito si sono rivelati normali
e non hanno oggettivato alcuna lesione biologica irreversibile, di modo che la
tesi, formulata dal perito giudiziario, secondo cui il danno cerebrale alla
base della presunta modificazione della personalità d'__________ potesse essere
di tipo duraturo e irreversibile, s'iscrive tutt'al più in un contesto di
possibilità e non di probabilità. Tutto ciò lascia concludere che l'erezione di
una perizia super partes nel corso delle procedura precedente avrebbe condotto
i giudici ad un diverso apprezzamento della fattispecie. Abbiamo peraltro
tentato a più riprese, nel corso della procedura precedente, di dimostrare che
i fatti conosciuti non potevano che condurre ad un apprezzamento diverso della
fattispecie. Non ci è però stata la possibilità di dimostrare tali fatti. In
considerazione della giurisprudenza esistente in materia di perizie giudiziarie
ci siano visti costretti ad accettare le conclusioni del dott. __________. Alla
luce delle conclusioni della dottoressa __________
non possiamo però che costatare che la perizia giudiziaria contiene
effettivamente delle contraddizioni e che, per tale motivo, non è giustificato
basarsi su di essa per decidere delle prestazioni assicurative spettanti
all'assicurato" (VI).
in
diritto
2.1. Giusta l'art.
108 cpv 1 lett. i LAINF, dev'essere garantita la revisione delle sentenze se
sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto
hanno influito sulla sentenza.
L'art 14
LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
2.2. Perché il
TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é necessario che
siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove,
secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si
sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni
di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel
che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti
nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al
momento della precedente procedura ma che non
hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di
prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente
deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo
di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).
In
sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti
ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2). Non é pertanto sufficiente, ad
esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata
fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire
oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per
la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
2.3. Secondo l'art.
15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con
l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in
cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art.
14.
2.4. Con il
giudizio di cui è ora chiesta la revisione, il TCA - dopo un'attenta
valutazione dell'insieme delle prove presenti all'inserto - ha fatto proprie le
conclusioni a cui il dottor __________ era pervenuto con il proprio referto 23
agosto 1999 (XL - inc. 35.97.), peraltro successivamente ribadite con il
complemento peritale del 2 gennaio 2000 (XLV - inc. 35.97.), riconoscendo
l'esistenza di una relazione di causalità naturale (ed adeguata) fra le turbe
psichiche accusate da __________, principalmente un'encefalopatia anossica
localizzata a livello del sistema limbico con conseguente modificazione della
sua personalità, e l'evento traumatico 27 giugno 1991.
Va qui
precisato che, contrariamente a quanto pretende l'istante (cfr., ad esempio,
VI: "A mente dei giudici, le conclusioni del dott._____, essendo esse
basate esclusivamente sull'esame degli atti, non convincevano né davano
adito a dubitare della pertinenza della valutazione espressa dal perito
giudiziario"), questa Corte ha riconosciuto ai rapporti allestiti dal
dottor __________ un valore probante minore rispetto a quello attribuito alla
perizia giudiziaria, non tanto perché il suddetto psichiatra di parte si era
pronunciato esclusivamente sulla base degli atti, ma piuttosto poiché
l'apprezzamento enunciato dal dottor __________ - perito super partes -
oltre ad essere di per sé scevro di contraddizioni, ben motivato e persuasivo,
trovava pure conferma, perlomeno per quanto concerne l'aspetto diagnostico,
nelle valutazioni a suo tempo enunciate dal Prof. dott. __________, attuale
responsabile della Clinica di neurologia dell'Ospedale __________, e dal dottor
, psichiatra interpellato nel quadro degli accertamenti pluridisciplinari
predisposti dall' (cfr. STCA 22.8.2000, consid. 2.7.).
In data
21 maggio 2001, la dottoressa __________ ha allestito, per conto
dell'assicuratore LAINF, una perizia psichiatrica (cfr. doc. _).
Nelle
intenzioni della __________, il poc'anzi menzionato referto medico
costituirebbe un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 14 lett. a
LPTCA.
Conformemente
ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.2., per il TCA si tratta
ora d'esaminare se il referto della dottoressa __________ contenga o meno delle
nuove circostanze di fatto che fanno apparire come oggettivamente incomplete le
basi su cui si fonda la sua sentenza 22 agosto
2000.
Chiamata
dalla __________ ad esprimersi in merito alla questione dell'esigibilità
lavorativa, e ciò in esecuzione della pronunzia di questo Tribunale, la
dottoressa __________ ha, all'occasione, pure discusso l'aspetto diagnostico ed
eziologico dei disturbi lamentati da __________:
"
(…).
Per quanto attiene alle sequele post
infortunistiche, ritengo che l'assicurato non presenta alterazione duratura
della personalità legate all'infortunio e neppure delle sequele psicoorganiche.
Il nesso di causalità naturale con l'infortunio a
mio parere non persiste, e la riapertura del caso LAINF nel 1996 non mi risulta
giustificata.
La perizia del Dr. __________ non tiene
sufficientemente conto della personalità premorbosa, in quanto terreno
predisponente all'incapacità dell'elaborazione emotiva dell'infortunio.
Assistiamo ad una fissazione su quest'ultimo e
non ad una elaborazione dello stesso, con una permanente richiesta di
risarcimento danni, sensata coprire tutte le frustrazioni e le difficoltà di
adattamento di questo soggetto alla realtà socio-professionale.
Il Dr.__________ ritiene speculative le
valutazioni improntate sulla personalità premorbosa, scindendole completamente
dalle eventuali lesioni biologiche alle quali dà una importanza preponderante.
D'altro canto, non ci fornisce nessuna prova oggettivabile
a sostegno di quanto afferma. Infatti egli prevede una possibilità evolutiva
favorevole con delle cure. Constatiamo a posteriori che tale possibilità è
effettivamente nulla. È proprio la grave alterazione di personalità premorbosa
del soggetto che impedisce allo stesso di accettare e di svolgere una attività
professionale qualsiasi.
Il peso conferito all'aspetto psicoorganico ed accessoriamente
psicologico (modificazione della personalità dovuta ad un danno cerebrale
organico provocato dall'anossia, cifra F07.0 dell'ICD 10), a mio modo di
vedere, non risulta meno speculativo. Tutti gli esami e controlli neurologici,
i test neuropsicologici ripetutamente effettuati dall'inizio, non hanno mai
evidenziato un disturbo (vedi lesione organica) di importanza a tal punto
rilevante da comportare un totale disadattamento di questo soggetto alla realtà
lavorativa. Del resto, lo stesso Dr. __________ preannuncia nella sua perizia
un'evoluzione parzialmente favorevole per quanto attiene alla capacità
lavorativa, se adeguatamente curato.
Il Dr. __________, basandosi sulla diagnosi del
Dr. __________, riporta inoltre la diagnosi accessoria e concomitante di
disturbo posttraumatico da stress (F43.1 dell'ICD10), a partire dal 199, ossia
cinque anni dopo il cosiddetto "evento traumatico".
Questa sindrome si presenta per definizione come
una risposta ritardata o protratta ad un evento stressante o a situazioni di
natura eccezionalmente minacciosa e catastrofica, in grado di provocare diffuso
malessere in quasi tutte le persone: disastro naturale o determinato dall'uomo,
combattimento militare, incidente grave, essere testimone della morte violenta
di altre persone, essere vittima di torture, terrorismo, violenza od altri
delitti. Si sottintende in questa sindrome la reazione emotiva ad uno stress
devastante e protratto che supera le capacità di resistenza emotiva del
soggetto. L'esordio segue il trauma con un periodo di latenza che può andare da
poche settimane ad alcuni mesi, raramente supera i 6 mesi. Il decorso è
fluttuante ma la guarigione si verifica nella maggioranza dei casi, in una
piccola percentuale di soggetti può esserci un decorso cronico ossia il
passaggio alla modificazione persistente della personalità, in particolar modo
se presenti fattori predisponenti, come disturbi di personalità o
sindromi nevrotiche, i quali possono abbassare pure la soglia per lo sviluppo
della sindrome.
Nel nostro caso specifico visto che si
tratterebbe di un esordio tardivo e cronicizzato, ritengo inesatta questa
diagnosi in quanto dovrebbe allora essere sostituita con quella di modificazione
duratura della personalità (evento del 1991, con esordio del quadro nel
1996).
Una tale infausta evoluzione risulta possibile solo
se coesistono disturbi di personalità o sindromi nevrotiche che predispongono
il soggetto alla fissazione al trauma ed all'impossibilità di elaborazione
dello stesso. Il trauma rappresenta dunque il fattore scatenante
dell'esordio della sindrome.
L'evoluzione protratta e cronicizzata, al
contrario, può essere spiegata solo grazie a fattori predisponenti, senza i quali si assiste alla guarigione. Il nesso causale con
l'infortunio, a questo punto deve essere prosciolto, poiché nel normale
andamento delle cose e nella maggioranza dei casi assistiamo alla guarigione.
Ora, il Dr. __________, come del resto anche il
Dr. __________, non danno il giusto peso a questi fattori per sostenere le
diagnosi da loro descritte.
In conclusione, l'unico disturbo clinicamente
evidenziabile è proprio quello della personalità premorbosa, la stessa
compromette il buon funzionamento psico sociale e lavorativo dell'assicurato
rendendolo emotivamente labile, impulsivo, disforico.
Per questi disturbi egli percepisce una rendita
di invalidità del 100%. Ogni ulteriore rivendicazione di nesso causale con
l'infortunio del '91 non è giustificabile.
Un qualsiasi evento nella vita personale, sociale
o professionale, vissuto come frustrante ed inaccettabile, avrebbe causato
probabilmente analoghe gravi difficoltà adattative e di funzionamento psico-sociale
e lavorativo di questo soggetto"
(doc. _,
p. 5ss.).
Per
quanto qui d'interesse, la psichiatra interpellata dall'assicuratore infortuni
ha dunque messo in dubbio la fondatezza delle diagnosi formulate dal dottor
________ in sede di perizia giudiziaria 23 agosto 1999, facendo essenzialmente
valere che le turbe psichiche devono essere fatte risalire alla particolare
personalità pre-traumatica di __________, e non già all'evento infortunistico
assicurato (cfr. la diagnosi posta dalla dott.ssa __________: "disturbo di
personalità emotivamente instabile, tipo borderline (F60.31 dell'ICD-10)"
In
realtà, la dott.ssa __________ ha manifestato delle obiezioni del tutto
analoghe a quelle che già erano state sollevate dal dottor __________, medico
fiduciario della __________, nel quadro della precedente procedura ricorsuale
(cfr. doc. _), obiezioni queste ultime a cui il perito giudiziario aveva
peraltro puntualmente replicato (cfr. XLV).
In ogni
caso, ciò che è determinante ai fini del presente giudizio è che la psichiatra
__________ sia pervenuta a delle conclusioni diverse da quelle ritenute dal
perito giudiziario (e, quindi, dal TCA), apprezzando semplicemente in modo
differente dei fatti che erano già noti nell'ambito della procedura principale,
così come, del resto, esplicitamente ammesso dalla __________ stessa (cfr. VI:
"… la dottoressa __________ conferma che in base agli elementi già
conosciuti al momento della procedura precedente, non era possibile
formulare la diagnosi di "modificazione della personalità dovuta ad un
danno cerebrale organico provocato dall'anossia (cifra F07 dell'ICD10)"
- la sottolineatura è del redattore).
A questo
proposito, occorre ricordare che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la
perizia che valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie
(cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e
giurisprudenza ivi citata).
D'altra
parte, se la __________ era effettivamente persuasa dell'insostenibilità della
valutazione espressa dal perito giudiziario (ciò alla luce delle contestazioni
sollevate dal dottor __________, poi riprese, nella sostanza, dalla dott.ssa
__________) e, pertanto, della necessità di fare capo ad un superperito
giudiziario, non avrebbe dovuto lasciare crescere in giudicato la sentenza di
cui ora postula la revisione.
Tutto ben
considerato, quindi, lo scrivente Tribunale deve concludere che, in casu,
la revisione costituisce un mezzo giurisdizionale decisamente inadeguato,
siccome utilizzato per un fine estraneo a quello per cui esso è stato
istituito. In effetti, così come emerge dal considerando 2.2., la revisione -
quale mezzo giurisdizionale straordinario - é subordinata a delle precise
condizioni e non può essere utilizzata per eludere i termini né per rimettere
perennemente in discussione delle decisioni (cfr. A.-C. Doudin, La rente d’invalidité
dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300; A. Grisel, op. cit., p. 942).
In
siffatte circostanze - accertato che la __________ non é qui riuscita a far
valere alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova - la sua istanza di revisione 20 luglio 2001 si
rivela infondata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurato l'importo di
fr.
1'200.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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