AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.114
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00114
mm
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 6 luglio 1999 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
luglio 1989, __________ - alle dipendenze della Panetteria-Pasticceria
__________ in qualità di panettiere e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso La __________ - è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale in sella al proprio ciclomotore, riportando una
contusione del gomito sinistro e della caviglia destra nonché la frattura della
falange distale del IV dito del piede destro.
1.2. Con
decisione su opposizione 8 agosto 1995 - confermativa di un precedente atto
amministrativo - l'assicuratore LAINF, sentito il parere del proprio medico
fiduciario, il dottor __________ - ha negato all'assicurato il diritto ad una
rendita d'invalidità complementare, difettando una relazione di causalità
naturale fra i disturbi residuali e l'evento traumatico 11 luglio 1989 (cfr.
doc. _).
__________,
da parte sua, ha lasciato crescere in giudicato la summenzionata decisione,
dopo aver privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in ortopedia
e chirurgia ortopedica, il quale ha giudicato l'apprezzamento manifestato dal
dottor __________ "… ineccepibile, equo, quindi non contestabile"
(cfr. doc. _).
1.3. Nel corso del mese di novembre 1997, l'avv.
__________, per conto dell'assicurato, ha chiesto a La __________ il
riconoscimento di una rendita d'invalidità complementare del 25%, "…
previa riconsiderazione segnatamente revisione (art. 22 e 99 LAINF) della
vostra decisione [quella datata 8 agosto 1995, n.d.r.]".
- fondandosi su una perizia di parte allestita dal dottor __________, spec. FMH
in neurologia (cfr. doc. _) - ha sostanzialmente fatto valere che l'inabilità
lavorativa da lui presentata sarebbe originata da
sequele dell'infortunio assicurato (cfr. doc. _).
1.4. In data 13 ottobre 1998, __________ è stato sottoposto
ad una visita di controllo da parte del medico di fiducia de La __________, il
quale ha ribadito l'opinione secondo la quale - a fronte dei soli postumi
infortunistici (una "sintomatologia soggettiva compatibile con la lesione
di qualche ramo superficiale sensitivo del nervo peroneo destro") -
l'assicurato è da considerare totalmente abile al lavoro (doc. _).
1.5. Con
decisione formale 3 maggio 1999, l'assicuratore infortuni ha negato, da un
lato, la presenza di conseguenze naturali dell'infortunio del luglio 1989 e,
dall'altro, la concessione di una rendita d'invalidità complementare (cfr. doc.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. Sciuchetti per conto di __________ (cfr.
doc. _), La __________, in data 6 luglio 1999, ha essenzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione; essa ha, in effetti, rifiutato d'erogare
una rendita d'invalidità complementare, "venendo a mancare ogni nesso di
causalità fra l'evento in causa e i dolori lamentati" (doc. _, p. 5).
1.6. Con
tempestivo ricorso 2 novembre 1999, __________, sempre rappresentato dall'avv.
__________, ha chiesto che gli venga riconosciuta
una rendita d'invalidità d'entità non inferiore al 25% a far tempo dal 1°
aprile 1992 (cfr. I, p. 8).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
… Il 1. aprile 1993, il signor __________ è
stato posto a beneficio di una rendita d'invalidità in ordine del 50% a motivo
dello "stato dopo trauma contusivo importante con schiacciamento delle
strutture molli e delle ossa del dorso del piede destro, del bordo laterale del
piede destro e della regione malleolare; stato dopo rottura con erniazione dei
muscoli tibiali anteriori laterali destri; stato dopo frattura della falange
distale del IV dito del piede destro; ipertensione arteriosa compensata; obesità
medio alta; stato dopo urticaria da compressione; gonartrosi".
Si noti che lo stato dopo il trauma contusivo;
la frattura distale del IV dito del piede destro e lo stato dopo urticaria da
compressione, sono manifestamente in nesso causale con l'infortunio.
Nondimeno il fiduciario della __________ neppure
lo prende in conto.
Quantunque non sostanziale, da un profilo
giuridico, nella valutazione dell'adeguanza del nesso causale, si ravvisi
comunque come prima dell'infortunio non si era mai discusso di incapacità al
lavoro del signor __________. Solo inseguito si è palesato tale sostanziale
incapacità al lavoro, al punto da condurlo al riconoscimento di una rendita del
50%. Tale dato deve essere preso in conto nella valutazione del nesso causale
naturale.
(…).
… Va avantutto premesso che compito
dell'assicurazione, vale a dire dei funzionari preposti all'esame della
fattispecie e non già del medico, è l'esame del nesso causale, segnatamente, in
caso di risposta affermativa, della valutazione della perdita di guadagno a
cagione dell'inabilità al lavoro nell'eventualità in cui sussista un nesso
causale.
Nel caso di specie è fuori dubbio che vi siano
dei reliquati di ordine neurologico a seguito dell'infortunio nel quale è
incorso il signor __________. Il perito di parte richiesto dal signor
__________, il dott. __________, lo verifica in termini espliciti ed accerta
pure che questo ha un'invalidità sostanziale.
Altrettanto dicasi dei medici dell'AI per quanto
riferito sopra. Questi accertano che lo schiacciamento delle parti molli del
piede ha condotto all'invalidità, per non parlare della frattura del IV dito.
Il medico dell'assicurazione infortuni, il dott.
__________, invece lo nega.
L'assicurazione infortunio, sulla scorta di fatti
nuovi rappresentati dal referto medico di uno specialista in neurologia,
richiede nuovamente il referto del proprio fiduciario.
È patente che in siffatta circostanza si renda
necessario accedere ad una nuova perizia di ordine medico, segnatamente
neurologico alfine d'accertare le patologie neurologiche correlate con
l'infortunio. Si ravvisi peraltro che il dott. __________ non nega che ci si
trovi dinanzi a delle patologie d'ordine neurologico, ritiene però che queste
non siano invalidanti, senza specificarne il perché, laddove tutta una serie di
dolori connessi con il piede la zona peronea, con incidenza sulla postura,
fanno apparire tale aspetto non di secondaria importanza, anzi.
Il referto medico dell'8 marzo 1999 del dott.
__________ non avrebbe dovuto dire che il deficit neurologico non ha rilevanza.
Avrebbe dovuto dire quale rilevanza aveva, quali effetti comportava, quali
scompensi poteva cagionare. Ritenerlo irrilevante, senza spiegazione di sorta,
non è un accertamento di ordine peritale, tanto più laddove tutti i referti
medici agli atti, compresi quelli dei predecessori del dott. __________, il
dott. __________, non hanno mancato di rilevare l'importanza di tale aspetto e,
circostanza ancora più sostanziale, a quasi tre anni di distanza
dall'infortunio di rilevarne l'aspetto invalidante.
(…).
Si chiede pertanto che la decisione impugnata
venga annullata, se del caso a mezzo di un ulteriore referto peritale, e che
venga riconosciuto il diritto ad una rendita d'infortunio al signor __________
ai sensi degli articoli 6 Oainf e 18 Lainf" (I).
1.7. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.8. In replica,
__________ ha ribadito la necessità che il TCA abbia ad ordinare una perizia
medica giudiziaria (cfr. VII).
1.9. Con
ordinanza 19 aprile 2000, questa Corte ha ordinato una perizia medica a cura
del Prof. dott. __________, __________ del
Servizio di neurologia presso il __________ (cfr. XI).
1.10. In data 12
dicembre 2000, il Prof. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XXVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (XXVIII).
1.11. La __________
si è espressa il 27 dicembre 2000 (cfr. XXIX), mentre __________, da parte sua,
lo ha fatto il 15 gennaio 2001 (cfr. XXX).
in
diritto
2.1. In concreto,
con decisione su opposizione 8 agosto 1995, La __________ ha constatato la
totale assenza di postumi infortunistici e, in ultima analisi, ha negato a
__________ il diritto ad una rendita d'invalidità complementare (cfr. doc. _).
Questa
decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
2.2. Va osservato
che a determinate condizioni una decisione cresciuta in giudicato può essere
modificata.
In primo
luogo, una decisione può essere oggetto di revisione in ragione di un cambiamento
delle circostanze. È così che, in virtù dell'art. 22 cpv. 1 LAINF, se il
grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
D'altro
canto, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può, in ogni
momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e
che non ha fatto oggetto di una sentenza giudiziale, se questa decisione
risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole
(cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a e la giurisprudenza ivi menzionata).
Infine, la riconsiderazione deve essere distinta dalla
cosiddetta revisione processuale di una decisione amministrativa. L'amministrazione é, infatti, qui tenuta a
ritornare su di una sua decisione formalmente cresciuta in giudicato, se si
scoprono nuovi elementi o mezzi di prova, atti a condurre ad un diverso
apprezzamento giuridico (DTF 115 V 186 consid. 2c e riferimenti ivi citati).
2.3. Nel caso di
specie, le condizioni per procedere ad una revisione ex art. 22 LAINF non sono
soddisfatte.
Infatti,
una rendita d'invalidità può fare oggetto di
revisione giusta la succitata disposizione legale soltanto in caso di mutamento
notevole dello stato di salute dell'assicurato oppure qualora il danno alla
salute, pur rimanendo immutato, si ripercuota diversamente sulla capacità
lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno
col proprio lavoro (cfr. RAMI 1989 U65, p. 71 consid. 1c; RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
In casu,
va ricordato che, con decisione 8 agosto 1995, l'assicuratore LAINF aveva
negato il diritto ad una rendita d'invalidità, giacché l'inabilità lavorativa
presentata da __________ non era determinata da disturbi in relazione di
causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _, p. 5:
"… dall'ultima perizia medica effettuata dal Dr. __________ risulta che le
contusioni subite al momento dell'infortunio sono guarite senza particolarità.
L'esperto segnala tuttavia la presenza di una gonartrosi bilaterale,
indipendente da infortunio, nonché una asserita probabile sindrome lombovertebrale
su lievi alterazioni statico degenerative del rachide (pure indipendente da
infortunio). L'esperto conclude, negando dunque l'esistenza di un nesso di
causalità naturale fra i dolori attuali e l'evento dell'11.07.89. L'assegnazione
di una rendita complementare LAINF non è dunque giustificata").
Nel
chiedere d'essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità complementare
del 25%, l'assicurato ha rimesso in discussione la questione riguardante
l'eziologia dei disturbi da lui accusati, alla luce delle risultanze della
perizia di parte allestita dal dottor __________, spec. FMH in neurologia
(doc. _), ma non ha fatto valere alcun peggioramento del suo stato di salute
(cfr. doc. _).
Grazie
alla perizia specialistica ordinata da questo TCA si è potuto accertare che le
condizioni di salute di __________ sono rimaste praticamente stabili nel corso
degli anni. Il Prof. dott. __________, __________ del Servizio di neurologia
presso il __________, ha diagnosticato una discreta tendinite cronica degli
estensori del piede e delle dita nonché una periostite cronica a livello del
terzo prossimale del IV e V metatarso a destra, affezioni giudicate trovarsi in
una relazione di causalità naturale con l'evento infortunistico 11 luglio 1989
(cfr. XXVII, risposte al quesito n. 1 di parte ricorrente e n. 5 di parte
convenuta). Per quanto qui d'interesse, rispondendo al quesito n. 4 di parte
ricorrente, il perito giudiziario ha affermato che la situazione medica deve
essere ritenuta stabile e, dunque, cronicizzata ormai da parecchi anni a questa
parte (cfr. XXVII: "La situation médicale est à considérer comme stable,
est donc chronifiée depuis plusieurs années. Pour cette raison, la marge d'amélioration
est limitée. Au niveau thérapeutique les mesures les plus importantes demeurent
l'abstention d'efforts violents ou prolongés intéressant la musculature jambière
antérieure et éventuellement l'application locale de préparations anti-infiammatoires"
- la sottolineatura è del redattore).
Infine,
non può neppure essere validamente sostenuto che - rimasto immutato il danno
alla salute - quest'ultimo si ripercuota diversamente sulla capacità lucrativa
dell'assicurato, aspetto che l'insorgente, del resto, non ha nemmeno ritenuto
dover affrontare.
2.4. Vista la
conclusione a cui lo scrivente TCA è pervenuto al precedente considerando, ci
si deve ora chiedere se la decisione su opposizione 8 agosto 1995 poteva o meno
venire revocata attraverso la via della riconsiderazione.
Questa
Corte osserva, avantutto, come La __________ sia entrata nel merito della
richiesta presentata da __________ in data 17 novembre 1997. In effetti, presa
visione della perizia stilata dal dottor __________, a mente del quale
l'assicurato presenterebbe ancora dei postumi dell'infortunio del luglio 1989,
concretamente una sindrome del tunnel tarsale, una lesione limitata di un ramo
molto periferico superficiale distale del nervo surale e, infine, una discreta
sindrome lombo-vertebrale (cfr. doc. _), essa ha provveduto, sottoponendo il caso al proprio medico di fiducia,
il dottor __________, ad integralmente ridiscutere l'aspetto eziologico.
Finalmente, confermata l'assenza di un danno alla salute d'origine traumatica
(cfr. doc. _, p. 5: "L'attuale sintomatologia non può, con probabilità
preponderante, essere ascritta all'infortunio assicurato"), l'assicuratore
infortuni ha ribadito che __________ non ha diritto d'essere posto al beneficio
di una rendita d'invalidità (cfr. doc. _, p. 5: "Venendo a mancare ogni
nesso di causalità fra l'evento in causa e i dolori lamentati, La __________ ha
correttamente rifiutato l'erogazione di una rendita complementare d'invalidità,
così come di ogni altra prestazione assicurativa").
Al
proposito, non é certo inutile ricordare che, secondo una constante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può
essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice a conoscere nel merito una
domanda di riconsiderazione. Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel
merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per
contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della
riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto,
quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si
limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della
confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà
d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua
decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua
rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a;
DTF 119 V 479 consid. 1b/cc; STFA 24.9.1997 in re C.).
Va da sé
che - trattandosi di una prestazione periodica - la condizione della notevole
importanza della rettifica è senza alcun dubbio realizzata (cfr., al riguardo,
DTF 117 V 20 consid. bb, 110 V 275 consid. 3b in fine, 107 V 182 consid.
2b). Pertanto, non rimane che stabilire se la decisione 8 agosto 1995 era
manifestamente errata.
Per
determinare se la decisione è palesemente errata, ci si deve fondare sulla
situazione di diritto esistente al momento in cui tale decisione è stata
emanata, tenuto conto della prassi in vigore all'epoca (DTF 115 V 314, 117 V
17, 119 V 475).
La nostra
Corte federale ha statuito che ciò è il caso della decisione dell'assicuratore
infortuni che considera a torto che il diritto alla rendita d'invalidità era a
priori escluso per il fatto che l'assicurata era in grado di riprendere
un'attività lucrativa a tempo parziale; emergeva, inoltre, dalla documentazione
medica agli atti che essa non era però in grado di estendere oltre la sua
attività professionale. L'assicuratore non aveva commesso soltanto un errore
d'apprezzamento - che di principio non è soggetto a riconsiderazione - ma pure
un errore di diritto interessante i principi stessi che regolano la valutazione
dell'invalidità in materia d'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 119 V
475).
In questo
ordine d'idee, è manifestamente inesatta la decisione dell'amministrazione che
sopprime la rendita d'invalidità disattendendo circostanze giuridicamente
rilevanti, quando il raffronto fra i redditi doveva condurre ad un tasso
d'invalidità di valore pensionabile (cfr. DTF 117 V 8).
Per
contro, non è stata considerata manifestamente errata la decisione di un
assicuratore malattie di rimborsare un trattamento dentario, fondata su delle
indicazioni fornite dal medico curante dell'assicurato che, da parte sua, aveva
diagnosticato delle cisti follicolari, quand'anche il medico fiduciario ha, in
seguito, escluso la presenza di cisti e che un esperto ha dichiarato che solo
un esame istologico avrebbe potuto confermare la diagnosi di cisti follicolare
(STFA 8 giugno 1989 nella causa H.).
Se ne
deduce che solo un errore crasso dell'amministrazione giustifica la
rettifica della decisione, pena la lesione ingiustificata della sicurezza del
diritto (cfr. A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p.
302; U. Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtsprechung
der EVG - Bemerkungen zur Revision, Wiedererwägung und Anpassung, in SZS
1991, p. 135).
Come già
detto in precedenza, La __________ ha negato l'erogazione di una rendita
d'invalidità a __________ per delle ragioni di mera natura medica.
Per
inciso, è opportuno ricordare che presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale (e adeguato) fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Ora, il
dottor __________, interpellato dall'assicuratore convenuto, aveva accertato
l'eziologia morbosa dei disturbi lamentati dall'assicurato, donde
l'assenza di un ulteriore obbligo contributivo a carico de La __________. A
posteriori, questo apprezzamento era stato, peraltro, espressamente avallato
anche dal dottor __________, specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica
privatamente consultato da __________, che l'aveva addirittura definito "…
ineccepibile, equo, quindi non contestabile" (cfr. doc. _).
Certo il
dottor __________, con il suo referto dell'11
agosto 1997, è giunto a delle conclusioni diverse per quel che concerne
l'origine del danno alla salute presentato dal ricorrente - egli ha, difatti,
ammesso l'origine traumatica di parte dei disturbi accusati da __________ (cfr.
doc. _), ciò che è stato confermato, perlomeno "nel risultato" (nel
senso che il Prof. __________, pur ponendo una diversa diagnosi, ha anch'esso
riconosciuto l'eziologia traumatica dei disturbi lamentati dal ricorrente),
dalla perizia giudiziaria del Servizio di neurologia del __________ (cfr.
XXVII, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta: "Le lien de causalité naturelle
entre les diagnostics et les événements assurés est hautement vraisemblable")
- nondimeno ciò non permette ancora di qualificare la decisione 8 agosto 1995
come manifestamente errata ai sensi della giurisprudenza del TFA. Alla base del
succitato atto amministrativo vi potrebbe essere stato, tutt'al più, un errore
d'apprezzamento, che di principio non è soggetto a riconsiderazione (cfr. DTF
126 V 23 consid. 4c; RAMI 1998 K990, p. 253, in cui il TFA ha stabilito che il
fatto che i medici curanti abbiano espresso a proposito della capacità
lavorativa della loro paziente un parere diverso da quello manifestato da un
perito ulteriormente incaricato dall'assicurazione per l'invalidità non basta,
di per sé, a fondare una riconsiderazione, anche se si dovesse ammettere che i
primi hanno commesso un errore di valutazione; DTF 119 V 475 e, infine, SVR
1996 UV42, p. 129ss.).
In esito
alle considerazioni che precedono, le condizioni di una riconsiderazione non
sono realizzate.
2.5. Non rimane,
pertanto, che l'eventualità della revisione processuale.
2.5.1. L'amministrazione è tenuta a ritornare su una sua
decisione formalmente cresciuta in giudicato, se si scoprono fatti nuovi
o nuovi mezzi di prova.
Nuove,
secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze
che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,
allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante
sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel
che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti
nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel
procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento
dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono
destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve
dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo
di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 in re G. P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i
fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non é pertanto
sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una
determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno
apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente
decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il
perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non
costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse
valutati in modo errato fatti già conosciuti
nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto
sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o
rimasti non provati.
2.5.2. Nel caso di
specie, per poter ritenere fondata la domanda di
revisione, __________ avrebbe, dunque, dovuto fornire la prova dell’esistenza di
nuove circostanze di fatto, suscettibili di far apparire come
oggettivamente insufficienti od errati gli elementi posti alla base della
decisione su opposizione 8 agosto 1995 de La __________.
In
realtà, il dottor __________, con la perizia di parte 11 agosto 1997 (cfr. doc.
_), completata in data 1° settembre 1997 (cfr. doc. _), non ha fatto altro che
apprezzare in modo diverso l'origine di disturbi che l'assicurato già lamentava
al momento in cui l'assicuratore LAINF ha emanato il summenzionato suo atto
amministrativo. Il referto del dottor __________ non contiene quindi alcuna
nuova circostanza di fatto, suscettibile di fondare una revisione processuale
della decisione de La __________. A questo preciso proposito, vale ancora la
pena ripetere che non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che
valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. RAMI 1998 K990, p. 253s.; Th. Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).
In
siffatte condizioni - assodato che __________ non é riuscito a far valere
alcuna nuova circostanza né alcun nuovo mezzo di prova
- una revisione della decisione su opposizione 8 agosto 1995 non si appalesa
come possibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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