AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.36
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00036
mm
Lugano
26 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° maggio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 19 gennaio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ -
al beneficio di una rendita d'invalidità LAINF del 50% - è affetto da una
malattia professionale (eczema cronico al dicromato di potassio).
Statuendo
su di una domanda di revisione volta ad ottenere una rendita d'invalidità del
100%, questa Corte, con pronunzia 17 luglio 1998, ha integralmente respinto il
ricorso presentato da __________ e, quindi, tutelato l'impugnata decisione su
opposizione dell'__________ (doc. _).
1.2. Nel corso
del mese di novembre 1998, l'assicurato ha nuovamente postulato un aumento
della rendita d'invalidità erogatagli dall'Istituto assicuratore, a fronte di
un "… peggioramento delle condizioni fisiche a causa delle frequenti
ricadute e doloroso prurito" (doc. _).
In data
1° febbraio 1999, l'__________ ha confermato la rendita d'invalidità al 50%,
precisando, ciò nondimeno, che l'ulteriore trattamento medico dell'affezione
cutanea sarebbe stato a suo carico (cfr. doc. _).
1.3. Con scritto
9 febbraio 1999, l'assicurato ha, fra le altre cose, chiesto all'_ il rimborso
di un importo forfetario di Lit. 24'000'000, corrispondente ai costi di cura ed
alle spese di trasporto da lui sostenuti nei quattro anni precedenti:
"
Forfettariamente avrò speso per medicinali,
viaggi e taxi per recarmi presso la Clinica Universitaria __________ II° di
__________, ecc., Lit. 6'000'000 in quattro anni;
trattamento con magnetoterapia n° 20 arti
superiori e n° 20 arti inferiori, praticati due volte ogni anno per quattro
anni, dal 1995 al 1998, per il costo di Lit. 500'000 per due volte l'anno, per
un totale di Lit. 4'000'000;
trattamento medico e visite di controllo presso
lo specialista, a volte ogni settimana a volte ogni quindici giorni, media
annua visite 30 a Lit. 120'000 per circa 30 visite ogni anno per quattro anni
Lit. 14'400'000. Totale approssimativo per difetto Lit. 14'000'000 quattordici
milioni di lire. Totale complessivo lire 24'000'000" (doc. _).
L'assicuratore
LAINF ha puntualmente preso posizione riguardo alle pretese formulate da
__________ in data 19 febbraio 1999:
"
… vi informiamo che il rimborso delle spese da
voi sostenute per i medicinali, la cui assunzione è dovuta all'affezione
cutanea da noi riconosciuta, avverrà unicamente dietro presentazione degli
scontrini o delle ricevute fiscali comprovanti il loro acquisto. È
implicito che da questi ultimi dovrà chiaramente risultare il tipo di
medicamenti acquistati. Lo stesso vale per le visite mediche specialistiche
alle quali vi sottoporrete. Resta inteso che in merito al numero ed alla
frequenza di quest'ultime ci riserviamo il diritto di interpellare i nostri
consulenti .
Per quel che concerne invece i trattamenti
particolari (sedute di fisioterapia, magnetoterapia, ecc.) rileviamo che,
conformemente ai dispositivi dell'articolo 21 LAINF, prima di sottoporvisi
dovrete chiedere la nostra preventiva autorizzazione inoltrando una richiesta
attestante i motivi che li dovrebbero giustificare" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
A ciò ha
fatto seguito un nutrito scambio di corrispondenza, finché l'__________ -
"in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per il futuro"
(cfr. doc. _) - si è dichiarato disposto a coprire la metà delle spese fatte
valere (Lit. 12'000'000), proposta, comunque, respinta da __________, secondo
il quale i costi da lui sopportati tra gennaio 1995 e gennaio 1999,
ammonterebbero a Lit. 37'576'650 (cfr. doc. _).
1.4. Con
decisione formale 14 dicembre 1999, l'Istituto assicuratore convenuto ha negato
il rimborso delle spese di cura per il periodo gennaio 1995-gennaio 1999,
poiché l'assicurato non avrebbe saputo produrre alcun giustificativo (doc. _).
A seguito
dell'opposizione personalmente interposta da __________ (doc. ), l'_________,
in data 19 gennaio 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua
prima decisione (doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 1° maggio 2000, l'assicurato, patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto che l'assicuratore LAINF convenuto venga condannato a
rimborsargli spese che ammontano a Lit. 24'000'000, riguardanti il periodo
1995-1998 (cfr. I, p. 6).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
A mente del ricorrente la decisione negativa
della __________ è ingiustificata.
Infatti è innegabile che il signor __________,
proprio a dipendenza del perdurare dell'affezione, è continuamente bisognoso di
cure.
Tale necessità risulta dagli atti.
Lo stesso dott. __________ della __________ (doc.
_) ha riconosciuto che il decorso particolarmente sfavorevole dell'eczema
giustifica una terapia intensiva e che un peggioramento dell'eczema potrebbe
giustificare frequenti consultazioni.
La __________, su suggerimento del dottor
__________, ha interpellato il dott. __________ per avere un parere sulla
necessità delle continue visite mediche.
La risposta del dott. __________, nel frattempo
inviata, non figura agli atti.
È ovvio che, vista la natura della malattia, le
cure prestate nel 1999 erano indispensabili pure negli anni precedenti:
infatti, la stessa __________ ha sempre riconosciuto che la situazione era, dal
profilo medico, rimasta immutata durante decenni.
(…)
Va rilevato che la __________, nel corso del 1999,
ha rimborsato al signor __________ le spese da lui incontrate.
In passato, per le spese avute fino al 4 dicembre
1991, la __________ ha pagato in via transattiva CHF 10'000.--.
Non vi è quindi una ragione plausibile per negare
le prestazioni per il periodo 1995-1998.
D'altra parte è evidente che la __________ non
avrebbe formulato una proposta transazionale e forfetaria di Lit. 12'000'000
per gli anni 1995-1998 se non fosse stata convinta che le spese di cura erano
giustificate.
Il non intervento per il periodo 1995-1998 (dato
che lo stato di salute è rimasto invariato durante anni) è quindi illogico.
(…)
Il signor __________ ha quantificato le sue
pretese in Lit. 24'000'000. Egli ha spiegato come è giunto a tale ammontare.
È bensì vero che il signor __________ non ha
presentato la documentazione delle spese: le ragioni sono desumibili dai suoi
diversi scritti alla __________ e non vengono qui ripetute.
Ciò non impediva però alla __________, che può
avvalersi del parere dei suoi medici, di effettuare un'analisi ed una verifica
delle spese esposte dal ricorrente.
D'altronde, già ad un sommario esame, le pretese
avanzate dal signor __________ si avverano credibili e attendibili.
Per giungere a questa conclusione basta fare un
raffronto con le spese avute nel 1999.
Nel 1999 la spesa media mensile è stata di Lit.
601'850 il che, riportato su 49 mesi per il periodo 1995-1998, da un importo di
Lit. 29'490'650 (doc. _).
A ciò aggiungasi i costi della magnetoterapia
(Lit. 4'000'000) e le spese di viaggio da __________ a __________.
La richiesta di rimborso di Lit. 24'000'000 è
quindi inferiore ai costi effettivi sopportati dal paziente.
Ripetesi comunque che la __________ è senz'altro
in grado di valutare esattamente sia i costi dei medicinali che occorrono
all'assicurato, sia il costo di una seduta medica in Italia, sia il costo di
una seduta di magnetoterapia"
(I).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. La lite è
circoscritta alla questione di sapere se __________ ha o meno diritto al
rimborso dei costi di cura e delle spese di viaggio, riguardanti il periodo
gennaio 1995-gennaio 1999, da lui prudenzialmente quantificati in Lit.
24'000'000.
2.3. Secondo
l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAINF, determinata la rendita d'invalidità, le
prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art.10 a 13) sono accordati se
il beneficiario è affetto da malattia professionale.
A norma
dell'art. 10 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei
postumi d'infortunio, cura i cui elementi costitutivi sono, in seguito,
precisati alle lett. a) - e) dello stesso capoverso.
Da parte
sua, l'art. 54 LAINF istituisce il principio dell'economicità del trattamento -
previsto pure dall'art. 56 cpv. 1 LAMal - recitando che chi pratica per
l'assicurazione contro gli infortuni deve limitarsi a quanto richiede lo scopo
del trattamento quando procede a una cura, prescrive e fornisce medicamenti,
ordina o effettua trattamenti o analisi.
L'assicurato,
inoltre, ha diritto alla cura medica soltanto nella misura in cui dalla stessa
ci si può attendere un sensibile miglioramento delle sue condizioni di salute
(cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF).
Giusta
l'art. 13 cpv. 1 LAINF, sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di
salvataggio necessario.
2.4. In concreto,
l'Istituto assicuratore convenuto si è rifiutato di dar seguito alla richiesta
di rimborso formulata dall'assicurato - non tanto perché farebbe difetto il
diritto in quanto tale alla cura medica, rispettivamente, alle spese di viaggio
- ma poiché __________ non avrebbe "… fornito alcun giustificativo a
sostegno delle proprie pretese" (cfr. III, p. 2). Prova ne sia, del
resto, il fatto che l'__________, a decorrere dal mese di febbraio 1999, ha
regolarmente rimborsato le spese di cura, rispettivamente, di viaggio
documentate dal qui ricorrente (cfr., ad esempio, doc. _).
Le
modalità - molto approssimative - secondo le quali l'insorgente è pervenuto a
quantificare in Lit. 24'000'000 le sue pretese nei confronti dell'assicuratore
infortuni, risultano, chiaramente, dal suo scritto 9 febbraio 1999:
"
Forfettariamente avrò speso per medicinali,
viaggi e taxi per recarmi presso la Clinica Universitaria __________, ecc.,
Lit. 6'000'000 in quattro anni;
trattamento con magnetoterapia n° 20 arti
superiori e n° 20 arti inferiori, praticati due volte ogni anno per quattro
anni, dal 1995 al 1998, per il costo di Lit. 500'000 per due volte l'anno, per
un totale di Lit. 4'000'000;
trattamento medico e visite di controllo presso
lo specialista, a volte ogni settimana a volte ogni quindici giorni, media
annua visite 30 a Lit. 120'000 per circa 30 visite ogni anno per quattro anni
Lit. 14'400'000. Totale approssimativo per difetto Lit. 14'000'000 quattordici
milioni di lire. Totale complessivo lire 24'000'000" (doc. _).
Altrettanto
pacifico è il fatto che __________ non è stato in grado di fornire la benché
minima documentazione necessaria a comprovare la fondatezza delle sue pretese,
circostanza questa che è stata da lui stesso esplicitamente riconosciuta in
sede di ricorso (cfr. I, p. 5: "È bensì vero che il signor
___________non ha presentato la documentazione delle spese: …" - la
sottolineatura è del redattore).
Ora,
questa Corte ritiene assolutamente ragionevole che un assicuratore subordini il
rimborso di spese che un proprio assicurato pretende aver anticipato, alla
presentazione, da parte sua, dei relativi giustificativi, destinati, in primo
luogo, a provare che la prestazione in questione è stata effettivamente fornita
e, in secondo luogo, a permettere una verifica del diritto a prestazioni.
Questa
costituisce, d'altronde, l'unica via a disposizione degli assicuratori per
prevenire gli abusi.
Così
stando le cose, il TCA è dell'opinione che per l'assicurato sarebbe certamente
stato giudizioso aderire alla - generosa - proposta transattiva formulata, a
suo tempo, dall'assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. _: versamento di un
importo di Lit. 12'000'000 "… a saldo di tutte le vostre pretese anteriori
al 1° febbraio 1999"), piuttosto che persistere nel reclamare prestazioni
più estese, rimaste assolutamente prive di supporto probatorio.
Concludendo,
l'impugnata decisione su opposizione 19 gennaio 2000 dell'__________ non presta
il fianco ad alcuna censura ed è, quindi, meritevole di tutela.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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