AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.38
Data decisione, Autorità:
21.07.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00038
mm
Lugano
21 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 31 gennaio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
giugno 1999, __________ - allora dipendente della ditta __________ in qualità
di muratore - è inciampato in un gradino mentre stava trasportando dei mobili,
procurandosi una distorsione della caviglia destra.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative (cfr. doc. _)
1.2. Con
decisione formale 17 dicembre 1999, l'Istituto assicuratore - sentito il parere
del proprio medico di circondario, il dottor __________, e del medico curante,
il dottor __________ - ha dichiarato l'assicurato abile al lavoro nella misura
del 50% a partire dall'8 novembre 1999 e totalmente a decorrere dal 22 novembre
1999 (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta da __________ personalmente (cfr. doc. ),
l'_________, in data 14 febbraio 2000, ha sostanzialmente confermato la sua
prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Nel corso
del mese di marzo 2000, l'assicurato è stato visitato presso la Clinica
universitaria __________, i cui medici hanno diagnosticato, in particolare,
un'instabilità laterale a livello della caviglia sinistra, suggerendo,
peraltro, una ricostruzione delle strutture legamentarie laterali (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 14 maggio 2000, __________ ha chiesto che l'__________ venga
condannato a corrispondergli ulteriori prestazioni, anche dopo il 22 novembre
1999, facendo valere quanto segue:
"
Non ho mai iniziato a lavorare in quanto la mia
caviglia non ha mai smesso di farmi male, dalla data dell'infortunio 14.6.1999.
Nonostante i miei richiami all'attenzione della
__________ di __________a, ora mi trovo costretto a dovermi operare il più
presto possibile presso la Clinica __________, Dr. med. __________, a Zurigo.
Chiedo che il caso sia riaperto e che mi vengano
retribuiti i mesi di malattia, in cui sono stato inabile al lavoro.
Inoltre faccio opposizione alla, __________,
pratica ISO 9002, essendo l'assicurazione della ditta __________ al momento che
il dr. __________ di __________, mi mise in malattia" (cfr. I).
1.5. In risposta,
l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’__________,
posteriormente all'8 novembre 1999, debba o meno essere tenuto a versare
indennità giornaliere corrispondenti ad una totale incapacità lavorativa.
Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi
sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
2.3. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 91).
La
questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 pag. 106 consid.
2, U27 pag. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag.
79 consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet e Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. In concreto,
__________ è, dunque, rimasto vittima di una distorsione alla caviglia sinistra
in data 14 giugno 1999 (doc. _). L'attività lavorativa, comunque, é stata
interrotta soltanto a far tempo dal 23 agosto 1999 (doc. _).
In data 2
settembre 1999, inviato dal proprio medico curante, il dottor __________,
l'insorgente ha consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia presso
la Clinica __________. Dal relativo referto risulta che __________ era
portatore di "… esiti da forte distorsione tibiotarsica con lesione
inveterata dei legamenti, incipiente artrosi tibio-tarsica e fibulo-talare e osteofitosi
con impingement ventrale" (cfr. doc. _). Il dottor __________, trattandosi
della questione della capacità lavorativa, ha espressamente auspicato un rapido
reinserimento dell'assicurato nel ciclo lavorativo.
Il 3
settembre 1999, ha avuto luogo una visita di controllo, eseguita dal medico di
circondario supplente, il dottor __________ il quale ha riconosciuto il qui
ricorrente completamente abile al lavoro a contare dal 20 settembre 1999 (cfr.
doc. _).
In data 8
settembre 1999, il dottor __________ ha certificato una completa incapacità
lavorativa sino al 20 settembre 1999 (doc. _).
Non
avendo ripreso la propria attività lavorativa, il 24 settembre 1999, __________
è stato visitato, nuovamente, dal dottor __________. Il medico di fiducia
dell'assicuratore LAINF, da parte sua, ha ritenuto giustificata l'inabilità
lavorativa e suggerito un controllo presso il dottor __________, ciò che è
effettivamente avvenuto in data 30 settembre 1999 (cfr. doc. _).
Visto il persistere della sintomatologia algica,
quest'ultimo specialista ha chiesto all'__________ di sottoporre l'assicurato
ad una visita specialistica e/o ad una risonanza magnetica della caviglia per
escludere una lesione osteocondrale su artrosi preesistente, escludendo a priori la presenza di una lesione
rilevante da trattare cruentemente. Il dottor __________ ha, infine, di nuovo
presagito una rapida ripresa dell'attività lavorativa.
In data
12 ottobre 1999, nuova visita medica circondariale, questa volta effettuata dal
dottor _, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, fatta eseguire
una radiografia tenuta (cfr. doc. ), ha segnalato una lassità della caviglia
sinistra (grado II) nonché una netta artrosi tibio-tarsica bilaterale. Il
medico di circondario dell' ha, altresì, ritenuto necessario un esame
artroscopico, "… non solo per avere una diagnosi precisa ma anche per un
trattamento nel senso di un lavaggio" (doc. _).
Il 2
novembre, rispettivamente, il 17 novembre 1999, __________ è stato visitato, per conto dell'Istituto assicuratore
convenuto, dal dottor __________, spec. FHM in chirurgia generale. Dalle tavole
processuali emerge che l'assicurato - in presenza di una caviglia mobile e non
gonfia - è così stato riconosciuto abile al lavoro al 50% dall'8 novembre 1999
ed al 100% a far tempo dal 22 novembre 1999 (cfr. doc. _), valutazione
condivisa dal dottor __________ (doc. _; cfr., pure, doc. _: rapporto relativo
alla visita medica del 9 dicembre 1999: "Clinicamente si trova una
caviglia sinistra senza particolarità. Esiste un lieve dolore pressorio sopra
l'articolazione tibio-tarsica anteriore e sopra il legamento fibulo-talare
anteriore. La mobilità è praticamente normale, la flessione/estensione a
sinistra è di 50-0-15°. L'in-/eversione è normale come anche la
pro-/supinazione dell'avampiede. La supinazione forzata del retropiede è
lievemente dolente. La pronazione è libera") e formalmente confermata
mediante decisione 17 dicembre 1999 (doc. _).
Prima
d'emanare l'impugnata decisione su opposizione, l'__________ ha ritenuto
necessario risottoporre il caso al proprio medico
di circondario. Queste le considerazioni espresse dal dottor __________ in data
3 febbraio 2000:
"
Secondo il mio parere e quello del dr.
__________, l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 100%.
Clinicamente non vi è nulla di particolare da
trovare. La mobilità dell'articolazione è praticamente normale, solamente la
supinazione forzata del retropiede è lievemente dolente.
Abbiamo prescritto una scarpa speciale secondo
Künzli per stabilizzare bene l'articolazione. Queste scarpe normalmente vengono
prescritte per stabilizzare la caviglia in seguito, per esempio, ad una
plastica legamentare. Non abbiamo mai trovato un paziente che abbia avuto
problemi con queste scarpe; al contrario, tanti pazienti hanno affermato di
voler portare queste scarpe per tutte le attività.
L'unico commento dell'assicurato è stato quello
di dire che "non si sente" di riprendere il lavoro.
Dobbiamo sottolineare ancora una volta che questo
paziente con questi mezzi è abile al lavoro nella misura del 100% perché si
tratta soltanto di uno stato dopo una lieve distorsione tibio-tarsica" (doc. _).
2.5. Con il
proprio gravame, __________ ha, in sostanza, preteso di non essere
assolutamente in grado di svolgere la propria attività lavorativa nella misura
indicata dai medici, lamentando costantemente dolori alla caviglia sinistra, e
ciò sin dal giorno in cui rimase vittima dell'evento traumatico del giugno 1999
(cfr. I).
Attentamente
esaminate le tavole processuali, questo TCA non ritiene di dover dar seguito
alle censure sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione del dottor
__________ - condivisa, pure, dai dottori __________ e __________ - possa
validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre
1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA
del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in
concreto motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono pervenuti tanto gli
specialisti direttamente interpellati dall'_____ (cfr., ad esempio, doc._),
quanto lo stesso medico consultato dall'assicurato, il dottor _____ (cfr. doc.
_), se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF
104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2
novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989, pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Da parte
sua, __________ si è limitato, in fin dei conti, a genericamente lamentarsi per
dei dolori che interesserebbero l'arto inferiore sinistro, dolori che,
comunque, conformemente all'opinione espressa dagli specialisti che hanno
avuto, man mano, modo di periziarlo, non correlano con lo stato oggettivamente
constatato. Va da sé che questa Corte è tenuta a fondare la propria pronunzia
sulla capacità lavorativa medicalmente accertata e, quindi, non su
valutazioni di tipo soggettivo.
Il TCA
non ignora, beninteso, il fatto che il dottor __________, generalista, ha
costantemente attestato una completa inabilità lavorativa (cfr., ad esempio,
doc. _).
Il medico
curante dell'assicurato si è, tuttavia, sempre limitato ad esprimere una
valutazione del tutto astratta dell'incapacità al lavoro, alla quale non può
naturalmente venir attribuito il necessario valore probante richiesto per
vagliare la lite (cfr. DTF 122 V 160, consid. 1c).
D'altra
parte, nella recente sentenza pubblicata in RAMI 1999 U356, p. 570ss., il TFA
ha nuovamente ribadito che, in presenza di certificazioni emananti da medici curanti, il giudice può e deve tenere conto del fatto che, per esperienza,
essi si esprimono piuttosto in favore del proprio paziente (STFA 11.6.1997 in
re B., 22.2.1994 in re B. e 22.10.1984 in re P.; Plädoyer 6/94, p. 67; U. Meyer-Blaser,
op. cit., p. 31).
In
siffatte condizioni occorre ritenere provato - e si ricorda che, nell’ambito
del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano
provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (STFA 6 aprile
1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 31-32; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63) - che
l’assicurato aveva riacquistato la capacità lavorativa nei tempi e nei modi
indicati dall’_____ nella decisione impugnata.
2.6. Dagli atti
all'inserto emerge inoltre che, in data 29 febbraio 2000, __________ ha
consultato i medici della Clinica , i quali, così come già era stato
il caso per il medico di circondario dell' (doc. _), hanno
diagnosticato, principalmente, un'instabilità laterale a sinistra e proposto
una ricostruzione delle strutture legamentarie laterali (cfr. doc. _). Gli
specialisti della __________, per contro, non si sono affatto espressi riguardo
alla questione della capacità lavorativa.
A
prescindere dal fatto che, per
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali deve
valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione
di fatto esistente al momento in cui essa é stata emanata e che, quindi,
fatti successi posteriormente, e che hanno modificato la situazione, devono
normalmente fare oggetto di una nuova decisione amministrativa (STFA 30.9.1998
in re F.; STFA 1.10.1998 in re F.; DTF 121 V 366 consid. 1b. e STFA 11.1.2000
in re K., consid. 1), il succitato rapporto medico non può essere di nessun
soccorso al qui ricorrente, nella misura in cui esso non contiene alcun nuovo
elemento di valutazione.
Va da sé
che l'Istituto assicuratore convenuto dovrà, se del caso, procedere
all'emanazione di una nuova decisione formale, avente quale oggetto il proprio
obbligo contributivo in relazione al prospettato intervento operatorio ed alla
conseguente incapacità lavorativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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