AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.104
Data decisione, Autorità:
28.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00104
36.1999.00138
grw/nh
Lugano
28 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 27 luglio 1999 emanata
da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
e
sulla petizione del 5 ottobre 1999 contro la
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 25.4.1998
__________ – che allora lavorava quale infermiera presso la casa di riposo
__________– nell’alzare una paziente, inciampò nel piede della poltrona e, per
evitare la caduta della paziente, la sorresse con un movimento di torsione e
immediatamente accusò dolore nella zona lombare.
Per
questo venne dapprima curata all’__________ di __________ e, poi, dal
27.4.1998, dal dott. __________ che diagnosticò un probabile strappo muscolare
in sbilancio muscolare globale e prescrisse una cura medicamentosa e
fisiochinesiterapia.
In
seguito ad una recrudescenza della sintomatologia, vennero eseguite una
radiografia e una risonanza magnetica.
Venne,
poi consultato il dott. __________, spec. FMH in reumatologia che, nel rapporto
31.7.1998, pose la diagnosi di sindrome lombovertebrale con componente
spondilogena destra su iniziale discopatia L5-S1 e con minima protusione a
livello del disco L5/S1 e consigliò di continuare con la fisiochinesiterapia.
1.2. Inizialmente
il dott. __________ attestò un’incapacità lavorativa totale per 4 settimane.
In
seguito, la __________– presso cui __________ era assicurata contro gli
infortuni – ha chiesto un esame a cura del dott. __________. Questi, nel
rapporto 17.8.1998, scrisse che poteva essere riconosciuta un’incapacità
lavorativa conseguente all’evento dell’aprile precedente per un periodo di 3
mesi, ossia sino al 25.7.1998.
Scrivendo
al dott. __________, il dott. __________ affermò quanto segue:
"
la paziente è stata dichiarata abile al lavoro
in misura completa a partire dal 26.7.98 a fronte della fattispecie del
25.4.1998 a carico LAINF. Le ulteriori eventuali inabilità lavorative che
possono venire certificate dai medici curanti riguardano semmai la copertura
assicurativa perdita di salario per malattia” (doc. _)
1.3. Contro la
decisione 14.5.1999 con cui la __________, sulla base del rapporto del dott.
__________, ha confermato di non più ritenere dato, dopo il 25.7.1998, un nesso
causale fra l’evento infortunistico e i disturbi lamentati dall’assicurata,
questa, rappr. dall’avv. __________, ha presentato opposizione.
L'opposizione
è stata respinta il 27.7.1999.
1.4. Con
tempestivo ricorso l’assicurata, sempre rappr. dall’avv. __________, ha chiesto
l’annullamento della citata decisione e la condanna della __________ a
“rifondere a __________ le prestazioni assicurative, segnatamente le spese di
cura e le indennità giornaliere a far tempo dal 26 luglio 1998 al 1. maggio
1999, oltre interessi legali sulle indennità giornaliere a far tempo dal 26
luglio 1998” (I) affermando, segnatamente, quanto segue:
"
… Il dott. __________, allorquando la paziente è
stata ricoverata il 15 dicembre 1998 per il persistere e l'acutizzarsi della
sintomatologia dolorosa, l'ha visitata il 17 dicembre 1998 e ha concluso in una
"sindrome muscolare algica del muscolo gluteo medio e minimo a destra.
Diagnosi differenziale: blocco dell'articolazione sacroilieca destra" (doc.
_ prodotto con l'opposizione). Detto medico ha rivisto la ricorrente il 12
aprile 1999, il cui stato era notevolmente migliorato perché ha seguito
minuziosamente la terapia prescritta per il tramite del dott. __________ (doc.
_ prodotto con l'opposizione).
Ora, tutti i suddetti medici, ritengono che il
danno alla salute sia di origine traumatica e non degenerativa e che il nesso
di causalità adeguato con l'infortunio sussista anche dopo il termine di 3 mesi
dall'evento.
...
Costituisce però un crasso arbitrio (ciò che è
anche assurdo da un profilo logico) il sostenere, come fatto dalla __________
per ragioni di comodo, che il nesso causale deve essere limitato a 3 mesi
dall'evento e che da detta data occorre qualificare il danno in malattia e non
più infortunio. L'abbondante giurisprudenza citata nella decisione querelata
sub. consid. 2.4 non è contraria, ma conforta l'assunto della ricorrente.
Infatti, stabilito che trattasi di infortunio, l'assicurazione
è tenuta a fornire le prestazioni di cure mediche e di indennità giornaliera
pari all'80% del guadagno assicurato, in caso di incapacità totale, fino al
momento dell'avvenuta guarigione. Non si può infatti sostenere come fatto
dall'assicurazione nella decisione querelata, che un infortunio sia da
considerare tale solo fino a una data determinata, ma che successivamente si
tratti di una degenerazione. L'assicurata ha subito l'infortunio, come leggesi
sub. consid. 1.2 della decisione querelata "nell'alzare la paziente (n.d.r.:
di circa 65 kg), l'assicurata inciampa nel piede della poltrona sulla quale si
trova la persona assistita e per evitare la caduta dell'anziana la sorregge con
un movimento di torsione", ciò che ha causato uno strappo muscolare.
Ne segue che l'assicurazione era tenuta a corrispondere le prestazioni
assicurative fino al momento della guarigione avvenuta il 1° maggio 1999.
Trattasi evidentemente di un infortunio di origine traumatica, come lo
confermano le diagnosi dei dott. __________, __________ e __________ che hanno
avuto la paziente in cura… "
1.5. In risposta
la __________ ha postulato la reiezione del gravame rilevando, in particolare,
quanto segue:
"
… Rileviamo che il dott. __________ alla fine ha
attestato quale diagnosi un "blocco intermittente dell'articolazione sacroiliaca"
(doc. no. _ prodotto con l'opposizione), che corrisponde in definitiva a quanto
indicato dal dott. __________ … e conferma a posteriori la validità degli
apprezzamenti di quest'ultimo medico riguardo la durata delle prestazioni che
devono essere assunte dell'assicurazione infortuni.
Nessuna osservazione; rinviamo alla
documentazione agli atti.
Non contestiamo che l'evento del 25.05.98 abbia
rivestito carattere di infortunio, tuttavia privo di qualsiasi gravità (doc.
no. _ e _ in particolare).
Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente
è invece assolutamente errato sostenere che l'assicuratore infortuni è sempre
tenuto a corrispondere le prestazioni fino al momento della guarigione. In
effetti come ricordato al cpv. 2.2 della decisione su opposizione (doc. no. _),
l'intervento dell'assicuratore cessa di diritto quando il rapporto di
causalità, e in primo luogo il rapporto di casualità naturale, tra i disturbi
alla salute e l'infortunio non è più dimostrato come spiegato al cpv. 2.4 della
decisione su opposizione… " (V)
1.6. Contestualmente
al ricorso contro la decisione su opposizione della __________, l’avv.
__________, in rappr. di _________, ha inoltrato una petizione nei confronti
della __________ - presso cui la sua patrocinata è assicurata contro la perdita
di guadagno dovuta a malattia nell’ambito del contratto di assicurazione
collettiva stipulata dalla casa __________ in favore del suo personale –
chiedendo la condanna della cassa al versamento delle “indennità giornaliere a
far tempo dal 26 luglio 1998 al 1. maggio 1999, oltre interessi al 5% a far
tempo dal 22 marzo 1999” ( I in inc. 36.1999.).
1.7. Con risposta
2.12.1999 la __________ ha chiesto l’integrale reiezione della petizione
rilevando, in particolare, quanto segue:
"
… Il punto G10 delle CGA dell'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliera statuisce che terminata la copertura
assicurativa, la __________ continua a versare l'indennità giornaliera qualora
si tratta di un caso d'incapacità lavorativa in corso.
Prova:
CGA dell'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera, versione 1997 (doc. _)
Innanzitutto bisogna rilevare che la copertura
dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera è limitata al rischio
d'inabilità lavorativa dovuta a malattia. Quindi nella fattispecie risulta che
l'attrice in virtù del punto G10 delle CGA può far valere un ulteriore diritto
a prestazioni d'indennità giornaliera solamente nel caso in cui l'inabilità
lavorativa sia stata dovuta a malattia e l'attrice prima dell'estinzione della
copertura assicurativa abbia percepito prestazioni d'indennità giornaliera
dalla __________.
Prova: Contratto collettivo __________ / Casa di riposo __________ del
21.11.1996 (doc. _)
Il rapporto di lavoro tra l'attrice e la casa di
riposo __________ é terminato il 30.04.1998. Quindi la copertura assicurativa
tramite l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera della casa di riposo
_______ è terminata in data 30.04.1998.
Prova: Disdetta
del rapporto di lavoro del 24.04.1998 (doc. _)
Essendo terminata la copertura assicurativa il
30.04.1998 ed avendo percepito l'attrice prestazioni dall'assicurazione
infortuni fino al 25.07.1998 - trattandosi di un'inabilità dovuta ad infortunio
- il che vuol dire che non era in corso un caso d'incapacità lavorativa di
competenza della __________) risulta chiaro che l'attrice non possa richiedere
le prestazioni d'indennità giornaliera risultanti al punto G10 delle CGA.
D'altronde anche nel caso in cui si dovesse
partire dal presupposto che il rapporto lavorativo tra l'attrice e la casa di
riposo __________ abbia avuto termine solo il 25.07.1998, l'attrice non può
trarre dei diritti dal punto G10 delle CGA, in quanto, fino a tale data non vi
era in corso un caso d'incapacità lavorativa a carico della __________, bensì
un caso d'incapacità lavorativa dovuto ad infortunio e, quindi, di competenza
dell'assicuratore LAINF…." (VI pag. 3 e 4)
1.8. Vista la
loro connessione, le due cause sono state congiunte con ordinanza del 19 aprile
2000.
1.9. Il 19 e il
20 aprile 2000 la giudice delegata ha chiesto informazioni ai dott. __________
e __________ (X).
Il dott.
_________ha risposto il 16 maggio 2000 (XIII), il dott. __________ il 5 giugno
2000 (XV).
Le
dichiarazioni dei due medici sono state intimate alle parti per osservazioni
(XVI).
La
__________ si è espressa il 20 giugno (XIX), la __________ il 21 giugno (XX) e
l'assicurata il 6 luglio 2000 (XXI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all'indennità
giornaliera in forza dell'art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell'art. 18 LAINF, l'assicurato invalido a seguito di infortunio ha
diritto alla rendita d'invalidità.
L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute di cui si chiede la cura esiste un rapporto
di causalità naturale ed adeguato.
2.3.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla
salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 51ss; DTF
112 V 30, consid. 1a; RAMI 1986 337; 113 V 307 consid. 3a; RAMI 1988 37 p. 52;
113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 p. 129).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114
V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di
causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
2.3.2. Si ha,
invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla
salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V
135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). L'esigenza dell'idoneità
generale non deve indurre a prendere unicamente in considerazione quelle
conseguenze di un infortunio che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi
effetti sul corpo, sono solite verificarsi (DTF 113 V 307; DTF 112 V 3 ss).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali - e
qui la singolarità va interpretata in senso quantitativo e non qualitativo -
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e
96.II.396).
E'
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità
a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento
(idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).
2.4. Come
indicato in initio, il dott. __________ ha visitato l’assicurata per conto
della __________ il 10 agosto 1998. Nel rapporto relativo a tale controllo si
legge, in particolare, quanto segue:
"
…
CAUSALITÀ,
VALUTAZIONE:
tenuto conto della fattispecie, del risultato
delle indagini esperite nonché della sintomatologia accusata, ai sensi LAINF ed
in via bonale si può ammettere a carico dell'evento in causa una inabilità
lavorativa in misura totale per complessivi tre mesi dall'avvenuto evento,
ossia sino al 25.7.1998. Dopo questa data dal profilo post-infortunistico il
caso deve essere chiuso.
La paziente, la quale serba un certo risentimento
verso __________ per averla più volte sollecitata a comunicare la data di
ripresa lavorativa, manifesta pure una certa preoccupazione per i dolori di cui
soffre conseguenti, a suo dire, ad una eventuale "mancata diagnosi".
Da parte mia ho chiarito all'interessata che il
mio incarico di consulenza richiede che mi esprima riguardo il nesso di
causalità e alle eventuali lesioni accertate mentre per le restanti questioni
l'ho invitata a rivolgersi ai medici curanti.
CAPACITà
LAVORATIVA:
la paziente risulta inabile al lavoro in misura
completa dal 25.4.1998.
Richiamato quanto sopra argomentato, e ribadendo
la misura largheggiante ed abbondanziale nel giudizio di questo caso, la
signora __________ viene dichiarata abile al lavoro in misura completa a
partire dal 26.7.1998." (doc. _ pag. 4)
A questo
proposito, il dott. __________, nel suo rapporto indirizzato il 31.7.1998 al
dott. __________, aveva affermato quanto segue:
"
Per quanto riguarda la problematica
infortunistica, dobbiamo rilevare quanto segue. Innanzitutto si tratta di una
paziente giovane che non ha mai sofferto di problemi a livello della colonna
lombare che a seguito di un disequilibrio durante il sollevamento di una
paziente si procura una distorsione della colonna lombare.
Radiologicamente non sono presenti segni
degenerativi antecedenti rilevanti.
Il decorso piuttosto prolungato non supera
comunque attualmente ancora i 3 mesi e quindi è ancora compatibile con
un'evoluzione piuttosto protratta di una problematica ancora di tipo
post-traumatico. Le alterazioni a livello della colonna vertebrale non sono
tali da prevedere un’evoluzione tendente alla cronicità di tipo prolungato.
Non vi è infatti né una problematica di ernia del
disco, né delle lesioni post-traumatiche radiologicamente evidenziabili” (doc.
_)
In
seguito, rispondendo alla domanda della giudice delegata, il dott. __________
ha affermato quanto segue:
" In
merito alla sua richiesta di precisare per quanto tempo la sintomatologia
dolorosa lamentata dalla signora __________ era da considerare con verosimiglianza
preponderate, in nesso causale con l'evento infortunistico dell'aprile 1998,
rispondo quanto segue.
Normalmente dopo un trauma distorsivo della colonna lombare senza
particolari lesioni né di tipo ligamentare né osseo si considera che tre mesi
di fisioterapie e di terapie medicamentose adeguate, come sufficienti per la
guarigione di uno stato post‑traumatico a carattere distorsivo. In questa
paziente la sintomatologia sembra essersi protratta in modo superiore a questo
termine. La visitai in data 20.07.1998 ed essa presentava ancora dei disturbi a
carattere lombospondilogeno come descritto nella mia lettera inviata al dr.
__________ e in suo possesso.
Avevo anche pronosticato un rapido miglioramento della
sintomatologia con delle fisioterapie ambulatoriali e la possibilità di una
ripresa lavorativa dopo due settimane al 50% e dopo quattro settimane nella
forma completa.
In base a questa evoluzione, ritengo che si possa definire come
conclusa la problematica post‑traumatica scatenatasi dall'infortunio dopo
quattro mesi dall'evento traumatico." (XV)
Dal canto
suo, il dott. __________ ha, invece, manifestato difficoltà a valutare la
questione del nesso causale "avendo visto la paziente solo 8 mesi dopo
l'infortunio". Egli ha tuttavia ritenuto "poco probabile che
quest'infortunio sia la causa dei dolori persistenti accusati dalla
paziente" (XIII).
In queste
condizioni, può essere considerato accertato che l'influsso dell'infortunio
sull'affezione presentata dall'assicurata è limitato nel tempo.
Divergenze
fra i medici esistono quo alla durata. Il dott. __________ l'ammette per 3
mesi. Il dott. __________ l'estende a 4 mesi.
Tuttavia,
dopo attenta riflessione, lo scrivente TCA deve condividere l'opinione della
__________ secondo cui "esistono elementi oggettivi a sostegno della
tesi" del dott. __________:
" … Sottolineamo
che esistono degli elementi oggettivi a sostegno della tesi di questo ultimo
medico: la risonanza magnetica eseguita alla fine di luglio non mostra alcuna
lesione traumatica, ma al contrario delle lesioni degenerative. Per contro,
l'evoluzione è stata favorevole fino alla fine di luglio '98 (secondo rapporto
del 31.07.98 del dr. __________, le cure istaurate hanno favorito in un primo
tempo dei miglioramenti), mentre la recrudescenza dei dolori è stata notata
alla fine di luglio. Se consideriamo i risultati della risonanza magnetica, la
recrudescenza dei dolori non può essere spiegata con delle lesioni di origine
traumatica. Di conseguenza, il dr. __________ ha concluso che dalla fine di
luglio il rapporto di causalità con l'infortunio non poteva più essere
considerato come almeno probabile. Ricordiamo che nello scritto del 09.09.98 il
dr. __________ condivideva questa conclusione ("avrei trovato più corretto
se lei avesse limitato il nesso causale all'infortunio sino a questa data -
26.07.98"). … " (XIX)
Questo
anche ritenuto che lo stesso dott. __________ ha affermato che
"normalmente dopo un trauma distorsivo della colonna lombare senza
particolari lesioni né di tipo legamentare né osseo si considera che tre mesi
di fisioterapie e di terapie medicamentose adeguate come sufficienti per la
guarigione" e che nemmeno il dott. __________ ha saputo trovare elementi
oggettivi che giustificassero, in concreto, un termine maggiore.
Pertanto,
il ricorso contro la decisione con cui la __________ ha stabilito che
l'influsso dell'infortunio dell'aprile 1998 sulle affezioni lamentate
dall'assicurata si era estinto il 25.7.1998 deve essere respinto.
B.
assicurazione contro le malattie
2.5. L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di diritto civile e sono rette,
in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Il 1.
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
" le
contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
In
concreto, non è contestato che il contratto di assicurazione collettiva
concluso fra la casa __________ e la __________ è sottoposto alla LCA.
In queste
circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art 12 cpv.
2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing
et Lichtenhahn 1996, p. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri
istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è
competente a statuire sulla petizione presentata dall’interessata in base
all’art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
La
verifica delle pretese derivanti all'assicurata dall'assicurazione d'indennità
giornaliera di cui è beneficiaria va effettuata in applicazione, oltre che
della LCA cui sottostanno tali assicurazioni (art 12 cpv. 3 LAMal e art A4 CGA __________),
delle condizioni generali (CGA) e/o speciali o complementari ad esse relative.
2.6. Secondo le
Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera, l'indennità giornaliera assicurata viene versata,
proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa, a condizione che vi sia
un'incapacità lavorativa dovuta a malattia e attestata dal medico di almeno il
50%.
La
copertura assicurativa ha termine, secondo il punto G3 CGA, nelle seguenti
ipotesi:
" …
Allo scadere della durata massima del diritto
alle prestazioni (esaurimento delle prestazioni)
in caso d'annullamento del contratto
d'assicurazione
quando esce dalla cerchia delle persone
assicurate
quando cessa l'attività professionale
per le persone assicurate nominativamente, al
più tardi al raggiungimento dell'età di 70 anni."
Il punto
G10 CGA prolunga l'obbligo contributivo della __________ posteriormente al
momento della perdita della qualità di assicurato nei seguenti termini:
" se
la copertura assicurativa termina, noi continueremo a versare l'indennità
giornaliera relativa ad un'incapacità lavorativa in corso, tuttavia al massimo
fino alla durata delle prestazioni. Eccezione: ripresa della copertura
assicurativa presso un altro assicuratore."
2.7. La
__________ ha, dapprima, sostenuto che l'attrice è uscita dalla cerchia degli
assicurati definita dal contratto di assicurazione collettiva al 30.4.1998:
" il
rapporto di lavoro tra l'attrice e la casa di riposo __________ è terminato il
30.4.1998. Quindi la copertura assicurativa tramite l'assicurazione collettiva
di indennità giornaliera della casa di riposo __________ è terminata in data
30.04.1998"
L'attrice
non ha contestato questa affermazione: essa si è limitata ad osservare che
determinante è il fatto che essa, al momento dell'infortunio, faceva parte
della cerchia delle persone assicurate (I pag. 5 punto 6.).
In
realtà, come visto al considerando precedente, le CGA relative
all'assicurazione d'indennità giornaliera praticata dalla __________ prevedono,
al punto G3, la fine della copertura assicurativa in caso d'uscita dalla
cerchia delle persone assicurate. Irrilevante è, dunque, la questione a sapere
se l'infortunio è avvenuto in un momento in cui l'infortunata faceva ancora
parte delle persone assicurate.
La
questione a sapere se l'attrice ha perso la sua qualità di assicurata alla fine
del mese di aprile 1998 oppure al 25 luglio 1998 (così come sembra aver
preteso il rappresentante dell'attrice in una lettera indirizzata alla casa
__________, argomentazione non più ripresa in petizione) può rimanere indecisa.
In
effetti, così come rilevato dalla __________ in risposta, anche in quest'ultima
ipotesi non sarebbe dato un obbligo contributivo della cassa ritenuto che
l'incapacità lavorativa in corso non era a carico dell'assicuratore malattia:
" …
D'altronde anche nel caso in cui si dovesse partire dal presupposto che il
rapporto lavorativo tra l'attrice e la casa di riposo __________ abbia avuto
termine solo il 25.07.1998, l'attrice non può trarre dei diritti dal punto G10
delle CGA, in quanto, fino a tale data non vi era in corso un caso
d'incapacità lavorativa a carico della __________, bensì un caso d'incapacità
lavorativa dovuto ad infortunio e, quindi, di competenza dell'assicuratore
LAINF. … " (VI)
Privi di
fondamento sono, infine, gli appelli dell'attrice all'OAMal: si è in presenza
di un'assicurazione di diritto privato cui tali disposti non sono applicabili.
Va, a
titolo abbondanziale, rilevato che dagli atti medici si evince che, con
verosimiglianza preponderante, l'influsso delle affezioni lamentate
dall'attrice sulla sua capacità lavorativa non era più significativo o
rilevante alla fine del mese di luglio.
Anche il
dott. __________ ha affermato di avere pronosticato un "rapido
miglioramento della sintomatologia" ed una veloce ripresa dell'attività
lavorativa (XV) e anche il dott. _______ ha dato atto di un pronto
miglioramento della situazione clinica con semplici manipolazioni dell'articolazione
sacro-iliaca (XIII).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
A. Assicurazione
contro gli infortuni
1.- Il ricorso
è respinto
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
B. Assicurazione contro le malattie
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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