AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.22
Data decisione, Autorità:
26.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00022
mm
Lugano
26 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 20 marzo 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
luglio 2000, __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Osteria __________ in
qualità di cuoco - è scivolato dalle scale, riportando un trauma distorsivo/contusivo
al piede ed al ginocchio sinistro.
Accertamenti
successivamente predisposti hanno permesso di mettere in luce, segnatamente,
una rottura del corno posteriore del menisco mediale prevalentemente con una
rottura tipo flap in corrispondenza con la sua limitante inferiore ed estesa
anche nella base del menisco (cfr. doc. _: referto della RMI del ginocchio
sinistro).
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Il 9 agosto
2000, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento artroscopico con meniscectomia
parziale presso l'Ospedale __________ (doc. _).
In data 6
settembre 2000, __________ ha dovuto essere nuovamente ricoverato presso il
succitato nosocomio, per un'operazione di ernioplastica inguinale a sinistra
secondo Shouldice (cfr. doc. _).
I costi
di questo secondo intervento sono stati assunti dall'assicuratore malattie
dell'assicurato.
1.3. Con decisione
formale 7 febbraio 2001, la __________ ha dichiarato __________ completamente
abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche a far tempo dal 30 agosto
2000 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF,
in data 20 marzo 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 9 aprile 2001, , sempre patrocinato dall',
ha chiesto che la __________ venga
condannata a versargli indennità giornaliere
durante il periodo 31 agosto-6 settembre 2000 nonché "le sedute di
fisioterapia o abbonamento fitness, nell'ambito della cura medica" (cfr.
I, p. 6).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente sostegno delle proprie
pretese ricorsuali:
"
(…).
Nella decisione su opposizione si sostiene che i
rapporti medico-specialistici e peritali allestiti dalla __________
troverebbero fondamento , poiché compatibili con l'esperienza medica e con i
referti clinici esposti. La convenuta disserta sul senso da dare alle
valutazioni del Dr. __________, nel mentre, è chiaro quale fosse il parere del
medico, che più conosce il reale andamento della convalescenza, riguardo l'inabilità
30 agosto-6 settembre 2000.
Come riportato nell'ultima riga di pagina 5 della
decisione su opposizione (Motivazioni 3.1), il Dr. __________ sostiene "a
mio modo di vedere, è chiaro che l'infortunio cessa non in virtù della
guarigione, ma in virtù del sopraggiungere di una situazione morbosa più
importante". Non riusciamo quindi a comprendere i dubbi della
convenuta: il Dr. __________ ha chiaramente indicato che l'inabilità lavorativa
dopo il 7 settembre era dovuta in misura preponderante all'intervento di ernia
inguinale e non più ai postumi dell'infortunio. I postumi erano però tali da
giustificare un'inabilità lavorativa fino al 6 settembre 2000 e lo stesso Dr.
__________ si è rimesso alle valutazioni del medico curante.
(…).
… Il Dr. __________ viene, comunque, smentito in
misura evidente anche per quel che concerne il suo pronunciamento riguardo la
necessità di cure fisioterapiche.
Come più sopra enunciato, il medico di fiducia
della convenuta ha voluto difendere a tutti i costi una propria previsione,
anche pronunciandosi riguardo la fisioterapia e la __________, nella decisione
impugnata, difende le valutazioni del proprio medico consulente,
relativizzando, non solo il medico curante, Dr. __________, ma anche il medico
chirurgo, Dr. __________.
Le osservazioni del Dr. __________, allegate al
presente ricorso, appaiono esaustive, verosimili e concordanti. Anzi, lo stesso
contesta le asserzioni del Dr. __________, giustificando chiaramente la propria
valutazione.
Secondo il criterio della probabilità
preponderante applicabile nel diritto delle assicurazioni sociali, si ritiene,
quindi, che la tesi del ricorrente sia assolutamente legittima e degna di
tutela.
(…).
… Va attentamente analizzato, infine, il rapporto
31 gennaio 2001 del Dr. __________ (doc. _), il quale ha eseguito l'intervento
chirurgico al ginocchio del ricorrente.
Il chirurgo, dopo aver ammesso a suo tempo alla
convenuta che quanto indicato dal Dr. __________, sull'inabilità al lavoro
nella prima settimana di settembre, poteva essere verosimilmente riconosciuto
come corretto (circostanza che emerge anche nella decisione su opposizione), ha
altresì indicato che la previsione del Dr. __________ era da definirsi di principio del tutto normale in questo
genere di interventi.
Purtroppo, però, il processo di guarigione non è
proseguito in modo ottimale successivamente al 24 agosto 2000, come certificato
dal Dr. __________ e oggi è addirittura anche provato che la guarigione
dell'arto infortunato è proceduta in modo tutt'altro che normale, tanto è vero
che a distanza di più di 6 mesi, il Dr. __________ ha riconosciuto che la cura
medica non era ancora conclusa.
Il Dr. __________ ha da parte sua riconfermato
insistentemente la propria valutazione teorica, espressa addirittura
antecedentemente all'intervento chirurgico, fino al punto di negare la
necessità di cure fisioterapiche, allorché ha rivisto poi il paziente, a
distanza di parecchie settimane (addirittura il 10 ottobre).
Dopo tre mesi dalla visita del Dr. __________l,
il 31 gennaio 2001, seppur con eleganza, il Dr. __________ lo ha smentito.
Come detto, dal profilo scientifico, ci si
rimette ai rapporti del Dr. __________, che costituiscono parte integrante del
presente ricorso, oltre alle valutazioni del Dr. __________, una delle quali è
agli atti della __________
"
(I).
1.5. La
__________, in risposta, ha parzialmente modificato l'impugnata sua decisione
su opposizione, nel senso che si è dichiarata disposta ad assumere il costo di
un abbonamento "fitness" della durata di tre mesi (cfr. V).
1.6. In corso di
causa, lo scrivente TCA ha proceduto ad interpellare il dottor __________,
medico __________ di chirurgia ortopedica presso __________, al quale sono
state chieste precisazioni in merito alla capacità lavorativa di __________ per
il periodo successivo al 29 agosto 2000 (cfr. VII).
La
risposta è pervenuta il 1° giugno 2001 (cfr. VIII).
L'insorgente
ha presentato le proprie osservazioni il 7 giugno 2001 (cfr. XIII), mentre la
__________, da parte sua, lo ha fatto in data 6 luglio 2001 (cfr. XVI).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se la __________ debba o meno
essere tenuta a corrispondere all'assicurato indennità giornaliere
posteriormente al 29 agosto 2000.
La
pretesa inerente alla cura medica (fisioterapia oppure abbonamento fitness) è
da considerare ormai priva d'oggetto, dato che l'assicuratore LAINF, in data 20
marzo 2001, si è dichiarato disposto ad assumere il costo di un abbonamento
fitness (cfr. doc. _).
2.2. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286ss.; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720, p. 106 consid. 2,
U27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.3. In concreto,
il 3 luglio 2000, __________ è rimasto vittima di
un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro.
Grazie
alla risonanza magnetica del 18 luglio 2000, è stata diagnosticata la rottura
del corno posteriore del menisco mediale, nonché un'area focale di contusione
ossea a carico del condilo femorale mediale anteriormente (cfr. doc. _).
In data
19 luglio 2000, ha avuto luogo una visita di controllo da parte del medico
fiduciario della __________, il dottor __________, spec. FMH in ortopedia e
chirurgia ortopedica, il quale ha posto l'indicazione per un intervento artroscopico
a livello del ginocchio sinistro. In quell'occasione, il dottor __________ ha
affermato - per quanto qui d'interesse - che, citiamo: "se tutto procede
normalmente il lavoro potrà venir ripreso al più tardi 3 settimane dopo
l'intervento, nella migliore delle ipotesi anche 1 settimana dopo" (doc.
_, p. 7).
Con
scritto 3 agosto 2000, l'assicuratore LAINF ha ingiunto al medico curante
dell'assicurato, il dottor __________, di volersi attenere alle disposizioni
del dottor __________, segnatamente per quel che concerne la durata
dell'inabilità lavorativa post-operatoria (cfr. doc. _).
In data 9
agosto 2000, __________ è stato sottoposto ad una meniscectomia da parte del
dottor __________, medico aggiunto di chirurgia ortopedica presso __________
(cfr. doc. _). Dal rapporto d'uscita 23 agosto 2000, risulta, in particolare,
che il "decorso post-operatorio si è svolto senza complicazioni e il
paziente viene dimesso al proprio domicilio in buone condizioni generali"
(doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che l'assicurato il 24 agosto 2000 è stato rivisto
dal dottor __________, il quale - dopo aver constatato uno status clinico
blando - ha demandato al medico curante la
decisione in merito alla ripresa dell'attività lavorativa (cfr. doc. _).
Il 1°
settembre 2000, il ricorrente ha quindi consultato
il dottor __________, il quale ha certificato un'inabilità lavorativa completa
sino al 5 settembre 2000, indicando che, citiamo: "il paziente è tuttora
inabile al lavoro in qualità di cuoco al 100% in quanto lo stare in piedi per
lungo tempo, il dover fare le scale e il portare pesi, affatica talmente ancora
il ginocchio e provoca dolori pur senza lavoro. Per evitare un peggioramento
della situazione, rispettivamente un nuovo infortunio, gli è stata consigliata
prudenza nel caricare il ginocchio e dunque ancora una restrizione di
lavoro" (cfr. doc. _; cfr., pure, doc. _).
Il dottor
__________, con referto del 25 settembre 2000, si è nuovamente pronunciato a
proposito della durata dell'incapacità lavorativa post-operatoria:
"
(…).
Nel mio rapporto del 21.07.00 avevo precisato che
in caso di decorso normale l'incapacità lavorativa non avrebbe dovuto superare
3 settimane. Dal certificato d'infortunio mi risulta che il Dr. __________,
specialista di chirurgia ortopedica in __________, ha visto il paziente due
volte, rispettivamente il giorno prima dell'intervento (08.08.00) e 2 settimane
dopo (24.08.00) quando attestò la fine della cura medica e la ripresa
lavorativa normale a partire dal 30.08.00. Pare quindi incomprensibile che il
giorno dopo il medico curante abbia spostato la fine della cura dal 24 agosto
al 1 settembre e prolungato l'incapacità lavorativa di una settimana fino al
05.09.00, data che corrisponde al ricovero in __________ per la plastica
dell'ernia inguinale sinistra il giorno dopo.
(…).
Quanto all'incapacità lavorativa in rapporto
con l'infortunio del 03.07.00 al ginocchio sinistro, non vedo motivo per
discostarsi dalle decisioni dello specialista che ha proceduto all'intervento artroscopico:
cura medica terminata il 24.08.00 ed esigibilità del lavoro completa a partire
dal 30.08.00"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Queste
ultime considerazioni sono state contestate dal
medico curante di __________, con lo scritto del 9 ottobre 2000 indirizzato
alla __________:
"
(…).
Ella è in possesso di un mio certificato medico
datato 4.9.2000 con il quale certificavo che l'incapacità lavorativa del
paziente sopraccitato veniva prolungata fino al 6.9.2000 a causa di persistenza
dei dolori al ginocchio operato. Vista questa situazione avevo ritenuto
impossibile che il paziente si sottoponesse ad un lavoro gravoso per 8 ore al
giorno quale cuoco in un ristorante. Egli avrebbe dovuto riprendere quindi il
lavoro in misura completa il 6.09.2000.
Il dottor __________, che non era a conoscenza di
questo prolungamento di certificato in quanto non ha visto il paziente fino al
25.9.2000, si è basato sull'informazione data dal dottor __________, chirurgo
che ha operato il signor __________, con la usuale incapacità lavorativa di 2-3
settimane dopo artroscopia.
Quando si parla di usuale inabilità al lavoro,
questa deve essere intesa in modo elastico a seconda dello stato del paziente
al momento della ripresa del lavoro e, a mio modo
di vedere, non può essere presa quale data arbitraria per una interruzione di
incapacità lavorativa.
Contesto quindi che non vi è motivo per
discostarsi da tale decisione in quanto non avete richiesto un'ulteriore
conferma del mio certificato che attestava l'incapacità lavorativa del paziente
previa ulteriore visita del paziente stesso. In
questo senso non considero giustificata la restituzione dell'indennità
giornaliera fino al 5.9.2000"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
In data
10 ottobre 2000, l'assicurato è stato nuovamente visitato dal medico di fiducia
della __________. Dal relativo rapporto 11 ottobre
2000 non emerge alcun nuovo elemento di valutazione a proposito dell'oggetto
litigioso (cfr. doc. _).
I dottori
__________ e __________ hanno ancora avuto modo di confrontare le loro
rispettive tesi, con i referti del 18 dicembre 2000 e del 22 gennaio 2001.
Così si è
espresso il medico fiduciario dell'assicuratore infortuni:
"
(…).
Tutto sommato il Dr. __________ riferisce un
corteo di disturbi minori difficilmente invalidanti e che avrebbero senz'altro
beneficiato di una ripresa tempestiva del lavoro considerato come mezzo
riabilitativo. Risulta del tutto incomprensibile che l'assicurato si sia
presentato dal medico il giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il lavoro
senza neanche presentarsi sul posto di lavoro ed avere tentato di ripristinare
le pregresse attività. Non si capisce nemmeno perché, seppure convinto della
bontà dell'atteggiamento del suo paziente, il medico curante non si sia rivolto
tempestivamente al Dr. __________ per cautelarsi meglio.
Con la migliore buona volontà non mi riesce a
trovare nei ragguagli oggettivi del Dr. __________ dei dati significativi che
possano giustificare tanto il suo atteggiamento quanto quello dell'assicurato.
D'altronde, non posso credere che il Dr. __________ abbia potuto sbagliare. Il
24.08.00 quando ha ricontrollato il paziente a due settimane dall'intervento artroscopico
ha stimato che la cura medica poteva venire considerata terminata lo stesso
giorno e che il lavoro di cuoco poteva venire ripristinato normalmente alla
fine del mese. Riguardo alle competente del Dr. __________ mi pare doveroso
ricordare che egli è particolarmente qualificato nel campo del ginocchio e che
oltre ad avere occupato per anni un posto di alta responsabilità presso il
__________, è anche stato docente universitario di chirurgia artroscopica.
Si deve pure sottolineare che l'operazione di
ernia inguinale non era affatto urgente e poteva venire programmata tenendo
conto delle esigenze professionali dell'assicurato. Anzi, la sua situazione
appena un mese dopo l'intervento artroscopico al ginocchio è stata
controproducente. Infatti, ha influenzato negativamente il decorso aggravando
l'atrofia muscolare siccome i dolori nella regione dell'inguine dopo l'ernioplastica
hanno impedito per parecchio tempo di svolgere gli esercizi necessari. Ricordo
a questo proposito che all'occasione del mio controllo preoperatorio del
19.07.00 non c'era un'atrofia muscolare oggettivabile mentre al controllo del
10.10.00, cioè ca. 2 mesi dopo l'intervento artroscopico e appena più di un
mese dopo l'ernioplastica inguinale omolaterale, l'atrofia risultava
palesemente sproporzionata nei confronti dell'entità dell'intervento.
CONCLUSIONI
Dal punto di vista medico la presa di posizione
del Dr. __________ del 04.09.00
(questionario dell'assicurazione) non porta elementi nuovi significativi
siccome poggia su dei dati oggettivi di scarsa entità e dei dati soggettivi
abbondantemente messi in rilievo. Vengono quindi a mancare le premesse
necessarie per giustificare una eventuale revisione delle mie precedenti prese
di posizione discostandomi dalle valutazioni e dalle decisioni del Dr.
__________. Pertanto la sospensione delle prestazioni assicurative a partire
dal 01.09.00 per le conseguenze dell'infortunio del 03.07.00 al ginocchio
sinistro mi risulta pienamente giustificata"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Qui di
seguito, invece, le considerazioni enunciate dal medico curante di __________:
"
(…).
Pagina 2 paragrafo 2: la visita del 10.10.2000 richiesta al
dottor __________ era unicamente per valutare la
disponibilità della __________ alla copertura di prestazioni fisioterapiche per
l'atrofia muscolare dell'arto inferiore sx. Questa visita mi è stata chiesta da
parte di una collaboratrice della signora __________ che aveva statuito il 3.8.2000
di non concedere ulteriori garanzie per una eventuale fisioterapia. In nessun
caso questa visita riguardava l'abilità lavorativa del paziente sia attuale sia
pregressa. Mi stupisce inoltre in modo notevole, il fatto che il dottor
__________ si basi su delle asserzioni soggettive, "l'assicurato stesso
giustifica", per valutare un'atrofia muscolare in quanto reputo che se un
paziente non può camminare a causa di un intervento chirurgico inguinale,
l'atrofia dovrebbe essere marcata anche all'altro arto e non solo all'arto che
ha subito un intervento chirurgico precedente.
Pagina 3 paragrafo 1: il signor __________ è stato visitato il 24.8.2000 dal dottor
__________ che ha riscontrato una soddisfazione soggettiva e un decorso
oggettivamente positivo dell'intervento chirurgico. Dopo 1 settimana il
paziente si presenta al mio ambulatorio in quanto lamenta nuovamente dei
disturbi (vedi rapporto 4.9.2000).
In nessun modo voglio contestare l'obiettività e
la professionalità del dottor __________, voglio umilmente far notare che nella
medicina le cose possono cambiare e che se il 24.8.2000 il ginocchio non
mostrava problemi particolari, una settimana dopo averlo caricato nell'ottica
di una ripresa lavorativa alcuni dati obiettivi e soggettivi possono modificarsi.
In questo senso trovo molto corretto da parte del dottor ________ il demandare
al curante la valutazione finale della capacità lavorativa, attitudine
incomprensibilmente contestata da parte del dottor __________.
Pagina 3 paragrafo 2: ai dati oggettivi del Dr. __________ posso contrapporre i dati
oggettivi miei della visita dell'1.9.2000 che giustificano un prolungamento
della inabilità lavorativa. Il dottor __________ non ha dati oggettivi da
contrapporre e pontifica a distanza di settimane, basandosi su degli atti che
interpreta in modo piuttosto distorto ed originale.
Ricordo che il dottor __________ lascia a me la
valutazione della ripresa lavorativa e che la data del 30.8.2000 non è mai
stata notificata né verbalmente né per iscritto al signor __________ ma sembra
derivare da una intuizione assicurativa partendo dal certificato iniziale della
perizia del dottor __________ che diceva che al massimo l'inabilità lavorativa
sarebbe durata 3 settimane. Il dottor __________ stesso non avrebbe mai comunicato
al paziente una ripresa del lavoro con una data definitiva.
Pagina 3 valutazione: il dottor __________ si permette di valutare i disturbi del
paziente come minori e difficilmente invalidanti. Questo di nuovo a distanza di
settimane senza una visione del caso e dimenticando forse che il lavoro di
cuoco in un locale di piccole dimensioni richiede un lavoro fisicamente
importante, come il signor __________ ha avuto svariate volte modo di spiegare.
Che le lesioni non siano invalidanti ma che pregiudichino un'ottimale resa
lavorativa sono per me elementi sufficienti per prolungare una inabilità
lavorativa.
Pagina 4 paragrafo 2: la supposizione del dottor __________ che io possa mettere in
dubbio la parola del dottor __________ è assolutamente gratuita e fuorviante,
in nessun caso è mai stato messo in discussione il rapporto del dottor
__________, ho unicamente adattato l'incapacità lavorativa allo stato attuale
del paziente sulla base dei riscontri obiettivi trasmessi alla __________ il
4.9.2000.
Paragrafo 3: (…).
Pagina 5 conclusioni: gli elementi apportati per una nuova valutazione mi sembrano
piuttosto di ponderante entità in quanto a distanza di 7 giorni dalla
valutazione del dottor __________ vi è stato un peggioramento della situazione
del ginocchio, ciò indica che la situazione infiammatoria era tutt'altro che
risolta. Questi dati oggettivi inconfutabili, accompagnati da una valutazione
soggettiva del paziente che è pur sempre importante per la valutazione dello
stato di benessere di un essere umano, mi hanno costretto a prolungare
l'inabilità lavorativa, decisione che peraltro appariva di mia competenza
secondo il certificato del dottor __________.
La conclusione del dottor __________ mi appare
piuttosto pretestuosa e priva di fondamento in quanto non valuta con
sufficiente ponderatezza gli elementi clinici verificati dall'operatore e dal
medico curante. Una situazione clinica può cambiare anche nel volgere di breve
tempo e obbligare ad una rivalutazione della situazione e mi pare molto
pretestuoso fissare la ripresa del lavoro di un paziente ancor prima che
l'intervento chirurgico sia avvenuto"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
2.4. Dalla
documentazione presente all'inserto si evince che la __________ fonda la
propria posizione di rifiuto sul parere manifestato dal proprio medico di
fiducia, il quale, a sua volta, ha fatto essenzialmente riferimento a quanto
attestato dal dottor __________.
Ora,
secondo il TCA, alle certificazioni di quest'ultimo specialista non può essere
riconosciuto un sufficiente valore probante, giacché esse mancano di coerenza.
Da un
canto, nel compilare il certificato d'infortunio LAINF in occasione della
visita di controllo del 24 agosto 2000, egli ha laconicamente attestato
un'abilità lavorativa completa a partire dal 30 agosto 2000 (cfr. doc. _).
Dall'altro, nel rispondere al questionario sottopostogli dalla __________
nell'ottobre 2000, il dottor __________ ha dichiarato d'avere delegato al
dottor __________ la decisione relativa all'inizio dell'attività lavorativa
(cfr. doc. _). Interpellato al proposito dallo scrivente Tribunale (cfr. VII),
il succitato specialista non è riuscito a dissipare
le perplessità suscitate dalle sue precedenti prese di posizione. In effetti,
egli ha affermato che l'assicurato "… ha potuto riprendere la sua attività
lavorativa normalmente" - ciò che appare oltremodo pacifico -, precisando
inoltre di non aver comunque fissato alcuna data (d'inizio), poiché
l'assicurato era seguito dal suo medico curante (cfr. VIII).
Quindi,
contrariamente a quanto preteso dal dottor __________ (cfr., ad esempio, doc.
_, p. 4) e, in ultima analisi, pure dall'assicuratore LAINF convenuto, dalle
attestazioni del dottor __________ non è affatto possibile arguire che, secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante almeno, __________ __________
avrebbe potuto riprendere ad esercitare a tempo pieno la sua professione già a
decorrere dal 30 agosto 2000.
Questa
conclusione deve valere, a maggior ragione, anche per quel che concerne le
certificazioni del dottor __________.
In primo
luogo, il medico fiduciario della __________ - a differenza del dottor
__________ - si è pronunciato sulla capacità lavorativa del ricorrente dal 30
agosto 2000 in poi, senza aver avuto occasione d'accertare direttamente quali
fossero, a quel momento, le sue effettive condizioni di salute. Dalle tavole
processuali emerge infatti che il dottor __________ ha visitato __________ il 19 luglio 2000, quindi addirittura prima
che l'assicurato venisse sottoposto al noto intervento artroscopico al
ginocchio sinistro (cfr. doc. _). Una seconda
visita di controllo ha avuto luogo soltanto il 10 ottobre 2000, a distanza di
poco più di un mese da quella che l'assicurato pretende essere stata la fine
della propria incapacità lavorativa (cfr. doc. _).
In
secondo luogo, il rifarsi a quella che dovrebbe essere la durata normale
dell'incapacità lavorativa dopo una meniscectomia in artroscopia (minimo una
settimana, massimo tre settimane, cfr. doc. , p. 7), non può essere di
nessun soccorso al dottor______, e ciò a fronte delle puntuali e motivate
attestazioni rilasciate dal medico curante dell'insorgente, basate, queste
ultime, su accertamenti concreti. In questo ordine d'idee, appare pure poco
convincente il riferimento fatto dalla __________ alla vicenda di quel sciatore
professionista che il giorno seguente un intervento artroscopico al ginocchio,
avrebbe vinto una competizione di discesa libera (cfr. V, p. 5 e XVI, p. 7). Va
da sé che ogni individuo presenta dei tempi di guarigione diversi e, del resto,
non si può certo pretendere che tutti gli assicurati si trovino necessariamente
nelle stesse condizioni fisiche di uno sportivo di élite.
Decisamente
pretestuosa appare poi l'obiezione secondo cui, se effettivamente fosse sopravvenuto
un peggioramento dello stato di salute, l'assicurato avrebbe dovuto consultare
senza indugio il dottor __________ (cfr. doc. _, p. 4). __________ non può
essere penalizzato per avere preferito interpellare il proprio medico curante,
piuttosto che rivolgersi direttamente allo specialista.
D'altronde, la circostanza che l'assicurato, dopo l'ultimo controllo presso il
medico operatore, abbia consultato il dottor __________ in tre occasioni (il 25
agosto, il 28 agosto e, infine, il 1° settembre 2000 - cfr. doc. _, p. 2),
depone in favore della sussistenza di disturbi a livello del ginocchio operato.
Infine, nella misura in cui il dottor __________ ha fatto capo
a quanto certificato dal dott. __________, al suo apprezzamento va parimenti
negata - per le ragioni precedentemente evocate - una forza probante
sufficiente a derimere la presente vertenza.
Tutto ben
considerato, quindi, questa Corte ritiene di potere fondare il proprio giudizio
sul convincente parere espresso dal dottor __________,
parere che trova il proprio fondamento nelle risultanze di ben tre visite
personali del qui ricorrente (per quel che riguarda il valore probatorio da
conferire agli attestati dei sanitari curanti, cfr. STFA dell'11 giugno 2001
nella causa H., K 158/00, consid. 3c).
In questo
contesto, va pure sottolineato il fatto che la professione di cuoco - giacché
esercitata prevalentemente in posizione eretta - risulta essere particolarmente
gravosa per gli arti inferiori, a differenza, ad esempio, di quelle attività
svolte alla scrivania.
In
conclusione, lo scrivente TCA ritiene provato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 121 V 6 consid.
3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), __________, dal 30 agosto al 5 settembre 2000, ha presentato un'inabilità lavorativa
completa nell'esercizio della sua abituale professione. La __________ è pertanto tenuta a corrispondere ulteriori indennità
giornaliere durante il summenzionato periodo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
__________ è condannata a corrispondere all'assicurato indennità giornaliere
corrispondenti ad una completa incapacità lavorativa, per il periodo 30
agosto-5 settembre 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurato l'importo di
fr.
800.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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