AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.111
Data decisione, Autorità:
19.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00111
mm
Lugano
19 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 29 luglio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 29
ottobre 1997, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di
meccanico - dopo aver contribuito a sostenere nella giusta posizione una
valvola del peso di almeno 200 kg, ha accusato un dolore lancinante a livello
del rachide lombare. Il suo medico curante, consultato il giorno seguente, ha
diagnosticato uno stiramento del legamento sopraspinale L4/L5 (cfr. doc. _).
La cura
medica è stata dichiarata chiusa al far tempo dal 3 novembre 1997. __________ è
stato riconosciuto completamente abile al lavoro a contare dal 6 novembre 1997
(cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Il 15 giugno
1998, il datore di lavoro dell'assicurato ha annunciato all'assicuratore LAINF
una ricaduta dell'evento 29 ottobre 1998 (cfr. doc. _). Il dottor __________ ha,
in effetti, fatto stato di una recrudescenza dei dolori a livello lombare, attestando una completa inabilità lavorativa a far
tempo dal 10 giugno 1998 (cfr. doc. _).
In data
19 giugno 1998, __________ ha privatamente consultato il dottor __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di "sindrome
lombovertebrale nel quadro di un'insufficienza segmentale L4-L5 e L5-S1".
Lo specialista ha, inoltre, escluso che tale patologia possa essere ricondotta
all'evento assicurato (cfr. doc. _).
1.3. Con
decisione formale 30 luglio 1998, l'Istituto assicuratore ha negato il proprio
obbligo contributivo riguardo alla ricaduta annunciatagli nel giugno 1998,
facendo difetto una relazione di causalità naturale fra i disturbi al rachide lombare
e l'evento infortunistico 29 ottobre 1997 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ (cfr. doc. :) - assicuratore
malattie di __________ - l'_________, in data 29 luglio 1999, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
_).
1.4. Con
tempestivo ricorso 29 ottobre 1999, la __________ ha chiesto, in via
principale, che l'__________ venga condannato a versare le prestazioni legali
in relazione alla ricaduta e, in via subordinata, che il TCA abbia ad ordinare
una perizia medica giudiziaria allo scopo d'accertare l'eziologia dei disturbi
lombari segnalati dall'assicurato a partire dal 10
giugno 1998 (cfr. I, p. 12).
Queste,
in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
In primo luogo va ribadito che la decisione dell'__________
del 29.7.99 si basa esclusivamente sull'apprezzamento medico del dott.
__________ del 5.7.99. Tale perizia è stata eseguita dal perito nella sua
funzione di medico di circondario dell'.
Lo stesso esperto dell' si era inoltre già espresso in maniera
negativa sulla questione della causalità un anno prima.
In merito alla perizia stessa vi è inoltre da
tenere in considerazione che essa di basa su un riassunto degli atti (e dei
fatti) alquanto lacunoso e in parte assolutamente privo di fondamento. In
particolar modo non sono tenuti in debita considerazione i dolori e le
dichiarazioni dell'assicurato, il quale dal canto suo ha espressamente
dichiarato "che i dolori lombari non sono mai regrediti
completamente" dopo l'infortunio del 29 ottobre 1997 (vedi certificato
medico LAINF del dottor __________ del 2.7.98; punto 2 "indicazioni del
paziente").Appare ingiustificata anche la dichiarazione secondo la quale,
"il paziente puntualizza specificatamente non accusare disturbi di sorta
subito dopo aver eseguito lo sforzo" (vedi apprezzamento medico dott.
__________ del 5.7.99, p. 1), sulla quale ipotesi si fonda in gran parte il
referto peritale del dott. __________ del 5.7.99. A tale proposito facciamo
esplicito riferimento alla dichiarazione del 3 novembre 1997 - vale a dire 4
giorni dopo l'infortunio - secondo il quale l'assicurato "mentre stava
sollevando una valvola per il montaggio della stessa (…) ha sentito uno
strappo alla schiena" (vedi annuncio d'infortunio LAINF del 3.11.99,
punto 6: "descrizione dell'infortunio"). In tutti e due i suoi
referti il dott. __________ fa inoltre espressamente riferimento al referto del
dott. __________, il quale dal canto suo nella valutazione del 22.6.98 esprime
unicamente una sua vaga ipotesi in merito al rapporto di causa ("non penso
che la sintomatologia attuale sia ancora da attribuire all'infortunio
dell'ottobre scorso") ammettendo d'altra parte espressamente "che
l'avulsione dei processi spinali c'è stata".
Tenendo in debita considerazione l'età
dell'assicurato, il suo stato generale di salute, la sua costituzione, lo stato
della colonna vertebrale, i persistenti dolori localizzati alla schiena a
partire dall'incidente nonché la gravità, l'entità e la dinamica del fatto del
29 ottobre 1997, risulta alquanto difficile credere all'ipotesi secondo la
quale tale evento non abbia niente a che vedere con la "ricaduta"
annunciata appena 8 mesi dopo lo stesso.
È nostro parere, che in merito al problema della
causalità sia da seguire la tesi espressa dal dott. ___ nella sua perizia
dell'11 settembre 1998. Tale tesi è oltretutto anche esplicitamente condivisa
dal dott. __________ (vedi certificato medico LAINF del 2.7.98, punto 6:
"causalità") e in modo implicito anche dalle dichiarazioni della
dottoressa __________ (vedi lettera del 18.6.98: "Un controllo radiologico
della colonna vertebrale evidenzia uno stacco osseo a livello del processo
spinoso L5, probabilmente si tratta di una vecchia frattura dovuta al trauma
iniziale").
(…).
Per ciò che concerne l'onere della prova vi è
inoltre da tener conto di quanto segue:
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
ritenuto che quando il nesso causale è stato provato con verosimiglianza
preponderante, la responsabilità dell'assicuratore infortuni cessa
unicamente quando è dimostrato che l'infortunio non è più la causa naturale
ed adeguata del danno alla salute, quando quest'ultimo insomma
è unicamente da attribuire ad altri fattori (RAMI
1994 U206, p. 326ss.). Ciò è il caso quando viene raggiunto lo stato di salute
come esso si presentava prima dell'infortunio (status quo ante) oppure quello,
che a causa del decorso fatidico e naturale di una malattia, si sarebbe
presentato anche in assenza di tale evento (status quo sine). Anche tale
circostanza deve essere dimostrata secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante. Trattandosi di un quesito di fatto che sopprime il fondamento
della pretesa, l'onere della prova spetta all'assicuratore infortuni, il quale
deve sopportare le conseguenze della mancata prova se tale circostanza rimane indimostrata (RAMI 1992 U142
p. 76 e RAMI 1994 U206 p. 328). I criteri di prova menzionati vanno applicati
sia nel caso principale sia in caso di ricaduta o di postumi tardivi (RAMI 1994
U206 p. 328).
Nella fattispecie in questione un rapporto
causale preponderante tra l'incidente del 29 ottobre 1997 e i disturbi alla
schiena dell'assicurato è stato ammesso dall'__________ in maniera implicita
con il versamento delle prestazioni assicurative immediatamente dopo l'evento
stesso. L'assicurato sostiene inoltre "che i dolori lombari in seguito a
tale infortunio non sono mai regrediti completamente" (vedi certificato medico
LAINF dott. __________ del 2.7.98, punto 2: "Indicazioni del
paziente"). In considerazione del fatto che l'__________ non ha mai
dichiarato ufficialmente chiuso il caso, l'annuncio del 2 luglio 1998 non
appare come un caso di "ricaduta" vero e proprio ma piuttosto come la
comunicazione di un perseverarsi e un riacutizzarsi di dolori, i quali non sono
mai completamente scomparsi. Vi è infine anche da tener conto
dell'atteggiamento alquanto sufficiente dell'______ il quale istituto, pur
essendo a conoscenza della gravità del fatto, non ha ritenuto necessario
chiarire ed accertare in modo opportuno ed approfondito l'entità del danno
causato dall'infortunio (in modo particolare non sono state effettuate risp.
ordinate radiografie di sorta). Ciò ha seriamente pregiudicato la possibilità
di avere un resoconto più preciso sullo stato di avulsione del processo spinoso
immediatamente dopo l'infortunio.
In virtù di tali considerazioni e visto
l'accertamento lacunoso da parte dell', appare giustificato applicare
alla fattispecie in questione i menzionati criteri in merito all'onere della
prova. Per questo motivo non appare sufficiente la motivazione dell',
secondo la quale "non è dimostrato un nesso
causale tra l'evento assicurato e i disturbi annunciati". Appare piuttosto
necessario che sia l'__________ stessa a dimostrare l'assenza di un nesso
causale tra i persistenti dolori lombari e il fatto del 29 ottobre 1997
B) In via subordinata:
(…).
In vista degli argomenti menzionati si impongono,
a nostro avviso, ulteriori delucidazioni ed accertamenti in merito alla
fattispecie ed in modo particolare in merito al problema della causalità del
dolori lombari accusati dall'assicurato a partire da giugno 1998. In tal senso
appare necessaria un'ulteriore perizia che si esprima su questa questione. Non
appare opportuno invece rinviare il caso alla parte convenuta, la quale ha
dimostrato a più riprese di non volersi far carico dei chiarimenti che
legalmente le competono"
(I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica,
la __________ si è, in sostanza, riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. V).
1.7. Con
ordinanza 4 febbraio 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a
cura della Clinica di chirurgia ortopedica __________ (cfr. VI).
1.8. In data 7
novembre 2000, il dottor __________, __________ di chirurgia della colonna
vertebrale, ha consegnato il proprio referto peritale (XVII), il quale è stato
immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XVIII).
1.9. L'Istituto
assicuratore convenuto ha preso posizione il 14 novembre 2000 (cfr. XIX).
La
__________, da parte sua, si è espressa in data 28 novembre 2000 (cfr. XX).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. In sede di risposta
di causa, l'__________ ha contestato il fatto che __________, in data 29
ottobre 1997, sia rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, facendo
manifestamente difetto il fattore esterno straordinario.
Pertanto,
sempre secondo l'assicuratore LAINF convenuto, la sua reponsabilità potrebbe
risultare impegnata soltanto se fosse dimostrato, segnatamente, che
l'assicurato ha lamentato una delle lesioni corporali comprese nell'elenco di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. III, p. 4).
Questa
tesi è fermamente avversata dalla __________, a mente della quale l'evento del
29 ottobre 1997 deve essere considerato un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1
OAINF, avendo, in quell'occasione, __________ compiuto uno sforzo
manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Questa
Corte, da parte sua, ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino la
questione di sapere se l'evento dell'ottobre 1997 possa essere qualificato
quale infortunio, giacché, anche in caso di risposta affermativa, la responsabilità
dell'Istituto assicuratore convenuto non potrebbe venire riconosciuta.
In
effetti, così come verrà meglio dimostrato in seguito, la perizia giudiziaria
ha permesso d'accertare che i disturbi oggetto della ricaduta annunciata il 15
giugno 1998, non costituiscono una naturale conseguenza dell'evento 29 ottobre
1997, donde l'assenza di qualsivoglia obbligo contributivo a carico dell'__________.
2.3. Prima
d'approfondire l'aspetto eziologico dei disturbi accusati da __________, il TCA
è tenuto a derimere una controversia, insorta fra le parti, interessante
specificatamente l'onere della prova.
Secondo l'assicuratore malattie ricorrente, la
recrudescenza dei dolori sopravvenuta nel corso del mese di giugno 1998, non va
trattata quale ricaduta ma piuttosto quale
continuazione del caso iniziale, peraltro mai dichiarato formalmente chiuso da
parte dell'assicuratore infortuni. In simili circostanze, in ossequio alla
giurisprudenza federale, l'onere di provare, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, il raggiungimento dello status quo ante oppure dello status
quo sine spetta all'__________.
Per
contro, l'Istituto assicuratore convenuto fa valere che il caso iniziale è
da considerarsi senz'altro chiuso, dal momento in cui il dottor __________ ha
certificato una ritrovata capacità lavorativa nonché la fine della cura medica.
Se ne deduce, quindi, sempre secondo l'__________, che i disturbi
successivamente annunciati sarebbero a suo carico,
soltanto se la __________ fosse in grado di dimostrare, con un sufficiente
grado di verosimiglianza, un nesso di causalità naturale con l'evento 29
ottobre 1997.
Dopo
attenta riflessione, lo scrivente TCA è dell'avviso che - a fronte di quanto attestato dal medico curante di __________
in occasione della visita di controllo del 3 novembre 1997: chiusura della cura
medica a far tempo dal 3 novembre 1997 e abilità lavorativa totale a contare dal 6 novembre 1997 (cfr. doc. _) - non si
possa prescindere dal concludere che, a quel momento, l'assicurato era stato riconosciuto
completamente guarito dai postumi dell'evento del 29 ottobre 1997. È,
quindi, a ragione che l'assicuratore LAINF ha, a quel punto, considerato chiuso
il caso iniziale. La riacutizzazione dei disturbi insorta a decorrere dal
giugno 1998 - con una nuova inabilità lavorativa e la
necessità di sottoporsi a delle ulteriori misure
terapeutiche (cfr. doc. _) - va, evidentemente, trattata alla stregua di una
ricaduta.
Ne
discende che, affinché la responsabilità dell'__________ possa essere impegnata,
la __________ deve fornire la prova che, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, i disturbi localizzati a livello del rachide
lombare rappresentano ancora una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento
dell'ottobre 1997 (cfr. RAMI 1994 U206, p. 328 consid. 3b).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni
mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione
(cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156;
DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re
F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 i.f.).
2.6. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità.
2.7. In concreto
- volendo affrontare senza indugio il tema centrale della causalità - si
ricorda che, in data 21 luglio 2000, __________ é stato periziato dal dott.
__________, __________ di chirurgia della colonna vertebrale presso la Clinica
di chirurgia ortopedica __________.
Il dottor
__________, dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver
altrettanto puntualmente descritto lo status clinico e radiologico (cfr. XVII,
p. 1-6), ha diagnosticato una degenerazione/protusione
del disco intervertebrale L5/S1, una discreta spondilartrosi a livello L4/L5 ed
una apofisi del processo spinoso L5 (cfr. XVII, p. 6).
Il perito
giudiziario ha poi affermato - sconfessando in questo modo tanto la dottoressa
__________ (cfr. doc. _) quanto il PD dott. __________ (cfr. rapporto 11.9.1998
accluso al doc. _) - che la diagnosi di frattura del processo spinoso con
presenza di una pseudoartrosi, non è affatto corretta. In realtà, __________ è
portatore di un'alterazione congenita, per la precisione di un'incompleta
ossificazione del processo spinoso (cfr. XVII, risposta ai quesiti n. 2 e 4 di
parte convenuta).
Al
riguardo, il dottor __________ si è dichiarato completamente d'accordo con
l'apprezzamento espresso dal medico di circondario dell'_____, il dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _), nel senso che non
si è in presenza di una frattura per avulsione del processo spinoso L5 ma bensì
di una cosiddetta apofisi (cfr. XVII, risposta al quesito n. 6 di parte
convenuta).
Per quel
che concerne la protusione constatata a livello del disco intervertebrale
L5/S1, l'esperto designato dal TCA ha manifestato l'opinione che essa si trova
soltanto possibilmente in relazione di causalità naturale con l'evento
del 29 ottobre 1997 (cfr. XVII, risposta ai quesiti n. 2 e 5 di parte convenuta
nonché n. 3c di parte ricorrente).
Da un
lato, partendo dal meccanismo stesso dell'evento 29 ottobre 1997, una
prolungata e continua sollecitazione assiale, è sostenibile che quest'ultima
possa aver comportato delle ripercussioni a livello del disco intervertebrale
interessato. Il fatto
che i dolori non siano insorti all'istante è, inoltre, compatibile con un traumatismo del disco intervertebrale.
Dall'altro,
il dottor __________ ha, tuttavia, ricordato che, trattandosi del gruppo d'età
20-29, una percentuale variante fra il 15 ed il 25% della popolazione
asintomatica, presenta già delle alterazioni degenerative dei dischi intervertebrali
nel senso di una protusione, quale quella di cui è portatore __________ (cfr.
XVII, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta).
Sono
queste le considerazioni che hanno condotto il perito a giudicare semplicemente
possibile il nesso di causalità naturale fra la diagnosticata protusione e
l'evento dell'ottobre 1997.
Rispondendo
al quesito n. 5 di parte ricorrente, il dottor _____ ha chiaramente indicato
che i disturbi insorti nel giugno 1998 si trovano in una possibile
relazione di causalità con l'evento 29 ottobre 1997
(cfr. XVII, p. 10), ciò che, stando ai dettami giurisprudenziali evocati al
considerando 2.4., non è manifestamente sufficiente per ammettere la
responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di fare capo alla valutazione espressa dal dott. __________, il cui referto
peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), motivo per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - è a giusta ragione che
l'assicuratore LAINF convenuto ha negato il proprio obbligo contributivo in
relazione ai disturbi annunciatigli da __________ nel corso del mese di giugno
1998.
Con le
proprie osservazioni 28 novembre 2000, la __________ ha fatto valere che la
responsabilità dell'__________ deve comunque venire ammessa, nella misura in
cui il perito giudiziario - rispondendo al quesito peritale n. 6 di parte
ricorrente - ha accertato che né lo status quo
ante né lo status quo sine sarebbero stati sinora raggiunti
dall'assicurato (cfr. XX).
In
realtà, così come già indicato al considerando 2.3., non si è trattato, in
casu, di determinare a partire da quale momento il nesso di causalità
naturale fra i disturbi lamentati da __________ e l'evento assicurato si è
estinto, ma piuttosto d'accertare se i disturbi ulteriormente annunciati all'__________
costituivano o meno una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento
medesimo.
Ora, a
quest'ultimo riguardo, l'esperto designato dal TCA
ha affermato che una relazione di causalità naturale è da ritenere come
semplicemente possibile (cfr. XVII, ad esempio, risposta al quesito n. 5 di
parte ricorrente).
Quanto il
perito ha avuto modo d'affermare in relazione al quesito n. 6 della ricorrente,
si appalesa, pertanto, come manifestamente privo di significato, ponendo mente
allo specifico oggetto della lite.
Sempre in
sede d'osservazioni, la Cassa malati ricorrente ha rimproverato all'Istituto
assicuratore convenuto d'aver, a suo tempo, predisposto degli accertamenti
medici lacunosi, ciò che ha finalmente impedito al perito giudiziario "…
d'esprimersi in modo più chiaro e preciso in merito al problema della causalità
(ricordiamo che la perizia e RM sono stati svolti quasi 3 anni dopo l'evento in
questione)" (cfr. XX, p. 2). A mente della ______ sarebbero, dunque,
realizzati i presupposti per una "… inversione dell'onere della prova …".
Il dottor
__________ ha dichiarato che neppure delle radiografie convenzionali eseguite
subito dopo l'evento dell'ottobre 1997, avrebbero messo in luce degli ulteriori
elementi d'apprezzamento. Per contro, qualora __________ fosse stato
immediatamente sottoposto ad un esame di risonanza magnetica, ciò avrebbe
verosimilmente permesso di meglio valutare la fattispecie (cfr. XVII, risposta
al quesito n. 4 di parte ricorrente).
Da parte
sua, questa Corte ritiene senz'altro ingiustificato il rimprovero mosso nei confronti
dell'operato dell'__________.
In
effetti, non si può seriamente pretendere che un assicuratore LAINF - subito
dopo aver ricevuto l'annuncio d'infortunio - abbia a dover predisporre, in ogni
caso, dei provvedimenti diagnostici tanto approfonditi, qual è appunto la
risonanza magnetica.
In
concreto, non va oltretutto dimenticato il fatto che __________ è stato
dichiarato guarito dal proprio medico curante, a distanza di solo qualche
giorno dalla data dell'evento infortunistico assicurato (cfr. doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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