AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.23
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00023
mm
Lugano
22 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 28 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 22 gennaio 2001 da questo Tribunale (inc. n.
35.2000.00087) nella causa da lui promossa con ricorso 4 dicembre 2000
contro
la decisione del 11 settembre 2000
emanata da
__________,
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
22 gennaio 2001, il TCA ha respinto il ricorso presentato da __________ contro
la decisione emanata il 22 gennaio 2001 dalla __________ che lo assicura contro
gli infortuni in ambito LAINF.
1.2. Con scritto
28 marzo 2001, __________ ha chiesto alla __________ di voler riconsiderare la
propria posizione, alla luce della perizia 13 febbraio 2001 allestita dai
dottori __________ e __________ (cfr. I e allegato).
1.3. In data 12
aprile 2001, l'assicuratore LAINF ha trasmesso per competenza al TCA la
summenzionata istanza di riconsiderazione, ritenendo che la medesima dovesse
venire trattata alla stregua di una domanda di revisione della pronunzia
22 gennaio 2001. La __________ ha, altresì, postulato che, nel merito,
l'istanza di revisione venga integralmente respinta, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. II).
in
diritto
2.1. Preliminarmente,
occorre sottolineare
che la __________ si è correttamente dichiarata
incompetente a trattare nel merito la domanda di riesame presentata da
__________, avendo la sua decisione 11 settembre 2000 già fatto l'oggetto di una sentenza giudiziale.
L'istanza
di riconsiderazione 28 marzo 2001 va, quindi, trattata alla stregua di una richiesta
di revisione ex art. 14 LPTCA.
2.2. Giusta
l'art. 108 cpv 1 lett. i LAINF, dev'essere garantita la revisione delle
sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o
un delitto hanno influito sulla sentenza.
Pedissequamente,
l'art 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
2.3. Perché il
TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é necessario che
siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove,
secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si
sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni
di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel
che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti
nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al
momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a
detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di
prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente
deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo
di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).
In
sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti
ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2). Non é pertanto sufficiente, ad
esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata
fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire
oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per
la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga,
da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
2.4. Secondo
l'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14.
2.5. Con il giudizio di cui è ora chiesta la revisione, il
TCA ha negato l'esistenza di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF.
In
effetti, accertato - alla luce della documentazione medica agli atti,
segnatamente del rapporto 15 marzo 2000 del dottor _________ - che lo Streptococcus
agalactive, responsabile della endoftalmite che ha colpito l'occhio destro
dell'assicurato, è penetrato all'interno del corpo attraverso la ferita
operatoria, questa Corte, in ossequio alla giurisprudenza federale, ha
giudicato fare difetto il fattore esterno straordinario.
In data 13 febbraio 2001, i dottori __________ e
__________ hanno allestito, per conto dell'assicurato, una relazione medico-legale
e oculistica (cfr. doc. _).
Nelle
intenzioni di __________, il poc'anzi menzionato referto medico costituirebbe
un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 14 lett. a LPTCA.
Conformemente
ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.2., per il TCA si tratta
ora d'esaminare se la relazione peritale dei dottori __________ e __________
contenga o meno delle nuove circostanze di fatto che fanno apparire come
oggettivamente incomplete le basi su cui si fonda la
sua sentenza 22 gennaio 2001.
Dopo aver
riassunto l'anamnesi dell'assicurato ed averne descritto lo status oculare, i
dottori __________ e __________ - il primo oculista, il secondo medico-legale -
hanno espresso le seguenti considerazioni:
"
(…).
Si tratta a questo punto di valutare l'operato
dei sanitari ed in particolare del dott. __________.
Per fare questo è indispensabile ricordare che
l'endoftalmite è una gravissima infezione endoculare che può avere cause
endogene (rarissime) od esogene.
Quelle esogene avvengono quando l'integrità delle
pareti del globo oculare è interrotta da traumi od interventi chirurgici. Circa
2/3 dei casi di endoftalmite avvengono dopo chirurgia oculare e sono causate in
più del 90% dei casi da batteri, e per la restante percentuale da funghi,
parassiti o virus.
Nel caso in esame il germe responsabile
dell'infezione è stato identificato: si trattava dello streptococcus agalactiae.
L'incidenza dell'endoftalmite è molto diminuita
negli ultimi anni a seguito del miglioramento delle tecniche di
sterilizzazione, al miglioramento degli strumenti chirurgici ed alla profilassi
antibiotica pre- e intra-operatoria. La sua incidenza dopo chirurgia
intraoculare è attualmente inferiore allo 0.1% e le sue sorgenti di
infezione possono essere sia gli strumenti chirurgici che le soluzioni
utilizzate durante l'intervento stesso. In una non precisata (ma comunque
trascurabile) percentuale dei casi, i batteri responsabili fanno parte della
flora batterica congiuntivale. La prognosi è in molti casi infausta per la
funzione visiva e spesso anche per l'integrità anatomica del bulbo stesso.
Dipende principalmente dal tempo entro cui si interviene terapeuticamente e
dalla patogenicità degli agenti infettanti.
Lo streptococco è uno dei batteri che determinano
una prognosi sfavorevole in quanto produce tossine.
L'insorgenza dell'infezione generalmente avviene
nelle prime 24-72 ore dall'intervento chirurgico, ma tale insorgenza può essere
ritardata anche di 7-12 giorni nel caso di batteri meno virulenti o dell'uso di
alte dosi di antibiotici dopo la chirurgia.
Nel caso in questione non vi sono quindi dubbi
che l'endoftalmite sia stata di origine batterica (come testimoniato dalla
presenza dell'ipopion e dall'identificazione dello streptococco) e che la causa
dell'infezione sia stata l'imperfetta asepsi del campo operatorio e/o dello
strumentario chirurgico e/o l'imperfetta sterilizzazione della cure o ciglia
perioculari.
È importante nella prognosi dell'endoftalmite la tempestività
dell'intervento chirurgico di vitrectomia in quanto alcuni batteri (tra cui
lo streptococco) possono annullare la funzionalità dell'occhio in poche ore.
Nel caso del signor __________, oltre alla
autorizzazione concessa dal dott. ________ a partire per un viaggio di lavoro -
che configura negligenza - vi è stata quindi la colpevole perdita di tempo
tra la visita del 5/12/99 ed il trasferimento all'ospedale di ______ il 7/12/99
ove, invece, riconosciuta subito la gravità del quadro clinico, il paziente è
stato tempestivamente sottoposto all'intervento chirurgico.
La tempestività dell'intervento dei sanitari dell'ospedale
di ______ ha impedito la perdita anatomica dell'occhio ma non quella
funzionale.
Del tutto ingiustificabile la perdita di "tempo prezioso" determinata dalla
dissennata scelta del dott. __________ di procrastinare di oltre trenta ore
l'invio del paziente in una Divisione Oculistica attrezzata per il trattamento
di simili complicanze.
Le maggiori censure all'operato del dott.
__________ riguardano, quindi, non tanto l'endoftalmite (che, forse, configura
prevalenti responsabilità della casa di Cura __________ per non aver saputo
"attrezzare l'intervento" con le dovute garanzie di disinfezione)
quanto il ritardo nella diagnosi della stessa e nell'invio del paziente
presso una struttura più attrezzata per il trattamento della grave complicanza
iatrogena.
Il nesso di causalità fra l'endoftalmite in
occhio destro ed intervento chirurgico di estrazione della cataratta del
22-11-99 è quindi da ritenersi scontato.
Non vi sono dubbi infatti che l'endoftalmite
insorta in OD sia ascrivibile all'intervento chirurgico subito il 22-11-99, e
che fosse di origine batterica (lo si desume dalla presenza dell'ipopion e
dall'identificazione dello streptococco dal materiale prelevato in data 6.12.99
nella camera anteriore.
Sebbene non sia possibile precisare con esattezza
la fase dell'intervento chirurgico in cui è avvenuta l'introduzione di batteri
all'interno dell'occhio, resta il fatto che una più accurata disinfezione del
campo operatorio e/o una adeguata sterilizzazione dello strumentario chirurgico
avrebbe evitato l'endoftalmite iatrogena.
È altresì ravvisabile imprudenza ed imperizia
nell'assistenza post-operatoria del dott. __________ che, di fronte a segni
clinici inequivocabili che dovevano allarmarlo - in quanto indicativi di
una grave infezione in atto - non dispose il trasferimento in una Divisione
Oculistica attrezzata per il trattamento di simili complicanze.
Tenuto conto che in casi siffatti il successo
della terapia è legato alla tempestività del riconoscimento dell'infezione
oculare (endoftalmite) e del suo sollecito trattamento, il ritardo nella
diagnosi e nell'invio presso una Divisione Oculistica più attrezzata e
qualificata di quella dove solitamente opera il dott. __________ si è tradotto
in una inconfutabile perdita di "tempo prezioso".
La diagnosi di uveite posta dal dott. __________
è infatti molto generica; l'endoftalmite è anch'essa un'uveite ma ad eziologia
infettiva. Andava pertanto distinta dalla uveite non infettiva (che si cura con
cortisone) per poter iniziare subito una terapia a base di antibiotici ed un
trattamento di vitrectomia in tempi brevissimi. Nelle endoftalmiti, infatti, la
tempestività della diagnosi e del trattamento è di fondamentale importanza ed
un ritardo diagnostico di due giorni può essere fatale.
In altri termini è da ritenere che il ritardo
con cui è stato disposto il ricovero presso una Divisione Oculistica più
attrezzata di quella della Casa di Cura __________ abbia svolto un ruolo
concausale nell'evoluzione sfavorevole della infezione intraoculare che ha
portato alla perdita della vista in occhio destro.
Vieppiù che l'intervento di cataratta con
successivo impianto di cristallo artificiale, quando correttamente eseguito,
ristabilisce un visus vicino ai 10/10 nella quasi totalità dei casi" (doc. _).
Per
quanto qui d'interesse, i sanitari consultati da __________ hanno confermato
che l'endoftalmite è stata provocata da un battere - lo streptococcus agalactiae
- che è penetrato all'interno dell'occhio destro in occasione dell'intervento
chirurgico del 22 novembre 1999. Tutto ciò già risultava dalla relazione medico-legale
15 marzo 2000 del dottor __________ (doc. _ - inc. 35.2000.00087), così come
dall'ulteriore documentazione medica presente all'inserto.
I dottori
__________ e __________ hanno, nondimeno, dichiarato che la perdita di tempo
nel porre la corretta diagnosi e nel definire il trattamento adeguato, ha
giocato un ruolo concausale relativamente all'infausta evoluzione della
suddetta affezione infettiva (cfr. doc. _, p. 9: "… è da ritenere che il ritardo
con cui è stato disposto il ricovero presso una Divisione Oculistica più
attrezzata di quella della Casa di Cura __________ abbia svolto un ruolo
concausale nell'evoluzione sfavorevole della infezione intraoculare che ha
portato alla perdita della vista in occhio destro").
Ora, a
mente del TCA, né il fatto che il dottor __________, in un primo tempo, abbia
posto l'imprecisa diagnosi di uveite né il fatto che il medesimo sanitario
abbia atteso ben due giorni prima di ordinare il ricovero dell'assicurato presso
la Divisione di oculistica dell'ospedale di __________, si appalesano come
delle nuove circostanze suscettibili di fondare l'istanza di revisione
presentata da __________, giacché si tratta di fatti che erano già
ampiamente noti nell'ambito della procedura principale (cfr., ad esempio,
il memoriale 14.1.2000 allestito dall'assicurato stesso - doc. _ - inc.
35.2000.00087). A questo proposito, vale ancora la pena ricordare che non
costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che valuta semplicemente in
maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).
In
siffatte condizioni - accertato che __________ non é qui riuscito a far valere
alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova
- la sua istanza di revisione 28 marzo 2001 si rivela infondata.
2.6. Vista la
conclusione a cui si è pervenuti al precedente considerando, questa Corte può
tranquillamente esimersi dal verificare se __________ sia o meno entrato in
possesso della perizia dei dottori __________ e __________ in tempo utile per
impugnare la pronunzia cantonale innanzi al TFA (cfr. II, in fine).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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