AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.59
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00059
mm
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 maggio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
ottobre 1999, il dottor __________ ha comunicato alla __________ che la sua
dipendente, __________, all'inizio di maggio 1999,
era scivolata sulle scale e, per proteggersi dalla caduta, aveva messo la mano
destra in avanti, lamentando un intenso dolore alla spalla destra (doc. _).
Accertamenti
successivamente eseguiti hanno permesso di mettere in luce una lesione della
cuffia dei rotatori a destra (cfr. doc. _),
trattata chirurgicamente presso la __________ di __________ nel corso del mese
di gennaio 2000 (cfr. doc. _).
Sentita
da un ispettore della __________, __________ ha inoltre dichiarato che, in data
30 dicembre 1998, mentre si trovava in Italia per delle compere, aveva già
accusato dei disturbi alla spalla destra, precisamente all'atto di sollevare
una borsa della spesa (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale 7 febbraio 2000, la __________ ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente al danno alla spalla destra (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ Protezione giuridica per conto
dell'assicurata, l'assicuratore infortuni, in data 12 maggio 2000, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 11 agosto 2000, __________, patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a corrisponderle le
prestazioni a dipendenza dell'evento del maggio 1999 (cfr. I, p. 7).
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
La __________ sostiene che l'evento del 30
dicembre 1998 non gode della copertura assicurativa trattandosi eventualmente
d'infortunio non professionale poiché l'assicurata non era sul posto di lavoro
né sul tragitto per recarsi al lavoro. Dato che la signora __________ è
occupata a tempo parziale per meno di dodici ore alla settimana, essa non è
assicurata anche per gli infortuni non professionali.
Questa argomentazione della parte convenuta non
può essere contestata dalla ricorrente.
La __________ sostiene però pure che l'evento del
30 dicembre 1998 non può essere considerato un infortunio, facendo difetto il
fattore esterno straordinario. Anche questa considerazione può essere condivisa
dalla ricorrente. La signora __________, alla luce anche dei referti medici
agli atti, ritiene infatti che la lesione della manchette dei rotatori della
spalla destra non può essere stata causata dal semplice sollevamento di una
normale borsa della spesa. Come si vedrà in seguito la lesione è invece stata
causata dalla caduta avvenuta sul posto di lavoro ad inizio maggio 1999.
Si deve invece recisamente il giudizio di
controparte secondo il quale la lesione della manchette dei rotatori della
spalla destra non è parificabile ad un infortunio essendovi segni di
degenerazioni. Non è vero che i segni di degenerazione sono predominanti. La situazione
della spalla destra della ricorrente è degenerata solo a causa del tempo
trascorso dalla data dell'infortunio alla data della risonanza magnetica di cui
si fa menzione nella decisione su opposizione. In realtà non si tratta infatti
di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, bensì di un infortunio ai
sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF. I medici della Clinica __________ sono
categorici nell'affermare che la rottura della manchette dei rotatori è dovuta
ad un trauma. Il trauma deriva da un'azione repentina, involontaria e lesiva
che colpisce il corpo umano. Dovuta a fattore esterno straordinario. Ne
consegue che la lesione di cui ha sofferto la ricorrente deve essere
considerata come infortunio. Parimenti, non essendovi stato un fattore esterno
straordinario in occasione dell'evento del 30
dicembre 1998, si deve concludere che tale lesione non è stata cagionata in
questa occasione, bensì successivamente durante il sinistro di inizio maggio
1999, come verrà meglio esposto in seguito.
… Dato che si conviene con la convenuta che la
lesione subita dalla ricorrente non può essere riferita all'evento del 30
dicembre 1998, allora occorre stabilire in quale altra occasione la signora
__________ ha subito la lesione in oggetto.
La __________ non ha negato che l'assicurata, ad
inizio maggio 1999, sul posto di lavoro, è caduta. Senza alcun plausibile e
sostenibile motivo la convenuta afferma però che l'evento di inizio maggio 1999
è privo di rilevanza. Tale conclusione è tratta senza l'indicazione della benché
minima prova.
La __________ non indica però alcun altro evento
che avrebbe potuto cagionare la lesione della manchette dei rotatori della
spalla destra dell'assicurata. In realtà, non vi è stato alcun altro incidente
che avrebbe potuto causare la lesione traumatica in questione. Di conseguenza
si deve forzatamente ritenere che la lesione segnalata mediante l'annuncio di
infortunio 12 ottobre 1999 costituisce a tutti gli effetti la conseguenza della
caduta avvenuta ad inizio maggio 1999. Per questo evento l'intervento
dell'assicurazione contro gli infortuni non può essere negato, dato che
l'assicurata è caduta mentre si trovava sul posto di lavoro ed eseguiva
un'attività nell'interesse del datore di lavoro (art. 7 cpv. 1 lett. a LAINF).
D'altra parte le prestazioni dell'assicurazione
infortuni non possono essere negate neppure a ragione del ritardo nella
notifica dell'infortunio o dei dubbi dell'assicurata quanto all'origine dei
disturbi.
L'art. 53 OAINF dispone che l'infortunato deve
notificare tempestivamente l'infortunio al datore di lavoro o all'assicuratore.
Questa norma non prevede tuttavia la sanzione del diniego di prestazioni in
caso di ritardo nella notifica dell'infortunio. La signora __________ ha
comunque segnalato solo il 12 ottobre 1999 quanto le era successo ad inizio
maggio 1999 poiché non ha potuto immediatamente individuare l'origine e la
causa del dolore alla spalla destra. L'art. 11 OAINF dispone inoltre che le
prestazioni assicurative sono accordate anche in caso di conseguenze tardive. L'assicurata
non deve pertanto aver subito le conseguenze dell'infortunio immediatamente
dopo l'evento.
Nel caso concreto, dall'esame degli atti
dell'incarto, risulta che la signora __________ non ha immediatamente messo in
relazione il dolore alla spalla con l'evento di inizio maggio 1999 in quanto le
conseguenze si sono evidenziate solo in un secondo tempo. Essa ha però discusso
dei disturbi alla spalla destra già in occasione della visita presso il dr.
__________, che è avvenuta il 4 maggio 1999. Ne sono seguiti i necessari
accertamenti, un periodo di cura conservativa e l'intervento operatorio del 7
gennaio 2000.
Alla luce di quanto precede non si può
condividere l'opinione della parte convenuta in base alla quale l'evento di
inizio maggio 1999 sarebbe privo di rilevanza in quanto l'assicurata non aveva
a quel momento ritenuto di consultare immediatamente un medico. Come detto non
vi sono stati altri episodi che avrebbero potuto causare la lesione constatata
dal medico della clinica __________. Questo danno alla salute può dunque essere
stato causato solo ed esclusivamente dall'infortunio di inizio maggio 1999.
D'altra parte, come detto, le prestazioni assicurative devono essere accordate
anche in caso di conseguenze tardive. La motivazione addotta dall'istituto
d'assicurazione non può quindi essere accettata.
Dato che la signora __________, ad inizio maggio
1999, ha subito un infortunio durante l'esecuzione di lavori nell'interesse del
datore di lavoro, l'assicurazione contro gli infortunio dovrà erogare le
prestazioni di cui agli art. 10 e segg. LAINF"
(I, p.
4-6).
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
V).
1.5. In replica, l'assicurata
ha segnatamente domandato che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica
giudiziaria "… atta ad accertare l'origine e le cause della lesione della
manchette dei rotatori della spalla destra …" (VII).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la __________ debba o
meno corrispondere le proprie prestazioni a dipendenza dei disturbi accusati
__________ all'arto superiore destro, finalmente sfociati nell'intervento
chirurgico del gennaio 2000.
2.2. Dalle tavole
processuali emerge che all'assicuratore convenuto sono stati notificati due
distinti eventi traumatici, interessanti entrambi la regione della spalla
destra.
Il primo
é sopravvenuto il 30 dicembre 1998, allorquando __________ si trovava in Italia
per effettuare degli acquisti: nel sollevare una borsa della spesa, essa ha
risentito dei dolori alla spalla destra (cfr. doc. _).
Il
secondo é invece accaduto verso le ore 10°° di un giorno feriale compreso tra
il 5 ed il 14 maggio 1999 (cfr. doc. _). Quel giorno, __________ stava
lavorando, come di consueto, presso l'abitazione del dottor __________, quando
è caduta dalle scale con la mano destra protesa in avanti nel tentativo di
proteggersi. Essa ha dichiarato d'aver accusato un forte dolore alla spalla
destra per circa un minuto e poi più nulla (cfr. doc. _).
Le parti
appaiono concordi nel ritenere che per l'evento del dicembre 1998 non vi può
essere, a priori, una copertura assicurativa.
Lo
scrivente TCA non può che aderire a quest'opinione.
A norma
dell'art. 13 cpv. 1 OAINF, gli infortuni non professionali sono assicurati a
condizione che l'interessato lavori presso un datore di lavoro almeno per 12
ore alla settimana (per almeno 8 ore alla settimana, secondo la modifica
dell'OAINF del 20 settembre 1999, entrata in vigore il 1° gennaio 2000).
Il cpv. 2
recita poi che per i dipendenti occupati a tempo parziale, la cui durata
settimanale di lavoro è inferiore a questo minimo, gli infortuni occorsi sul
tragitto per recarsi al lavoro e viceversa sono considerati infortuni
professionali.
L'art. 7
cpv. 1 LAINF (cfr., pure, art. 12 OAINF) definisce, da parte sua, gli infortuni
professionali. Sono quelli di cui è vittima l'assicurato nell'eseguire lavori
per ordine del datore di lavoro o nell'interesse di quest'ultimo (lett. a)
oppure quelli sopravvenuti durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro
se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo
inerente alla sua attività professionale (lett. b).
In
casu, dall'annuncio d'infortunio 12 ottobre 1999 si evince che l'attività
di aiuto-domestico presso il dottor __________ era limitata a sole 4 ore
alla settimana (cfr. doc. _), circostanza che, del resto, l'assicurata ha
avuto modo di ribadire in occasione dell'incontro del 21 dicembre 1999 con un
ispettore della __________ (cfr. doc. _).
In
ossequio alle suevocate disposizioni, vi potrebbe dunque essere copertura
soltanto qualora __________ fosse rimasta vittima di un infortunio professionale.
Ciò non è manifestamente il caso, dato che l'evento 30 dicembre 1998 è accaduto
mentre che la ricorrente si trovava in Italia per delle ragioni strettamente
personali.
A questo
punto - ritenuto che non è stato contestato che l'evento del maggio 1999
soddisfi i requisiti di cui all'art. 9 cpv. 1 OAINF e, del resto, neppure la
sua sopravvenienza - per determinare se è dato l'obbligo contributivo della
__________ a, assicuratore LAINF del dottor __________, occorre verificare se i
disturbi lamentati da __________ alla spalla destra sono da ritenere una
conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento del maggio 1999.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 in fine).
2.5. All'inizio
di maggio 1999, __________ è dunque rimasta vittima di una caduta dalle scale,
in occasione della quale essa ha immediatamente lamentato un forte ma breve
dolore a livello della spalla destra.
In data 4
maggio 1999, l'assicurata ha consultato il dottor __________ a causa di una
tendinite stenosante del III dito della mano destra e, all'occasione, gli ha
pure riferito dei disturbi accusati alla spalla destra (cfr. doc. _). Lo
specialista in chirurgia della mano, successivamente interpellato dalla
__________, ha dichiarato che, allora, __________ aveva imputato i dolori alla
spalla all'evento del dicembre 1998 (cfr. doc. _).
Il dottor
__________ ha disposto l'esecuzione di una artro-risonanza magnetica, che ha
evidenziato una lesione transmurale del sopraspinato (doc. _), e ha quindi
inviato l'assicurata dal collega __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
(cfr. doc. _), il quale l'ha visitata il 23 giugno, rispettivamente, il 24
agosto 1999 (cfr. doc. _).
Il 13
settembre 1999, l'insorgente si è rivolta al suo datore di lavoro, il dottor
__________, il quale le ha suggerito un consulto specialistico presso il dottor
__________, __________ d'ortopedia
presso la __________ (cfr. doc. _).
In data 7
gennaio 2000 ha avuto luogo, presso il succitato istituto di cura, un
intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori, acromio
plastica e resezione dell'articolazione acromio-clavicolare della spalla destra
(cfr. doc. _).
Il dottor
__________ ha avuto modo di discutere in merito all'origine della nota rottura
della cuffia rotatoria, nello scritto 28 gennaio 2000 indirizzato alla Cassa
malati __________:
"
(…).
La signora __________ fu operata in data
07.01.2000, presso la __________ dal Dr. __________.
Nell'intervento è stata eseguita una
ricostruzione della manchette dei rotatori, una plastica dell'acromio ed una
resezione dell'articolazione acromio-clavicolare della spalla destra. Secondo
il rapporto operatorio si trattò di una rottura del tendine del sovraspinato e
del muscolo coinvolgente anche parte del muscolo infraspinato.
Non c'è dubbio che si trattò delle conseguenze di
un trauma. Di questo avviso è pure il chirurgo che la operò.
Il dolore alla spalla destra si manifestò per la
prima volta in data 30.12.1998 sollevando una borsa pesante. Con il tempo il
dolore andò diminuendo per riacutizzarsi ai primi di maggio del 1999 allorché
la paziente, cadendo sulle scale, protesse la caduta appoggiando la mano destra
su un gradino.
Secondo l'articolo 9 dell'ordinanza
sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) si intende per infortunio
l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a
fattore esterno straordinario. Le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è
definitivo, sono equiparate all'infortunio - se non attribuibili indubbiamente
a una malattia o a fenomeni degenerativi - anche se non dovute a fattore
esterno straordinario: fratture; lussazioni di articolazioni; lacerazioni del
menisco; lacerazioni muscolari; stiramenti muscolari; lacerazioni dei tendini;
lesioni dei legamenti, lesioni del timpano.
In questo caso, considerato il fatto che
l'operatore ha constatato una rottura netta ed estesa del tendine e del muscolo
sovraspinato, non ci sono dubbi che la causa dei disturbi accusati dalla
paziente alla spalla destra è di natura traumatica.
Pertanto, se si tratta del trauma del 30.12.1998, le lesioni constatate sono
equiparate ad infortunio.
In conclusione, tanto se si considera la causa
scatenante il sollevamento della borsa quanto la caduta sulle scale, è evidente
che si tratta di conseguenze di infortunio"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
A favore
di una chiara eziologia traumatica del danno alla salute lamentato da
__________, si è pure espresso il dottor __________:
"
Bei obengenannter Patientin habe ich am
07.01.2000 eine Rekonstruktion der Rotatorenmanschette bei vorgelegener
Rotatorenmanschettenruptur rechtsseitig durchgeführt. Die Patientin gibt an, im
Mai 99 anlässlich eines Sturzes die rechte Schulter traumatisiert zu haben mit
sofortiger Schmerzsymptomatik und massiven Bewegungsschmerzen. In der Folge
waren die Beschwerden regredient, es verblieben jedoch anhaltende
Restbeschwerden, die schliesslich zur Operation geführt haben. Eine
Arthro-MRI-Untersuchung der rechten Schulter vom 20.09.99 konnte die Ruptur der
Rotatorenmanschette rechtsseitig bestätigen. Eine sonographische Untersuchung
beider Schultern an unserer Klinik ergab sonographisch lediglich rechtsseitig
eine Rotatorenmanschettenruptur, wo hingegen die linksseitige
Rotatorenmanschette sonographisch und auch klinisch vollständig unauffällig
ist. In Anbetracht der klaren Brückensymptomatik seit dem Trauma im Mai 99
und auch die Tatsache, dass die linksseitige Rotatorenmaschette klinisch und
sonographisch vollständig intakt ist, erscheint mir die Aetiologie der
vorliegenden Rotatorenmaschettenruptur als mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
unfallbedingt zu sein. Auch der intraoperative Befund mit vorwiegender
bursaseitiger Ruptur (degenerative Rupturen eher gelenkseitig) spricht für eine
traumatische Auslösung der Ruptur"
(doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
2.6. Vagliata la
documentazione medica all'inserto, questo Tribunale ritiene ormai assodato che la lesione della cuffia dei
rotatori di cui __________ ha sofferto, ha un'eziologia traumatica.
A questa
conclusione è giunto, non solo il dottor __________, generalista (cfr. doc. _),
ma pure - e soprattutto - il dott. __________, __________ d'ortopedia presso la
__________, il quale ha espressamente dichiarato
che, citiamo: "In Anbetracht der klaren Brückensymptomatik seit dem Trauma
im Mai 99 und auch die Tatsache, dass die linksseitige Rotatorenmaschette klinisch
und sonographisch vollständig intakt ist, erscheint mir die Aetiologie der vorliegenden
Rotatorenmaschettenruptur als mit überwiegender Wahrscheinlichkeit unfallbedingt
zu sein. Auch der intraoperative Befund mit vorwiegender bursaseitiger Ruptur
(degenerative Rupturen eher gelenkseitig) spricht für eine traumatische Auslösung
der Ruptur" (doc. _ - sottolineatura e grassetto sono del redattore).
2.7. Assodata la
natura traumatica del danno alla salute presentato dall'assicurata, non rimane
che stabilire se alla sua origine vi sia l'evento del 30 dicembre 1998 - il
quale, pur non potendo essere qualificato quale infortunio ai sensi di legge
(facendo difetto il fattore esterno straordinario), rimane comunque un evento
traumatico dal punto di vista medico (ciò sia detto in relazione a quanto
sostenuto da __________ a pag. 5 del suo ricorso: "… non essendovi stato
un fattore esterno straordinario in occasione dell'evento del 30 dicembre 1998,
si deve concludere che tale lesione non è stata cagionata in questa occasione,
…" - cfr., al riguardo, STFA 3.1.2000 in re INSAI c/ S., consid. 2d (U
236/98) e dottrina ivi citata) - a priori non coperto dalla _________, oppure
quello occorso alla ricorrente nel maggio 1999, di pertinenza
dell'assicuratore infortuni convenuto.
Questa
Corte, valutando le prove secondo l'abituale criterio della verosimiglianza
preponderante (cfr. consid. 2.3.), ritiene che all'origine della nota lesione
alla spalla destra, vi sia stata la caduta dalle scale.
In tal
senso, si è espresso il dottor __________, ovvero colui che nel gennaio 2000
eseguì l'intervento ricostruttivo. Questo specialista, fra le altre cose, ha
messo in evidenza la presenza di sintomi cosiddetti "a ponte" a
partire proprio dall'infortunio del maggio 1999 (cfr. doc. _: "In Anbetracht
der klaren Brückensymptomatik seit dem Trauma im Mai 99 …" e doc. _:
"Im Mai 99 Sturz mit Traumatisierung der rechten Schulter. Sofortige Schmerzsymptomatik,
in der Folge regredient. Seither jedoch anhaltende Restbeschwerden mit painfull-arc-Symptomatik
sowie Nachtschmerzen").
Il TCA
constata, per contro, l'assenza di una chiara sintomatologia nel periodo fra il
dicembre 1998 ed il maggio 1999, se è vero che __________ ha potuto continuare
a svolgere normalmente la propria attività professionale, comunque gravosa dal
punto di vista dell'impegno fisico. In particolare, dalla documentazione
all'inserto non si evince che l'assicurata accusasse delle difficoltà nell'elevazione
del braccio destro sopra l'orizzontale, sintomo tipico della presenza di una
rottura della cuffia dei rotatori.
In
secondo luogo - posto come dal rapporto operatorio 7 gennaio
2000
della __________ (cfr. doc. _: "… der intraoperative Befund mit vorwiegender
bursaseitiger Ruptur (degenerative Rupturen eher gelenkseitig) spricht für eine
traumatische Auslösung der Ruptur") non emerga affatto che l'assicurata
avrebbe presentato degli "evidenti segni di degenerazioni" (cfr. doc.
_, p. 4) - è assai poco plausibile che il semplice gesto di sollevare una borsa
della spesa, abbia potuto provocare la rottura di una cuffia dei rotatori
intatta (cfr., al riguardo, E. Bär, K. Stutz, A. Gächter, C. Gerber, M.
Zanetti, Pertes de substance de la coiffe des rotateurs et lésions corporelles assimilées
à un accident, in Bollettino dei medici svizzeri, 2000, nr. 49, p. 2794s.). In
questo senso, appare certamente più adeguato l'evento infortunistico
sopravvenuto all'inizio di maggio 1999.
Sulla
scorta di quanto precede, va dunque riconosciuta l'esistenza di una relazione
di causalità naturale (ed adeguata, cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 in
fine) fra l'infortunio del maggio 1999 e la rottura della cuffia dei
rotatori della spalla destra.
2.8. Discende dalle
suesposte considerazioni che il gravame di __________ risulta fondato, avendo
essa postulato che la __________ venisse condannata a riconoscere la propria
responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ È
annullata la decisione su opposizione 12.5.2000 della __________.
§§ La
__________ è condannata a versare all'assicurata le prestazioni legali a
dipendenza dei disturbi da lei accusati alla spalla destra.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà a __________
fr.
1500.-- a titolo di spese ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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