AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.54
Data decisione, Autorità:
27.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00054
mm
Lugano
27 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 19 aprile 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
gennaio 1992, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di
montatore elettricista - è rimasto vittima di una caduta sugli sci, riportando
una distorsione di grado I del ginocchio sinistro con stiramento
dell'inserzione prossimale del collaterale mediale (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
è stato giudicato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 18 marzo 1992. La
cura medica è terminata il 14 aprile 1992 (cfr. doc. _).
1.2. Dalle tavole
processuali emerge che, nel corso del mese di ottobre 1999, __________ ha
accusato dei nuovi disturbi al ginocchio sinistro, insorti in modo spontaneo
(cfr. doc. _), che hanno reso necessari dei provvedimenti terapeutici
conservativi (cfr. doc. _).
I
succitati disturbi sono stati annunciati all'Istituto assicuratore quale
ricaduta dell'evento traumatico del gennaio 1992.
1.3. L'__________,
con decisione formale 8 febbraio 2000, ha negato il proprio obbligo
contributivo relativamente ai disturbi insorti nell'ottobre 1999, facendo
difetto una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr.
doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla Cassa malati __________ (cfr. doc. _),
l'assicuratore LAINF, in data 19 aprile 2000, ha sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 20 luglio 2000, la Cassa malati __________ ha chiesto che
l'__________ venga condannato a riconoscere la propria responsabilità in
relazione ai disturbi al ginocchio sinistro lamentati da __________ (cfr. I).
La Cassa
malati ricorrente ha fatto valere, in particolare, che esisterebbe una
relazione di causalità, naturale ed adeguata, fra l'infortunio assicurato ed i
problemi accusati da __________ nell'autunno del 1999, di modo che l'obbligo
prestativo dell'__________ discenderebbe dall'art. 11 OAINF.
1.5. In data 15
agosto 2000, __________ ha comunicato al TCA di condividere la tesi difesa
dalla ____ (cfr. III).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.7. In replica,
la __________ si è essenzialmente confermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni, già espresse in sede di ricorso (cfr. VII).
1.8. Con
ordinanza 23 ottobre 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a
cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia, già __________ presso il
__________ (VIII).
1.9. In data 27
dicembre 2000, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (XIII).
1.10. L'Istituto
assicuratore convenuto ha presentato le proprie osservazioni il 12 gennaio 2001
(cfr. XIV).
__________,
da parte sua, si è espresso il 13 gennaio 2001 (XV).
La Cassa
malati __________, infine, ha preso posizione in data 22 gennaio 2001 (XVI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, nondimeno, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre,
inoltre, rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 i.f.).
2.5. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive
appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e
ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità.
2.6. Considerato
come la Cassa malati convenuta, in sede di replica, abbia, fra le altre cose,
fatto valere - seppur in maniera palesemente contradditoria, ritenuto
quanto da essa constantemente sostenuto - che la recrudescenza dei dolori
sopravvenuta nel corso del mese di ottobre 1999, non andrebbe trattata quale
ricaduta ma piuttosto quale continuazione del caso
iniziale, per cui, in ossequio alla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000
U363, p. 46), l'onere di provare, con un sufficiente grado di verosimiglianza,
il raggiungimento dello status quo ante oppure dello status quo sine
spetterebbe all'INSAI (cfr. VIIl, p. 2s.), lo scrivente TCA ritiene necessario
affrontare brevemente la problematica.
Dopo
attenta riflessione, questa Corte è dell'avviso che - a fronte di quanto attestato dal medico curante di __________,
il dottor __________: abilità lavorativa totale a
contare dal 18 marzo 1992 e chiusura della cura medica a far tempo dal 14
aprile 1992 (cfr. doc. _) - non si possa prescindere dal concludere che, a quel
momento, l'assicurato era stato riconosciuto completamente guarito dai
postumi dell'evento del 16 gennaio 1992. È, quindi, a ragione che
l'assicuratore LAINF ha, a quel punto, considerato chiuso il caso iniziale. La
riacutizzazione dei disturbi insorta a decorrere dall'autunno del 1999 - con la necessità di sottoporsi
a delle ulteriori misure terapeutiche (cfr. doc. _) - va, evidentemente,
trattata alla stregua di una ricaduta (cfr., in questo senso, STCA
26.1.2001 in re SWICA Organizzazione sanitaria c. INSAI).
Ne
discende che, affinché la responsabilità dell'__________ possa essere
impegnata, la __________ deve fornire la prova che, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, i disturbi localizzati a livello
del ginocchio sinistro rappresentano ancora una conseguenza, naturale ed
adeguata, dell'evento del gennaio 1992 (cfr. RAMI 1994 U206, p. 328 consid.
3b).
2.7. In concreto
- volendo affrontare senza indugio il tema centrale della causalità - si
ricorda che, in data 14 dicembre 2000, __________ é stato periziato dal dott.
__________, spec. FMH in chirurgia, già __________ presso il __________.
Il dottor
__________, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver
altrettanto puntualmente descritto lo status, clinico e radiologico, a livello
del ginocchio sinistro (cfr. XII, p. 1-3), ha diagnosticato, citiamo:
"
… a. ein basisnaher Riss des medialen
Meniskushinterhorns
b. narbige Veränderungen im medialen Seitenband
(nur im MRI erkennbar), nach allgemeiner Erfahrung 8 Jahre nach einem Unfall symptomlos
c. kein Hinweis auf eine Arthrose resp.
degenerative Gelenkerkrankung"
(cfr. XII, p. 3).
L’esperto designato dal TCA, proseguendo nella disanima del caso, ha
discusso l'aspetto eziologico, avendo cura di vagliare attentamente ogni
singola possibile causa:
"
Als Ursache der Meniskuläsion kommen der
Skiunfall des Jahres 1992, langjährige berufliche oder sportliche Überlastung
oder krankhafte primäre Degeneration infrage.
a. Für den Skiunfall vom 16.1.1992 als Ursache
sprechen:
-
die
Lokalisation des Meniskusrisses in der Nähe seiner Basis. D.h. seines
Kapselansatzes und des medialen Bandapparates, wie dies häufig bei frischen
Meniskusabrisses im Rahmen einer schweren Kniebandverletzung beobachtet wird
(siehe die Monographie von Jacob R. "Kniegelenk und Kreuzbänder 1990, oder
auch das interne Merkblatt des Aerzteteams Unfallmedizin der ______ vom Dez.
1997).
-
der
von Dr. __________ im Bericht vom 13.2.1992 geäusserte Möglichkeit einer
Meniskusläsion, die wegen des unmittelbar günstigen Verlaufs fallen gelassen
wurde.
-
die
etwas umstrittenen Brückensymptome.
b.
Für die Überlastung als Ursache sprechen:
-
die
20jährige Arbeitsanamnese als Elektromonteur mit häufig kniender
Montagearbeiten
-
die
1989 durchgemachte, als Berufskrankheit anerkannte Bursitis praepatellaris,
eine Folge langer kniender Arbeit.
-
das
Mitmachen im lockeren (1mal wöchentlich) Trainingsbetrieb des lokalen Fussball-Clubs.
c.
Sehr wenig spricht für eine primäre krankhafte Degeneration:
-
der
degenerative Charakter der Meniskusläsion wurde von Dr. __________ lediglich
als Verdacht und ohne gesicherte Diagnose geäussert.
-
ebenso
wird die im MRI beobachtete umschriebene Aufhellung nur
"möglicherweise" als mukoide zentrale Degeneration Beschrieben.
Dagegen sprechen:
-
die
periphere Lokalisation des Risses
-
das
Alter des Versicherten von 36 Jahren
-
die
Abwesenheit irgendwelcher degenerativer Symptome bei der klinischen,
radiologischen und der MRI-Untersuchung.
Von einem sicheren Nachweis der
degenerativen Genese, wie sie im Art. 9.2 UVV gefordert ist, kann nicht
gesprochen werden.
Im Gesamten halten sich die Argumente für
einen Kausalzusammenhang der Meniskusläsion mit dem Trauma vom 16.1.1992
einerseits, und mit der Überlastung infolge 20järiger Berufsarbeit anderseits
die Waage. Beides ist gleichermassen wahrscheinlich, keinem kann eine
überwiegende Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden" (XII, p. 4s.).
Va, intanto, osservato come il perito giudiziario si sia chiaramente
nonché esplicitamente scostato dalla tesi difesa dal medico di circondario
dell’__________, il dottor __________, a mente del quale __________ soffrirebbe
di una patologia squisitamente degenerativa (cfr. doc. _):
"
In folgenden Punkten kann ich Herrn Dr. __________
nicht beistimmen:
-
seine
Angabe, Herr __________ habe zwischen 1992 und 1999 keine Beschwerden im linken
Knie gehabt, widerspricht den Angaben des Hausarztes vom 7.1.00 (Akte 8), jenen
des __________ -Inspektors __________ (Akte 9) und dem Konsiliarbericht von Dr.
__________ vom 13.10.1999 (Akte 8).
-
sein
Vorstellung, die vollständige Heilung des medialen Kollateralbandes schliesse
eine damals erfolgte Meniskusläsion aus, widerspricht der Erfahrung, dass
Kniebänder und Menisken bei Unfällen gleichzeitig verletzt werden können,
Meniskusrisse aber schlechter heilen. Lt. der Medizinischen Statistik der
__________ ("SUMEST") ist diese Kombination die häufigste
Kombinationsverletzung bei Meniskusläsionen (siehe Diagnose Nr. 844.0)!
-
für
die Annahme einer degenerativen Entstehung der Läsion besteht viel zu wenig
Sicherheit (siehe Punkt 5)"
(cfr. XII, risposta al quesito n. 4 di parte convenuta).
D'altro
canto, il dottor __________ - rispondendo ai quesiti sottopostigli dalle parti
- ha avuto modo d'affermare, a più riprese, che i disturbi localizzati al
ginocchio sinistro, provocati dalla diagnosticata lesione del menisco mediale,
si trovano solo possibilmente in una relazione di causalità
naturale con l'infortunio sugli sci del gennaio 1992, ciò che, stando ai
dettami giurisprudenziali evocati ai considerandi 2.3. e 2.6. in fine,
non è manifestamente sufficiente per ammettere la responsabilità dell'Istituto
assicuratore convenuto a titolo di ricaduta ex art. 11 OAINF:
" In
Anbetracht, dass das mediale Kollateralband, d.h. der Teil des geschädigten
Knies, im Jahre 1999 vollständig intakt und unter Valgusstress schmerzfrei war,
sage der Experte, ob die 8 Jahre später gemeldeten Beschwerden, ohne dass der
Versicherte inzwischen kein neues Trauma erlitten hat,
a) mit Sicherheit
b) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
c) nur möglicherweise
d) überhaupt nicht
im Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom
16.1.1992 stehen?
Kausalität siehe Punkt 5
Die heute klinisch sichere Heilung des 1992
verletzten medialen Kollateralbandes schliesst keineswegs aus, dass 1992
gleichzeitig der mediale Meniskus in der Nähe des Bandes lädierte worden ist,
aber - im Gegensatz zum Kollateralband - nicht heilte. Es gehört zu den
unfallchirurgischen Grundkenntnisses, dass Meniskusrisse schlecht, mediale Kollateralbänder
jedoch sehr gut spontan heilen. Aus diesem, und aus weiteren in Punkt 5
aufgeführten Gründen ist es möglich, dass die seit 1999 geäusserten
Beschwerden in einem kausalen Zusammenhang mit dem Unfall vom 16.1.1992 stehen" (cfr. XII, risposta al quesito n. 2
di parte convenuta)
"
Wie lautet die Diagnose für die Schmerzen am
linken Knie, welche bei Hr. __________ seit 1999 aufgetreten sind?
Handelt es sich bei diesen Beschwerden um
einen Rückfall oder um eine Unfallfolge aufgrund des von Hr. __________
erlittenen Unfalls vom 1992?
Diagnose siehe Punkt 2.5.
Es handelt sich möglicherweise um einen
Rückfall resp. eine Folge des Unfalls vom 1992" (cfr. XII, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente)
"
Der Unfall hat sich bereits vor einigen
Jahren ereignet.
Der Patient musste sich keinem Eingriff
unterziehen.
Es folgten jedoch entsprechende
Physiotherapien.
Ist es mindestens wahrscheinlich, dass Hr.
_______ noch an den Unfallfolgen leidet?
Wie ist zu erklären, dass bei Hr. ________
seit 1992 immer wieder Schmerzen am linken Knie aufgetreten sind?
Könnte man daraus schliessen dass der Status
quo ante vor dem Unfall nicht erreicht wurde?
Die Beschwerden erklären sich leicht durch die im
MRI dargestellte Läsion des medialen Meniskus (Punkt 2.5). Der heutige Zustand
ist unbestritten schlechter als vor dem Unfall vom 16.1.1992. Ein
Kausalzusammenhang ist möglich, aber nicht überwiegender wahrscheinlich" (cfr. XII, risposta al quesito n. 2
di parte ricorrente - la sottolineatura è del redattore)
2.8. Con le
proprie osservazioni 22 gennaio 2001, la Cassa malati __________ ha affermato
che le risultanze peritali confermerebbero quanto da essa sempre sostenuto,
ossia che i disturbi al ginocchio sinistro insorti nell'ottobre 1999, costituirebbero
una naturale conseguenza dell'infortunio del 1992 (cfr. XVI).
Questa
Corte é, per contro, dell'avviso che le conclusioni a cui è giunto il dottor
__________, in realtà, non permettano affatto di ritenere come fondata la tesi
difesa dalla __________.
In
effetti, se è vero che, da un lato, l'esperto designato dal TCA ha praticamente
escluso che alla diagnosticata lesione meniscale possa venir attribuita
un'origine morbosa, dall'altro, la perizia - nonostante __________ sia
certamente stato sottoposto a degli accertamenti scrupolosi - non ha permesso
d'accertare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la causa del suddetto
danno alla salute. A questo proposito, si è già detto che il dottor __________
ha ritenuto semplicemente possibile - ma non probabile - che i disturbi
al ginocchio siano riconducibili all'evento infortunistico del 16 gennaio 1992
(cfr., ad esempio, XII, risposta al quesito peritale n. 2 di parte ricorrente),
così come è semplicemente possibile che i medesimi siano la conseguenza
dell'attività professionale esercitata da oltre vent'anni dall'assicurato (cfr.
XII, risposta al quesito peritale n. 3 di parte ricorrente: può così essere
negata anche l'esistenza di una malattia professionale ex art. 9 cpv. 2 LAINF
[il cpv. 1 non può entrare in linea di conto], dal momento in cui una costante
giurisprudenza federale (cfr. RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; DTF 117 V 355
consid. 2a; 114 V 109 consid. 3) esige che l'affezione sia stata causata
dall'attività professionale almeno nella misura del 75%).
Priva di
pertinenza appare pure l'affermazione secondo la quale, citiamo: "non
essendo in presenza di evidenti segni degenerativi, tenuto conto che gli
elementi che parlerebbero a favore di quest'aspetto sono troppo pochi e
comunque, stando a quanto illustrato nel rapporto del Dr. med. __________ e
considerando l'età dell'assicurato (36 anni), non preponderanti, ecco che
risalta soprattutto l'incidente summenzionato alla base dei sintomi lamentati"
(cfr. XVI, p. 2 - la sottolineatura è del redattore).
Infatti,
così come il TFA ha già avuto modo di stabilire (cfr. RAMI 1990 p. 46ss.
consid. 2), non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per
sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un
simile metodo induttivo non è ammissibile.
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di fare capo alla valutazione espressa dal dott. __________, il cui referto
peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), motivo per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - è a giusta ragione che
l'assicuratore LAINF convenuto ha negato il proprio obbligo contributivo in
relazione ai disturbi annunciatigli da __________ nel corso del mese di ottobre
1999.
2.9. L'art. 20
cpv. 1 LPTCA prevede che la procedura innanzi al TCA è gratuita. Ciò è conforme
al disposto di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF.
Nella DTF
119 V 220ss. - giurisprudenza ulteriormente confermata con la DTF 120 V 494
consid. 3 (cfr., pure, STFA 11.9.1998 in re
INSAI c. Swica [litigio fra assicuratore-infortuni e
cassa malati]) - la nostra Corte federale - esaminati i lavori
preparatori - ha stabilito che l'art. 134 OG, a mente del quale nella procedura
di ricorso in matera d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative il
Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti
le spese processuali, è stato emanato nell'interesse degli assicurati in
lite con un assicuratore sociale. Taluni parlamentari avevano, in effetti,
manifestato il timore che numerosi assicurati, sovente di condizioni modeste,
avrebbero rinunciato a difendere i loro interessi innanzi al TFA in ragione dei
costi della procedura oppure si sarebbero visti costretti a richiedere
l'assistenza giudiziaria (consid. 4b).
Per
contro - prosegue il TFA - qualora la vertenza veda opposti fra di loro due
assicuratori sociali, non vi è ragione alcuna per porli al beneficio di questa
regola di favore (consid. 4c).
Tanto il
messaggio del Consiglio di Stato concernente l'unificazione delle istanze di
ricorso in materia assicurativo-sociale del 17 ottobre 1960 quanto il rapporto
della Commissione della legislazione del 17 marzo 1961, sono silenti riguardo
alla ratio legis dell'art. 20 cpv. 1 LPTCA.
Ciò
nondimeno, questa Corte non vede per quale motivo all'art. 20 cpv. 1 LPTCA -
mera disposizione d'applicazione dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LAINF - debba
venir riconosciuta una ratio legis diversa rispetto a quella
"sviscerata" dalla giurisprudenza federale in relazione all'art. 134
OG (il TCA ha, del resto, già deciso in questo senso nella sentenza 10.1.2000
in re Cassa malati __________ c. __________; cfr., inoltre, S. Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche
Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteischädigung und unentgeltlichen
Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, SZS 1991, p. 178; Ch. Zünd, Kommentar
zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999,
§33 n. 2).
In
conclusione, la Cassa malati , parte soccombente nella vertenza che
la vede opposta all', dovrà sopportare le spese processuali - in
particolare il costo della perizia giudiziaria (fr. 1'750.--), nonché quello
degli accertamenti radiologici a cui l'assicurato è stato sottoposto (fr.
950.50), che fanno indubbiamente parte delle spese processuali (cfr. S. Leuzinger-Naef,
op. cit., p. 179) - quantificate in fr. 3'000.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia.
Le spese
processuali pari a fr. 3'000.-- sono poste a carico della Cassa malati
__________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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