AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.18
Data decisione, Autorità:
24.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00018
mm
Lugano
25 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 29 dicembre 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
luglio 1999, __________ - allora alle dipendenze della __________ in qualità di
manovale - è rimasto coinvolto, unitamente ad altri suoi colleghi, nel
cedimento della piattaforma di lavoro posta dietro alla testa della
perforatrice, avvenuto all'interno della costruenda galleria __________.
Dal
rapporto d'uscita 4 agosto 1999 della Clinica di chirurgia traumatologica
dell'Ospedale __________ - dove l'infortunato è rimasto degente durante il
periodo 14-20 luglio 1999 - risulta che egli ha riportato una ferita da
perforazione al ginocchio sinistro, con lesione della cartilagine (cfr. doc.
_).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale 10 novembre 2000, l'Istituto
assicuratore, esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, ha
informato __________ circa la sospensione immediata del diritto alle
prestazioni assicurative. In particolare, l'__________ ha negato la propria
responsabilità in relazione ai disturbi psichici lamentati dall'assicurato
(cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'_________, in data 29 dicembre
2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr.
doc. _).
Da un
lato, tenuto conto dei soli postumi organici oggettivabili, __________ andrebbe
ritenuto in grado di riprendere l'esercizio della sua originaria attività
professionale, dall'altro, i disturbi psichici da lui presentati non potrebbero
essere posti a carico dell'assicuratore LAINF, giacché non costituirebbero una
conseguenza adeguata dell'infortunio del luglio 1999.
1.3. Con
tempestivo ricorso 20 marzo 2001, __________,
sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, che il
TCA abbia ad ordinare una perizia pluridisciplinare, in particolare
psichiatrica e, in via subordinata, che gli venga riconosciuta una rendita
d'invalidità del 100% (cfr. I, p. 11).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
A mente del signor __________ i disturbi fisici da lui lamentati e riscontrati da
tutti i medici curanti che ebbero ad esaminarlo sono in relazione causale
naturale ed adeguata con gli eventi traumatici assicurati. Il ricorrente
ritiene assolutamente ingiustificato il diniego della __________ a voler
procedere ad una perizia interdisciplinare. Tale perizia, vista la gravità
dell'incidente subito dal signor __________ avrebbe dovuto imporsi, tanto più
che l'assicurato oltre a lamentare dolori alla schiena e al ginocchio, ha
manifestato dolori alla spalla, un peggioramento uditivo e una deviazione del
setto nasale.
Tale perizia avrebbe, infatti, permesso di
stabilire non solo la reale incapacità lavorativa del signor __________, tenuto
conto di tutte le affezioni di cui soffre e tenuto conto altresì del parere dei
suoi medici curanti (ritenuta comunque sempre al 100%), ma soprattutto avrebbe
permesso d'accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra il danno
alla salute e gli infortuni di cui egli è rimasto vittima.
Del resto, il parere del dr. med. __________ non
può valere altro che come allegato di parte. Infatti, tale parere non può
assurgere a perizia specialistica oggettiva ed indipendente, che soddisfi a
tali criteri e soprattutto che soddisfi ai diritti del ricorrente a partecipare
ad una simile prova. E ciò a maggior ragione se si pone mente al fatto che la
__________ abbia omesso completamente di esaminare la presente fattispecie dal
profilo delle affezioni psichiche di cui soffre il ricorrente e mai
approfondite.
…
Oltre alle affezioni fisiche di cui agli atti, al
signor __________ venne diagnosticata pure una componente di ordine
psichiatrico. In particolare il dr. med. __________ ha diagnosticato una
sindrome post-traumatica da stress di natura invalidante.
Con la decisione qui impugnata la __________ ha
ammesso non solo la diagnosi posta dal medico curante del ricorrente, ma pure
l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi di natura psichica
di cui soffre il signor __________ e l'infortunio del 14 luglio 1999.
Ella per contro ritiene, in modo molto
sbrigativo, non ammessa la causalità adeguata.
Stante la giurisprudenza elaborata dal TFA (115 V
133, 115 V 408), la __________ ha inserito l'infortunio occorso al signor
_________ nella categoria degli infortuni medio-gravi, in particolare nella
categoria intermedia propriamente detta. La __________ ha poi, con una
sbrigativa motivazione, escluso tranne uno, tutti i criteri atti a riconoscere
la causalità adeguata, per gli infortuni rientranti in tale categoria.
Con tali conclusioni, il signor __________ non
può concordare.
…
Innanzitutto si rileva che il ricorrente ritiene
l'infortunio occorsogli rientrante nei casi di infortuni gravi, i quali,
secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
Non va dimenticato, infatti, come l'infortunio in
questione avvenne a seguito del crollo dell'impalcatura di sostegno della
galleria. Il ricorrente, vistosi crollare addosso tale impalcatura si gettò a
terra, dove venne ferito al capo da un oggetto che lo fece svenire. Egli venne
pure colpito al ginocchio sinistro da una spranga di ferro. La dinamica del
sinistro fu così grave che egli si sentì in grave pericolo di vita.
Già solo per questo motivo non può non essere
riconosciuta la causalità adeguata tra il sinistro e le conseguenze di cui
ancora oggi ne risente il ricorrente.
…
Ma anche se si volesse classificare l'infortunio
occorso al ricorrente nella categoria degli infortuni medio-gravi propriamente
detti (infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-grave),
così come sembra indicare la __________, le condizioni poste dal TFA per
riconoscere la causalità adeguata sarebbero date, essendo presenti tutti i
criteri oggettivi indicati dal TFA.
…
Come del resto ammesso dalla __________ non può
non essere riconosciuta la particolare spettacolarità dell'infortunio. Si
rileva a questo proposito che il signor __________ si vide crollare addosso
l'impalcatura di sostegno della galleria, il cui peso è di centinaia di
tonnellate, né possono essere negate le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche, che vide pure altri operai vittima dell'incidente,
alcuni di essi in forte pericolo di vita.
Quando si riprese dallo svenimento, il ricorrente
sentì le grida dei suoi colleghi, la galleria tremava tutta e detriti di ferro
e terra cadevano ancora. La visibilità era pressoché nulla a causa della
polvere sollevata dal crollo dell'impalcatura di sostegno della galleria. Senza
sapere ancora oggi come, il ricorrente riuscì a raggiungere il sollevatore che
dal fondo della galleria portava in superficie. Là vi trovò dei colleghi che lo
portarono in braccio sul sollevatore e poi all'aperto. Il crollo fu così grave
che alcuni suoi colleghi rimasero bloccati per ore nella
galleria prima di poter essere liberati.
…
Contrariamente a quanto sostiene la __________,
le lesioni subite sono state particolarmente gravi e particolarmente caratteristiche
ed idonee, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici.
A tal proposito, si rileva come tutti i medici
che ebbero a visitare il signor __________, oltre a rilevare le affezioni
fisiche diagnosticate, riscontrarono un'importante componente psichiatrica. Il
Dr. med. __________ ha sempre ritenuto il signor __________ inabile al lavoro
al 100% a seguito del sinistro in questione diagnosticando, oltre una sindrome cervico-lombovertebrale
su tendomiosi a catena, una sindrome post-traumatica da stress con stato
ansioso in rapporto di causalità con l'infortunio del 14 luglio 1999.
Il Dr. med. __________ ha posto come diagnosi una
sindrome post-traumatica da stress, pure confermando l'esistenza di causalità
adeguata tra il danno alla salute psichica attuale ed il sinistro in questione.
Di transenna si rileva come non solo i medici
curanti del ricorrente, ma pure il Dr. med. __________ ha sempre indicato
l'esistenza di una componente psichiatrica di cui il signor __________ soffre,
in rapporto di causalità con l'incidente del 14 luglio 1999.
…
La __________ nega pure come la cura medica non
sia stata eccezionalmente lunga. Ma come! Il signor __________ è ancora, a
quasi due anni dall'incidente, in cura medica, il decorso della quale appare
estremamente sfavorevole. Il signor __________, infatti, non sembra affatto
migliorare. Al contrario!
…
Infine, non si possono negare i dolori somatici
tuttora persistenti e il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta
alle lesioni fisiche tuttora esistenti per il ricorrente e riconosciute per
oltre un anno pure dalla __________.
Tenuto conto di quanto precede, non si può non
riconoscere l'esistenza di una causalità adeguata tra l'infortunio subito dal
signor __________ e i danni alla salute di cui egli attualmente soffre." (I)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.5. In replica,
l'assicurato ha domandato l'audizione testimoniale dei dottori __________,
__________ e __________ nonché di , collega presente sul luogo del
sinistro. Egli ha altresì ribadito la necessità che questa Corte predisponga
una perizia medica pluridisciplinare ed ha chiesto il richiamo degli incarti,
segnatamente, dell' e del Servizio psico-sociale di __________ (cfr.
VII).
1.6. Con decreto
del 4 maggio 2001, al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria
gratuita (cfr. VI).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha provveduto a richiamare dalla Clinica di chirurgia
traumatologica la cartella clinica riguardante __________ (VIII).
Le parti
hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni (cfr. XI e XII).
1.8. In data 18
marzo 2002 ha avuto luogo la discussione di causa dinanzi al Presidente del TCA
(cfr. XVI).
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato ad esaminare se è a torto o a ragione che l'Istituto assicuratore
convenuto ha posto termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 10 novembre
2000.
Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
2.2. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 p. 106 consid. 2,
U27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.3. L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed
adeguato.
2.3.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi dato qualora si
possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si
sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non
occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno
alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri
fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica
dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua
non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.3.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e
M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.3.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133,
in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione
degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento
infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é
avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI
1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico:
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre
cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza
la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.4. In concreto,
non è contestata la circostanza che _________ lamenti dei disturbi tanto
organici che psichici.
Onde
favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà
in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.
2.4.1. Affezioni
somatiche
2.4.1.1. Dall'impugnata
decisione su opposizione emerge che l'assicuratore LAINF convenuto - tenuto conto della situazione organica oggettiva -
ha dichiarato __________ abile al lavoro in misura completa e non più bisognoso
di cure mediche, a decorrere al più tardi dal 10 novembre 2000. Così facendo,
l'______ si è essenzialmente rimesso alle risultanze della visita di controllo
23 agosto 2000 eseguita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, rispettivamente al suo apprezzamento complementare del 10 ottobre
2000:
"
STATO LOCALE
Marcata dolenzia alla palpazione di praticamente
tutto il rachide, tuttavia più accentuata in sede cervicale e lombare-inferiore
senza contrattura della muscolatura paravertebrale. A livello del rachide
cervicale i movimenti in rotazione vengono bloccati attivamente da parte del
paziente da uno scatto di grande ampiezza angolare verso la posizione opposta.
All'altezza del rachide lombare il movimento
attivo di flessione avviene solo fino a una distanza dita-suolo circa
all'altezza delle ginocchia con lordosi residuale e movimento d'elevazione
cadenzata. La flessione passiva delle anche a partire da circa 60° viene
asserita dolente in sede lombare-inferiore senza indizio clinico alcuno per una
componente radicolare irritativa o dermatomerica deficitaria.
Asseriti dolori diffusi alla palpazione e alla
mobilizzazione passiva della spalla sinistra con scroscii sotto-acromiali,
peraltro bilaterali. Funzione attiva, rispettivamente passiva, così come forza
muscolare non esaminabile con sufficiente attendibilità.
Ginocchio sinistro calmo, senza versamento,
liberamente mobile con scroscii in sede retro-patellare.
VALUTAZIONE
Come già fatto notare in diversi referti
antecedenti, anche in occasione della visita odierna traspare chiaramente il
ruolo primordiale giocato dalla componente psichica
e l'entità del divario tra il quadro clinico effettivamente oggettivabile e
l'entità dei disturbi accusati dal paziente, rispettivamente le limitazioni ivi
connesse.
Per meglio inquadrare i parametri di questa
problematica ritengo importante ritornare all'evento infortunistico iniziale.
Il rapporto di polizia redatto il 14.7.1999,
riferendosi alle lesioni subite dal paziente cita una lieve lesione da taglio
al ginocchio sinistro, così come diverse contusioni. Descrivendo l'avvenuto, il
paziente stesso, ancora sul posto dell'infortunio afferma: "Mi trovavo sul
camion situato sulla parte posteriore della pista. Ho sentito improvvisamente
un forte rumore. Ho visto come la costruzione ("nachläufer Konstruktion")
si sbilanciava. Sono subito saltato giù dal camion e ho trovato protezione
sotto il veicolo. Nella caduta mi sono ferito alla gamba". Ospedalizzato
dal 14.7. al 20.7.1999 presso il Dipartimento di chirurgia dell'Ospedale
__________, il rapporto di dimissione fa riferimento unicamente alla ferita
perforante del ginocchio sinistro con lesione cartilaginea senza citare per
nulla ulteriori problemi o disturbi somatici.
Ammettendo che il paziente avesse subito delle
importanti e significative lesioni in altre parti del corpo, queste dovrebbero
ragionevolmente essere almeno citate in un rapporto di dimissione tenuto conto
che il paziente non è solo passato rapidamente in Pronto Soccorso ma è
addirittura rimasto ospedalizzato durante 6 giorni.
I problemi alla spalla sinistra vengono segnalati
dal paziente per la prima volta in occasione dell'esame medico-circondariale
del 3.5.2000. Negli atti a mia disposizione, sia quando il paziente stesso
descrive i propri disturbi in occasione delle visite regolari del collaboratore
esterno, sia negli atti medici e più specificatamente in occasione della
valutazione approfondita effettuata durante il soggiorno a Novaggio non viene
fatto riferimento alcuno a disturbi della spalla sinistra.
Una relazione causale con l'evento infortunistico
del 4.6.1995 è praticamente esclusa. In effetti, in quel frangente, l'insieme
degli atti medici non fa riferimento alcuno a disturbi della spalla nell'ambito
di un decorso che si estende su 1 anno e 4 mesi.
Non riuscendo a esaminare in maniera attendibile
il paziente (reazioni di difesa, contratture, …), per acchito di coscienza e a
titolo di delucidazione viene accordato il benestare per una risonanza
magnetica della spalla sinistra che verrà effettuato presso l'Ospedale
__________ il 5.9.2000.
Come già fatto notare il precedenza, per quanto
attiene unicamente all'aspetto somatico non ritengo esservi al momento attuale
l'indicazione ad ulteriori misure terapeutiche fisiche se non un programma di
esercizi attivi da svolgersi in maniera individuale da parte del paziente. Di
riflesso, la __________ non prende più a suo carico la prescrizione di
ulteriori cicli di fisioterapia. Reputo per contro importante che il paziente
prosegua in maniera regolare ed intensa con la presa a carico
psicologica/psichiatrica, problematica chiaramente in primo piano.
Una presa di posizione conclusiva sulla capacità
lavorativa attinente ai disturbi somatici verrà presa una volta in possesso del
risultato dell'esame di risonanza magnetica della spalla sinistra prevista per
l'inizio del mese di settembre. In questo frangente anche l'aspetto della
causalità medico-assicurativa farà l'oggetto di una presa di posizione
specifica." (doc. _ - la
sottolineatura è del redattore)
Questo
invece il contenuto del referto 10 ottobre 2000 del medico di circondario
dell'__________, allestito dopo esecuzione dell'artro-risonanza magnetica della
spalla sinistra (5 settembre 2000 - cfr. doc. _):
"
Per quanto attiene agli antecedenti personali
vedi referti degli esami medici-circondariali del
23.8.2000 e del 3.5.2000.
Lo studio di artro-risonanza magnetica della
spalla sinistra effettuato all'Ospedale __________ il 5.9.2000 non solo ha
permesso di escludere la presenza di alterazioni strutturali acquisite di
natura post-traumatica riconducibili all'evento infortunistico in parola, ma
non ha neppure mostrato nessun referto patologico di rilievo suscettibile di
correlare con l'entità dei disturbi asseriti dal paziente.
Trovano di riflesso nuovamente conferma le
considerazioni già espresse in precedenza sull'importante ruolo giocato dalla
componente psichica nello stato attuale del
paziente.
Con riferimento a quanto riscontrato in occasione dell'esame medico-circondariale del
23.8.2000 e del referto della risonanza magnetica della spalla sinistra del
5.9.2000, il paziente viene ritenuto abile al lavoro nella misura completa per
quanto attiene alla componente somatica.
L'aspetto specifico dell'adeguanza dei disturbi
psichici farà oggetto di una valutazione particolare da parte del nostro
servizio amministrativo/giuridico."
(doc. _ - la
sottolineatura è del redattore)
L'assicurato,
durante il periodo 24 ottobre-27 novembre 1999, è rimasto degente presso la
Clinica __________ di riabilitazione di __________, dove ha fatto oggetto di
misure a carattere riabilitativo.
Queste le
considerazioni espresse dal dottor __________, contenute nel rapporto d'uscita
del 2 dicembre 1999, il quale ha particolarmente sottolineato la presenza di un
marcato sovraccarico psicogeno:
"
(…).
Der Verlauf beim Patienten war sehr
unbefriedigend. Schon zu Beginn fiel der Patient durch grosse Ängstlichkeit und
Schlaflosigkeit und in der Unruhe auf. Aus diesem Grund wurde versucht die
depressive Symptomatik des Patienten mit Seropram zu beeinflussen. Der Patient
verweigerte doch nach der 1. und 2. Einnahme die Medikamente, worauf das Seropram
wieder abgesetzt werden musste. Nach erneuter Diskussion mit dem Patienten im
Bezug auf seine Schlaflosigkeit war er aber dann doch bereits 25mg Surmontil zu
nehmen. Unter dieser Medikation konnte der Patient schlafen und fühlte sich
morgens auch erholter. Die Ängstlichkeit und vegetative Unruhe beim Patienten
blieben aber weiterhin bestehen. Bezüglich der Schmerzen wurde mit Brufen
begonnen, war aber auch keine Schmerzlinderung brachte. Wegen der
ausgesprochenen Angstsymptomatik wurde zusätzlich mit 3x1mg Temesta behandelt.
Der Patient war unter dieser Therapie deutlich ruhiger, vertrug aber die
Nebenwirkungen wie ein Schwindelgefühl nicht.
Im Verlauf der physiotherapeutischen Arbeit
zeigte sich ein sehr wechselhaftes Bild, die Schmerzen waren meist überall
vorhanden, das Bindegewebe war sehr schmerzhaft und zeigte starke vegetative
Reaktionen. Nach Massagen zeigte sich ein etwas lockeres Bindegewebe. Die
Mobilität konnte nach einiger zeit auch leicht verbessert werden.
Aufgrund der grossen psychologischen Komponente
wurde der Patient auch in unsere Entspannungsgruppe angemeldet, welche von Frau
__________, Psychologin, geleitet wird. Hier ging der Patient regelmässig an
die Sitzungen und berichtete insbesondere von den Erlebnissen während des
Unfalles. Immer wieder wird er von den Bildern heimgesucht, was Angst und
innere Unruhe auslöst.
Zusätzlich wurde der Patient von unserem Konsiliarpsychiater
Dr. ____ gesehen, welcher die posttraumatische Belastungsstörung bestätigen
konnte und eine Weiterführung der Therapie mir Surmontil empfahl. Ausserdem
machte er den Vorschlag, dass der Patient nach Abschluss der Rehabilitation in
eine Gesprächtstherapie im sozialpsychiatrischer Dienst in ________ gehen
sollte, um die Geschehnisse während des Unfalls in einer Gesprächstherapie
aufarbeiten zu können.
Während des Aufenthaltes kam auch eine grosse
psychosoziale Belastung zum Vorschein, der Patient ist geschieden und muss
ausser seinen eigenen zwei Kinder noch drei in __________ von seinem im Krieg
verstorbenen Bruder versorgen. Der Patient muss von recht wenig Geld leben und
ist dadurch sehr eingeschränkt.
AUSTRITTSBEFUNDE:
Subjektiv gab der Patient an, dass er sich
schlechter fühle als bei eintritt. Schmerzen gab er weiterhin an im rechten
Bein. Ausserdem beklagte er sich, dass er seitdem er die Krügen nicht mehr
gebrauchen durfte, auch mehr Schmerzen im Rücken hat. Immer wieder klagte er
auch über das Angstgefühl und über schlechten Schlaf. Nachts habe er
Schweissausbrüche und die Konzentration sei ebenfalls reduziert.
Auf der orthopädischen Seite konnte die Flexion
im Knie verbessert werden auf rechts 130°, links 135°. Die lumbale
Beweglichkeit ist weiterhin um 2/3 eingeschränkt, jedoch war die Muskulatur
etwas weicher.
Insgesamt konnte die somatische Situation aufgrund
der starken Überlagerung von psychologischen und psychosozialen
Belastungsfaktoren nicht beeinflusst werden."
(doc. _ - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).
Durante
la degenza, __________ ha pure fatto oggetto di
accertamenti da parte del dottor __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria.
Lo
specialista ha diagnosticato un calo uditivo altofrequente a destra nonché una
deviazione del setto nasale verso destra.
Per
quanto concerne il peggioramento uditivo, il dottor __________ si è dichiarato
impossibilitato a definirne l'eziologia, non essendo egli in possesso di audiogrammi
preesistenti all'infortunio (cfr. doc. _).
Immediatamente
dopo la sua dimissione dalla summenzionata Clinica di riabilitazione,
l'assicurato è entrato in cura psichiatrica ambulatoriale presso il Servizio psico-sociale
di __________, con la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress (cfr. doc.
_).
In data 3
maggio 2000, __________ è stato visitato dal dottor
__________, il quale ha, segnatamente, fatto stato di una profonda discrepanza
fra reperti oggettivabili e disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato:
"
(…).
Il quadro clinico presentato dal paziente viene
caratterizzato, ora così come in occasione dell'ultimo esame medico-circondariale,
in primo luogo dallo stato psichico del paziente con umore depressivo, adinamismo,
mancanza di prospettiva del proprio futuro …
In questo contesto, come già peraltro chiaramente
notato nel referto di dimissione della Clinica __________ di riabilitazione a
__________, i disturbi fisici assumono un'evidente connotazione di
somatizzazione. In effetti, il quadro ortopedico al rachide nel suo insieme,
alla spalla e al ginocchio sinistro si presenta molto favorevolmente e non
correla di per sé stesso con l'importanza, l'entità dei disturbi accusati,
rispettivamente le limitazioni ivi connesse riportate dal paziente.
In questo contesto, sempre per quanto attiene ai
disturbi somatici, non ritengo esservi nessuna indicazione alla prosecuzione
della fisioterapia. La sua inutilità ha in effetti lungamente fatto le sue
prove, non solo in sede ambulatoriale ma pure e soprattutto durante il
soggiorno stazionario a __________. Un certo miglioramento dell'insieme dei
disturbi somatici può venire raggiunto non con l'applicazione di misure
passive, ma unicamente con una presa a carico da parte del paziente di per sé
stesso (quando la componente depressiva lo permette) con intensificazione
progressiva delle misure attive, individuali. Questo cominciando da poco e non
solo ricordando quanto valeva ed era forte in precedenza!
Relativizzato quindi l'aspetto somatico (ricordo
che anche una risonanza magnetica del rachide aveva mostrato unicamente delle
alterazioni degenerative pluri-segmentarie lombari-inferiori) e terapeutico
della componente somatica, ritengo importante, come peraltro già fatto notare
in occasione del rapporto precedente, intensificare la presa a carico
psicologica/psichiatrica, approfittando di una certo impegno, rispettivamente
ingaggio che tutto sommato traspare dalla personalità del signor __________.
Per quanto attiene all'aspetto puramente
somatico, tenuto conto di quanto affermato in precedenza, il paziente potrebbe
di per sé stesso riprendere la propria attività lavorativa, inizialmente forse
anche solo in misura parziale. Ciò appare tuttavia per il momento praticamente
escluso tenuto conto invece della componente psicologica.
Infine, per quanto attiene al calo uditivo
riscontrato dopo l'evento infortunistico in parola, il nostro consulente
__________ dr. __________ (vedi referto del 17.2.2000) non ritiene esservi
misure terapeutiche specifiche da prendersi. Un'eventuale settoplastica, come
preconizzato dal Dr. __________ nel referto del 23.11.1999 per migliorare la
respirazione nasale, non andrebbe per contro a carico della __________." (doc. _ - la sottolineatura è del
redattore)
Il 23
agosto 2000 ha avuto luogo la visita circondariale di controllo a cui si è
fatto accenno in precedenza (cfr. doc. _).
In data 5
settembre 2000, è stata eseguita l'artro-risonanza magnetica della spalla
sinistra, la quale ha messo in luce un reperto decisamente blando (cfr. doc.
_).
Con
l'apprezzamento del 10 ottobre 2000, il dottor __________ - a fronte dei soli
postumi somatici oggettivabili - ha dichiarato __________ completamente abile
al lavoro con effetto immediato (cfr. doc. _), posizione che è poi stata formalizzata con la
decisione del 10 novembre 2000 (cfr. doc. _).
2.5.1.2. Questo Tribunale, dopo attenta valutazione
dell'insieme della documentazione medica presente all'inserto, ritiene che il
parere del medico di circondario dell'__________ (cfr. doc. _) possa
validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.
Risulta,
in effetti, sufficientemente dimostrato che, nel caso di specie, si è assistito
ad una progressiva somatizzazione di disturbi presenti a livello psichico.
D'altronde, già in occasione della degenza presso la Clinica __________ di
riabilitazione di __________, quindi a distanza di soli 3 mesi dall'evento
traumatico, i sanitari avevano espressamente dichiarato che la situazione
somatica dell'assicurato non era più suscettibile d'essere influenzata,
precisamente a causa della presenza di un importante sovraccarico psicologico e
psico-sociale (cfr. doc. _).
Il TFA ha
stabilito che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01;
STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001
nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992
nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991
nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
D'altro
canto, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, é consentito, in linea di principio, che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne all'Istituto assicuratore.
In casi particolari, pieno valore può essere conferito alla valutazione dei
medici dell'__________ anche se essi non hanno personalmente visitato
l'assicurato, ma si sono pronunciati unicamente in base agli atti (cfr. DTF 122 V 157ss.; RAMI 1999 U356, p. 572; STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98).
In
conclusione - tenuto esclusivamente conto dei postumi organici oggettivabili
dell'infortunio 14 luglio 1999 - lo scrivente Tribunale ritiene provato,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che __________
ha riacquistato la piena capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall'__________
nella decisione impugnata.
2.4.2. Affezione
psichica
2.4.2.1. __________
presenta indubbiamente dei seri disturbi di natura psichica.
Dai
rapporti del Servizio psico-sociale di __________ presenti agli atti, si
evince, segnatamente, che l'assicurato è entrato in cura psichiatrica già nel
dicembre 1999, su segnalazione dei medici della Clinica __________ di
riabilitazione di __________ (cfr., ad esempio, doc. _: "(…). Conosciamo
il signor __________ dal dicembre 1999 quando ci venne segnalato dal dr.
__________ della Clinica di riabilitazione di __________, ove era ricoverato
per una terapia di riabilitazione di uno stato dopo incidente sul lavoro
avvenuto in data 14 luglio 1999 con esiti di lesioni lacero contuse agli arti
inferiori ed una lombosciatalgia. Durante il ricovero il signor __________
presentò una sintomatologia caratterizzata da un aumento della tensione endopsichica,
stato ansioso persistente e reazioni di panico ogni qualvolta entrava in
contatto con pensieri, immagini o eventi che gli ricordavano il trauma subito.
Tale sintomatologia era accompagnata da uno stato di ipervigilanza, reazioni
d'allarme, tremore, sudorazione ed insonnia. Dopo consulto specialistico con il
dr. __________ del Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________,
gli venne diagnosticata una sindrome post-traumatica da stress con
l'indicazione di un trattamento farmacologico e di sostegno psicoterapico. È
stato quindi seguito regolarmente presso il Servizio psico-sociale di
__________ assistendo però solo ad un lieve contenimento della sintomatologia,
mentre permane uno stato subdepressivo con irrequietezza psicomotoria e crisi
d'ansia ripetute. Attualmente la terapia in corso consiste in farmacoterapia a
base di timoanalettici ed ansiolitici accanto a colloqui psicoterapeutici di
sostegno").
I dottori
__________ e __________, l'uno medico-assistente, l'altro caposervizio, hanno
diagnosticato una sindrome post-traumatica da stress. Questa affezione è
considerata una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del luglio 1999
(cfr. doc. _).
Anche le
parti appaiono concordi nel ritenere che fra la diagnosticata sindrome
post-traumatica da stress e l'infortunio assicurato esista una relazione di
causalità naturale (cfr. I, p. 5 e IV, p. 6).
A questa
opinione il TCA può senz'altro aderire, tenuto conto del contenuto delle
certificazioni stilate dagli specialisti del Servizio psico-sociale di
__________.
2.4.2.2. Si tratta
quindi d'esaminare l'adeguatezza del legame causale, questione di natura
squisitamente giuridica, sicché l'esecuzione di una perizia psichiatrica appare
superflua.
Occorre, avantutto,
procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.
La
dinamica dell'evento traumatico 14 luglio 1999 emerge, in primo luogo, dal
rapporto di polizia del 14 settembre 1999:
"
Unfallort
Mit einem Lift gelangt man in den ca. 30 Meter
tiefen Schacht hinab, von wo aus die Tunnelröhren der Bahn 2000 __________ in
Richtung __________ gebohrt werden. Der sogenannte LOS 2.01 (Ausgangschacht
Nord) Richtung __________ ist ca. 170 Meter lang und hat einen Durchmesser von
ca. 12 Meter. Zuvorderst im Schacht befindet sich der Bohrkopf. Dahinter ist
ein Stahlschild mit dem gleichen Durchmesser wie der Bohrkopf. Dieses Schild
ist durch eine Metallstange mit den Nachläufern verbunden. Beim Nachläufer
handelt es sich um eine Art Anhänger, welcher in zehnfacher Ausführung hinter
dem Schild hergezogen wird. Der Nachläufer, welcher die ganze Länge und Breite
des Tunnelschachts ausfüllt, dient als Arbeitsplattform, auf welchem die
verschiedensten Maschinen, Arbeitsgeräte, Kabel und Schläuche installiert sind.
Er läuft auf zwei seitlich an der Tunnelwand befestigten Schienenträgern, die
man in ihrer Funktion mit Eisenbahnschienen vergleichen kann. Diese
Schienenträger liegen auf sogenannten Töpfen (eine Art Keil) welche mit einem
ca. 16 cm langen Pfropfen in den Tübbingelementen der Tunnelwand befestigt
sind.
Sachverhalt
Die eingesetzten Töpfe für die Schienenträger der
Nachlaufinstallationen zur Tunnelbohrmaschine wurden beim Bau von Tunnels
bereits mehrere Male ohne Schaden eingesetzt. Die gegenüber früher anders
ausgebildeten Fahrwerke der Nachlaufkonstruktion führten zu einer etwas anderen
Belastung der Schienenträger. Die Folge waren Verformungen der Schienenträger,
die durch Erschütterung und Vibrationen verstärkt wurden. Dadurch lösten sich
einige Töpfe in den Halterungen, was zum Kippen der Schienenträger führte. Der
Auslöser war auf der linken Seite, ca. 50 Meter nach dem Stollen. In der Folge
kam es zu einem Dominoeffekt, bei dem die Schiene auf der gesamten Länge von
ca. 170 Meter kippte. Die Nachlaufkonstruktion stürzte daraufhin 1-2 Meter in
die Tiefe und verkeilte sich in der Tunnelwand. Der schwerverletzte __________ hielt sich auf der linken Seite
des vordersten Nachläufers (1a) auf. Er wurde vom
herabstürzenden Schienenträger eingeklemmt. __________ stürzte durch die
Erschütterung von einer Treppe des Nachläufers (1b). __________ hielt sich auf
dem Nachläufer (2.2) auf und brachte sich durch einen Sprung in die Mitte des
Tunnels in Sicherheit. __________ stand auf einem Lastwagen in hinteren Teil
des Schachtes. Auch er brachte sich durch einen Sprung unter den Lastwagen in
Sicherheit. Alle drei zogen sich dabei leichte Verletzungen zu."
(doc. _, p. 4s. - la sottolineatura
è del redattore)
A pagina
7 del succitato rapporto, é stato riprodotto quanto dichiarato da ___________
agli agenti di polizia, sempre a proposito dello
svolgimento dei fatti:
"
Angaben vor Ort aufgenommen durch Gfr. R. Nauer.
" Ich
hielt mich auf einem Lastwagen auf, der im hinteren Teil auf der Piste stand. Plötzlich
hörte ich einen lauten Knall. Ich sah, wie die Nachläuferkonstruktion kippte. Sofort
sprang ich vom Lastwagen und sucht unter dem Fahrzeug Schutz. Beim Sprung habe ich
mich am Bein verletzt." (doc.
_, p. 7)
Dal rapporto ispettivo __________ del 22 settembre 1999, risulta una
descrizione dell'accaduto parzialmente diversa:
"
(…).
Sul fatto
Esiste un rapporto di polizia. È successo il 14
luglio 1999 alle 0845 ca. Galleria __________.
Con un collega, __________, seguiva la
perforatrice per il lavoro d'isolazione. Dietro di loro gli operai addetti al
betonaggio. Il capo, __________, era uscito dal tunnel. Portava casco. Ad un
dato momento ha avvertito un rumore molto forte, forte polvere e non ha più
visto nulla. Ha avvertito un oggetto che gli veniva addosso. È stato colpito al
casco che si è rotto e lui si è gettato a terra venendo sepolto da materiale,
ferri e quant'altro. È svenuto. Non sa per quanto. Si è riavuto ed era solo. Ha
cercato l'uscita (saranno stati una settantina di m.). Sentiva gente gridare,
materiale che cadeva e molta polvere. Era tutto dolorante, perdeva sangue dal
ginocchio sinistro. All'esterno è stato soccorso e portato all'ospedale." (doc. _)
In corso
di causa, il TCA ha provveduto a richiamare dall'Ospedale __________ la
cartella clinica del ricorrente, relativa alla sua degenza 14-20 luglio 1999, e
ciò allo scopo di determinare quali conseguenze dirette ha prodotto il sinistro
qui in discussione ed a quali provvedimenti terapeutici è stato sottoposto
__________ (cfr. VIII).
In
quest'ottica, la documentazione medica prodotta è sufficientemente
chiarificatrice; ciò sia detto con riferimento a quanto osservato dall'assicurato
il 19 novembre 2001 (cfr. XI).
Dal rapporto medico iniziale risulta che l'assicurato
medesimo ha riferito ai sanitari d'essere stato colpito al ginocchio sinistro
da un pesante pezzo di ferro durante la fuga, ciò che ne ha provocato la caduta
a terra (cfr. IX 4).
Dal
profilo diagnostico, __________ ha presentato una ferita al ginocchio sinistro
nonché dei dolori alla regione lombare (cfr. IX 2). Gli accertamenti
radiologici a cui è stato sottoposto, hanno segnatamente permesso d'escludere la
presenza di lesioni strutturali di natura traumatica a livello della colonna
vertebrale (cfr. IX 5).
Interrogato
dal Presidente del TCA in occasione dell'udienza del 18 marzo 2002,
l'assicurato ha dichiarato che, al momento in cui è avvenuto il crollo, egli
stava lavorando su un ponte dotato di ruote, comandato dagli operai stessi,
distante da terra circa 60 cm. Con riferimento al rapporto di polizia del 14
settembre 1999, ___________ ha affermato di non ricordare se, in quel
frangente, vi fosse o meno un autocarro all'interno della galleria. Egli ha
tuttavia precisato che spesso l'impresa che eseguiva il lavoro dopo il loro,
aveva a propria disposizione una betoniera (cfr. XVI, p. 2).
Per quel
che concerne la dinamica dell'evento del 14 luglio 1999, a mente del TCA, il
fatto che nel rapporto di polizia risulti che l'assicurato stava lavorando su
un camion e che, iniziato il crollo, ha potuto trovare riparo sotto di esso, è
verosimilmente il frutto di un malinteso.
Complici
le difficoltà linguistiche nonché lo stato di choc in cui si versava
l'assicurato (non dimentichiamo che è stato interrogato immediatamente dopo
essere stato estratto dal tunnel - cfr. doc. _, p. 7: "Angaben vor Ort
aufgenommen durch …"), è plausibile che l'agente di polizia abbia potuto
fraintendere le parole pronunciate da __________ c, verbalizzando che egli si
trovava su un camion, anziché su un ponte mobile.
Non
bisogna neppure dimenticare che con i sanitari del PS dell'Ospedale __________,
il ricorrente non ha fatto alcun accenno alla presenza di un autocarro sul
luogo dell'infortunio (cfr. IX 4).
Per
l'essenziale - senza che si riveli necessario procedere alla richiesta
audizione testimoniale di __________ (cfr. VII) - questa Corte ritiene assodato
che __________, mentre cercava di mettersi in salvo, è stato colpito al
ginocchio sinistro da un pezzo di ferro, che ne ha
successivamente provocato la caduta a terra. L'assicurato è, in seguito,
riuscito a percorrere sulle proprie gambe 50/60 metri in direzione del lift. Egli
ha quindi incontrato i soccorritori che, sorreggendolo, l'hanno finalmente
condotto all'esterno (cfr. doc. _ e XVI, p. 2).
A causa
del sinistro, il ricorrente ha riportato una ferita perforante del ginocchio
sinistro con lesione cartilaginea, ciò che ha reso necessario il suo ricovero,
durante il periodo 14-20 luglio 1999, presso la Clinica di chirurgia
traumatologica dell'Ospedale __________, dove è stato sostanzialmente
sottoposto ad una revisione chirurgica della ferita nonché a delle misure fisioterapiche
destinate al recupero della mobilità articolare (cfr. doc. _ e IX 1-5).
Due suoi
colleghi sono rimasti solo leggermente feriti, mentre un terzo, tale
__________, è rimasto schiacciato sotto il materiale ("Schienenträger")
staccatosi dalle pareti laterali, lamentando un trauma toracico aperto e
fratture del setto nasale e del costato (cfr. doc. _).
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, ricordato che si deve
fare astrazione da come l'assicurato ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI
1999 U335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso a __________ non può
essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure - contrariamente a quanto
preteso in sede di ricorso (cfr. I, p. 6) - fra quelli gravi: si tratta, a
mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria
media.
Questo
Tribunale, in una sentenza del 27 giugno 2000 nella causa A., 35.2000.5 -
confermata dalla Corte federale con giudizio del 12 febbraio 2001, U 338/00 -
ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un infortunio in
cui l'assicurato era rimasto parzialmente sepolto da terriccio e da un
manufatto denominato "pozzo luce", staccatisi dalla parete dello
scavo nel quale stava lavorando. All'assicurato erano state diagnosticate delle
contusioni multiple, senza tuttavia alcuna lesione ossea.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che questo Tribunale, in una sentenza del 7
giugno 1999 nella causa K., 35.1997.10+25 - tutelata dal TFA con pronunzia del
13 gennaio 2000, U 284/99 - ha classificato fra gli infortuni di categoria
grave, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di un colpo di
sonno, l'assicurato, al volante della propria autovettura, a bordo della quale
avevano trovato posto altre 5 persone, ha invaso la corsia di contromano ed è
entrato in collisione, ad una velocità di 100/110 km/h, con un camion a
rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad arrestarsi
soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal punto d'impatto. A seguito
dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni in diverse parti del corpo.
Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato delle gravi lesioni fisiche.
Il cognato dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore sinistro, è
deceduto sul luogo dell'incidente.
Il TCA ha
qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il
conducente dell'autovettura sulla quale aveva trovato posto l'assicurata, a
seguito di un sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno 150 km/h secondo le
testimonianze - ha perso la padronanza del veicolo ed è andato a cozzare contro
un muro posto sulla sua destra. In ragione della violenza dell'urto, i due
occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e sono finiti sulla
carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è spezzata in due tronconi ed è
rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia di contromano. L'assicurata si
è procurata gravi lesioni in diverse parti del corpo (frattura diafisaria trasversa
dell'omero destro, frattura ilio-ischiopubica sinistra con dissociazione
sacro-iliaca sinistra, rottura del diaframma a sinistra, lesione del plesso
ascellare destro e frattura malleolare composta della caviglia destra). Il
conducente é invece deceduto sul luogo dell’incidente (cfr. STCA del 27 agosto
2001 nella causa P., 35.1999.45).
Parimenti,
nella sentenza del 15 dicembre 1994 nella causa M. I., citata in RAMI 1995
U215, p. 91, il TFA ha classificato nella categoria degli infortuni gravi,
l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa di una collisione
frontale fra due autovetture, l'assicurato/passeggero di una di esse ha subito
un grave politrauma (trauma addominale, trauma cranio-cerebrale con commotio
cerebri, trauma toracico con fratture multiple di coste a sinistra, importante
contusione polmonare, frattura comminuta intrarticolare aperta del piatto
tibiale sinistro, sezione dell'arteria radiale a livello dello spazio inter-metacarpale
dorsale alla mano destra) ed i suoi due compagni di viaggio sono deceduti.
Queste
tre ultime fattispeci - vuoi per la dinamica stessa del sinistro, vuoi per la
natura delle lesioni subite dall'assicurato - vanno considerate notevolmente
più gravi rispetto a quella che ora occupa il TCA.
Il
giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.. Per
ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la
presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente
lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la
cura) o l'intervento di più fattori.
Secondo
la giurisprudenza federale nella discussione riguardante l'adeguatezza, vanno
considerati esclusivamente i disturbi di natura organica che si trovano
in una relazione di causalità naturale (ed adeguata) con l'infortunio del
luglio 1999 (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409 e 1993 U166 p. 94 consid. 2c e
riferimenti).
In casu,
l'unico elemento che può essere preso in considerazione è quello delle
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche.
In questo
senso, il ricorrente non può essere seguito nella misura in cui pretende che
taluni degli altri criteri di rilievo enumerati dalla giurisprudenza (cfr. I,
p. 7-8: la gravità delle lesioni subite, la durata della cura medica, la
persistenza dei dolori somatici nonché il grado e la durata dell'incapacità
lavorativa) sarebbero senz'altro soddisfatti.
Da un
lato, non può essere seriamente sostenuto che le lesioni riportate da
__________ - una ferita perforante del ginocchio sinistro con lesione
cartilaginea e, eventualmente, una semplice contusione alla regione del rachide
lombare (senza comunque alcuna lesione di tipo strutturale, cfr. IX 5 e referto
RM colonna lombare del 2.11.1999 accluso al doc. _) - siano state gravi o
particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.
Dall'altro,
se la cura medica e l'incapacità lavorativa si sono protratte a lungo nel
tempo, non è certo a causa del danno organico - tutto sommato assai modesto - subito in occasione dell'evento assicurato.
Del resto, si è già avuto modo d'osservare che, poco dopo l'infortunio, i
disturbi soggettivamente accusati da __________ non trovavano una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo (cfr., ad esempio, i doc. _), e ciò in ragione
di una chiara sovrapposizione psicogena. Questo fenomeno lo si è constatato a
proposito dei disturbi rachidei, ma anche in relazione ai disturbi alla spalla
sinistra (cfr. doc. _: "Trovano di riflesso nuovamente conferma le
considerazioni già espresse in precedenza sull'importante ruolo giocato
dalla componente psichica nello stato attuale del paziente").
Per
valutare il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche, si deve tenere conto del fatto che l'infortunio occorso ad
__________ è avvenuto all'interno di una galleria in fase di costruzione, ad
una profondità di circa 30 metri.
La sola
via d'uscita era rappresentata da un ascensore che collegava il traforo
all'esterno (cfr. doc. _, p. 4 e XVI, p. 1: "Il giudice delegato chiede
innanzitutto all'assicurato di descrivere la dinamica dell'incidente. In
particolare, riguardo alla galleria, l'assicurato precisa che i lavoratori
vi accedevano tramite un ascensore e che quella era l'unica via d'uscita verso
l'esterno" - la sottolineatura è del redattore).
Simili
circostanze fanno sì che l'infortunio in parola appaia notevolmente più
impressionante rispetto ad un analogo infortunio accaduto all'esterno, vuoi per
le ridotte possibilità di mettersi in salvo, vuoi per le difficoltà nel
prestare i primi soccorsi, ecc..
È inoltre
facilmente immaginabile - e ciò è d'altronde stato confermato, oltre che dal
ricorrente stesso (doc._: "Ad un dato momento ha avvertito un rumore molto
forte, forte polvere e non ha più visto nulla" e XVI, p. 2: "Dichiara
di avere sentito un gran rumore, visto crollare il materiale ed una gran massa
di polvere. (…). Il giudice delegato chiede all'assicurato delle indicazioni
riguardo all'illuminazione. L'assicurato risponde che prima del crollo era
buona e che dopo non si è visto più niente. Non sa se a causa della polvere o
perché proprio è andata via la luce"), dagli altri operai rimasti
coinvolti nel sinistro (cfr. doc. _) - che il cedimento della struttura di
sostegno della piattaforma di lavoro ("der Nachläufer"),
struttura che si trovava ancorata alle pareti laterali del tunnel, abbia
provocato un rumore assordante, amplificato dall'ambiente chiuso, nonché
sollevato un fitto polverone che ha finalmente impedito ogni visibilità.
Ad un
certo momento, dopo aver scorto che la suddetta piattaforma stava incrinandosi
a causa di un progressivo cedimento dei binari di scorrimento ("Schienenträger"),
l'insorgente si è trovato nella sgradevolissima situazione di udire un intenso
frastuono ma di non potersi rendere conto di quello che stava realmente per
succedere, in ragione dell'assenza di visibilità. Il tutto ad una profondità di
circa 30 metri.
A mente
di questa Corte, quindi, il fattore delle circostanze drammatiche é realizzato
in modo particolarmente incisivo.
La
presente fattispecie si differenzia, decisamente, da quella che ha fatto
oggetto della suevocata sentenza del 27 giugno 2000 nella causa A., 35.2000.5 -
confermata in sede federale (cfr. STFA del 12 febbraio 2001 nella causa A., U
338/00) - in cui il TCA aveva sì riconosciuto all'infortunio una qual certa
spettacolarità, senza tuttavia poter concludere che quest'ultimo fattore fosse
soddisfatto in maniera particolarmente incisiva. In effetti, in quel caso la
parziale sepoltura dell'assicurato (dal bacino sino ai piedi) era avvenuta in
uno scavo all'aperto, ciò che fa sì che difettassero quelle stesse circostanze
che hanno invece contribuito a rendere particolarmente impressionante l'evento
traumatico che ha visto coinvolto __________.
Per
contro, secondo lo scrivente Tribunale, il caso di specie presenta più di
un'analogia con quello di cui alla sentenza pubblicata in RAMI 1999 U 335, p.
207ss.. In questa evenienza, la nostra Corte federale ha riconosciuto
l'esistenza di una relazione di causalità adeguata fra l'infortunio - un
incidente della circolazione, avvenuto all'interno di una galleria, che ha
coinvolto tre autovetture ed ha causato un morto e diversi feriti - e le turbe
psichiche posttraumatiche, ritenendo soddisfatto in maniera assai incisiva
proprio il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche
o del carattere particolarmente impressionante dell'infortunio, che era
peraltro, anche in quel caso, il solo elemento a potere entrare in linea di
conto.
Qui di
seguito le considerazioni espresse dal TFA:
"
cc) Von den verschiedenen Kriterien,
die bei mittelschweren Unfällen in die Adäquanzbeurteilung einzubeziehen sind (vgl.
BGE 115 V 140 Erw. 6c/aa), kommt vorliegend nur jenes der besonders dramatischen
Begleitumstände oder der besonderen Eindrücklichkeit des Unfalls in Betracht.
Der Berücksichtigung dieses Kriteriums
liegt der Gedanke zugrunde, dass solche Umstände geeignet sind, beim Betroffenen
während des Unfallgeschehens oder nachher psychische Abläufe in Bewegung zu setzen,
die an den nachfolgenden psychischen Fehlentwicklungen mitbeteiligt sein können.
Dabei sind objektive Massstäbe anzuwenden. Nicht was im einzelnen Betroffenen beim
Unfall psychisch vorgeht – sofern sich dies überhaupt zuverlässig feststellen liesse
–, soll entscheidend sein, sondern die objektive
Eignung solcher Begleitumstände,
bei Betroffenen psychische Vorgänge der genannten Art auszulösen.
Als Begleitumstände
des Unfalls sind folgende zu nennen:
– Das optisch wahrnehmbare Unfallgeschehen beim Zusammenprall
des entgegenkommenden Fahrzeuges mit dem vorausfahrenden Auto. Dieses Geschehen
war im Lichte der Tunnelbeleuchtung und der Scheinwerfer des Autos der Familie
K. zu verfolgen. Der Zusammenprall war heftig, waren doch das entgegenkommende
Auto mit 70–80 km/h und der vorausfahrende Personenwagen wohl mit etwa der gleichen
Geschwindigkeit unterwegs. Der Lenker des vorausfahrenden Autos wurde getötet,
der Fahrer des entgegenkommenden Wagens schwer verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten
Totalschaden. Die Versicherte sagte gegenüber dem Psychiater aus, ein entgegenkommendes
Auto sei seitlich an der Wand hoch und mit den Rädern voraus auf sie zugekommen.
Sie habe nur noch schwarz gesehen. Es erscheint glaubhaft, dass sie, obwohl auf
dem Rücksitz plaziert, das optische Geschehen wahrgenommen hat.
– Das akustisch wahrnehmbare Geschehen. Der Zusammenprall
zweier Personenwagen mit der erwähnten Geschwindigkeit ist mit einem ohrenbetäubenden
Knall verbunden.
– Die Tatsache, dass sich der Unfall in einem
Tunnel ereignete und aus diesem Grund als noch bedrohlicher erschien als ein vergleichbarer
Unfall auf offener Strasse, wofür mehrere Gründe angeführt werden können: Fehlende
Ausweichmöglichkeiten, abgeschnittene Fluchtwege, Erstickungsgefahr bei Brand sowie
erschwerte Hilfeleistung.
– Die am Unfallort verletzten Personen, zu denen
nebst der Versicherten auch deren Ehemann und Sohn sowie der getötete Lenker
des vorausfahrenden Autos gehörten.
Werden alle diese Umstände
berücksichtigt, kann das Kriterium der besonders dramatischen Begleitumstände oder
der besonderen Eindrücklichkeit des Unfalls in ausgeprägter Form als erfüllt betrachtet
werden; dieses einzige Kriterium genügt daher, um den adäquaten Kausalzusammenhang
zwischen dem Unfall und der psychischen Fehlentwicklung der Versicherten zu bejahen,
zumal der Unfall zu den schwereren Fällen im mittleren Bereich zu zählen ist.
Der Umstand, dass es sich laut Angaben in der psychiatrischen Expertise bei der
Versicherten um eine einfach strukturierte, ängstliche, stimmungslabile und wenig
intelligente Persönlichkeit handelt, ist nicht entscheidend. Denn bei der Adäquanzbeurteilung
ist nicht auf psychisch Gesunde, sondern auf eine weite Bandbreite der Versicherten
abzustellen. Hiezu gehören auch jene Versicherten, die aufgrund ihrer Veranlagung
für psychische Störungen anfälliger sind und einen Unfall seelisch weniger gut verkraften
als Gesunde (BGE 115 V 135 Erw. 4b)." (RAMI succitata, consid. 3a/cc)
Vero è
che il sinistro del 14 luglio 1999 non ha causato alcun morto.
Nondimeno
- contrariamente a quanto parrebbe sostenere l'_______ con l'impugnata
decisione su opposizione (cfr. doc. _, p. 6) - il TCA ritiene che questa
circostanza non sia di per sé idonea a privare il suddetto evento del suo
carattere particolarmente drammatico.
Intanto,
uno degli operai presenti nella galleria (______), rimasto sepolto sotto il
materiale staccatosi dalle pareti, ha comunque lamentato delle gravi ferite,
segnatamente un trauma toracico aperto.
D'altro
canto, l'evento in questione era potenzialmente atto a provocare delle
conseguenze ben più gravi rispetto a quelle fortunatamente realizzatesi. A
quest'ultimo riguardo, va rilevato che, secondo quanto affermato dall'assicurato
dinanzi al giudice delegato, il materiale crollato in quel segmento di galleria
è stato moltissimo e che pertanto lui (così come altri operai) avrebbe potuto
rimanere sepolto (cfr. XVI, p. 2: "L'assicurato precisa che il suo capo
che ha effettuato un sopralluogo gli ha detto che il materiale crollato in quel
punto era moltissimo e che avrebbe potuto rimanere sepolto").
Va
inoltre evidenziato che contrariamente a quanto dichiarato il 22 settembre 1999
ad un ispettore dell'__________ (cfr. doc. _) ed ancora in sede di discussione
di causa (cfr. XVI), dal rapporto di polizia (doc. _), così come dalla cartella
clinica dell'Ospedale __________ (cfr. IX 2-4), non emerge affatto che
l'insorgente sarebbe svenuto, siccome colpito al capo da un oggetto imprecisato.
Tuttavia
- anche se __________ dovesse effettivamente essere svenuto - la perdita di
conoscenza ha forzatamente avuto una durata piuttosto breve, giacché
l'assicurato è comunque stato in grado di descrivere - prima ad un agente della
polizia, poi ai sanitari del PS - quanto era in precedenza accaduto all'interno
della galleria (ciò che esclude l'esistenza di un'amnesia pericircostanziale
per l'evento).
In queste
condizioni, non può trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui il fatto
che l’assicurato sia colpito da amnesia, esclude a priori che l’infortunio
possa essere stato vissuto in modo particolarmente impressionante (cfr. STFA
del 21 dicembre 1993 nella causa L., U 158/93 e del 2 agosto 1994 nella causa
G.).
In
conclusione, l'infortunio 14 luglio 1999 ha avuto, secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita, un significato decisivo per
l'instaurazione delle turbe psicogene di cui __________ è portatore. In
siffatte condizioni, l'adeguatezza del nesso di causalità può, pertanto, venire
ammessa.
2.6. Lo scrivente
TCA, nei considerandi che precedono, ha accertato che i disturbi psichici
accusati dall'insorgente si trovano in una relazione di causalità, naturale ed
adeguata, con l'evento traumatico assicurato.
Pertanto,
l'impugnata decisione dell'__________ - mediante la quale il caso d'infortunio
di __________ è stato chiuso a far tempo dal 10 novembre 2000 - non merita
certo tutela in questa sede.
Si
giustifica, quindi, un rinvio della causa all'Istituto assicuratore convenuto
affinché si esprima, attraverso l'emissione di una nuova decisione formale, sul
diritto a prestazioni a decorrere dal 10 novembre 2000.
2.7. Vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr.
art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF). Il decreto del 4 maggio 2001 diventa pertanto
privo d'oggetto (cfr., fra le tante, STFA 18 agosto 1999 nella causa T., U
59/99).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ L'impugnata
decisione su opposizione è annullata.
§§ È
accertata l'esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato fra l'infortunio
14 luglio 1999 ed i disturbi psicogeni lamentati dal ricorrente, così come ai considerandi.
§§§ La
causa è rinviata all'__________ affinché si esprima, mediante l'emissione di
una nuova decisione formale, sul diritto a prestazioni dopo il 9 novembre 2000.
2.- Il decreto
del 4 maggio 2001 è privo d'oggetto.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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