AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.28
Data decisione, Autorità:
21.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00028
mm
Lugano
22 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 11 aprile 2001
di
__________,
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 10 dicembre 1996 da questo Tribunale (inc. n. _) nella
causa da lui promossa con ricorso 29 gennaio 1995
contro
la decisione del 14 dicembre 1994 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione 14 dicembre 1994, confermativa di un precedente
provvedimento amministrativo (cfr. doc. _), La , quale assicuratore
competente per corrispondere le prestazioni assicurative in relazione con la
malattia professionale, ha riconosciuto a __________ - dichiarato dall'
inidoneo al lavoro di panettiere-pasticciere a far tempo dal 1° aprile 1991 -
un assegno di transizione per cambiamento d'occupazione ex art. 86ss.
__________ dell'importo di fr. 26'832.70, riferito al periodo 1° aprile
1991-1° novembre 1992 (cfr. doc. _).
1.2. Con
giudizio 7 settembre 1995, questa Corte ha annullato l'impugnata decisione su
opposizione e rinviato gli atti di causa all'assicuratore LAINF affinché procedesse
a ricalcolare l'assegno di transizione di diritto (cfr. doc. _). In
particolare, il TCA ha considerato che l'assegno di transizione non avrebbe
dovuto venire calcolato applicando i salari medi editi dall'UFIAML, ma sulla
base di quanto l'assicurato avrebbe percepito presso la __________ - ditta con
la quale egli aveva intavolato delle trattative in vista di una sua possibile
assunzione - senza la malattia professionale.
1.3. Statuendo
sul ricorso presentato da La __________, il TFA, con pronunzia 21 maggio 1996,
ha annullato la succitata sentenza e rinviato la causa al TCA affinché,
completata l'istruttoria conformemente ai considerandi, rendesse un nuovo
giudizio (cfr. doc. _). L'Alta Corte federale ha, da parte sua, ritenuto
determinante, segnatamente, il salario effettivamente versato alla persona che
poi ha preso l'impiego presso la ditta __________ (cfr. consid. 2c).
1.4. Successivamente,
le parti hanno intavolato delle trattative in vista di una composizione extra-giudiziale
della vertenza, trattative sfociate nella proposta del 7 novembre 1996,
mediante la quale La __________ si è dichiarata disposta ad assegnare a
__________ un assegno di transizione pari a fr. 112'425.10 (cfr. doc.
_). La proposta è stata accettata dall'assicurato in data 9 dicembre 1996 (cfr.
doc. _).
Preso
atto dell'accordo raggiunto fra le parti, lo scrivente Tribunale ha proceduto a
stralciare la causa dai ruoli, siccome ormai priva d'oggetto (cfr. doc. _).
1.5. Nel corso
del mese di gennaio 1997, l'assicuratore LAINF ha proceduto a versare
all'assicurato l'importo di fr. 85'592.40.
1.6. Con
petizione 4 febbraio 1998, __________ si è rivolto alla Pretura del Distretto
di __________, pretendendo da La __________ la corresponsione di un importo di
fr. 26'832.70 oltre interessi. A mente dell'attore, infatti, l'importo di fr.
112'425.10 avrebbe dovuto essergli versato integralmente, senza alcuna
deduzione. La somma di fr. 26'832.70 non può essere intesa quale
"acconto" sull'importo definitivo, giacché essa sarebbe riferita ad
indennità giornaliere giusta gli artt. 83ss. OPI, prestazioni che pertanto non
hanno nessun rapporto con l'assegno di transizione previsto dagli artt. 86ss.
OPI.
1.7. Con sentenza
31 gennaio 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha integralmente
respinto la petizione presentata da __________ (doc. _).
1.8. Con istanza
11 aprile 2001, __________ ha chiesto la revisione del decreto 10 dicembre
1996, mediante il quale questo TCA aveva stralciato dai ruoli la causa
dipendente dal ricorso 29 gennaio 1995.
Queste,
segnatamente, le considerazioni espresse dall’istante a sostegno della propria
pretesa:
"
(…).
nel 1992 ho chiesto prestazioni in contanti per
cambiamento di attività alla __________ ai sensi degli articoli 83 e 86 OPI. Le
stesse sono state all'inizio negate e dopo una travagliata procedura si è
giunti alla transazione del 10 dicembre 1996 davanti al lodevole TCA (allegato
1).
A sorpresa però la __________ ha onorato solo
parzialmente quanto convenuto, portando in deduzione un versamento effettuato
anni prima a titolo di indennità giornaliera transitoria.
Il mio avvocato ha cercato di ottenere il dovuto,
intentando una causa civile, la quale però visto la non chiarezza dell'accordo
si è conclusa con una sentenza a mio sfavore (allegato 2).
Io ho aderito all'accordo perché ero convinto (e
anche il mio legale lo era, visto che per ottenere la differenza ha intentato
la causa civile) che la __________ mi avrebbe versato ulteriori Sfr.
112'425.10.
Addirittura la prima proposta di transizione
della ________ del 22.10.1996 (allegato 3) era di Sfr. 129'124.10. Quest'ultima
non è stata da me accettata in quanto il mio calcolo era più alto rispetto a
quello della __________. Per concludere questa riprovevole storia, ho quindi
accettato la seconda proposta di transazione del 07.11.1996 (allegato 4) di
Sfr. 112'425.10.
Se al momento dell'accordo, si fosse parlato o
scritto di dedurre l'importo versato anni prima come indennità giornaliera di
transizione non avrei sicuramente aderito allo stesso, ma avrei atteso la
sentenza.
Nel verbale della sentenza del Lodevole TCA,
Giudice __________, del 10.12.1996 (allegato 1) è citato che il versamento
ammonta a Sfr. 112'425.10.
Nel mio caso non ritengo che la __________ abbia
rispettato gli accordi. È pure citato nella lettera del 10.12.1996 da parte
della rappresentante legale della __________ al mio rappresentante legale
(allegato 5), che "… il versamento al signor __________ dell'indennità di Sfr. 112'425.10 a
liquidazione di ogni pretesa, mi permetto di richiederle le relative coordinate
postali o bancarie. Non appena in possesso di quanto richiesto, la mia cliente
verserà quanto dovuto …".
Si tratta quindi di un errore essenziale ai sensi
dell'art. 24 cpv. 4 del codice delle obbligazioni per cui non mi sento più
vincolato dal contratto e chiedo pertanto una revisione processuale.
Per la riconsiderazione processuale, chiedo che
sia considerato il termine di tre mesi che decorre dal giorno che ho ricevuto
la sentenza negativa da parte del Pretore di ________, avv. __________, e più
precisamente il 31 gennaio u.s..
Lo scopo dell'indennità giornaliera transitoria e
dell'assegno di transizione è quello di sostenere (tempestivamente!)
economicamente l'assicurato (Omlin, pag. 45) che viene escluso dalla sua
attività lavorativa a seguito di una decisione di inidoneità. Per raggiungere
tale obiettivo, l'ordinanza prevede un versamento mensile dell'indennità
giornaliera (art. 85 OPI) e un versamento in anticipo (!!!) dell'assegno
di transizione (art. 88 OPI).
Già dal profilo degli interessi di mora sarebbe
giustificato un ulteriore versamento di oltre Sfr. 20'000.--, altro che
deduzione di quanto pattuito!"
(I).
1.9. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'istanza di
revisione 11 aprile 2001, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. III).
1.10. In replica,
__________ si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. V).
in
diritto
2.1. Giusta
l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, dev'essere garantita la revisione delle
sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o
un delitto hanno influito sulla sentenza.
Pedissequamente,
l'art 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
2.2. Perché il
TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é necessario che
siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove,
secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si
sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura amministrativa,
allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante
sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel
che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono
essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o
fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non
hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di
prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente
deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo
di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).
In
sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti
ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2). Non é pertanto sufficiente, ad
esempio, che una nuova perizia valuti in modo
diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze,
che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la
precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
2.3. Secondo
l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14.
2.4. Va
immediatamente osservato che, a sostegno della propria istanza di revisione,
__________ ha fatto valere, in sostanza, gli stessi argomenti già sollevati
nell'ambito della causa ordinaria promossa, con petizione 5 febbraio 1998,
dinanzi al Pretore del Distretto di __________.
In
effetti, in questa sede, così come nel suddetto procedimento civile,
l'assicurato ha sostenuto che la __________, versandogli l'importo di fr.
85'592.40, non avrebbe rispettato l'accordo raggiunto nel quadro della causa
dipendente dal ricorso 21 maggio 1996, accordo all'origine del decreto di stralcio
di cui è ora chiesta la revisione. In particolare, l'istante persiste nel
difendere la tesi secondo cui la somma di fr. 26'832.70 corrispostagli nel
corso del dicembre 1994, non può venire considerata quale "acconto"
sull'assegno di transizione per cambiamento d'occupazione riconosciutogli in
seguito, siccome la medesima sarebbe stata versata, in realtà, a titolo
d'indennità giornaliera di transizione ex artt. 83ss. OPI.
Con
sentenza 31 gennaio 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha proceduto
ad esaminare nel merito gli argomenti fatti valere da __________ i, pervenendo
finalmente alla conclusione che i medesimi contrastano con quella che è stata
ritenuta essere la volontà ipotetica delle parti:
"
Ora, vista la correlazione tra i calcoli effettuati
e considerato che La __________ ha utilizzato i medesimi schemi per il calcolo
del dovuto per il periodo 1. aprile 1991-31 ottobre 1992 a partire dal
documento originario che ha fatto scaturire l'erogazione dell'importo di fr.
26'832.70 (doc. _) è evidente che, secondo il principio della buona fede,
l'attore non può ora pretendere che l'importo dell'assegno di transizione
accordato nel 1996, sia un supplemento di quello già versato a seguito del
calcolo di cui al doc. _ e delle successive decisioni di cui ai docc. _.
Trattandosi del medesimo calcolo globale dell'assegno di transizione (doc. _),
__________ non poteva validamente ritenere che l'importo a lui assegnato con la
decisione del 7 novembre 1996 fosse in aggiunta a quanto già ricevuto in precedenza.
I due importi sono infatti in perfetta correlazione e si riferiscono entrambi
alla medesima prestazioni ex art. 86 OPI, così come chiaramente espresso a pag.
2 del doc. _ e nella decisione di cui al doc. _ (pag. 4).
Non può in effetti essere condivisa la tesi
secondo cui il primo versamento sarebbe stato erogato a norma dell'art. 83 OPI
e quindi considerato disgiunto dal secondo. Dagli atti si evince chiaramente
che la __________ non ha mai versato indennità giornaliere ai sensi di detta
disposizione, ma esclusivamente un assegno di transizione ex artt. 86 OPI e
seg.. Contrariamente a quanto preteso dall'attore, già all'epoca
dell'emanazione della decisione del 14 dicembre 1994, la __________ aveva
infatti chiaramente affermato che le condizioni di applicabilità dell'art. 83
OPI non erano adempiute nel caso concreto (doc. _ pag. 4).
Inoltre, il fatto che la somma di fr. 26'832.70
costituiva un "anticipo" sull' "assegno di transizione"
(e non indennità giornaliera) sull'importo definitivo relativamente al periodo
in questione e fino al 31.10.92, era stato peraltro espressamente ammesso
dall'attore nel doc. _, lettera posteriore al doc. _" (doc. _, p. 6 - la sottolineatura è del
redattore).
Che
__________ non condivida, nell'esito e nelle relative motivazioni, la
summenzionata sentenza del Pretore é evidente, giacché, con l'istanza di
revisione ora sub judice, egli ha riproposto esattamente le medesime tesi già
sviluppate nella sua petizione del 5 febbraio 1998.
I motivi
per cui l'assicurato abbia rinunciato ad impugnare la pronunzia pretorile
innanzi al Tribunale d'Appello, lasciandola crescere in giudicato incontestata
(cfr. doc. _, p. 8), non appaiono, per contro, evidenti.
Una cosa
è comunque certa: __________ è ora malvenuto a tentare di rimettere in
discussione, attraverso la presente istanza di revisione, quanto deciso dal
Pretore.
Tutto ben
considerato, quindi, lo scrivente TCA non può che concordare con quanto
affermato da La __________ in sede di risposta 30 aprile 2001, ossia che, in
casu, la revisione costituisce un mezzo giurisdizionale "… decisamente
inadeguato …" (cfr. III, p. 4), siccome utilizzato per un fine
estraneo a quello per cui esso è stato istituito. Così come emerge dal
considerando 2.2., la revisione - quale mezzo giurisdizionale straordinario - é
subordinata a delle precise condizioni e non può essere utilizzata per eludere
i termini né per rimettere perennemente in discussione delle decisioni (cfr.
A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p.
300; A. Grisel, op. cit., p. 942).
In
siffatte condizioni - nella misura in cui __________ non é qui riuscito a far
valere alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova - la sua istanza di revisione 11 aprile 2001 si
rivela manifestamente infondata.
Comunque,
esaminata nuovamente la documentazione agli atti, questa Corte ritiene che
all'assicurato non poteva essere sfuggito che l'importo di fr. 26'832.70 gli
era stato accordato a titolo di assegno di
transizione ex art. 86ss. OPI (cfr., ad esempio, il dispositivo della decisione
formale 22.11.1994 (doc. _): "Per il periodo dal 01.04.1991 al 31.10.1992,
il Signor __________ ha diritto ad un assegno di transizione per
cambiamento d'occupazione. Quest'ultimo ammonta a Fr. 26'832.70")
e che, pertanto, tale somma andava intesa quale "anticipo"
sull'assegno di transizione finalmente riconosciutogli da La __________ a
conclusione della procedura promossa con il ricorso 29 gennaio 1995 (cfr.
conteggio accluso allo scritto 7.11.1996 de La __________ - doc. _).
A
quest'ultimo proposito, va ricordato che, con scritto 15 settembre 1994, fu lo
stesso __________ a qualificare quale semplice "anticipo" la
corresponsione della somma di fr. 26'832.70, giacché, a parer suo, il calcolo
dell'assegno di transizione avrebbe dovuto venir riconsiderato alla luce dei
dati risultanti della dichiarazione salariale rilasciata dalla __________ (cfr.
doc. _: "… vi ringrazio per il vostro scritto del 25.08.94 e rimango in
attesa del versamento di Fr. 26'832.70 - quale anticipo -
concernente il periodo fino al 31.10.1992").
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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