AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.41
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00041
mm
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 16 febbraio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
giugno 1998, __________ - di professione restauratore di mobili antichi e, in
quanto i__________, facoltativamente assicurato contro gli infortuni presso la
__________ - ha lamentato un trauma distorsivo alla spalla destra.
Accertamenti
successivamente predisposti hanno permesso di diagnosticare un'ampia rottura transmurale
della cuffia rotatoria a livello del sovraspinato e del sottoscapolare della
spalla destra (cfr. certificato 24.10.1998 del dottor __________).
Nel corso
del mese di novembre 1998, l'assicurato ha consultato il dottor __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, da un profilo terapeutico, ha
suggerito un intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia dei rotatori
(cfr. rapporto 18.11.1998 del dottor __________).
1.2. In data 13
gennaio 1999, __________ è stato sottoposto ad una visita di controllo da parte
del dottor __________, medico fiduciario dell'assicuratore LAINF, il quale ha
giudicato l'opzione chirurgica come "l'unica procedura pertinente …"
(cfr. rapporto 18.1.1999 del dottor __________).
1.3. Con scritto
11 giugno 1999, l'assicuratore infortuni ha assegnato a __________ un termine
scadente il 30 giugno 1999 per comunicare la propria decisione relativa al
prospettato intervento operatorio, rendendolo peraltro attento circa le
conseguenze giuridiche in caso di rifiuto (cfr. scritto 11.6.1999 della
__________).
1.4. In data 25
giugno 1999, l'assicurato ha comunicato alla __________ il proprio categorico
rifiuto a sottoporsi all'operazione di ricostruzione della cuffia rotatoria
della spalla destra (cfr. scritto 25.6.1999 di __________ i).
1.5. Con
decisione formale 16 luglio 1999, la __________ - ritenuto il prospettato
intervento chirurgico ragionevolmente esigibile - ha proceduto a definire il
diritto alle prestazioni. In questo ordine d'idee, a __________ è stato
riconosciuto il diritto a percepire indennità giornaliere intere per 3 mesi,
del 75% per 2 mesi e del 50% per ulteriori 2 mesi. Per contro, all'assicurato è
stato negato il diritto ad una rendita d'invalidità, difettando "… i
presupposti per il manifestarsi di un danno di natura permanente tale da
limitare durevolmente la capacità di guadagno …". Infine, la decisione
relativa al diritto ad un'eventuale indennità per menomazione dell'integrità è
stata posticipata, "… per permettere nel frattempo l'effettuazione di
eventuali ulteriori appropriate cure conservative" (cfr. decisione formale
16.7.1999).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________, la __________, in data 16
febbraio 2000, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. decisione su opposizione 16.2.2000).
1.6. Con
tempestivo ricorso 19 maggio 2000, __________, patrocinato dalla lic. iur.
__________, ha chiesto il riconoscimento, da un canto, di una rendita
d'invalidità con effetto retroattivo alla data dell'infortunio e, dall'altro,
d'indennità giornaliere dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio
sino all'assegnazione della rendita d'invalidità (cfr. I, p. 4).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
A norma dell'art. 48 cpv. 1 Lainf l'assicuratore
può ordinare misure necessarie alla cura adeguata dell'assicurato tenendo
equamente conto degli interessi di quest'ultimo e dei suoi congiunti.
Qualora l'assicurato si sottraesse a cure e
provvedimenti cui si può ragionevolmente pretendere che si sottoponga, allora
ha diritto unicamente alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute,
considerato l'esito delle misure (art. 61 Olaa).
Secondo dottrina e giurisprudenza la questione
dell'esigibilità ragionevole deve essere valutata sulla base delle concrete
circostanze, prendendo in considerazione gli interessi della persona, che dovrà
essere sottoposta alle cure o all'intervento (A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 1985, pag. 300).
In particolare bisogna contemplare sia i criteri
oggettivi sia quelli soggettivi del singolo caso (ZAK 1985 pag. 326;
Rumo-Jungo, BG über die Unfallversicherung, Zürich 1995, pag. 222).
Il TF vuole che un intervento sia esigibile
qualora non sussista alcun pericolo per la vita dell'assicurato, quando esiste
la certezza, o perlomeno la verosimiglianza, della guarigione totale o un
importante miglioramento della malattia con conseguente notevole accrescimento
della capacità di guadagno.
Infine la cura non deve provocare delle eccessive
sofferenze al paziente (cfr. DTF 105 V 178).
Secondo il dr.
__________, interpellato dalla società assicuratrice nell'ambito
dell'opposizione alla sua decisione del 16 luglio 1999, l'operazione chirurgica
richiesta al ricorrente consiste in un trattamento invasivo senza particolari
rischi per il paziente.
Egli non dovrà essere sottoposto a narcosi, ma
unicamente ad anestesia locale, non sono previste trasfusioni. Naturalmente
questo nella migliore delle ipotesi, non si può dire con certezza che tutto
andrà per il meglio nonostante si tratti di un intervento di routine, delle
complicazioni possono sempre subentrare.
Tuttavia, se oggettivamente l'intervento potrebbe
essere esigibile poiché non comporta particolari rischi per il paziente, non
bisogna dimenticare l'aspetto soggettivo dell'intervento.
Il ricorrente alcuni anni fa, nell'ambito di un
intervento ha dovuto subire una trasfusione, dalla quale ha contratto il virus
dell'epatite B, dal 1995 egli soffre pure di un'epatite C attiva, a cui ha
fatto seguito una cirrosi epatica (cfr. doc. _: rapporto dell'Ospedale
regionale di __________ 8.8.1997).
Comprensibilmente oggigiorno l'assicurato ha
timore di qualsiasi genere d'intervento alla sua persona, perché ancora
sconvolto dall'accaduto. Già la sola richiesta di sottomettersi a tale
intervento provoca nell'infortunato una sofferenza dal profilo psicologico
insostenibile.
Non si tratta di un semplice capriccio di un
assicurato, ma bensì di un rifiuto che poggia su di una seria e grave
motivazione, basata su avvenimenti traumatici realmente avvenuti e documentati.
Il signor __________ non è pertanto
psicologicamente preparato ad affrontare l'intervento, pur sempre invasivo, che
gli viene richiesto dall'__________.
L'intervento chirurgico proposto non è quindi
ragionevolmente esigibile dal punto di vista soggettivo" (I).
1.7. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.8. Il 12
settembre (VI), rispettivamente il 16 ottobre 2000 (XI), lo scrivente TCA ha
interpellato il dottor __________, ponendogli alcune domande attinenti
all'operazione di ricostruzione della cuffia dei rotatori da lui proposta nel
novembre 1998.
Lo
specialista in chirurgia ortopedica ha risposto il 18 settembre (VII),
rispettivamente il 16 ottobre 2000 (XII).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni (cfr. IX e
X).
1.9. Con
ordinanza 20 ottobre 2000, questa Corte ha ordinato una perizia medica
giudiziaria a cura della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale
__________ (cfr. XIV).
1.10. In data 11
maggio 2001, il PD dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (cfr. XXI), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (XXII).
1.11. L'assicuratore
LAINF convenuto ha preso posizione il 25 maggio 2001 (XXIII), mentre __________
lo ha fatto il 31 maggio 2001 (XXIV).
in
diritto
2.1. In casu,
lo scrivente TCA è chiamato a stabilire, in ultima analisi, se le prestazioni
definite dalla __________ nella decisione formale 16 luglio 1999, sono o meno
corrette.
Nondimeno,
l'esito dipende direttamente dalla questione di sapere se è ragionevolmente
esigibile che l'assicurato si sottoponga al provvedimento terapeutico ordinato
dall'assicuratore LAINF convenuto.
2.2. Giusta
l’art. 48 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore può ordinare le misure necessarie alla
cura adeguata dell’assicurato, tenendo equamente conto degli interessi di
quest’ultimo e dei suoi congiunti.
Le
prestazioni assicurative sono totalmente o in parte rifiutate se l’assicurato,
nonostante diffida, si sottrae alla cura o ad un provvedimento d’integrazione
ordinato dall’AI, ai quali si può pretendere si sottoponga e da cui ci si può
attendere un notevole miglioramento della sua capacità di guadagno (art. 46
cpv. 2 LAINF).
A norma
dell’art. 61 cpv. 2 OAINF, l’assicurato, che senza sufficiente motivo rifiuta
cure o provvedimenti d’integrazione cui si può pretendere si sottoponga, ha
diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato
l’attendibile esito di dette misure.
Il cpv. 3
di detto articolo precisa che non sono esigibili cure e provvedimenti
d’integrazione presentanti un pericolo per la vita e la salute.
Dunque,
in applicazione dei citati disposti che risultano essere una concretizzazione
del principio - valido in tutto il settore delle assicurazioni sociali -
secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per
ridurre il danno economico derivantegli dal danno alla salute, la persona che
non mette in atto i provvedimenti da lei ragionevolmente esigibili per poter,
poi, sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante,
giudicato per l'attività che potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
Secondo
la giurisprudenza, per stabilire se una determinata misura terapeutica sia o
meno ragionevolmente esigibile, è necessario tenere conto di tutte le circostanze,
oggettive e soggettive, del caso. Non è pertanto corretto affermare che un
provvedimento è esigibile per il solo fatto che non comporta dei rischi per la
vita o la salute dell'assicurato (cfr. RCC 1985,
p.
328ss., giurisprudenza citata in A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversiche- rungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 1995, p. 222).
2.3. In concreto,
dalle tavole processuali emerge che - fondandosi segnatamente sulle risultanze
della visita di controllo eseguita dal dottor __________, spec. in chirurgia,
il 13 gennaio 1999 (cfr. rapporto 18.1.1999 del dottor __________) - la
__________, in data 11 giugno 1999, ha provveduto a diffidare per iscritto
__________ conformemente a quanto previsto dagli artt. 48 cpv. 2 LAINF e 61
cpv. 1 OAINF (cfr. scritto 11.6.1999 della __________). L'assicuratore LAINF
ha, quindi, assegnato all'assicurato un termine di riflessione per determinarsi
riguardo al prospettato intervento chirurgico e lo ha debitamente avvertito
circa le conseguenze giuridiche in caso di rifiuto.
In data
25 giugno 1999, il ricorrente ha dichiarato di non volersi sottoporre ad alcuna
operazione chirurgica (cfr. scritto 25.6.1999 di __________).
Con
decisione formale 16 luglio 1999 - poi confermata in sede d'opposizione -
l'assicuratore convenuto ha negato all'assicurato il diritto ad una rendita
d'invalidità ed ha posticipato la definizione dell'IMI. Per contro, la
__________ si è dichiarata disposta a versare indennità giornaliere intere per
un periodo di 3 mesi, del 75% per un periodo di 2 mesi e del 50% per un
ulteriore periodo di 2 mesi, ciò che corrisponderebbe, di regola, al tempo
necessario per ottenere un pieno recupero della capacità lavorativa dopo
un'operazione di ricostruzione della cuffia dei rotatori (cfr. decisione
formale 16.7.1999).
Pendente
causa, il TCA ha interpellato il dottor __________ - spec. in chirurgia
ortopedica, il quale era stato consultato dall'assicurato già nel corso del
mese di novembre 1998 (cfr. referto 18.11.1990 del dottor __________) - in
merito, segnatamente, all'indicazione medica per un intervento di ricostruzione
della cuffia rotatoria (cfr. VI).
Con
risposta 18 settembre 2000, il dottor __________ si è, di fatto, limitato ad
esprimere delle considerazioni d'ordine generale (cfr. VII).
Chiamato
a precisare le risposte fornite, con riferimento alla situazione specifica di
__________, il succitato chirurgo ortopedico ha affermato di necessitare,
preliminarmente, delle risultanze di una nuova artro-risonanza magnetica e di
un esame clinico recente (cfr. XII).
2.4. Allo scopo
di chiarire, segnatamente, l'aspetto terapeutico, questa Corte - dando così
seguito alla richiesta formulata dalla parte ricorrente - ha ordinato una
perizia medica, affidandone l'allestimento al PD dottor , __________
della Clinica di chirurgia ortopedica dell'.
Dopo aver
ricostruito l'anamnesi dell'insorgente ed averne descritto lo status, clinico e
radiologico, a livello degli arti superiori, l'esperto designato dal TCA ha
affermato che in presenza di un'epatite B e C nonché di una cirrosi epatica
secondaria, vi è un accresciuto rischio legato
tanto all'anestesia quanto all'operazione chirurgica stessa:
"
Leidet Herr __________ an einer wichtigen internistischen
Krankheit, wegen deren eine Operation der rotatoren Manschette nicht geeignet
wäre?
Ja, es besteht eine
Hepatitis B und C mit sekundärer Leberzirrhose. Aufgrund der mir vorliegenden
Angaben muss ein deutlich erhöhtes Anästhesie- und Operationsrisiko
postuliert werden"
(XXI,
risposta la quesito n. 1 di parte ricorrente - la sottolineatura è del
redattore).
Rispondendo al quesito n. 5 di parte ricorrente, il
Prof. ________ ha avuto modo di meglio precisare il rischio alla salute legato
al prospettato intervento operatorio a livello della spalla destra:
"
Welche sind die Risiken des Eingriffs für
die Gesundheit des Patienten?
Die Gesundheitsrisiken für den Patienten sind
überwiegend internistischer Natur. Es ist zu
befürchten, dass es wegen der möglicherweise vorhandenen hepatischen
Gerinnungsstörung eher zu postoperativen Komplikationen kommen könnte wie
beispielsweise eine Nachblutung. Des weiteren sind Anästhesie-bezogene
internistische Risiken als verhältnismässig gross einzustufen. Insbesondere
könnte eine Dekompensation der Leberfunktion und/oder ein rezidiv des
Duodenalulkus eintreten"
(XXI, p.
5 - la sottolineatura è del redattore).
A
prescindere dalla problematica di natura internistica, il perito giudiziario ha
altresì indicato che, in ragione dell'estensione delle alterazioni secondarie,
una reinserzione della cuffia non sarebbe - perlomeno attualmente - neppure più
possibile:
"
Besteht heute, zum Zeitpunkt der
Begutachtung, eine Indikation zu einer Rekonstruktion der Rotatorenmanschette?
Nein.
Wie beurteilen Sie die Indikation zur
Rekonstruktion heute im Vergleich zur Indikationsstellung im November 1998
(Unfalldatum 30.06.1998). Sind die gleichen Voraussetzungen sowohl orthopädischerseits
wie auch von Seiten des Patienten gegeben?
Aus medizinischer Sicht besteht heute und
möglicherweise im Gegensatz zum November 1998 keine Indikation zur
Rekonstruktion mehr. Im Verlaufe der Jahre sind sekundärerscheinungen wie die
Kranialisation des Humeruskopfes und die Retraktion der Rotatorenmanschette mit
entsprechender Atrophie der Muskulatur entstanden. Bei der heutigen
Untersuchung ist eine gewinnbringende Reinsertion der Manschette meines
Erachtens ausgeschlossen.
Bezüglich des Zeitpunktes November 1998 kann
folgendes festgehalten werden. Die damalige Indikation ist lokal -
pathologisch-anatomisch gesehen möglicherweise adäquat gewesen. In Bezug auf
den Allgemeinzustand, insbesondere auf die schon damals bestehende
postinfektiöse Lebererkrankung, muss die Indikation schon damals als marginal
bewertet werden.
Wie sehen Sie das Risiko eines Eingriffes,
2 Jahre nach dem Trauma?
Die Sekundärveränderungen sind heute derart
ausgeprägt, dass eine gewinnbringende Reinsertion der Manschette meines
Erachtens nicht mehr möglich ist"
(XXI,
risposta ai quesiti n. 5, 6 e 8 di parte convenuta).
Tenuto
conto dell'insieme delle circostanze, il dottor ______ ha, finalmente, negato
che vi sia un'indicazione medica alla proposta ricostruzione della cuffia dei
rotatori:
"
Wenn man die folgenden Umstände in
Betracht zieht:
-
Alter des Patienten
-
Ausdehnung des Risses
-
Funktion des oberen Armes
-
Subjektive Beschwerden des Patienten
-
(nicht bestehende) Motivation des
Patienten (! Status nach Infektion mit Epatitis-B Virus post-transfusional, Angst
um Eingriffe)
-
internistischer Status
(insb.: Thalassemie minor, Epatitis-B,
Status nach perforierten Duodenalulkus, Leberzirrhose post Epatitis C, subklinische
Hypothyreose, anderes)
ist der Patient für die Operation der rotatoren
Manschette tauglich?
Nein, meines Erachtens besteht sowohl in Bezug
auf den pathologisch-anatomischen Lokalbefund, wie auch in Bezug auf den
Allgemeinzustand und der intrinsischen Motivation des Patienten eine
Kontraindikation zur vorgeschlagenen Rotatorenmanschettennaht.
Prüfen Sie bitte die Diagnose und erwähnen
weitere mögliche Lösungen.
Die vorliegende Diagnose einer kombinierten
Subscapularis- und Supraspinatusruptur kann aus meiner Sicht bestätigt werden.
Bezüglich des Behandlungsvorschlages bin ich aus folgenden Gründen deutlich
zurückhaltender: Es besteht eine Ruptur auf dem Boden einer vordegenerierten
Manschette, welche bei einem eher inadäquaten traumatischen Ereignis entstanden
ist; die zeitliche Verzögerung ist mittlerweile sehr gross, was zu sekundären Veränderungen
wie Kranialisation des Kopfes und chronische Retraktion der Manschette geführt
hat. Meines Erachtens kann die vorliegende Rotatorenmanschettenruptur nicht
adäquat rekonstruiert werden. Das anästhesiologische und allgemeine Risiko ist
in Anbetracht der hepatischen Erkrankung gross. Die psychologische
Operationsbereitschaft fehlt. Der Patient hat sich an die funktionelle
Einschränkung mittlerweile verhältnismässig gut angepasst. Er hat seine
Tätigkeit entsprechend reduziert und kommt bei vorsichtiger Handhabung und
Vermeidung übermässiger Beanspruchung im Alltag ordentlich über die Runden.
Meine Empfehlung ist somit die Akzeptanz des Status quo zu fördern. Dazu wäre
unter anderem auch eine rasche Lösung der gerichtlichen Auseinandersetzung
förderlich. Konservative Behandlungsoptionen sind weitgehend ausgeschöpft.
Möglicherweise werden in Zukunft intermittierend Analgetica und/oder
antalgische physikalische Massnahmen notwendig werden"
(XXI, risposta ai
quesiti n. 2, e 7 di parte ricorrente - la sottolineatura è del redattore).
Tutto ben
considerato, questa Corte non vede ragioni - ragioni che, peraltro, neppure le
parti sono riuscite ad evidenziare - che le impongano di scostarsi dalle
conclusioni a cui é pervenuto il PD dottor __________, autorevole specialista
nella materia che qui interessa. In effetti, il suo referto peritale non
contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti
dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento
medico, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, p. 311ss. consid. 1b): in
particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo
chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito
del caso.
La
perizia giudiziaria ha, dunque, permesso d'accertare che nei riguardi
dell'intervento chirurgico ordinato dalla __________, vi sono delle chiare
controindicazioni, tanto di natura internistica quanto di natura anatomo-patologica.
Con le
proprie osservazioni 25 maggio 2001, l'assicuratore LAINF convenuto ha fatto
valere che se l'operazione avesse avuto luogo circa 6 mesi dopo l'evento
traumatico, essa sarebbe verosimilmente stata coronata da successo, motivo per
cui "… non è ora accettabile per il ricorrente di fare leva su conclusioni
peritali in merito al fatto che, attualmente, un'operazione sarebbe
controindicata" (XXIII).
Il PD
__________ ha effettivamente dichiarato che, contrariamente all'odierna
situazione, è possibile che, nel novembre 1998, esistesse l'indicazione medica
per una ricostruzione della cuffia rotatoria.
Ciò
nondimeno, non va dimenticato che nel __________ era già portatore d'importanti
patologie internistiche (epatite B e C nonché cirrosi epatica secondaria - cfr.
doc. _), patologie che, a mente dello stesso perito giudiziario, aggravano -
oggi come allora - il rischio legato all'anestesia ed all'operazione chirurgica
(cfr. XXI, risposta al quesito n. 6 di parte convenuta: "Bezüglich des Zeitpunktes
November 1998 kann folgendes festgehalten werden. Die damalige Indikation ist lokal
- pathologisch-anatomisch gesehen möglicherweise adäquat gewesen. In Bezug auf den
Allgemeinzustand, insbesondere auf die schon damals bestehende postinfektiöse Lebererkrankung,
muss die Indikation schon damals als marginal bewertet werden"
- la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).
In
secondo luogo, conformemente ad una consolidata giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali di regola
deve valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della
situazione di fatto esistente al momento in cui essa é stata emanata (STFA
11.1.2000 in re K., consid. 1, 1.10.1998 in re F., 30.9.1998 in re F.; DTF 121
V 366 consid. 1b).
Se
ne deduce pertanto che, in casu, la __________ è manifestamente malvenuta
ad invocare le circostanze esistenti nel novembre 1998, siccome determinanti
sono quelle presenti nel febbraio 2000.
2.5. In esito ai
considerandi che precedono, non si può certo esigere dal ricorrente che accetti
l'intervento chirurgico in questione: quest'ultimo non rappresenta, pertanto,
una misura terapeutica ragionevolmente esigibile ai sensi degli artt. 48 LAINF
e 61 OAINF.
In
siffatte condizioni, la querelata decisione su opposizione non può che essere
annullata. Gli atti di causa sono retrocessi all'autorità amministrativa
affinché si esprima sul diritto alle prestazioni, rendendo, all'occorrenza, una
nuova decisione formale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione su opposizione 16.2.2000 della __________ è annullata.
§§ Gli
atti di causa sono retrocessi alla __________ affinché abbia ad esprimersi sul
diritto alle prestazioni, rendendo, all'occorrenza, una nuova decisione
formale.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurato fr. 2000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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